«Tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori».
In seguito ad un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'auto non consegnata poi dal concessionario , M.O. chiedeva la condanna della Banca per aver effettuato una segnalazione abusiva del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sostenendo di poter eccepire l'inadempimento delle restanti rate derivanti dal suddetto contratto, in ragione dell'inadempimento del fornitore del bene acquistato. Il giudice di merito, accogliendo l'istanza, riteneva i contratti di finanziamento e di compravendita collegati, dichiarando così l'illegittimità della segnalazione, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale. La Banca ricorre in Cassazione sostenendo la mera presenza di moduli di contratti prestito nei locali commerciali del concessionario, circostanza che non sarebbe sufficiente a dimostrare il collegamento in questione. La doglianza è infondata. Ai sensi degli articolo 121 e 124 d.lgs. numero 385/1993, «tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Pertanto, il giudice del merito in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una delle tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore» Cass. numero 29434/2021 . Il collegamento di fonte legale tra i due rapporti contrattuali ricorre, inoltre, in presenza di almeno una delle due condizioni previste dall'articolo 121 TUB, lett. d , sicché può parlarsi di contratto di credito collegato «ove il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito - come nel caso di specie - oppure quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito». Nel caso di specie, il Tribunale di Bergamo ha accertato che il finanziatore non era stato scelto liberamente dal ricorrente, ma indicato dallo stesso fornitore del bene, il quale era in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del finanziamento. Per quanto riguarda la disponibilità dei moduli citati, il giudice di merito ha affermato che la stessa consentiva di «escludere la circostanza della mera promozione effettuata dal fornitore senza alcun accordo con il finanziatore». Per tutti questi motivi il Collegio respinge il ricorso.
Presidente Di Virgilio – Relatore Falaschi Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che - con ricorso D.Lgs. numero 196 del 2003, ex articolo 152 O.M. evocava dinanzi al Tribunale di Bergamo la S.p.a., chiedendo la condanna di quest'ultima per aver effettuato una segnalazione abusiva del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale e il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2. Assumeva il ricorrente che alla fattispecie oggetto di causa era applicabile la disciplina in tema di credito collegato, per essere stato il corrispettivo finanziato dall'istituto di credito investito per l'acquisto di un'autovettura presso il concessionario omissis . Posto quindi il collegamento dei due contratti, il ricorrente sosteneva che, a causa della mancata consegna del veicolo da parte del concessionario, era legittimato ad eccepire l'inadempimento delle restanti rate derivanti dal contratto di finanziamento in ragione dell'inadempimento del fornitore del bene acquistato - il giudice adito, con sentenza numero 3021/2016, in accoglimento della domanda dell'O. , riteneva i contratti di finanziamento e di compravendita casualmente collegati, in ragione dell'istruttoria espletata che consentiva di accertare che il finanziatore non era stato scelto liberamente dal ricorrente essendo stato indicato dallo stesso fornitore e per l'effetto - ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1455 c.c. rispetto al contratto di fornitura - dichiarava l'illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con condanna dell'istituto di credito alla cancellazione della predetta segnalazione e al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ricorrente a causa del discredito derivato dall'inserimento illegittimo del suo nome nell'elenco dei soggetti inaffidabili perché inadempimenti ai loro obblighi - avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, la S.p.a. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui resiste O.M. con controricorso - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Atteso che - con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. numero 385 del 1993, articolo 121, lett. d per aver il giudice di merito qualificato il contratto di prestito personale quale contratto di credito collegato. In particolare, la ricorrente sostiene che la mera presenza di moduli di contratti prestito nei locali commerciali del concessionario non sarebbe circostanza sufficiente a dimostrare il collegamento tra i due contratti, ossia tra il contratto di compravendita e quello di prestito finanziario, richiedendo la normativa evocata ulteriori e concreti elementi. Difatti, sostiene il ricorrente che il termine avvalersi implicherebbe una condotta attiva del finanziatore, la cui prova non sarebbe stata fornita nel caso di specie dalla controparte onerata. Aggiunge la ricorrente che per esservi un collegamento tra due contratti il rapporto finanziatore/fornitore dovrebbe essere stabile, non potendo considerarsi tale il rapporto di specie. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver il giudice del merito omesso di esaminare la fattispecie contrattuale del prestito personale. Secondo la ricorrente la somma chiesta in prestito dall'O. non sarebbe stata vincolata ad alcuno scopo, essendo il contratto con l'istituto bancario qualificato come prestito personale e non essendo presente alcun vincolo sulla somma erogata. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente data la loro stretta connessione argomentativa, sono infondati. Osserva il Collegio che, ai sensi del D.Lgs. numero 385 del 1993, articolo 121 e 124 nel testo originario applicabile ratione temporis , tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori. Pertanto, il giudice del merito in sede di accertamento non deve riscontrare la volontà dei contraenti, ma ha solo il compito di verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore Cass. numero 29434 del 2021 . Orbene, il collegamento di fonte legale tra i due rapporti contrattuali ricorre in presenza di almeno una delle due condizioni previste dall'articolo 121 TUB, lett. d , sicché può parlarsi di contratto di credito collegato ove il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito - come nel caso di specie - oppure quando il bene o il servizio da acquisire siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. Nella specie, il Tribunale di Bergamo, in considerazione dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, ha accertato che il finanziatore non era stato scelto liberamente dal ricorrente, ma al contrario era stato indicato dallo stesso fornitore del bene, il quale era anche in possesso della documentazione preliminare alla stipulazione del finanziamento, con conseguente ricorrenza della condizione di cui al'articolo 121 TUB, lett. d , numero 1. Difatti, dalla deposizione testimoniale assunta dal giudice di prime cure risultava che il figlio del titolare della omissis proponeva al signor O.M. di finanziare l'acquisto a mezzo di un prestito con S.p.a. O.M. aveva già visto l'auto e siamo andati lì perché doveva solo firmare la documentazione per ricevere l'auto il venditore dell'auto gli disse che bastava firmare la documentazione e che avrebbe fatto tutto lui anche per il finanziamento M. doveva pagare la macchina a rate e quelli della concessionaria gli dissero che l'avrebbero messo in contatto con una finanziaria so che lui è andato ed ha firmato presso la finanziaria proposta dalla concessionaria il figlio del titolare della omissis invitava il signor O.M. a compilare un modulo per la richiesta di un prestito personale a - finalizzato all'acquisto dell'autovettura medesimo v. p. 5 e 6 della sentenza impugnata . Quanto poi alla disponibilità dei moduli per la richiesta di finanziamento presso il locale commerciale del concessionario, il Tribunale di Bergamo ha affermato che la stessa consentiva di escludere la circostanza della mera promozione effettuata dal fornitore senza alcun accordo con il finanziatore. Le doglianze di parte ricorrente si traducono, quindi, in una mera critica agli apprezzamenti di merito effettuati dal giudice del gravame, intesa a far valere una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, come tale inammissibile in sede di legittimità. Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in cassazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.