Il punto di partenza è la differenza sostanziale tra l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia e l'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte in fatti di cronaca.
Un cittadino conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale competente la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell' abuso della sua immagine verificatosi in occasione di una nota trasmissione televisiva risalente a diversi anni or sono. L'attore esponeva, a sostegno della domanda, che in quella trasmissione era stata resa pubblica, nonostante egli avesse espressamente negato il consenso, la sua immagine relativa alla deposizione testimoniale da lui tenuta nell'ambito del processo penale relativo all'omicidio di due donne, fatto che aveva suscitato molto scalpore perché uno dei due imputati era il noto pregiudicato A.I., già condannato per il massacro del Circeo. Aggiungeva che la diffusione della sua immagine gli aveva arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali poiché egli era il presidente di un'associazione presso la quale A.I. lavorava, trovandosi in regime di semilibertà. A propria difesa la società convenuta osservava che sussisteva un rilevante interesse pubblico alla diffusione della trasmissione, in considerazione della gravità del fatto di sangue che era al centro del processo penale svoltosi davanti alla Corte di Assise competente e specificava, comunque, che il diritto di cronaca era stato esercitato in maniera corretta. Espletata la prova per testi e fatta svolgere una CTU, il Tribunale accoglieva in parte la domanda dell'attore, condannando la società convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, mentre rigettava la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, ritenendoli non dimostrati. La pronuncia veniva impugnata in via principale dalla Rai ed in via incidentale dall'uomo e la Corte d'Appello competente accoglieva in parte l'appello principale, sostanzialmente riducendo l'importo risarcitorio a favore del secondo. In particolare, la Corte territoriale osservava, dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, che l'appello principale era infondato tanto in relazione al profilo della lesione del diritto all'immagine, quanto in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. La Corte affermava che doveva ritenersi corretta la valutazione compiuta dal Tribunale secondo cui, aver trasmesso le immagini dell'uomo nonostante il suo espresso dissenso, aveva comportato la violazione del suo diritto all'immagine, che rientra tra i diritti della personalità che integrano prerogative inviolabili della persona. In base alla previsione dell' articolo 147 disp. att. c.p.p. , il giudice può consentire che si svolga la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva del dibattimento, all'occorrenza anche senza il consenso delle parti, cioè pubblico ministero e imputato. Ma la stessa disposizione vieta la ripresa delle immagini relative a parti, testimoni, periti, consulenti tecnici ed interpreti in mancanza del loro consenso. La Corte ricordava che la tutela del diritto all'immagine non è superata dalle esigenze del diritto di cronaca perché la pubblicazione dell'immagine di persone coinvolte nel processo è, comunque, subordinata al rispetto delle norme di legge ed è da ritenere vietata, dunque, salvo particolari casi, se manca il consenso dell'avente diritto. Tale principio è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o diffusione non arrechino pregiudizi all'onore o alla reputazione dell'interessato. Per tali motivi la Corte d'Appello confermava la decisione del Tribunale anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra lesione del diritto all'immagine e conseguente danno non patrimoniale derivatone a carico dell'attore. Contro la sentenza di secondo grado proponevano ricorso principale l'originale attore e ricorso incidentale la Rai. La decisione diritto all'immagine e diritto di cronaca - criterio di liquidazione. A conclusione del giudizio di legittimità la Corte di Cassazione rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di Cassazione e approfittano della vicenda per ricordare alcuni aspetti importanti in materia. Innanzitutto, la Suprema Corte premette che il diritto all'immagine è tutelato non solo dall' art 10 c.c. ma anche dalla l. numero 633/1941 in cui viene disposto che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. Ma la giurisprudenza della Suprema Corte, correttamente richiamata dalla Corte d'Appello interessata della vicenda giudiziaria, ha affermato anche che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possono essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per richiesta per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi l'importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati dalla legge sulla protezione del diritto d'autore. La Suprema Corte rammenta che in una pronuncia del 2008 è stato affermato che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l'indebita pubblicazione dell'immagine, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura o entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo, soprattutto qualora il soggetto leso non sia una persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico effettivamente determinabile. Per la Suprema Corte quella pronuncia ha identificato il criterio risarcitorio del cd. prezzo del consenso , consistente nel ritrasferimento in capo al titolare del diritto del vantaggio economico del quale l'autore dell'illecito si è indebitamente appropriato. Inoltre, ha ricordato che l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia deve essere tenuto distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte. In conclusione, la Suprema Corte ha precisato di voler dare ulteriore continuità a questi precedenti, ricordando peraltro che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali ex articolo 2043 c.c., con conseguente onere della prova a carico del danneggiato del danno subito, del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno, tanto in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte, la quale nega l'esistenza del danno in re ipsa . Così correttamente inquadrati i termini del problema, il Collegio ha ritenuto evidente come l'impugnata sentenza abbia resistito alle censure proposte da ambo le parti, assumendo la decisione sopra anticipata.
Presidente Travaglino - Relatore Cirillo Fatti di causa 1. F.N. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Campobasso, la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. d'ora in poi RAI chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell'abuso della sua immagine verificatasi in occasione della trasmissione omissis del omissis . L'attore espose, a sostegno della domanda, che in quella trasmissione, che recava il titolo omissis , era stata resa pubblica, nonostante egli avesse espressamente negato il consenso, la sua immagine relativa alla deposizione testimoniale da lui tenuta, davanti alla Corte d'assise di Campobasso, nell'ambito del processo penale relativo all'omicidio di due donne avvenuto a omissis , fatto che aveva suscitato molto scalpore anche perché uno dei due imputati era il noto pregiudicato I.A., già condannato per il massacro del omissis . Aggiunse che la diffusione della sua immagine gli aveva arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali, poiché egli era il presidente dell'associazione omissis presso la quale I. lavorava, trovandosi in regime di semilibertà. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Osservò la RAI, a sua difesa, che sussisteva un rilevante interesse pubblico alla diffusione della trasmissione in considerazione della gravità del fatto di sangue che era al centro del processo penale svoltosi davanti alla Corte d'assise di Campobasso e specificò, comunque, che il diritto di cronaca era stato esercitato in modo corretto. Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale accolse in parte la domanda e condannò la società convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati nella somma di Euro 50.000, mentre rigettò la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, ritenendoli non dimostrati. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla RAI e in via incidentale dal F. e la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 21 febbraio 2019, ha accolto in parte l'appello principale, riducendo la condanna a favore del F. alla minore somma di Euro 25.000, ha rigettato l'appello incidentale e ha condannato la RAI al pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensandone l'altra metà. 2.1. Ha osservato la Corte territoriale, dopo aver esaminato alcune questioni preliminari, che l'appello principale era infondato tanto in relazione al profilo della lesione del diritto all'immagine quanto in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. La Corte ha innanzitutto affermato che doveva ritenersi corretta la valutazione compiuta dal Tribunale secondo cui aver trasmesso le immagini del F. nonostante il suo espresso dissenso aveva comportato la violazione del suo diritto all'immagine, il quale rientra tra i diritti della personalità che integrano prerogative inviolabili della persona . In base alla previsione dell' articolo 147 disp. att. c.p.p. , il giudice può consentire che si svolga la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva del dibattimento, all'occorrenza anche senza il consenso delle parti, cioè il P.M. e l'imputato ma la stessa disposizione vieta la ripresa delle immagini relative alle parti, testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti in mancanza