La S.C. sulla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale”

«La liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso».

Con sentenza numero 12060/2022, la Corte di Cassazione si è espressa sulla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale”, in seguito ad un incidente stradale. Il Collegio ricorda che il danno non patrimoniale «quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo l'evento dannoso si realizza » e ciò «pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione», sicchè «la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso» Cass. numero 10980/2001 . Inoltre, rispetto al danno alla salute, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia, non essendo conglobabile, visto che il secondo si sostanzia nella «rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare delle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato». Il danno morale, infatti, deve liquidarsi secondo «un attendibile criterio logico-presuntivo che si fonda sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva» Cass. numero 25164/2020 . Ne consegue, quindi, che «la liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimento successivi, quale la morte del soggetto leso».

Presidente Scoditti – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che D.A.M., nonché, C.M., C.S., C.L., C.P. e C.A., l'una come gli altri quali eredi di Ci.Fr., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza numero 628/19, del 1 ottobre 2019, della Corte di Appello di Perugia come corretta con ordinanza del 5 dicembre 2019 , che - nel pronunciarsi quale giudice del rinvio, all'esito della decisione resa da questa Corte con sentenza rescindente numero 24075/17, del 18 ottobre 2017, che ebbe a cassare la sentenza numero 418/13, del 2 ottobre 2013, della stessa Corte umbra - ha accolto solo parzialmente l'appello da essi esperito contro la sentenza numero 197/10, del 21 marzo 2010, del Tribunale di Terni, provvedendo come di seguito meglio indicato - che, in particolare, il giudice dei rinvio ha condannato, in solido, T.A. in qualità di erede di S.C.E. e la società I.A. S.p.a. a risarcire agli odierni ricorrenti il danno morale patito da Ci.Fr., in conseguenza del sinistro stradale occorsogli il 2 gennaio 2004 sull'autostrada A11, nei pressi del Comune di Pistoia, allorché il furgone da lui condotto - e sul quale viaggiava come trasportato anche il figlio P. - entrò in collisione con un'autovettura di proprietà e guidata dal S., assicurata per la RCA con I.A., liquidando in C 33.073,77 tale pregiudizio, in applicazione delle c.d. tabelle in uso presso il Tribunale di Roma - che, inoltre, il giudice del rinvio ha provveduto a liquidare le spese di tutti gradi di giudizio, all'esito di correzione di errore materiale con cui precisava che le somme da riconoscersi agli odierni ricorrenti dovessero intendersi liquidate nella loro interezza e non già al 50% , in Euro 6.500,00 per il primo grado di giudizio, in Euro 4.750,00 per quello di appello, in Euro, 3.282,50 per giudizio di cassazione e, infine, in Euro 4.135,00 per quello di rinvio - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che il C. ebbe ad adire il Tribunale temano, convenendo in giudizio la T. e la società I.A, agendo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull'allora figlio minore P., per chiedere il ristoro dei danni subiti da entrambi in conseguenza delle gravi lesioni riportate all'esito del sinistro stradale sopra meglio descritto - che nella resistenza di entrambe le convenute, all'esito del giudizio di primo grado, l'adito giudicante riteneva esaustive di ogni danno patito dalle sue vittime del sinistro quanto già corrisposto da Italiana Assicurazioni, ovvero, rispettivamente, gli importi di Euro 40.000,00 per Ci.Fr. per quanto qui ancora di interesse e di Euro 5.000,00 per il figlio P., condannando, peraltro, l'attore all'integrale pagamento delle spese di lite - che, in particolare, la somma liquidata a titolo di danno biologico e di danno morale in favore di Ci.Fr. - deceduto in corso di causa senza, però, che la sua morte fosse stata dichiarata, per evitare il prodursi dell'effetto interruttivo del giudizio - veniva determinata assumendo come riferimento la sua sopravvivenza effettiva dopo il sinistro, e non già l'aspettativa di vita del medesimo - che per tale ragione - oltre che per censurare la decisione sulle spese di lite - gli attuali ricorrenti esperivano gravame, rigettato dal giudice di appello, con decisione, però, cassata da questa Corte con la pronuncia rescindente di cui sopra - che la medesima Corte umbra, quale giudice del rinvio, innanzi al quale il giudizio veniva riassunto nella resistenza, questa volta, della soia società assicuratrice, essendo la T. rimasta contumace , provvedeva nei termini sopra meglio illustrati - che avverso la sentenza della Corte perugina ricorrono per cassazione la