La fattispecie di sequestro a scopo di estorsione è caratterizzata dalla corrispettività tra prezzo e libertà, istituendo un rapporto di mercificazione della libertà personale, in mancanza del quale ricorrerà la figura della rapina o dell’estorsione.
I ricorrenti sono stati condannati in primo grado, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte d'Appello, per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di tentata estorsione, per aver privato della libertà personale e minacciato la persona offesa, dopo averla attirata in uno scantinato, impedendole l'uscita in tale frangente gli imputati, in concorso tra loro, minacciavano la vittima di “spezzargli una mano” se non avesse sottoscritto un documento di ricognizione di debito, un preliminare di cessione di attività commerciale e la quietanza di pagamento di una somma a titolo di acconto, ottenendo la firma di tali documenti. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, formulando, tra gli altri motivi, analoghe doglianze in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione. In particolare, le difese hanno evidenziato che, da un lato, non vi era stata una limitazione della libertà personale della vittima per un tempo apprezzabile e comunque superiore a quello strettamente necessario per attuare la condotta costrittiva mediante minaccia. Viene inoltre evidenziato che l'ingiusto profitto perseguito e conseguito dagli imputati non costituiva il corrispettivo della liberazione della vittima, ricorrendo pertanto la diversa fattispecie di estorsione, eventualmente in concorso con il delitto di sequestro di persona c.d. semplice. Difatti quest'ultima, ove non avesse ceduto alle richieste degli stessi, non sarebbe stata privata della libertà personale, consistendo invece la minaccia rivoltale nella causazione di un male fisico. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso in questione, disattendendo invece le ulteriori doglianze delle parti e muovendo da una ricostruzione storica della fattispecie penale ex articolo 630 c.p., già punita sotto la vigenza del Codice Zanardelli, sotto la rubrica di “ricatto” e, ancor prima, dal Codice Sardo-Italiano del 1859, quale forma aggravata del delitto di estorsione. I giudici della Prima Sezione hanno quindi condiviso le argomentazioni delle difese, evidenziando che la fattispecie in esame presenta natura pluri-offensiva, tutelando la libertà personale e l'integrità del patrimonio della vittima, stante «lo scopo di conseguire un profitto ingiusto a titolo di prezzo della liberazione» connaturato alla tipicità del reato. L'articolo 630 c.p. prevede infatti espressamente che il profitto ingiusto deve essere preteso quale “prezzo della liberazione”, richiedendo, come afferma la Corte, una corrispettività tra prezzo e libertà, in un rapporto sinallagmatico di scambio con la liberazione, in assenza del quale non potrà ricorrere la fattispecie di sequestro a scopo di estorsione bensì i diversi delitti di rapina o estorsione, eventualmente in concorso con quello di sequestro di persona c.d. semplice. Quest'ultimo ricorrerà solo quando la limitazione della libertà personale perduri per un apprezzabile lasso di tempo e risulti esorbitante rispetto al tempo strettamente necessario a porre in essere la condotta criminosa di estorsione o rapina. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato in ordine all'affermazione che l'ingiusto profitto conseguito dagli imputati costituisse il corrispettivo della liberazione della persona offesa e non già il risultato di un'autonoma e distinta condotta di violenza o minaccia. Si evidenzia altresì che non vi è stato un sufficiente approfondimento in ordine al lasso di tempo entro cui risulta essere stata limitata la libertà personale della vittima, né è stato accertato se tale privazione fosse o meno sovrapponibile temporalmente rispetto alle condotte di minaccia contestate agli imputati. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio, per verificare, dandone adeguatamente conto in motivazione, se le condotte accertate integrino la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, ovvero il delitto di estorsione, a seconda dell'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra la pretesa ingiusta e la libertà personale della vittima, con particolare riguardo anche alla durata della privazione subita da parte di quest'ultima.
Presidente Siani – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. La Corte d'assise d'appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2021, in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 12 settembre 2020, assolveva P.D. dal reato ascritto al capo B della rubrica per non aver commesso il fatto escludeva, per tutti gli imputati, l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 c.p., in riferimento a entrambe le imputazioni riconosceva, ancora, a P.D. e L.R. la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 c.p., comma 1, numero 6, e rideterminava la pena per C.N. e C.D. in quella di anni sette, mesi dieci di reclusione, per P.D. in quella di anni sei, mesi otto di reclusione e per L.R. in quella di anni sei, mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il tutto fermo il riconoscimento, già sancito in primo grado, della circostanza attenuante di cui all'articolo 311 c.p. 1.1. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso il omissis , delitto ascritto al capo A della rubrica, e del tentativo di estorsione, ascritto al capo B , commesso in omissis . In particolare, dopo aver fissato un incontro con L.B.G., all'interno del locale omissis , gli imputati lo facevano scendere con un pretesto nel locale magazzino, posto al piano interrato, e, ponendosi L. sulle scale, al fine di impedirgli la fuga, dopo avergli segnatamente P. sottratto, altresì, il telefono cellulare e la borsa, lo privavano della libertà personale e lo minacciavano. Gli rappresentavano, dapprima, che avrebbe dovuto firmare alcuni documenti che avevano già predisposto e sottoposto alla vittima e che, in difetto, gli avrebbero spezzato la mano successivamente gli prospettavano che, in caso di rifiuto, lo avrebbero colpito fino alla morte. P. , invero, si toglieva la giacca e si alzava le maniche della camicia, pronunciando espressioni come questo è il mio mestiere, mi sono già creato l'alibi, non ho dietro il telefono che ho già lasciato a casa, ho con me solo quello con le schede rumene dimmi tu da dove devo cominciare la mia famiglia fa questo mestiere, doveva venire anche mio zio che ha interessi in zona, ma ti è andata bene che sono venuto io che sono leggero , mimando, altresì, dopo aver portato al ventre la mano, il possesso di una pistola, aggiungeva, nel rivolgersi a L. , che non sarebbe uscito dal locale con le sue gambe se non avesse firmato i documenti. Ciò determinava l'accusa di sequestro di costui allo scopo di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto per la liberazione, rappresentato dalla sottoscrizione dei documenti. Si trattava della ricognizione di debito di circa 48 mila Euro nei confronti di C.N. di un preliminare di cessione di una tabaccheria in favore di P.D. e di una quietanza con cui la vittima riconosceva di aver ricevuto da P. stesso la somma di 48.000 Euro, come acconto per la cessione del bene. L. apponeva, dunque, le sottoscrizioni impostegli. Ancora, si contestava al capo B della rubrica, a carico di C.N. , C.D. e P.D. un tentativo di estorsione i C. , quali esecutori materiali, P. come concorrente morale per aver rafforzato il proposito criminoso -, dopo aver fissato un appuntamento con L. in un locale pubblico, lo minacciavano reiteratamente, affinché apponesse le firme richiestegli, condotta posta in essere da C.N. e cui seguiva l'intervento di C.D. che afferrava la vittima per il collo da tergo, mentre la stessa parte offesa tentava di sferrargli un colpo al viso. Si riteneva, dunque, che fossero stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ottenere la sottoscrizione di effetti cambiari, per conseguire l'ingiusto profitto con conseguente danno, evento che non si verificava per l'intervento di terzi. Rispetto all'esito di primo grado, la Corte di merito ha, tuttavia, assolto P., per non aver commesso il fatto, avendo ritenuto che P., in definitiva, non avesse concretato un'effettiva condotta di istigazione o di concorso materiale nell'estorsione di cui al capo B ha, perciò, ritenuto colpevoli di quella condotta i soli N. e C.D. 1.2. Si è premesso, in fatto, che la Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma aveva sottoposto a sequestro il bar omissis e il relativo ramo d'azienda era stato concesso in gestione a C.N., attraverso un affitto, con divieto, in generale, di sub-cessione. Il canone annuo era stato fissato nel corrispettivo di 38.400 Euro. Con scrittura in data 17 marzo 2018 C.N. aveva, tuttavia, concesso in gestione la struttura a L. utilizzando la categoria della nomina d'institore e onerandolo dei corrispettivi. L'azienda aveva maturato, però, un'esposizione debitoria considerevole e la sera del […] L. avrebbe dovuto incontrare C.N. per discutere della vicenda, anche in occasione dell'approssimarsi della data di recesso dal contratto di fitto, nonché del denaro dovuto a C.D., che aveva lavorato nella struttura. Giunti sul posto, si legge in sentenza, C.N. si era messo alla cassa e C.D. era sceso in un locale sottostante con L. per parlare riservatamente. Allontanatisi i due dipendenti, facevano ingresso nel bar anche P. e L. Il denunciante affermava che la discussione inizialmente era stata pacata dopo l'ingresso degli altri due soggetti, invece era cambiata la scena. P. aveva intimato a L. di restare sulle scale per evitare che la vittima si potesse dare alla fuga e si era avvicinato, dunque, a L. Sottratto il telefono e il borsello, P. aveva compiuto l'intimazione tesa a fargli firmare i documenti di cui all'imputazione con le minacce descritte. L. affermava di aver sempre pagato il canone dovuto all'amministrazione giudiziaria, ad eccezione di quello dovuto per il mese di febbraio […], periodo in cui la cassa era stata, tuttavia, gestita direttamente da C.N. Indi, si ricostruiva il tentativo di estorsione di cui al capo B, relativo alla firma degli effetti cambiarie che aveva, in particolare, interessato i fratelli C., la sera del omissis presso il ristorante omissis . Nel corso della discussione il tentativo di aggressione era stato interrotto dall'addetto alla sicurezza che aveva allontanato entrambi i C. I riscontri ai fatti erano offerti dalle dichiarazioni rese dagli imputati e per P. dall'esito della perquisizione eseguita presso il suo domicilio, ove, all'interno del computer, erano rinvenuti i documenti firmati nella prima occasione. Quanto al tentativo di estorsione, il racconto della persona offesa era supportato, secondo i giudici di merito, dalla dichiarazione resa dall'addetto alla sicurezza nel locale. In merito al reato diò cui al capo A della rubrica, la decisione di primo grado aveva escluso che si potesse configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e, quanto al reato di cui al capo B , aveva affermato la sussistenza del tentativo di estorsione. La Corte d'assise d'appello, dal canto suo, affrontava la questione della qualificazione giuridica della condotta di sequestro di persona a scopo d'estorsione, ne tracciava i tratti differenziali, sottolineando che si sarebbe realizzata la relativa condotta in tutti i casi in cui la liberazione della vittima era collegata al pagamento di un corrispettivo ingiusto, fermo restando che, in ogni caso, occorreva un minimum di durata della privazione della libertà, ad eccezione delle ipotesi in cui, sussistendo l'ingiustizia del profitto, la privazione della libertà si sarebbe potuta concretizzare anche in un tempo appena apprezzabile fol. 24 della sentenza impugnata . In ordine alla condotta sub B , si osservava che ricorreva l'ipotesi del tentativo di estorsione, legandosi il fatto a quello precedente ed emergendo un'ingiustizia del profitto sulla cessione della tabaccheria che non avrebbe permesso di configurare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alla persona. Per la condotta in esame si escludeva, da parte dei giudici di appello, il concorso di P., non avendo egli materialmente preso parte all'azione e avendo piuttosto preso le distanze dal fatto, pur a fronte del suggerimento dato di farsi firmare delle cambiali da parte di L. 2. P.D., con il ministero del difensore di fiducia, avvocato omissis , ricorre per cassazione e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Si era ceduto a una disamina parcellizzata del materiale di prova, ritenendo esistente la fattispecie di cui all'articolo 630 c.p., norma plurioffensiva che tutelava la libertà della vittima e la punibilità delle condotte che avrebbero messo nella condizione di pagare un prezzo per la liberazione di essa, così traendo un ingiusto profitto. Nella specie, però, la privazione della libertà personale era stata caratterizzata da un'esiguità temporale che la Corte territoriale non aveva correttamente apprezzato. Frutto di un travisamento era stato l'aver ritenuto che i fratelli C. fossero giunti sul posto poco prima delle 20 00. P. era giunto sul posto e aveva già trovato C.D., impegnato nella discussione. Ciò documentava che il tempo in cui questi era stato a contatto con la vittima era una frazione esigua. Si sarebbe, al contrario, dovuto trattare di uno spazio di durata apprezzabile. Emergeva, di converso, solo una privazione della libertà, finalizzata alla realizzazione della condotta di estorsione. I giudici di merito a fronte della ingiustizia del profitto avevano, piuttosto, ritenuto indifferente la durata della privazione della libertà personale. Il giudice di primo grado, tra l'altro, correggendo l'impostazione cautelare, aveva ritenuto che essa privazione della libertà si dovesse contenere in un'ora, mentre quello d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'ingiustizia del profitto prevalesse e rendesse recessiva la durata effettiva anzidetta. L'esame delle chat dimostrava, invero, che alle 19 46 gli imputati si trovavano ancora in omissis a distanza di circa 25 minuti in auto dal luogo dei fatti e come la cella del telefono di P. alle 21 02 avesse già agganciato omissis . Si trattò, perciò, di una privazione protrattasi per un tempo non apprezzabile e non superiore a 15 minuti, tenuto conto degli orari anzidetti e del fatto che, al momento dell'ingresso di P., la conversazione era già in atto in termini pacati tra C.D. e L. Non sussisteva perciò il sequestro di persona a scopo di estorsione, non essendosi verificata una privazione della libertà personale di durata apprezzabile per conseguire l'ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Al più, nella specie sarebbe occorso il delitto di tentata estorsione, non essendosi verificato alcun danno nella sfera patrimoniale della persona offesa. In difetto della sottoscrizione della documentazione, del resto, L. non sarebbe stato privato della sua libertà. Lo dimostravano le modalità commissive e l'impossibilità di conseguire quel risultato mantenendolo rinchiuso nel magazzino che aveva in gestione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità di calcolo sussistente nella decisione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non essere stata applicata la massima riduzione per le attenuanti riconosciute di cui all'articolo 311 c.p. e all'articolo 62 c.p., comma 1, numero 6. Nell'operazione di computo della pena, da anni venticinque di reclusione si era praticata la riduzione di un terzo ex articolo 311 c.p. e si era determinata una pena di anni sedici, mesi nove di reclusione, là dove la sanzione così ridotta avrebbe dovuto essere pari ad anni sedici, mesi otto di reclusione. La stessa riduzione per l'attenuante ulteriore si sarebbe dovuta attuare nella massima estensione, in ogni caso maggio della frazione di 1/8 in concreto applicata. 3. P.D., ancora, ricorre per cassazione con il ministero dell'avvocato Pietro Messina e affida ad ulteriore atto di impugnazione le sue doglianze. 3.1. Deduce con il primo motivo la violazione degli articolo 110,393 e 630 c.p., e il vizio di motivazione. Nei fatti in contestazione si sarebbe dovuto riconoscere il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, eventualmente in concorso con quello di sequestro di persona semplice, pur non riscontrandosi la privazione della libertà per un periodo di tempo apprezzabile. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano la violazione dell'articolo 530 c.p.p. e articolo 110 e 630 c.p.p., e la contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova, sull'ingiustizia del profitto, che si era ritenuto erroneamente prevalesse sul requisito temporale. Occorreva al contrario una privazione della libertà personale che si protraesse per un periodo di tempo apprezzabile. 3.3. Il terzo motivo è volto alla censura sul trattamento sanzionatorio e denuncia la violazione degli articolo 62-bis, 132 e 133 c.p. e il corrispondente vizio di motivazione. La Corte di assise d'appello, avendo escluso l'aggravante contestata e ritenuta in primo grado e avendo concesso l'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., comma 1, numero 6, non aveva spiegato perché, in applicazione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, non riducesse la pena e mantenesse la riduzione già disposta dal primo giudice. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva operato una riduzione pari all'80% della pena inflitta con la conseguenza che il secondo giudice si sarebbe dovuto attenere a quella entità. Non essendo ciò avvenuto, si era verificata una violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Quanto alla determinazione, in concreto, nessuna motivazione sì era sviluppata in ordine all'applicazione dei criteri stabiliti dai richiamati articolo 132 e 133 c.p. 4. C.N. e D., con il ministero degli avvocati omissis e omissis , ricorrono per cassazione. 4.1. Dopo un inquadramento preliminare dei fatti deducono il vizio di motivazione. Sui fatti e sulla relativa qualificazione, la sentenza impugnata aveva condiviso quanto indicato nella decisione di primo grado. La differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione risiede nell'elemento soggettivo e nella consapevolezza, si afferma, dell'ingiustizia dell'azione posta in essere. Il contenuto degli atti, alla cui firma era stato costretto L., non era conosciuto dai fratelli C., preoccupati solo di recuperare i loro crediti. I fratelli C. agivano allo scopo di ottenere ciò che gli era dovuto e di recuperare un credito, aspetto che escludeva che si potesse parlare di ingiustizia della pretesa. Quanto al male ingiusto prospettato, esso non era la privazione della libertà, ma la minaccia di spezzare la mano a L., se non avesse firmato. Da ciò la conseguenza che la sottoscrizione non era il prezzo della liberazione, ma la necessità che non gli venisse spezzata la mano. Il tutto era confermato dall'intercettazione del omissis con S.M. progr. 2674 . Sul reato di cui al capo B , i Giudici di merito avevano ritenuto esistente il tentativo di estorsione, poiché l'ingiustizia si ravvisava riflettendo che sì era andati oltre la somma dovuta e.si era agito al fine di ottenere la tabaccheria. Anche per il capo B, dunque, si versava al cospetto di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articolo 605 e 630 c.p. Si ribadisce che la sottoscrizione della documentazione non era il prezzo per ottenere la liberazione, ma per evitare un danno fisico consistente nella frattura dell'arto. Dalla lettura dello stesso capo di imputazione emergeva una condotta, al più, inquadrabile nel sequestro di persona, ma in ogni caso non una fattispecie recuperabile all'articolo 630 c.p. 5. L.R., con il ministero degli avvocati omissis e omissis , ricorre per cassazione. 5.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione. Si evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe incentrato la valutazione, per configurare il delitto di cui all'articolo 630 c.p., su due soli aspetti l'ingiustizia del profitto perseguito dagli agenti e il dato per cui esso profitto si poteva risolvere in qualsiasi utilità. Si sarebbe, al contrario, dovuta escludere la sussistenza del delitto di cui all'articolo 630 c.p. per la carenza della necessaria e stretta correlazione tra privazione della libertà e profitto ingiusto. Ancora, rilevavano la carenza dell'elemento soggettivo, come dolo specifico, e l'apprezzabilità della privazione della libertà personale della persona fisica nell'arco temporale di riferimento. Nel sequestro di persona a scopo di estorsione si osserva l'ingiusto profitto è in correlazione inscindibile con la privazione della libertà e coincide con il prezzo per la liberazione, mentre nell'estorsione è correlato alla violenza o alla minaccia. Nell'estorsione, nella logica della mercificazione della persona, l'ingiusto profitto deve essere preso di mira come contropartita dell'azione. Nella specie, la sottoscrizione dei documenti era legata alla minaccia del male ingiusto di non subire lesioni e il fatto era riconducibile ad una forma estorsiva o, al più, a un concorso di estorsione e sequestro di persona semplice. La carenza della mercificazione della persona incideva anche sul dolo specifico l'autore avrebbe dovuto, cioè, agire non solo al fine di ottenere l'ingiusto profitto, ma di ottenerlo in cambio della liberazione della persona. Anche per questo aspetto era stata erronea l'applicazione della norma. La durata della privazione della libertà, poi, non era stata correttamente motivata a fronte di un protrarsi appena apprezzabile, si era, ciò nonostante, ritenuta prevalente l'ingiustizia del profitto. 5.2. Con il secondo motivo sì lamenta la violazione dell'articolo 110 c.p. in materia di concorso di persone nel reato e il vizio di motivazione. La sentenza di merito non aveva dato conto, a carico del ricorrente, degli elementi del concorso. Non era, invero, emersa la prova di un preventivo accordo nè di una partecipazione di costui ai fatti. Egli era rimasto in silenzio, non aveva posto in essere minaccia o violenza e non aveva neanche compreso il significato degli atti posti in essere. 5.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 114 c.p. e il vizio di motivazione. Comunque, si sarebbe dovuta riconoscere in favore del ricorrente la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto. Si sostiene che non è condivisibile l'orientamento che ha parificato i contributi di tutti al fatto in termini da escludere l'applicazione dell'articolo 114 c.p. Del resto, era chiara la differenza tra l'attenuante di cui all'articolo 311 c.p. e quella di cui all'articolo 114 c.p., riguardando l'una il fatto e l'altra il contributo individuale del singolo. 5.4. Con il quarto motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'articolo 116 c.p. L. sapeva che i C. dovevano risolvere i loro rapporti economici con L., ma non aveva affatto programmato la condotta posta in essere. Avrebbe dovuto, pertanto, inquadrarsi la fattispecie in modo da riconoscere all'imputato la circostanza in esame e, comunque, si sarebbe dovuto motivare in modo specifico per negarla. 5.5. La difesa di L., con successiva memoria, ha proposto motivi nuovi. Con essi ripropone e illustra 1 la questione della violazione dell'articolo 116 c.p. 2 la violazione dell'articolo 114 c.p. In particolare, da parte della difesa si valorizza il dubbio espresso nella motivazione della sentenza impugnata quanto all'iniziale posizione di L. 6. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la sua rideterminazione da rendere il suo esito conforme alle premesse sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata, e il rigetto dei ricorsi nel resto. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono solo, in parte, fondati per quanto si passa a esporre e vanno accolti, nei corrispondenti limiti. 2. Infondati risultano, innanzitutto, i rilievi nell'interesse di N. e C.D., relativamente alle censure sviluppate sulla condotta ascritta al capo B della rubrica, fatto qualificato come tentativo di estorsione e la cui prova è stata adeguatamente valutata e argomentata dal Giudice di merito. In particolare, sul punto specifico si sono, nella sentenza che sì esamina, richiamate la dichiarazione di L. e quella del soggetto addetto alla vigilanza nel locale omissis che era, appunto, intervenuto, allontanando i fratelli C. Quell'intervento nella fase centrale della discussione dimostra la circostanza relativa alla attendibilità della persona offesa. Invero, tra le due deposizioni, quella della persona offesa e quella del teste indicato, si registrava una convergenza rilevante ai fini della credibilità delle fonti, giacché, là dove non fosse stato veridico quanto asserito da L. , non si sarebbe potuta dare una spiegazione plausibile sull'apprezzabile corrispondenza tra i due portati dichiarativi e fatto che rileva ai presenti fini le ragioni dell'intervento dell'addetto alla vigilanza furono mosse proprio dal forte contrasto in essere tra N. e C.D. , da un lato, e L. , dall'altro. Degli eventi presso il ristorante anzidetto ha spiegato la sentenza impugnata dovevano rispondere i due fratelli C., esecutori materiali del fatto, e non P., che aveva preso le distanze dai fatti e aveva perseverato nella sua posizione anche dopo i fatti, quando si era appreso della resistenza a firmare da parte di L. In quella circostanza, dunque, P. aveva invitato a lasciare perdere l'azione. I fatti sono analiticamente ricostruiti nella decisione impugnata ai foll. 25 e ss. e l'episodio di cui al capo B della rubrica è ricostruito come un'appendice di quello contestato al capo A , sulla cui storica verificazione non è dato nutrire alcun dubbio. L'intimazione alla firma delle cambiali è fuori discussione e, a fronte del rifiuto di firmare da parte di L., era certa la sua convocazione al ristorante di C.D. da parte del fratello. C.D. aveva, invero, fatto accesso al locale e aveva invitato L. a firmare, per poi prenderlo dal collo della giacca. In quel frangente erano intervenuti gli addetti al servizio di vigilanza e avevano messo alla porta entrambi i fratelli C. I fatti così ricostruiti erano, pertanto, stati posti a fondamento della decisione e si era ritenuto che il tratto differenziale tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'estorsione si concentrasse sull'atteggiamento psicologico dell'agente che, nella prima eventualità, agiva per conseguire un profitto nella consapevolezza di esercitare un proprio diritto e che, nella seconda ipotesi il soggetto agiva per perseguire un profitto, consapevole della sua ingiustizia. Una conversazione telefonica di qualche giorno successiva agli eventi, durante la quale C. discuteva con la fidanzata progr. 52 del 29/3/2019 dava ampiamente conto della consapevolezza di cui si discute e relativa alla illiceità genetica. Si tratta di argomenti adeguati non superati da alcuno dei motivi di ricorso e che spiegano come nella specie i C. in relazione alla genesi del debito fossero ben a conoscenza della sua natura con la chiara consapevolezza della conseguente illiceità della pretesa creditoria. La Corte territoriale ha, sul discrimine fra estorsione ed esercizio arbitrario, fatto retto governo del principio di diritto secondo cui il reato di esercizio arbitrarlo delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie Sez. U, numero 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 02 . La Corte di assise di appello ha, in tale solco, motivato in modo adeguato in merito all'ingiustizia del profitto perseguito dagli imputati. Non ricorrono, pertanto, gli estremi per configurare un esercizio arbitrario delle proprie azioni, con violenza alla persona, e si è ritenuto correttamente essersi al cospetto di una condotta di estorsione. Da quanto premesso i due ricorsi nell'interesse di N. e C.D. vanno respinti, relativamente ai rilievi sviluppati in merito al reato di cui al capo B della rubrica. 3. Sono fondati, al contrario, quelli sulla ritenuta sussistenza della condotta di cui al capo A qualificata come sequestro di persona a scopo di estorsione, rilievi formulati, sia pure con diverse sfumature, da parte di tutti i ricorrenti. 3.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che integra gli estremi del sequestro di persona a scopo di estorsione articolo 630 c.p. e non quelli del delitto di estorsione articolo 629 c.p. la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione anche di un precedente rapporto illecito, posto che il delitto di cui all'articolo 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti per tutte, cfr. Sez.1,numero 17728 de101/04/2010, Ruggeri, Rv.247071 01 Sez.5,numero 12762 del 22/03/2006, Maiani, Rv.234553 01 . Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, infatti, integra una figura di reato plurioffensivo, nel quale l'elemento oggettivo del sequestro di persona è tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto a titolo di prezzo per la liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti. Pertanto, la specificità della figura criminis nella sua tipicità descrittiva sta proprio nella finalizzazione della privazione della libertà per ottenere il pagamento di un corrispettivo. È, pertanto, esso. corrispettivo a caratterizzare l'insieme degli elementi che connotano la figura delittuosa. Il delitto in esame era già previsto dall'articolo 410 del codice del 1889 ed era noto con il nomen iuris di ricatto. Al centro dell'incriminazione era il sequestro di una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, per sé o altri, come prezzo della liberazione. Il codice Zanardelli, all'articolo 411, contemplava come titolo autonomo la condotta consistita nel portare messaggi scritti o verbali, allo scopo di far conseguire l'intento al ricattatore. Il codice sardo-italiano 1859 considerava il sequestro di persona un'aggravante del delitto di estorsione articolo 602 ed altrettanto faceva il codice toscano 1853 . La tutela normativa, quanto all'oggettività giuridica della fattispecie, si incentra sui beni della libertà della persona e della integrità del patrimonio. Trattandosi di un delitto plurioffensivo, emergono in esso i singoli aspetti di tutela rivolti a garantire la piena libertà d'azione e di disposizione del soggetto che sia persona offesa. Si delinea, così, il nucleo centrale della fattispecie come sinallagma di matrice penalistica che vede il pagamento di una somma di denaro o il conseguimento di un profitto ingiusto come corrispettivo della restituzione della libertà personale, sottratta, secondo il tipico schema del ricatto . In questa logica può affermarsi che il pagamento del prezzo preteso entra nella descrizione della tipicità come corrispettivo d'utilità che si mira a conseguire per restituire la libertà sottratta. Il delitto non può ritenersi integrato dalla semplice finalità e dallo scopo d'azione volto a ottenere qualcosa di cui disponga la persona offesa in questi casi ricorrerà la figura della rapina o dell'estorsione, a seconda delle caratteristiche dell'azione, ma non di sequestro di persona a scopo di estorsione, salvo che l'autore abbia agito al fine di ottenere un ingiusto profitto come corrispettivo della liberazione. È la segnalata corrispettività tra prezzo e libertà a caratterizzare la figura delittuosa in esame, istituendo quel rapporto di mercificazione della libertà personale intorno al quale ruota il modello dell'incriminazione. Se un soggetto consegue quanto illecitamente preteso e, dunque, restituisce la libertà alla vittima, posto che non abbia chiesto alcunché come prezzo per la liberazione, nè come corrispettivo della sua condotta, non vi sarà sequestro di persona a scopo di estorsione, ma il singolo fatto di estorsione o di rapina. Ciò, perché se la pattuizione del denaro non entra comprovatamente in un rapporto sinallagmatico di scambio con la liberazione, si è fuori dalla tipicità del fatto. 3.2. La sentenza impugnata non risulta sufficientemente e adeguatamente motivata sul punto. La vicenda, hanno sottolineato i giudici, nasceva dal fitto d'azienda eseguito dall'amministrazione giudiziaria ed era relativa al caffè omissis . Si trattava di un bar-Tabacchi concesso in gestione a C.N. per un canone annuo di 38.400,00 Euro, con divieto di sublocazione, cessione o inserimento di associati in partecipazione. Quel divieto era stato eluso attraverso la nomina di un institore che assumeva, in realtà, l'onere economico delle spese e dei costi fissi, ammontanti a circa 12.000,00 Euro al mese. La sera del omissis , in prossimità della scadenza del contratto, i C. concordavano un appuntamento con colui al quale avevano dato in fitto il ramo d'azienda, L.B.G., anche per il denaro dovuto a C.D. che era stato dipendente del bar e aveva ivi svolto attività lavorativa non ancora remuneratagli. Così, giunti presso il bar, avevano fatto accesso i due fratelli C.N. si era posizionato alla cassa e D. era sceso sotto il locale per discutere con L. discussione pacifica, almeno fino a quando non avevano fatto accesso P. e L., i quali si erano portati egualmente al piano interrato e avevano cercato di incutere timore nel L., con minacce espresse il tutto, con il fine di ottenere la sottoscrizione dei documenti già predisposti. Per le minacce si adoperava P., mentre L. era concorrente avendo egli aderito all'azione plurisoggettiva in essere ed avendo egli assicurato a P. la sua presenza sulle scale per evitare che la vittima potesse andare via. In quella congiuntura era assicurata, dietro le minacce dure, di P., la sottoscrizione dei tre documenti una ricognizione di debito verso C.N. per 48.000 Euro un preliminare relativo alla cessione di una tabaccheria per il valore di circa 100.000 Euro di proprietà di L. una ricognizione di un pagamento per 38.000 Euro che aveva funzione di quietanza e che avrebbe dovuto provare che P. sull'anzidetta cessione della tabaccheria aveva già versato la cifra indicata, quale acconto sul prezzo . Sul fatto si realizzava, dunque, hanno argomentato i Giudici territoriali, una doppia conforme che autorizzava la motivazione per relationem e il rinvio alla decisione di primo grado con cui il testo della motivazione d'appello si integrava. Ciò posto, deve premettersi che tutti i rilievi in fatto, contenuti nei diversi ricorsi per cassazione, sono essenzialmente inammissibili e non costituiscono doglianze che possono essere devolute con il ricorso di legittimità. 3.2.1. Invece, coglie nel segno il rilievo articolato in diritto sulla configurazione del delitto ritenuto al capo A della rubrica e su cui la motivazione della decisione impugnata non si è soffermata con sufficiente approfondimento. Ciò, perché la Corte territoriale ha ritenuto, attraverso un ragionamento di semplificazione probatoria, che nella specie sussistesse il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, senza dare adeguatamente conto delle ragioni che potessero supportare quella decisione e senza spiegare da cosa si fosse inferito che il prezzo preteso cioè la sottoscrizione della documentazione fosse il corrispettivo della eventuale liberazione della persona offesa. Non emerge, dunque, dalla motivazione un passaggio necessario relativo, appunto, all'anzidetto rapporto di natura sinallagmatica tra liberazione della vittima e corresponsione di una somma di denaro o di altra utilità, per intendere in punto di qualificazione giuridica della condotta se vi fosse stata un'azione da ricondurre all'articolo 629 c.p. o all'articolo 630 c.p. 3.2.2. Altro aspetto da considerare riguarda la durata della privazione della libertà personale. Anche sul punto la Corte sembra quantificare in mezz'ora il tempo di durata della privazione della libertà personale, tempo che a volerne cogliere il finalismo si collega essenzialmente alla verifica da compiere per accertare se essa privazione sia stata sovrapponibile alla condotta oggetto di imputazione o meno. In altri termini, l'interrogativo a cui dare risposta sul punto era relativo alla necessità di accertare se la condotta tenuta avesse privato della libertà di movimento e, in generale, della libertà personale, la persona offesa al solo fine di porre in essere la condotta di intimidazione per ottenere la sottoscrizione dei documenti disponibili, oppure se essa avesse avuto duratae forma d'estrinsecazione differenti. Sì trattava e sì tratta di accertare se la privazione della libertà personale sì fosse realizzata per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione dell'altro reato Sez.2, numero 4634 de101/10/2020, dep. 2021, S., Rv.280240 01 Sez.2, numero 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv.263788 01 Sez.2, numero 3604 de108/01/2014, Palanza, Rv.258549 01 . Nel solco qui ripercorso, si è del resto sottolineato che integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo, al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto Sez. 6, numero 43650 del 11/09/2019, Ganci, Rv. 277561 01 . Invero, sulla questione della ricorrenza o meno di una fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona, nella decisione impugnata, la Corte di assise di appello richiamando anche Sez. U., numero 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 02, cit. ha motivato in modo adeguato in ordine all'ingiustizia del profitto, relativamente alla fìrma del secondo e del terzo documento, finalizzati al preliminare di cessione della distinta attività di tabaccheria e nel riconoscimento del pagamento in acconto da parte di P. della somma di 38.000,00 Euro. L'esclusione dell'ipotesi di una semplice fattispecie di esercizio delle proprie ragioni con violenza alla persona in linea con le indicazioni ermeneutiche date dalle Sezioni Unite, tuttavia, non esauriva, nè esaurisce il ventaglio delle ipotesi pur tracciabili nella specie. Innanzitutto, essa non copre l'ipotesi alternativa a quella prescelta dai giudici di appello di una possibile sussistenza di un'estorsione, delitto certamente sussistente là dove la privazione della libertà non sia entrata nel sinallagma corrispettivo evocato. La motivazione, pertanto, risulta generica anche sulla precisazione del tempo in cui è durata la privazione della libertà. Sul tema, va del resto evidenziato che, al fol.22 della sentenza che si esamina, si scorge che, con una tecnica di redazione non usuale, l'espressione, nell'ambito di una parentetica incidentale, una sorta di dubbio espresso dalla Corte sulla durata della privazione della libertà, attraverso l'apposizione di un punto interrogativo e, ciò, senza poi giungere a una conclusione motivata sul punto e senza far intendere l'iter logico seguito nella decisione sulla definizione di tale aspetto non secondario della regiudicanda. 3.3. Restano, per tale ultimo aspetto, superati i motivi di ricorso sviluppati in ordine ad esso dalla difesa di C.N. e C.D. Pur avendo nel primo dei due motivi prospettati lamentato il vizio di motivazione in tema di analisi della differenza fra delitto di cui all'articolo 629 c.p. e delitto di cui all'articolo 393 c.p., non vi è, contrariamente a quanto da loro dedotto, alcun contrasto fra la motivazione e le argomentazioni poste da Sez. U, numero 29541 del 2020 per la distinzione delle fattispecie. Nè potrebbe valere in fatto la tesi che solo la ricognizione di debito era conosciuta dai C. e non gli altri atti presentati alla firma della vittima da P. La Corte ha spiegato perché v'era stata incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa e il significato che aveva la minaccia di spezzare una mano alla vittima, insistita per un esiguo lasso temporale. Il riferimento alla minacciata vendita della tabaccheria, al quale il Giudice territoriale si era rimesso per corroborare l'esorbitanza della fattispecie da quella di cui all'articolo 393 c.p. non era affatto un dato fuorviante, neppure riflettendo, come richiesto, sul dato che si trattava di un particolare emerso sette giorni dopo il fatto, quando N. C. parlava a telefono con la fidanzata. 3.4. Per quanto anticipato, invece, coglie nel segno il secondo motivo nella parte in cui si devolve la violazione degli articolo 630 e 605 c.p. con riferimento alla qualificazione del reato sub A , nei limiti che seguono. La questione, invero, non si limita a collegare l'accadimento storico alla fattispecie di cui all'articolo 605 c.p. in luogo del ritenuto articolo 630 c.p., ma evidenzia una carenza logica della motivazione che non spiega il percorso seguito e i risultati raggiunti per ritenere che nella specie si versasse al cospetto della figura criminis anzidetta articolo 630 c.p. ovvero di una sola ipotesi di estorsione, essendo stata costretta la vittima con la violenza a obbligarsi per corrispondere provvista non dovuta ed essendosi impegnata alla cessione di una tabaccheria, atti tutti ingiusti e ottenuti attraverso le condotte di intimidazione realizzate. Questo aspetto, per le ragioni già esposte, va approfondito e si rende necessario uno sforzo motivazionale di maggiore precisione sul punto, al fine di comprendere se vi sia stata privazione della libertà personale durata nel tempo in misura apprezzabile e in nesso di corrispettività con il conseguimento del profitto, prezzo da versare per ottenere la liberazione. 3.5. Le considerazioni svolte impongono di superare, in buona parte, anche le ragioni che assume la difesa di P. nei due atti di impugnazione, salvo l'effetto dei rilievi pure compiuti. 3.5.1. In relazione al primo redatto dall'avv. Galantucci , si trae dall'analisi compiuta che i vizi denunciati sono risultati in realtà insussistenti, ad eccezione del nodo cruciale della fattispecie ascritta al capo A della rubrica e della sua qualificazione giuridica. Vanno, pertanto, disattesi i restanti rilievi sulla parcellizzazione degli elementi acquisiti e sul dolo specifico che aveva caratterizzato la privazione della libertà personale con riguardo al capo A in questa logica, si osserva che il ricorso tende a ottenere dalla Corte di legittimità una diversa valutazione della prova, secondo un ragionamento inammissibile, che non si confronta affatto con l'iter motivazionale seguito dai giudici di merito nella decisione impugnata. Vanno, invece e parallelamente con quanto si è già precisato con riferimento all'impugnazione proposta nell'interesse dei C., ritenute fondate le osservazioni inerenti alla durata e alla dedotta come non contrastata esiguità del lasso temporale che ha caratterizzato la privazione della libertà. Su questo punto, manca, come si è già anticipato, una motivazione strutturata che dia conto delle ragioni a fondamento della decisione e del trattenimento anche ed a prescindere dalla durata della privazione della libertà. Questo aspetto si sarebbe dovuto egualmente approfondire anche verificando se, a prescindere dalla specifica durata della privazione della libertà, essa fosse e se sì in quale misura parte della dinamica delittuosa in esame, nel senso che fosse entrata nel possibile sinallagma già analizzato, alimentando la logica dello scambio tra beneficio da corrispondere e ottenimento della libertà da parte del sequestrato. Al riguardo, va ritenuto attualmente non pertinente il richiamo a determinato insegnamento di legittimità Sez. U, numero 962 del 17/12/2003, dep. 2004, Huang, Rv. 226489 01 per inferire direttamente l'assenza di mercificazione della persona trattasi di aspetto che, per quanto già chiarito, dovrà essere approfondito, fra gli altri, nella motivazione del giudice del merito a cui si devolverà la nuova disamina della fattispecie. Quanto allo scopo di estorsione, su cui si sofferma il ricorso, la vicenda era collegata a una causa giuridica precisa, il rapporto economico fra i C. e la vittima. Anzi, emergeva con chiarezza estrema che alla vicenda di base, che coinvolgeva C. e L., si era collegata anche quella di un potenziale rapporto della vittima con P. ' Damiano che aveva tentato il suo inserimento facendo sottoscrivere un impegno alla cessione di una tabaccheria in suo favore e facendo figurare un pagamento da parte sua fittizio e di cui era rilasciata quietanza, in acconto a firma di L. Quanto alle doglianze inerenti alla mancata applicazione delle diminuenti di cui all'articolo 311 c.p. e 62 c.p., comma 1, numero 6, nella massima estensione, si tratta di aspetti e temi assorbiti e dunque non preclusi dall'accoglimento del motivo di ricorso sul capo A . 