del loro consenso. La tutela del diritto all'immagine, ha proseguito la Corte molisana, non è superata dalle esigenze del diritto di cronaca, perché la pubblicazione dell'immagine delle persone coinvolte nel processo è comunque subordinata al rispetto delle norme di legge, tra le quali l' articolo 10 c.c. , L. 22 aprile 1941, numero 633, articolo 96 e 97 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196 , articolo 137. La riproduzione dell'immagine è da ritenere vietata, salvo particolari casi, se manca il consenso dell'avente diritto e tale principio e' tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato . Ciò premesso, la Corte d'appello ha confermato la decisione del Tribunale anche in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la lesione del diritto all'immagine e il conseguente danno non patrimoniale derivatone a carico dell'attore. Richiamando, sul punto, la relazione medica prodotta dal F. - la quale attestava le ripercussioni della trasmissione in termini di ansia reattiva - la Corte ha escluso di dover procedere ad una c.t.u. e, sul rilievo che era stata dimostrata la contraria volontà del F. alla riproduzione della sua immagine, ha ritenuto integrati gli estremi della violazione del relativo diritto. Passando poi alla liquidazione del danno, la Corte di merito ha accolto in parte il terzo motivo dell'appello principale e ha dimezzato la condanna a carico della RAI. Dopo aver ricordato che il danno non patrimoniale deve sempre essere dimostrato, la sentenza ha dichiarato di tenere in considerazione i seguenti elementi l'ampia diffusione sul territorio nazionale delle immagini del F., le ridotte dimensioni della città di omissis , luogo di residenza di quest'ultimo, la sua particolare posizione di presidente dell'associazione nella quale i due imputati erano stati ammessi, nonché la breve durata delle immagini circa 14 secondi e la scarsa significatività delle dichiarazioni del F. oggetto della ripresa concernenti l'importo del saldo di un conto corrente . Richiamate, poi, le tabelle del Tribunale di Milano in ordine al danno da diffamazione a mezzo stampa, la Corte di merito ha inquadrato la fattispecie nell'ipotesi in cui il mezzo diffamatorio abbia una significativa diffusione e il diffamante sia soggetto mediamente noto per cui, oscillando il risarcimento tabellare tra 21.000 e 30.000 Euro, la sentenza ha ritenuto opportuna la liquidazione pari ad Euro 25.000 . 2.2. La sentenza ha quindi esaminato l'appello incidentale del F., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale. Dopo aver premesso che la mancata ottemperanza, da parte della RAI, all'ordine di esibizione di cui all' articolo 210 c.p.c. , non era suscettibile di una sanzione, la Corte molisana ha ritenuto tale appello non meritevole di accoglimento. Richiamati i precedenti giurisprudenziali citati dal F. - secondo i quali la lesione del diritto all'immagine dà diritto al danneggiato di ottenere il pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione - la sentenza ha precisato che quegli stessi precedenti riconoscono che la liquidazione dei danni può essere molto difficile se il soggetto non è una persona nota. Procedendo, quindi, sulla base dei criteri generali di cui all' articolo 2056 c.c. , la Corte d'appello ha stabilito che il F. era persona non nota al pubblico dei telespettatori al di fuori del proprio ambito di residenza, che la durata delle riprese era minima rispetto a quella della trasmissione un'ora e un minuto e che, perciò, non poteva configurarsi l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui e che il F. non avrebbe quindi potuto conseguire un compenso per l'assenso alla messa in onda delle sue immagini . 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso propone ricorso principale F.N. con atto affidato a due motivi. Resiste la RAI con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. Il F. resiste con controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 , nullità della sentenza per violazione dell' articolo 132 c.p.c. , numero 4 , in relazione alla sua irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta. Il motivo ha ad oggetto la riduzione della liquidazione del danno non patrimoniale. Osserva il ricorrente che, pur essendo tale liquidazione di natura indubbiamente equitativa, la sentenza in esame avrebbe richiamato la tabella in uso al Tribunale di Milano non sulla base di un'effettiva conformità della fattispecie alle tabelle, quanto sulla base di un parere approssimativo che non consentirebbe di comprendere le ragioni della riduzione. Nel caso in esame, la Corte di merito ha richiamato la significativa diffusione del mezzo diffamatorio e la circostanza per cui il diffamante sarebbe un soggetto mediamente noto . Nelle tabelle milanesi il carattere significativo della diffusione è inteso in relazione all'ambiente locale di riferimento, mentre l'ampia diffusione dà ingresso ad un risarcimento fino ad Euro 50.000 la trasmissione è andata in onda su omissis , canale a diffusione nazionale, per cui il criterio richiamato sarebbe errato. Il tutto senza contare che la trasmissione era visibile anche via internet, con conseguente potenziale illimitato accesso da parte di tutti gli utenti della rete. La contraddittorietà della motivazione risiede, secondo il ricorrente, nel fatto che la Corte d'appello, pur avendo rilevato l'esistenza di certi parametri, non ne avrebbe poi tratto le dovute conseguenze tanto più che lo stesso titolo della trasmissione omissis dava ad intendere di voler costruire uno scenario torbido, nel quale l'associazione presieduta dal ricorrente diventava la base operativa di due efferati criminali . 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione degli articolo 2043,2056 e 2059 c.c. , in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale. Osserva la RAI che il danno all'immagine non può ritenersi in re ipsa e deve essere sempre dimostrato, come da pacifica giurisprudenza. Dopo aver richiamato le censure mosse nell'atto di appello alla sentenza del Tribunale, la società ricorrente rileva che il F. era un personaggio noto nella realtà locale di Campobasso, in quanto presidente provinciale dell'associazione omissis . Ne consegue che, anche se fosse stato oscurato il suo viso, l'indicazione della carica da lui rivestita, la quale si leggeva nel c.d. sottopancia del video, l'avrebbe reso certamente individuabile con facilità da amici, familiari, conoscenti e colleghi per cui l'apparizione della sua immagine, limitata a soli 14 secondi, nessun danno poteva realmente arrecargli. La Corte d'appello, anziché provvedere ad accertare se il danno non patrimoniale fosse stato dimostrato o meno, nulla avrebbe detto sul punto, limitandosi ad affermare che la semplice trasmissione dell'immagine senza il consenso desse diritto al risarcimento del danno. Ricorda la RAI di aver contestato anche in appello il contenuto del certificato medico attestante l'esistenza, a carico del F., di emozioni negative di notevole gravità accompagnate da note d'ansia reattive . Ciò nonostante, il giudice d'appello avrebbe finito per riconoscere l'esistenza di un danno in re ipsa. 3. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale possono essere trattati insieme, perché discutono dello stesso problema il danno non patrimoniale anche se da angolazioni diverse l'uno per chiederne un aumento e l'altro per chiederne l'integrale rigetto . 3.1. Ragioni di ordine logico impongono di prendere le mosse dal ricorso incidentale, secondo il quale il F. non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Ritiene il Collegio che tale ricorso sia infondato. La sentenza impugnata, benché con una motivazione sul punto piuttosto stringata, ha riconosciuto che l'episodio per cui è causa aveva determinato l'insorgenza, a carico del F., di un profilo di inquietudine con tratti di ansia reattiva e, pur ammettendo che la documentazione prodotta dall'attore era stata contestata dalla controparte, la Corte di merito non ha ritenuto di fare svolgere una c.t.u. su questo aspetto. Si tratta, come facilmente si comprende, di una valutazione tecnica sulla quale questa Corte non ha motivo di interloquire, anche perché la possibile generazione di una patologia di carattere ansioso appare nel complesso credibile. Come la sentenza impugnata ha spiegato, infatti, il F. era presidente della società che aveva dato lavoro ad un criminale arcinoto, poi resosi colpevoli di ulteriori omicidi, finendo con l'essere, sia pure del tutto indebitamente, a lui accostato, come poteva emergere anche dal titolo della trasmissione omissis . Irrilevante appare, invece, il fatto che nel ristretto ambiente locale della città di omissis il F. potesse essere riconosciuto anche qualora l'immagine non fosse stata diffusa v., sia pure in una fattispecie diversa, l'ordinanza 5 giugno 2009, numero 12997 . Deve quindi ritenersi corretta la decisione nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di un danno non patrimoniale a carico del F 3.2. Ugualmente infondato e', però, anche il primo motivo del ricorso principale, col quale il F. sollecita la cassazione della sentenza impugnata in vista dell'ottenimento di un risarcimento più elevato. Ritiene la Corte, innanzitutto, che la sentenza impugnata muova da presupposti corretti, e cioè che il danno in esame non debba essere ritenuto un danno in re ipsa e che possa, tuttavia, essere dimostrato facendo ricorso alle presunzioni, dato che la presunzione è una prova a tutti gli effetti. La liquidazione in questione, inoltre, è di carattere equitativo, posto che anche l'invocata tabella milanese, che peraltro