«La correzione di errore materiale implica l’esattezza della decisione, nonostante l’erroneità dei dati documentali».
In seguito al conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR Lazio, le Sezioni Unite Civili, con ordinanza numero 9841/2021, dichiaravano la giurisdizione del giudice tributario in relazione al giudizio inerente una cartella di pagamento con la quale era stato chiesto il pagamento per gli anni 2013-2015 del contributo agli oneri di funzionamento della AGCM. La CTR del Lazio avrebbe «deciso sull'appello proposto da A. s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento in questione». Il fallimento della nominata società ha chiesto, quindi, di revocare tale ordinanza in quanto la controversia si sarebbe dovuta rimettere alla CTP di Roma e non a quella del Lazio. L'AGCM ricorre in Cassazione chiedendo di correggere l'errore che avrebbe colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale e non la formazione di quella volontà. Queste Sezioni Unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo. Ne consegue che, tale ricorso, strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale.
Presidente Manna – Relatore Perrino Rilevato che - con ordinanza numero 9841/21 queste sezioni unite, adite dal Tar del Lazio, che aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in relazione al giudizio concernente una cartella di pagamento con la quale veniva chiesto il pagamento per gli anni 2013-2015 del contributo agli oneri di funzionamento della omissis ., e hanno rimesso la controversia alla Commissione tributaria regionale del Lazio - e ciò perché, si legge nell'ordinanza, la Commissione tributaria regionale del Lazio avrebbe deciso sull'appello proposto da s.p.a. omissis avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento in questione - l'ordinanza numero 9841/21 è impugnata per revocazione con ricorso proposto sia in modalità analogica, sia in modalità telematica, col quale il fallimento di s.p.a. omissis , dichiarato nelle more del regolamento di giurisdizione, ossia in data 2 marzo 2021, ha chiesto di revocarla perché la controversia si sarebbe dovuta rimettere alla Commissione tributaria provinciale di Roma e non già a quella regionale del Lazio, considerato che nessun giudizio di appello è stato instaurato da parte ricorrente - si è costituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riconoscendo che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma era stato introdotto il giudizio conclusosi con il primo diniego di giurisdizione . Considerato che - col ricorso in questione si prospetta nella sostanza la necessità di una correzione di un errore materiale, e non già della revocazione dell'ordinanza impugnata, in considerazione del livello d'incidenza dell'errore - nel caso in esame, difatti, l'errore ha colpito la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, e non già la formazione di quella volontà poiché mai il giudizio d'appello è stato svolto, non è ipotizzabile che si sia erroneamente formata la volontà di rimettere il giudizio al giudice d'appello che non era stato adito - queste sezioni unite sono dunque incorse in un mero errore di redazione del documento cartaceo, e non già in un errore sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione sulla distinzione tra errore revocatorio ed errore di fatto, si vedano, tra le ultime, Cass. numero 32665/21 e numero 34622/21 - il ricorso, dunque, benché denominato e strutturato come ricorso per revocazione, va qualificato come ricorso per la correzione di errore materiale - difatti, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto Cass. numero 657/03 , con la conseguente necessità di un'impugnazione, non vale il contrario, proprio perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell'indicazione dei dati documentali - ritenuta la sussistenza dell'errore materiale denunciato, ne va disposta la correzione - non v'e' luogo a spese processuali, in mancanza di soccombenza Cass., sez. unumero , numero 9438/02 Cass. numero 12184/20 Cass. numero 10563/22 . P.Q.M. dispone la correzione dell'ordinanza numero 9841/21 resa da queste sezioni unite, nel senso che a in narrativa, ove leggesi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, decidendo sull'appello proposto da omissis S.p.A. avverso la sentenza della Provinciale che aveva respinto il ricorso dalla stessa promosso , leggasi la Commissione tributaria provinciale di Roma, decidendo sul ricorso promosso da omissis s.p.a. b in dispositivo, ove leggesi Commissione tributaria regionale del Lazio , leggasi Commissione tributaria provinciale di Roma . Dispone che le correzioni siano annotate sull'originale del provvedimento corretto e manda alla cancelleria per la notifica di esso alle parti.