«La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo … soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio […]».
Il Tribunale di Firenze rigettava l'appello avanzato da E.P. avverso la pronuncia del GdP toscano, poichè aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, per tardività, ad un verbale di contestazione di violazione del Codice della strada. E.P. ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE numero 1393/2017, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nonché la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa. La doglianza è fondata. La Corte di Cassazione sottolinea come «l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non potendo in tal caso operare la sanatoria, a fronte della intervenuta decadenza dell'amministrazione per l'esercizio del potere ex articolo 201 del Codice della strada». Inoltre, «ove, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, attualmente disciplinata dall'articolo 7, d.lgs. numero 150/2011, sia proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva» Cass. numero 22080/2017 . Ne consegue che «la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del Codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio».
Presidente Curzio – Relatore Scarpa Fatti di causa P.E. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza numero 4341/2016 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 19 dicembre 2016. Ha notificato controricorso il Comune di omissis . Il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello avanzato da P.E. contro la sentenza numero 8090/2012 dal Giudice di pace di Firenze, la quale aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione spiegata dal P. ad un verbale di contestazione di violazione del C.d.S., ai sensi dell'articolo 204 bis C.d.S L'opponente aveva dedotto, tra l'altro, l'inesistenza della notifica del verbale eseguito da un soggetto privato per conto del Comune di omissis , ma il Tribunale ha ritenuto applicabile nella specie, trattandosi di notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, il Regolamento numero 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 14 del medesimo Regolamento, che consente agli Stati membri di avvalersi direttamente del servizio postale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente. Il ricorso per cassazione di P.E. ha lamentato la violazione e falsa applicazione del Regolamento CE numero 1393 del 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nonché la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa. