Così ha deciso il TAR della Liguria che ha respinto il ricorso di un immigrato che si era visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi legati ad una condanna penale.
Il TAR della Regione Liguria con sentenza dello scorso 12 aprile ha respinto l'annullamento richiesto relativo alla sospensione del provvedimento del Questore di Savona dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di un cittadino straniero. Il ricorrente, residente in Italia dal 2009, contestava la legittimità del diniego di rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato. La motivazione alla base del respingimento della richiesta era legata ad una condanna del ricorrente del 2021 alla pena detentiva per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso proposto al TAR ligure è infondato. Infatti, la condanna del cittadino straniero, anche se non definitiva costituisce comunque un elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, senza che ci sia bisogno di altre valutazioni in merito alla pericolosità sociale della persona. L'unica eccezione in materia risiede nei rapporti familiari che la persona ha nel territorio italiano, che se presenti come nel caso di specie, richiedono di procedere ad una valutazione comparativa fra l'interesse alla sicurezza pubblica e quello della tutela dei rapporti familiari. Tuttavia, questa eccezione non trova applicazione nel caso esaminato dal TAR della Liguria, dal momento in cui la situazione dello straniero con la sua famiglia non è compromessa, in quanto cui possiedono la stessa cittadinanza e il ritorno nel Paese di origine non comporta alcun pericolo di divisione del nucleo familiare. La decisione di rigetto del TAR ligure trova fondamento nel fatto che il cittadino straniero non abbia interiorizzato le «regole essenziali del vivere civile che sono state violate mediante la commissione di reati di rilevante gravità». In definitiva la condanna inflitta all'uomo risulta logica e supportata da molteplici elementi che non lo renderebbero idoneo a continuare a vivere nel territorio italiano, proprio per la sua pericolosità sociale. Alla luce di queste considerazioni il TAR della Liguria ha respinto il ricorso, confermando la liceità del provvedimento di espulsione dall'Italia.
Presidente e Estensore Morbelli per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento del Questore della Provincia di Savona Cat. A.12 numero – omissis - 2021, emesso in data 3 dicembre 2021 e notificato il successivo 11 dicembre 2021 avente ad oggetto “il respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno” proposta dal Sig. – omissis - nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato e/o connesso, e, segnatamente, della nota della Questura di Savona – Ufficio Polizia dell'Immigrazione prot. numero 224/2021 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto “avvio di procedimento finalizzato al respingimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno”. Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Savona Visti tutti gli atti della causa Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. – omissis - e uditi per le parti i difensori – omissis -, – omissis - e – omissis - Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm. Il ricorrente, cittadino albanese, contesta la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Savona ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La motivazione dell'atto evidenzia l'esistenza di un precedente penale ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, atteso che lo straniero è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Savona del 18 maggio 2021 numero 257, alla pena di tre anni di reclusione e alla multa di 14.000 euro per il reato di cui all'articolo 73, d.P.R. numero 309/1990. Il ricorrente ha premesso di essere residente in Italia dal 2009, di svolgere regolare attività lavorativa, nonché di essere coniugato con la sig.ra – omissis -e di avere due figli rispettivamente di 7 e 4 anni. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame 1 “Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 4 e 5 D.Lgs. 286/1998. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3,10 e 21 octies L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione degli articolo 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. L'Amministrazione procedente non avrebbe non ha svolto alcuna considerazione in merito ai legami familiari del ricorrente e dei suoi due figli minori, i quali sarebbero privi di alcun legame con il paese di origine. Inoltre i redditi della madre non sarebbero sufficienti al mantenimento dei due figli. In conclusione l'amministrazione non avrebbe operato il bilanciamento imposto dall'articolo 5, comma 4, d.lgs. 286/98. Da altro punto di vista 2 Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 D.lgs. 286/1998. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3,10 e 21 octies L. 241/1990. Illogicità intrinseca ed estrinseca. Violazione degli articolo 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'impossibilità dei figli di inserirsi in un paese straniero, quale è per loro l'Albania, e della essenzialità dell'apporto economico del padre 3 Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 D.lgs. 286/1998. Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3,10 e 21 octies L. 241/1990. Difetto di istruttoria. Violazione degli articolo 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. L'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato gli apporti partecipativi del ricorrente dai quali si desumerebbe l'unicità del precedente penale, con conseguente assenza di pericolosità, e la presenza di legami familiari in Italia. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata. Alla camera di consiglio del 2 marzo 2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente, e, previo avviso ai difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere decisa con sentenza in forma semplificata ex articolo 60 c.p.a. Il ricorso è infondato. Infatti, la condanna per un reato in materia di stupefacenti, anche se non definitiva, costituisce elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. numero 286/1998, senza necessità di alcuna valutazione ulteriore in merito alla pericolosità sociale dello straniero e al suo livello di integrazione nel contesto sociale italiano. Tale automatismo preclusivo incontra un'eccezione, ai sensi dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. numero 286/1998, solamente qualora lo straniero abbia stretti legami familiari in Italia che, ove presenti, impongono di procedere ad una valutazione comparativa tra l'interesse alla sicurezza pubblica e quello alla tutela dei rapporti familiari, tenendo conto degli indici di integrazione sociale e lavorativa, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine e della durata del soggiorno nel territorio nazionale. Nel caso in esame, detti legami sussistono in quanto il ricorrente ha documentato di risiedere in Italia con la moglie e i due figli minori. Tuttavia, l'Amministrazione procedente ha considerato la situazione familiare dell'interessato e gli anni di permanenza sul territorio nazionale, ritenendo che tali elementi fossero recessivi in quanto non hanno influito “sull'interiorizzazione delle regole essenziali del vivere civile che sono state violate mediante la commissione di reati di rilevante gravità”. Tale valutazione non può considerarsi manifestamente illogica o arbitraria ove si consideri che lo straniero è stato condannato per sedici episodi di cessione di stupefacenti avvenuti nell'arco di un anno. Inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato che tutto il nucleo familiare possiede la stessa cittadinanza e, pertanto, può rientrare nel Paese di origine senza rischi di divisione. In definitiva, sono stati considerati tutti gli elementi rilevanti ai fini della richiesta valutazione comparativa e, sulla base di una motivazione non implausibile, si è ritenuto che nella fattispecie prevalesse l'esigenza di allontanare uno straniero pericoloso, sicché non sussistono i vizi di carenza di motivazione e di illogicità denunciati dal ricorrente. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.