D. e i C. sulla base - come detto - di tre motivi - che il primo motivo denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , - violazione dell'articolo 2059 c.c., lamentando l'avvenuta liquidazione del danno non patrimoniale c.d. morale in dispregio del carattere istantaneo del medesimo , ovvero avendo come riferimento l'effettiva sopravvivenza del C. a seguito del sinistro, e non la sua aspettativa di vita - che il secondo motivo denuncia - sempre ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , - violazione dell'articolo 1226 c.c., ui ragione dell'avvenuta liquidazione del danno morale in base alle c.d. tabelle del Tribunale di Roma in luogo di quelle del Tribunale di Milano - che, infine, il terzo motivo denuncia - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - violazione del D.M. 10 marzo 2014, numero 55, articolo 4, commi 1 e 2, e delle allegate tabelle determinative dei parametri forensi, censurando la sentenza impugnata in quanto essa, a prescindere dalla ritualità della correzione operata che si assume, invero, aver costituito un inammissibile intervento interpretativo di quanto, in precedenza, statuito sulle spese di lite , ha liquidato i compensi dei vari giudizi in maniera chiaramente inferiore non solo ai medi tariffari, ma spesso finanche ai minimi - che ha inizialmente resistito all'impugnazione, con controricorso, la sola Italiana Assicurazioni, chiedendone la reiezione - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, inizialmente per il 20 aprile 2021 - che entrambe le parti rianno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni - che questa Corte - con ordinanza interlocutoria del 9 novembre 2021, numero 32742 - ha rilevato che la notifica del ricorso, a T.A., è stata effettuata mediante il servizio postale, con raccomandata A.R. numero omissis spedita dall'ufficio postale di Sorrento in data 27 maggio 2020, senza che, però, risultasse esservi, agli atti del presente giudizio, l'avviso di ricevimento - che, pertanto, essa ha disposto rinvio del giudizio a nuovo ruolo, assegnando ai ricorrenti termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell'ordinanza suddetta, per fornire prova dell'avvenuta notifica del ricorso a T.A., ovvero per provvedere alla rinnovata notifica del ricorso stesso - che avendo la parte ricorrente provveduto in tal senso, veniva fissata nuova adunanza camerale per il giorno 19 gennaio 2022 - che la T. resisteva - con controricorso - alla proposta impugnazione, non senza previamente eccepire la nullità della rinnovata notificazione, perché effettuata su ordine di questa Corte e non in base a ripresa del procedimento notificatoti. Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla controricorrente T. - che essendosi il rapporto processuale, innanzi a questa Corte, validamente instaurato, ab origine , tra gli eredi di Ci.Fr. e la società Italiana Assicurazioni S.p.a., la decisione interlocutoria assunta, quanto alla rinnovazione della notificazione del ricorso verso T.A., altro non era se non un ordine integrazione del contraddittorio - che detto provvedimento risultava imposto dalla circostanza che tutti i soggetti del presente giudizio sono uniti da litisconsorzio necessario cfr. Cass. Sez. Unumero , sent. 11 giugno 2010, numero 14124, Rv. 613660-01 in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2011, numero 8727, Rv. 617749-01, Cass. Sez. Lav., sent. 13 ottobre 2015, numero 20501, Rv. 637378-01 , essendo la T. erede del proprietario del veicolo già assicurato, per la RCA , da Italiana Assicurazioni, soggetti, ambedue, nei confronti dei quali il C. - e, dopo la sua morte, i di lui eredi - hanno proposto l'azione risarcitoria - che ciò ha determinato, infatti, la ricorrenza della situazione disciplinata dall'articolo 102 c.p.c., in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali cfr., con riferimento alla disciplina dell'azione diretta di cui alla L. 24 dicembre 1969, numero 990, articolo 18,Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2003, numero 18724, Rv. 568725-01, nonché, con riferimento a quella di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 144,Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, numero 7755, Rv. 657502-01 - che, tanto premesso, il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati - che il primo motivo è fondato che, quantunque il principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente di questa Corte. 24075/20417 fosse nel senso che il giudice di merito, in sede di rinvio, dovesse valutare, ai fini della personalizzazione del danno morale, intensità e durata della sofferenza psichica, non può dubitarsi del fatto che la durata andasse accertata alla stregua della giurisprudenza di questa stessa Corte - che, pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio secondo cui danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui questo l'evento dannoso si realizza , e ciò pur dovendosi tener conto della natura istantanea o permanente dell'illecito o della sua reiterazione , sicché la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del soggetto leso Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2001, numero 10980, Rv. 54892801 che non sono, invece, conferenti i precedenti citati dalla controricorrente, tutti relativi al danno cd. biologico per il quale, nell'ipotesi di decesso del danneggiato in corso di causa, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va, invece, parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 dicembre 2021, numero 41933, Rv. 66350001 - che, difatti, rispetto al danno alla salute, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia , non essendo in esso conglobabile, visto che il secondo si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2020, numero 25164, non massimata , ovvero proprio quelle vicende che sono destinate, per definizione, a proiettarsi nel futuro, non potendo pertanto prescindere dall'effettiva permanenza in vita del soggetto danneggiato - che il danno morale - la cui diversa e non più discutibile ontologia rispetto al danno alla salute così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. numero 25164 del 2020, cit. né fa un pregiudizio che investe la integrità morale , quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'articolo 2 Cost. in relazione alla Carta di Nizza, articolo 1, contenuta nel Trattato di Lisbona , ratificato dall'Italia con la L. 2 agosto 2008, 11. 190 così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 gennaio 2014, numero 1361, non massimata sul punto - deve liquidarsi, per contro, secondo un attendibile criterio logico-presuntivo che si fonda sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva , giacché tanto più grave risulterà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. numero 25164 del 2020, tit. - che, pertanto, il riferimento alla durata della sofferenza -contenuto nella pronuncia rescindente di questa Corte, alla quale ha fatto seguito quella rescissoria adottata dal giudice del rinvio ed oggetto della presente impugnazione - non doveva intendersi come correlata alla permanenza in vita del danneggiato, ma quale parametro dell'intensità, e cioè dei termini nei quali la sofferenza e'. rimasta permanente nel tempo o ha subito evoluzioni, essendosi, per vero, escluso, da parte di questa Corte, non solo che il valore della integrità morale possa stimarsi in una mera quota minore del danno alla salute , ma anche di potersi fare ricorso a meccanismi semplificativi di tipo automatico così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1361 del 2014, cit. - che il primo motivo, pertanto, va accolto e la sentenza cassata in relazione - che il secondo motivo - che pure pone una questione, in astratto, meritevole di considerazione, giacche se è vero che le cd. tabelle milanesi non costituiscono una normativa di diritto Class. Sez. 3, ord. 22 gennaio 2019, numero 1553, Rv. 652512-01 , resta nondimeno inteso che esse hanno efficacia paranormativa, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2020, numero 8532, Rv. 657813-01 , sicché in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, numero 8508, Rv. 657808-01 - e', però, inammissibile - che tale esito deriva dalla constatazione che il motivo è proposto in violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 , visto che la parte ricorrente non ha specificatamente indicato di avere invocato, in sede di merito, l'applicazione delle tabelle milanesi Cass. Sez. 3, sent. 21 novembre 2017, numero 27562, Rv. 646644-02 Cass. Sez. 1, sent. 7 settembre 2016, numero 17678, Rv. 641368-01 Cass. Sez. 3, sent. 16 giugno 2016, numero 12397, Rv. 640331-01 Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2016, numero 3015, Rv. 638695-01 Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2014, numero 24205, 633430-01 Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2014, numero 23778 Rv. 633403- 1 - che il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo, trovando applicazione il principio secondo cui la cassazione della sentenza travolge la pronuncia sulle spese, perché in tal senso espressamente disposto dall'articolo 336 c.p.c., comma 1, sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, numero 4887, Rv. 639295-01 - che, in conclusione, accolto il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia perché. decida nel merito, in applicazione del seguente principio di diritto la liquidazione del danno morale, quale sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito, deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche dello stesso, mentre non incidono su di essa fatti ed avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata e, per l'effetto, rinvia alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, anche del presente giudizio di legittimità.