attiene al danno da diffamazione, contiene una previsione orientativa con inevitabili margini di discrezionalità rimessi al giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte molisana ha inserito la fattispecie nell'ipotesi di cui al numero 3 della tabella milanese del 2018, che prevede la diffamazione di media gravità. I requisiti previsti sono media notorietà del diffamante, significativa gravità delle offese, media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio ed eventuale pregiudizio a carico del diffamato. Le censure prospettate dal ricorrente principale si appuntano in prevalenza sul fatto che, essendo la trasmissione andata in onda su omissis , canale a diffusione nazionale, si dovrebbe fare applicazione dell'ipotesi di cui al numero 4 dell'invocata tabella milanese, con conseguente risarcimento fino ad Euro 50.000. Osserva la Corte che, a prescindere dal fatto che non è semplice trasferire i criteri risarcitori previsti per la diffamazione alla diversa materia della violazione del diritto all'immagine, la scelta compiuta dalla Corte d'appello va esente dalle prospettate censure. Ed infatti, se è vero che un canale a diffusione nazionale come omissis non può essere considerato come un soggetto di media notorietà, è altrettanto vero che la diffusione dell'immagine è avvenuta nel corso di una sola trasmissione e per la durata di 14 secondi, peraltro in relazione ad un profilo che nulla aveva a che vedere con la posizione dei due condannati nel processo celebrato in Corte d'assise a Campobasso. La diffusione, inoltre, benché avvenuta nel corso di una trasmissione a diffusione nazionale, aveva o poteva avere una significativa rilevanza nel solo ambito della città di omissis , data la notorietà solo locale dell'odierno ricorrente principale. Ma, soprattutto, confrontando l'ipotesi di cui al numero 3 con quella di cui al numero 4 della citata tabella milanese, appare evidente come il caso in esame abbia molti più punti in comune con il numero 3 che con il numero 4 , come risulta anche dall'eventuale pregiudizio, cui fa riscontro l'elevato pregiudizio al diffamato, e dal richiamo alla natura eventuale del dolo a fronte della elevata intensità dell'elemento soggettivo. Il che conferma, in definitiva, che il giudizio espresso dalla Corte di merito resiste alla censura proposta, con conseguente infondatezza del primo motivo del ricorso principale. 4. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione, ai sensi dell' articolo 2056 c.c. , dei criteri di liquidazione del danno patrimoniale. Il motivo ha ad oggetto il mancato riconoscimento, in favore del F., del risarcimento del danno patrimoniale c.d. prezzo del consenso . Dopo aver contestato l'affermazione contenuta nella sentenza circa la difficoltà di liquidare il danno in caso di scarsa notorietà del personaggio coinvolto, il ricorrente ricorda che la mancanza di notorietà del soggetto leso non potrebbe mai condurre ad escludere in radice il riconoscimento del c.d. prezzo del consenso. Tale criterio, infatti, prescinde dalla notorietà e si collega col principio per cui ogni soggetto ha diritto esclusivo alla sua immagine. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, sarebbe evidente lo sfruttamento economico, da parte della RAI, dell'immagine del danneggiato. La RAI, infatti, trae profitto dalla messa in onda di ogni programma che tale profitto vi sia stato anche nel caso in esame sarebbe fuor di dubbio, posto che in atti vi è la nota attestante l'indice di share della trasmissione televisiva in questione, pari al 5,41 per cento dei telespettatori, cifra che tradotta in numeri comporta una platea di circa 1.100.000 spettatori. Questo dato, uniti al fatto che ogni trasmissione sui canali RAI comporta almeno due stacchi pubblicitari, fa sì, secondo il ricorrente, che la sentenza impugnata sia incorsa in evidente violazione di legge. Essa, infatti, è partita da alcuni presupposti errati, fra cui la mancata notorietà del F. circostanza pacificamente smentita dalla sentenza stessa , il carattere del programma che era privo di finalità pubblicitarie e le modalità e la durata delle riprese. La sentenza, in definitiva, avrebbe erroneamente negato che la RAI abbia conseguito profitti con la messa in onda della trasmissione Euro 100.000, pari a 0,09 centesimi per ogni telespettatore e l'ulteriore conferma dovrebbe trarsi dal rifiuto, da parte della stessa, di esibire, ai sensi dell' articolo 210 c.p.c. , copia dei contratti che indicavano le entrate economiche conseguenti alla messa in onda del programma. 4.1. Il motivo non è fondato. 4.2. Giova premettere che il diritto all'immagine è tutelato non solo dall' articolo 10 c.c. , ma anche dalla L. 22 aprile 1941, numero 633, il cui articolo 97 dispone che, fermo il divieto di cui al precedente articolo 96, non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico . La giurisprudenza di questa Corte - correttamente richiamata dalla Corte d'appello molisana - ha affermato che l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dalla L. numero 633 del 1941, articolo 128, comma 2, sulla protezione del diritto di autore sentenza 16 maggio 2008, numero 12433, confermata dalla successiva sentenza 11 maggio 2010, numero 11353 . La sentenza numero 12433 del 2008 ha affermato che, fermo restando il diritto al risarcimento del danno per l'indebita pubblicazione dell'immagine, e' indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura e entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l'importo , soprattutto qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile . Quella pronuncia ha così identificato il criterio risarcitorio del c.d. prezzo del consenso, consistente nel ritrasferire in capo al titolare del diritto quel vantaggio economico del quale l'autore dell'illecito si è indebitamente appropriato. La sentenza numero 11353 del 2010, poi, ha stabilito che l'utilizzo dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato può considerarsi lecita solo ricorrendo una delle ipotesi di cui della L. numero 633 del 1941, citato articolo 97 dovendosi diversamente ritenere tale comportamento fonte di un illecito tale da determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno. Va ricordato, inoltre, che l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia deve essere tenuto distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte ordinanza 19 febbraio 2021, numero 4477 . A questi precedenti l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, ricordando peraltro che il diritto al risarcimento del danno non fa eccezione, nel caso in esame, rispetto alle regole generali dell' articolo 2043 c.c. , con conseguente onere della prova, a carico del danneggiato, del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e quel danno tanto in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che nega l'esistenza del danno in re ipsa sul punto v. anche l'ordinanza 18 febbraio 2020, numero 4005 . 4.3. Così correttamente inquadrati i termini del problema, appare evidente come l'impugnata sentenza resista alle censure proposte nel motivo di ricorso qui in esame. La Corte di merito, infatti, non ha affermato che l'immagine del F. potesse essere legittimamente divulgata senza il suo consenso che nel caso in esame era pacificamente mancante , cioè non ha ricondotto il caso in questione ad una delle ipotesi della L. numero 633 del 1941, citato articolo 97, comma 1 v., in argomento, la sentenza 24 ottobre 2013, numero 24110, e l'ordinanza 13 maggio 2020, numero 8880 . La motivazione della sentenza è stata svolta seguendo una diversa linea argomentativa. La Corte molisana, infatti, con un accertamento di merito che non può essere più messo in discussione in questa sede, ha stabilito che, in considerazione del tipo di trasmissione, dell'assenza di finalità pubblicitarie o di intrattenimento , della durata della stessa e del tempo brevissimo nel quale era stata diffusa l'immagine del F. 14 secondi in rapporto ad una trasmissione durata per un'ora, un minuto e 51 secondi , non fosse configurabile l'abusivo sfruttamento dell'immagine altrui per fini eminentemente commerciali ed ha parimenti escluso che il F. avrebbe potuto conseguire un compenso per l'assenso alla messa in onda delle sue immagini . Si tratta di una motivazione non soltanto priva di contraddizioni e di vizi logici, ma anche completa e coerente con le premesse, in considerazione della già evidenziata limitata notorietà del danneggiato, che poteva essere di un qualche rilievo nella sola piccola realtà del capoluogo molisano. A fronte di questa motivazione, la censura in esame si dilunga nella presunta dimostrazione di quale sarebbe stata l'effettiva diffusione della trasmissione, richiama i guadagni che la RAI avrebbe tratto dagli stacchi pubblicitari e invoca l'applicazione dell' articolo 210 c.p.c. , osservando che la RAI è rimasta inadempiente all'ordine di esibire i contratti pubblicitari e i bilanci al fine di dimostrare il presunto vantaggio economico . Ma è evidente che queste considerazioni, oltre ad involgere, in qualche misura, profili di merito che non possono trovare ingresso in questa sede, non riescono comunque a superare la motivazione della Corte d'appello là dove essa ha negato che il F. avrebbe potuto ricevere un compenso economico in forza del consenso alla diffusione della sua immagine. Ne consegue che le prospettate violazioni di legge non sussistono. 5. In conclusione, sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. A tale esito fa seguito l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M . La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.