3.5.2. I motivi sviluppati con il secondo atto di impugnazione a firma dell'avv. Messina , nell'interesse di P., al di là della parte di essi che trova favorevole risposta nei sensi già chiariti, sono riferiti essenzialmente a punti oggetto di accertamento in fatto. Così, in ordine alla violazione degli articolo 110,630 e 393 c.p. e al vizio di motivazione lamentati dal ricorrente, non si ritiene affatto illogico l'avere inquadrato la firma del preliminare di acquisto del ramo di azienda come il vero ingiusto profitto non è condivisibile, pertanto, la prospettazione in sede di legittimità del collegamento a una ulteriore forma di garanzia, da P., peraltro, neppure esercitata. La Corte territoriale ha spiegato per quale ragione non si potesse configurare un concorso tra l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di sequestro. È restato invece oggetto di motivazione inadeguata ed è tema sul quale il giudice del rescissorio dovrà concentrare l'analisi e l'attenzione il punto della qualificazione giuridica della condotta e della configurabilità del solo delitto di estorsione, da un lato, o di sequestro di persona con il fine anzidetto, dall'altro, quest'ultima fattispecie esigendo che si fosse accertato che si accerti che la liberazione dell'ostaggio era avvenuta solo dopo aver pagato il prezzo della sua liberazione nella forma pattuita. Questo è, dunque, il profilo da approfondire, verificando se nella specie ricorra un'estorsione o un sequestro di persona a scopo d'estorsione. Circa il secondo motivo, posto che il ragionamento del ricorrente si è incentrato sulla mancata verifica dell'apprezzabile lasso temporale di privazione della libertà, si tratta di tema già trattato e ritenuto fondato nel senso che termini già esposti e a cui può operarsi rinvio. Il terzo motivo relativo alla violazione degli articolo 62-bis, 132 e 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio, con corrispondente vizio di motivazione riguarda aspetti che restano assorbiti nell'annullamento inerente al reato di cui al capo A , senza che possano ritenersi preclusi. 3.6. Quanto ai quattro motivi articolati dalla difesa di L. si deve osservare quanto segue. 3.6.1. Risultano fondati, in parte, i rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso e relativi alla qualificazione giuridica del fatto le ragioni del relativo accoglimento sono state già espresse, senza necessità di ripetizioni. Erroneo, contrariamente, è il riferimento alla mancanza del profitto ingiusto poiché il profitto ingiusto ricorre ampiamente nella fattispecie analizzata e si è concretizzato nella costrizione della persona offesa a firmare la documentazione indicata relativa anche al preliminare di cessione della tabaccheria. Piuttosto, risulta rilevante il difetto del requisito della mercificazione della persona. Su questo aspetto la Corte territoriale si sarebbe dovuta intrattenere con maggiore precisione, secondo quanto si è già chiarito, per appurare se vi fosse un sequestro a scopo di estorsione ovvero un concorso tra un'estorsione e un sequestro di persona o solo una estorsione posta in essere dai concorrenti. 3.6.2. Prive di fondamento risultano le ulteriori doglianze. In primo luogo, non vale evocare, come si fa nel secondo motivo di ricorso, la violazione dell'articolo 110 c.p. e il vizio della motivazione in tema di ritenuto concorso di persone nel reato. In realtà, alla stregua dell'accertamento di merito adeguatamente motivato sul punto, non vi era stata una mera e passiva condivisione, da assimilare ad una forma di connivenza, ma lo svolgimento da parte di L. di un ruolo concausale nella dinamica d'azione. Su questo profilo, invero, va ribadito che la Corte territoriale ha spiegato come costui, a prescindere dal fatto che fosse a piena conoscenza di quanto si andava a realizzare, avesse vissuto in senso concretamente adesivo la dinamica essenziale dell'azione delittuosa pluri soggettiva, essendosi spostato da omissis con gli altri. Poi, L. entrava nel bar insieme a P. e con costui si portava al piano sottostante dove avevano inizio le minacce. Svolgeva, di conseguenza, un compito precipuo e, cioè, si incaricava di vigilare e presidiare le scale per evitare che L. potesse allontanarsi. Si tratta di una scelta comportamentale attiva che risulta in chiaro stridore con l'ipotesi di essersi limitato alla condivisione astratta, là dove si era chiaramente aperto un contributo concausale determinante nella realizzazione del fatto e con piena consapevolezza alla lesione del bene protetto. Da ciò discendono, oltre al rilievo della chiara infondatezza del secondo motivo, ulteriori conseguenze che afferiscono alle ulteriori due doglianze articolate dal ricorrente, secondo l'ordine da lui prescelto. La prima è che le questioni sul trattamento sanzionatorio sono superate, avendo correttamente ritenuto la Corte di merito che non si potesse accreditare per L. l'apporto di minima rilevanza ex articolo 114 c.p. La seconda è che la possibilità di ricorrere al concorso anomalo è stata fondatamente considerata non configurabile nella specie dai giudici di appello, non essendosi spiegato, nè indicato dall'interessato quale reato era stato frutto del programma iniziale comune che lo vedeva coinvolto e in quali termini la variante comune gli fosse sfuggita in fase di esecuzione. Del resto, è stato fondatamente considerato che L. non aveva in alcun modo operato una qualche retrocessione dall'azione e aveva svolto proprio l'incarico che P. gli aveva attribuito, ossia fermarsi sulle scale impedendo alla vittima la possibile iniziativa di una fuga. Era perciò un ruolo concausale e non marginale nella logica d'insieme dell'azione. Anche i motivi nuovi proposti dalla difesa di L., con successiva memoria sono infondati, dal momento che, con essi, la difesa torna essenzialmente sulla violazione dell'articolo 116 c.p. e sulla violazione dell'articolo 114 c.p. 4. Tutto ciò considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise appello di Roma, quanto alla condotta ascritta al ricorrente al capo A della rubrica. Il Giudice del rinvio con assoluta libertà di giudizio, ma tenendo conto dei principi testè affermati, verificherà, per tutti gli imputati, dandone conto in motivazione, se realmente ricorra un'ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione, ovvero un singolo fatto di estorsione, in cui la pretesa ingiusta non sia in rapporto di carattere sinallagmatico con la privazione della libertà personale, specie in ragione della sua durata. Vanno, al contrario, respinti i ricorsi di N. e C.D. relativamente al capo B della rubrica, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurazione del reato di cui al capo A con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma. Rigetta i ricorsi di C.N. e C.D. con riferimento al reato di cui al capo B .