Con la decisione in commento la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite penali la seguente questione di diritto «se, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infra-quattordicenne ai sensi dell’articolo 26 d.P.R. numero 448/1988, il giudice abbia l’obbligo di provvedere all’instaurazione del contraddittorio, fissando l’udienza preliminare con conseguenziale avviso all’esercente la potestà genitoriale, ovvero se la citata pronuncia possa avvenire anche de plano ».
Il tema posto, ad una prima lettura, pare essere frutto di un formalismo eccessivo, posto che - come noto - il minore infra-quattordicenne è non imputabile in maniera assoluta. Sicché, accertata l’età del reo al momento della consumazione del reato, data l’esigenza di impedire processi inutili e di sottoporre il minore ad un processo penale che non lo vedrebbe comunque mai condannato, non si vede perché si dovrebbero svolgere attività processuali, che non potrebbero di per sé portare a dichiarare una responsabilità penale. Il fatto è che una simile sentenza di per sé non preclude l’applicazione di misure di sicurezza articolo 224 c.p. e può risultare anche dal casellario giudiziale almeno fino al momento del compimento del diciottesimo anno di età insomma da una simile pronuncia possono scaturire effetti giuridici pregiudizievoli per il minore. Da qui la questione se una simile pronuncia postuli l’accertamento della responsabilità penale in caso di risposta affermativa la necessità del contraddittorio deriverebbe per tabulas. In giurisprudenza si sono affermati due orientamenti uno a favore della pronuncia de plano, sostanzialmente basandosi sull’ economicità del procedimento e sul fatto che la responsabilità penale verrebbe in gioco sono in caso di effettiva applicazione della misura di sicurezza ex articolo 224 c.p. l’altro richiedendo, invece, il contraddittorio, tenuto dell’interesse del minore a voler fare accertare la propria innocenza o ad evitare gli effetti “pregiudizievoli” sopra menzionati. In sostanza, la tesi “più garantista” lamenta non solo la mancanza del contraddittorio , ma anche il fatto che vengono così eluse le esigenze educative e di recupero sociale. Da parte sua la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha evidenziato che il giudice dell’udienza preliminare, in sede minorile, non è composto solo dal GIP ma anche da esperti , che devono considerare, proprio per i fini educativi e di recupero sociale, il minore, allorché il fatto sia a lui riconducibile. Ecco che allora, a detta della Corte, si tratta di un contesto particolare e specifico che non può essere considerato privo di rilevanza o importanza processuale da qui, la necessità di chiarire il punto, rinviando il tutto alle Sezioni Unite. Non resta quindi che attendere il responso del massimo organo nomofilattico italiano.
Presidente D'Agostini – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, con sentenza in data 21/09/2021, dichiarava de plano non doversi procedere nei confronti di P.M. in relazione al reato di danneggiamento trattandosi di persona non imputabile, in quanto minore degli anni quattordici al momento del fatto. P.U. e M.P., quali genitori esercenti la potestà sul minore P.M., tramite difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge in relazione al disposto del D.P.R. numero 448 del 1998, articolo 26 per aver il giudice di merito pronunciato immediata declaratoria di non imputabilità in contrasto sia con i principii di rango costituzionale in particolare, gli articolo 3 e 10 Cost. , articolo 24 Cost. , comma 2, articolo 76,111 e 112 Cost. che con norme sovranazionali quali l'articolo 40 della Convenzione di New York e l'articolo 6 CEDU , non consentendo alcuna esplicazione del diritto di difesa. Si assume come anche al minore vada garantito il contraddittorio, tramite fissazione dell'udienza ex D.P.R. numero 488 del 1988, articolo 31, comma 3, al fine di scongiurare qualsiasi effetto pregiudizievole applicazione di una misura di sicurezza, iscrizione della sentenza di proscioglimento nel casellario giudiziale derivante dalla declaratoria di non punibilità. 2. La sentenza prevista dall'articolo 26 D.P.R. cit. costituisce il risvolto processuale della disposizione di cui all' articolo 97 c.p. che, come noto, stabilisce una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere nei confronti di chi, al momento del fatto, non abbia compiuto quattordici anni. Un simile epilogo, potendo trovare applicazione in ogni stato e grado del procedimento e, dunque, anche anteriormente all'esercizio dell'azione penale, mira a garantire una rapida fuoriuscita del minorenne non imputabile dal circuito penale, in forza dei canoni di minima offensività e destigmatizzazione, che integrano principi cardine dell'intero sistema di giustizia minorile. Nonostante la ratio dell'istituto in esame sia essenzialmente ispirata al favor minoris, oltre che ad esigenze di economia processuale, il proscioglimento per difetto della capacità di intendere e di volere non e', tuttavia, privo di esiti pregiudizievoli per il suo destinatario. Alla sua applicazione consegue, infatti, l'iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. numero 313 del 2002, articolo 3, comma 1, lett. f e articolo 5, comma 4, ove permane sino al compimento della maggiore età, nonché la possibilità di adottare, qualora ne sussistano i requisiti, una misura di sicurezza personale, anche in via provvisoria D.P.R. numero 448 del 1988 , articolo 224 c.p. e articolo 37 ss. . E1. proprio tali conseguenze negative, che discendono dalla sentenza di non luogo a procedere di cui al D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26, hanno indotto gli interpreti a chiedersi se tale pronuncia debba essere annoverata tra quegli epiloghi che postulano logicamente l'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato, sebbene la norma non ne faccia espressa menzione. Sul punto, in giurisprudenza si sono registrati due orientamenti contrapposti. 3. Una prima impostazione, per la verità minoritaria, prediligendo un'interpretazione letterale della norma in oggetto - che è rubricata obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità - ritiene che, in presenza di un soggetto privo ex lege della capacità di intendere e di volere in ragione dell'età minore di quattordici anni, si impone al giudice la tempestiva chiusura anticipata del procedimento, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. Proprio in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, minore degli anni quattordici al momento del fatto, volto a censurare il mancato compimento, prima della sentenza di non luogo a procedere, di attività processuali, preordinate a dimostrare la propria estraneità ai fatti oggetto di imputazione o l'eventuale insussistenza del fatto Sez. 5, numero 49863 del 25/11/2009, M.G., Rv. 245815, nella quale si è ricordato come l' articolo 97 c.p. stabilisca una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne in senso assolutamente conforme, si veda la precedente Sez. 1, numero 4391 del 02/11/2000, Badiali, Rv. 217963 e la ancora più risalente Sez. 4, numero 1272 del 11/11/1993, Petrolini, Rv. 197908, in cui si afferma che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici rientra nella previsione dell' articolo 425 c.p.p. , anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e il D.P.R. 22 settembre 1988, numero 448, articolo 26 . Il principio è stato recentemente ribadito in due arresti della Suprema Corte Sez. 5, numero 3029 del 27/11/2019, G., Rv. 278138 e Sez. 1, numero 16118 del 14/02/2019, C., Rv. 275892 . In dette pronunce si è affermata l'inammissibilità, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito. In particolare, Sez. 1, numero 16118 del 14/02/2019, C., evidenzia che la necessità della ricostruzione del fatto commesso dal minore infraquattordicenne - con pregiudizievole sottoposizione al giudizio - si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza ed è preclusa quando non ricorrono i presupposti applicativi di questa, come nel caso in cui il reato ipotizzato sia una contravvenzione. Inoltre, Sez. 5, numero 3029 del 27/11/2019, G., sottolinea, in via generale, che l'interesse richiesto dall' articolo 568 c.p.p. , comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Nel caso di pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, dunque, l'interesse alla impugnazione deve essere escluso in assenza di concreti effetti pregiudizievoli per l'imputato nella specie, non allegati dal ricorrente . I due ultimi arresti rilevano pertanto che, da un lato, l'iscrizione nel casellario della sentenza è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi del D.P.R. 14 novembre del 2002, numero 313, articolo 5, comma 4 dall'altro, la necessità di procedere all'accertamento in concreto del fatto costituente reato, nonché della pericolosità sociale del soggetto, che impone la fissazione dell'udienza preliminare e la notifica del relativo avviso agli esercenti la responsabilità genitoriale, non può postularsi in astratto ma è connessa all'applicazione della misura di sicurezza nei confronti del minore, secondo il combinato disposto dell' articolo 224 c.p. e D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 37 . In sostanza, la tesi in parola fa leva sulla necessità di evitare al minore non imputabile un ingiustificato prolungamento dell'esperienza processuale, sminuendo gli effetti sfavorevoli derivanti dal non luogo a procedere e focalizzando piuttosto l'attenzione sulle conseguenze stigmatizzanti che, più in generale, scaturiscono dal protrarsi nel tempo della vicenda penale. Sul punto, a sostegno della non necessità di condurre in via preventiva l'accertamento teso a verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato, la Cassazione sottolinea che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza, mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età cfr., Sez. 1, numero 16118/2019, cit. . Di conseguenza, il giudice è tenuto a svolgere, anche ex officio, esclusivamente gli accertamenti anagrafici prescritti dall'articolo 8 D.P.R. cit., ove sussistano situazioni di incertezza circa il raggiungimento o meno dell'età che costituisce la soglia dell'imputabilità. 4. Di tenore completamente opposto è un secondo orientamento che, nell'ottica di garantire la massima estensione del diritto di difesa, riconosce come la decisione ex D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 postula il positivo accertamento della colpevolezza dell'imputato nonché la puntuale indicazione, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. Soltanto una siffatta interpretazione, infatti, è in grado di assicurare la compatibilità della disposizione teste' citata rispetto sia alla norma che contempla l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale, sia all' articolo 224 c.p. , al quale fa rinvio il D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 37, comma 2, con riferimento alle misure di sicurezza, la cui adozione non può prescindere dalla preventiva verifica in ordine all'attribuibilità del reato contestato al minore non imputabile ed alla sussistenza della personalità sociale qualificata in capo al medesimo. Tale orientamento è stato espresso da ultimo da Sez. 4, numero 11541 del 30/01/2020, 0., che afferma che il giudice è tenuto a garantire la realizzazione del pieno contraddittorio, assicurando al minore, ancorché infraquattordicenne e come tale non imputabile, la più ampia partecipazione al processo, al fine di scongiurare qualsiasi effetto pregiudizievole derivante dal suo coinvolgimento in un procedimento penale, ivi compresa, al di là della irrogazione della sanzione penale, l'applicazione di una misura di sicurezza o la mera annotazione della sentenza di proscioglimento sul certificato del casellario penale. In tal senso, si è affermato come l'interprete non possa non tener conto della possibile ricaduta dei possibili effetti di dette misure, disposte a seguito del proscioglimento per difetto di imputabilità, sul pieno ed incondizionato inserimento sociale del minore, nella delicata fase dello sviluppo della personalità. La tesi propone una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 26 D.P.R. cit., volta a superare la segnalata situazione di profondo contrasto con l' articolo 224 c.p. , che privilegia la piena esplicazione del diritto di difesa, alla luce degli articolo 3 e 10 Cost. , articolo 24 Cost. , comma 2, articolo 76,111 e 112 Cost. e, in ambito sovranazionale, dell'articolo 40 della Convenzione di New York e l'articolo 6 CEDU , nell'interpretazione fornita dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Nella specie, la sentenza Corte EDU, 11 dicembre 2008, ric. numero 4268/04, Panovits v. Cyprus, in tema di salvaguardia della condizione di particolare vulnerabilità del minore nel processo penale, impone allo Stato di organizzare il processo penale a carico del minore, tenendo conto dell'età, del livello di maturità e del grado di sviluppo delle capacità intellettive ed emotive dell'accusato, in modo da consentirgli di comprendere la natura dell'indagine ed il significato di qualsiasi sanzione, nonché partecipare attivamente al procedimento, esercitando pienamente il diritto alla difesa garantito dall'articolo 6 CEDU in tal senso, v. Corte EDU, 4 Sezione, 15 giugno 2004, S. C. c. Regno Unito, numero 60958/00, CEDU 2004 IV . In particolare, la sentenza numero 11541/2020 evidenzia come la formula terminativa di cui al D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 non può essere considerata ampiamente liberatoria come lo sono quelle previste dall' articolo 129 c.p.p. , poiché a seguito di essa è possibile l'applicazione dell' articolo 224 c.p. , e quindi di provvedimenti anche fortemente incisivi sulla libertà personale o, quantomeno, su quella di movimento. In tal senso, si è riconosciuto infatti che, se si propendesse per la tesi opposta, si verrebbe a configurare una sostanziale incompatibilità tra il dettato del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 e quello dell' articolo 224 c.p. , atteso che, da un lato, il giudicante dovrebbe immediatamente dichiarare il non luogo a procedere, una volta effettuato il solo accertamento anagrafico , dall'altro, però, dovrebbe essere in grado di conoscere il merito e di scandagliare la personalità del minore, allo scopo di valutare la necessità di adottare una misura di sicurezza. In tal caso, sembrerebbe permanere nell'ordinamento una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell'una o dell'altra norma o del loro combinato disposto . Secondo detto orientamento, pertanto, il giudice che deve provvedere alla declaratoria di non imputabilità del minore infraquattordicenne è tenuto, dunque, a fissare l'udienza preliminare e a darne avviso all'esercente la responsabilità genitoriale. La possibilità per il giudice di dichiarare de plano la non imputabilità del minore di anni quattordici, omettendo qualsivoglia accertamento in contraddittorio in ordine alla eventuale insussistenza del fatto o alla non attribuibilità dello stesso al minore imputato, si pone in chiaro contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale e sovranazionale. L'orientamento appare consolidato alla luce dei precedenti arresti conformi di Sez. 5, numero 35189 del 22/06/2011, M., Rv. 251200 e, soprattutto, di Sez. 3, numero 45441 del 20/09/2016, M., Rv. 267836, che in motivazione ha chiarito che la previsione contenuta nel D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata anche d'ufficio , non esclude l'applicazione dell'articolo 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio . In senso sostanzialmente conforme all'indirizzo interpretativo in esame, si pone, inoltre, Sez. 5, numero 55260 del 23/10/2018, R., Rv. 274605, che ha affermato che la sentenza di non luogo a procedere ex articolo 26, D.P.R. cit., per difetto di imputabilità del minore, postula l'accertamento, mediante il necessario contraddittorio, in ordine all'eventuale responsabilità dell'imputato e alle ragioni del suo mancato proscioglimento nel merito. Nel suddetto arresto, la Corte precisa che tale interpretazione dell'articolo 26 ne garantisce la compatibilità con il disposto di cui all' articolo 224 c.p. , che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex D.P.R. 14 novembre 2002, numero 313, articolo 3, comma 1, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età conformi Sez. 3, numero 49603 del 20/09/2016, E., Rv. 268613 Sez. 5, numero 24696 del 23/04/2014, L., Rv. 260572, che ha ritenuto illegittima la sentenza di non luogo a procedere qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza ma anche, Sez. 5, numero 18052 del 17/01/2012, B., Rv. 253758 Sez. 5, numero 40550 del 23/09/2008, P.G. in proc. J., Rv. 241722 Sez. 5, numero 42507 del 04/11/2008, S., Rv. 241935, ove si richiama l'obbligo della motivazione, sia pur implicita, in merito all'insussistenza di elementi conferenti nel senso dell'applicabilità di un proscioglimento nel merito del minore . Il consolidarsi nel tempo dell'orientamento si rileva da altri arresti della Corte non oggetto di massimazione. In particolare, Sez. 2, numero 16769 del 10/04/2015, M.A., ha affermato che il giudice che intenda provvedere ai sensi del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 ha l'obbligo di accertare che l'infraquattordicenne non possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito, in ragione del suo interesse ad una rapida fuoriuscita dal circuito processuale, da realizzarsi con le cadenze, i tempi e, soprattutto, con le garanzie che caratterizzano il processo penale conformi Sez. 3, numero 31631 del 07/04/2015, C.M. Sez. 2, numero 6583 del 10/11/2009, dep. 2010, L.A. Sez. 5, numero 45155 del 30/09/2013, P.F. Sez. 6, numero 26286 del 11/04/2013, L.A. Sez. 5, numero 7815/2012 del 12/12/2011, dep. 2012, L.L . In definitiva, una pronuncia de piano, sebbene sia animata dall'intento di favorire l'espulsione del minore dal processo in tempi rapidi, al contempo gli impedisce di interloquire al fine di ottenere un epilogo assolutorio pieno, arrecando un vulnus irreparabile non solo al diritto di difesa, ma anche alle esigenze educative e di recupero sociale, che assumono primaria importanza nel rito minorile. Al contrario, la preventiva valutazione, condotta in apposita udienza partecipata, in ordine alla concreta responsabilità penale dell'infraquattordicenne, ove caratterizzata da esito negativo, consentirebbe il ricorso alle formule assolutorie di cui all' articolo 425 c.p.p. , riespandendosi così le garanzie difensive dell'imputato. E così, a fronte della dimostrata insussistenza del reato contestato o della non riferibilità dello stesso al minorenne, il non luogo a procedere per difetto di imputabilità sarebbe destinato a cedere il passo a sentenze di proscioglimento più favorevoli, in ossequio al favor innocentiae. 5. Sul contrasto in parola, si registrano posizioni fortemente divergenti anche in dottrina. Invero, in base ad un primo orientamento, l'articolo 26 D.P.R. cit. pone al pubblico ministero una preclusione ad ogni accertamento supplementare diretto a conseguire eventuali epiloghi più favorevoli all'imputato . Il testo della norma, infatti - benché sarebbe apprezzabile, su un piano dei valori, la tutela del diritto del minore a non vedersi prosciogliere, solo per effetto della minore età, per un reato insussistente o, comunque, da lui non commesso - non lascerebbe margini così ampi al pubblico ministero, imponendogli l'attivazione del meccanismo di definizione anticipata del procedimento, salvo che ritenga di chiedere l'applicazione di una misura di sicurezza, nel qual caso sarebbe lo stesso articolo 224 c.p. ad imporre l'accertamento della commissione del reato. Altri Autori si pongono, invece, su una posizione opposta infatti, benché l'articolo 26 si informi ai principi di minima offensività e di destigmatizzazione - vale a dire all'esigenza di dichiarare la superfluità del processo il prima possibile, al fine di evitare inutili effetti di etichettamento del minore - ed a quelli di autoselettività e di deflazione - ovvero alla necessità di escludere dal processo fatti e soggetti penalmente non rilevanti - la pubblica accusa sarebbe comunque tenuta a svolgere ulteriori indagini in ordine alla sussistenza del fatto di reato ed alla responsabilità del minore, poiché dalla declaratoria di cui al D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 possono scaturire conseguenze negative per il minore, quali l'applicazione di una misura di sicurezza e l'iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. numero 313 del 2002, articolo 3, comma 1, lett. f . La maggior parte degli studiosi concorda, invece, sulla prevalenza delle cause di proscioglimento più favorevoli all'imputato quando la non colpevolezza risulti accertata ciò nell'interesse sia morale che giuridico del minore, aspetto fondamentale anche sotto il profilo educativo. 6. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come non possa sottostimarsi la rilevanza nel processo penale minorile dell'udienza preliminare celebrata dinanzi a un organo giurisdizionale che si caratterizza per essere obbligatoriamente collegiale e specializzato , da taluno definita come un vero e proprio baricentro e come tale considerazione non possa rimanere fuori dal giudizio de quo. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella pronuncia numero 1/2015, l'interesse del minore nel procedimento penale minorile trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato magistrati ed esperti , e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna . Nonostante il giudice per le indagini preliminari appartenga alla giurisdizione specializzata minorile, la Consulta ha precisato che i due esperti che affiancano il magistrato nell'udienza preliminare assicurano, per la loro specifica professionalità, un'adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore , nonché contribuiscono anche all'osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative . Si ricorda, a tal proposito, che gli accertamenti sulla personalità ex D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 9 devono compiersi anche nei confronti dell'autore di reato infraquattordicenne essi, infatti, sono funzionali non soltanto all'accertamento della capacità di intendere e di volere, ma sono prodromici anche rispetto ad altre decisioni eventualmente da assumere da parte del giudice penale, quali l'adozione di misure di sicurezza ovvero eventuali provvedimenti civili o rieducativi. La celebrazione dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia di cui al D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 assolve, quindi, non soltanto all'esigenza di assicurare il contraddittorio e l'effettività del diritto di difesa, ma anche alla funzione educativa e responsabilizzante, cui risulta complessivamente orientato il processo penale minorile. Se, infatti, è vero che, da un lato, il coinvolgimento del minorenne nella vicenda penale rischia di compromettere irrimediabilmente il suo sviluppo e di indurlo a identificarsi in modelli devianti, dall'altro lato, esso può rappresentare un'occasione favorevole di rieducazione, in grado di innescare un processo di rivisitazione critica dell'episodio criminoso. Nel perseguimento di tale obiettivo, che si impone con particolare intensità qualora sia stata in concreto accertata la responsabilità penale del minore, imputabile o meno, appare necessario garantire una sua consapevole partecipazione e una costante interlocuzione nelle varie fasi procedimentali e processuali che lo vedono protagonista. In quest'ottica, riveste indiscussa rilevanza il ruolo conferito dall'articolo 1 D.P.R. cit. al giudice, cui è demandata la delicata funzione di illustrare al minore il significato delle attività processuali svolte in sua presenza e del contenuto e delle ragioni, anche etico-sociali, dei provvedimenti adottati nei suoi confronti, nonché il principio di adeguatezza, che suggerisce di calibrare ogni decisione sulle specifiche esigenze educative e sulla personalità del minorenne. Da ultimo, deve osservarsi che l'udienza preliminare rappresenta la sede fisiologicamente deputata a raccogliere l'eventuale consenso del minore alla definizione anticipata del procedimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 32, comma 1. E, alla luce della ben nota pronuncia della Consulta Corte Cost., 16 maggio 2002, numero 195 , la mancanza del consenso validamente espresso dall'imputato preclude al giudice la possibilità di pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere che implica un accertamento di responsabilità, quale deve considerarsi la declaratoria per difetto di imputabilità dell'infraquattordicenne. 7. Va pertanto devoluto al giudizio del massimo consesso nomofilattico il seguente quesito se, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne ai sensi del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26 il giudice abbia l'obbligo di provvedere all'instaurazione del contraddittorio, fissando l'udienza preliminare con consequenziale avviso all'esercente la potestà genitoriale, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del medesimo D.P.R. cit., ovvero se l'emissione della citata pronuncia possa avvenire anche de plano . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.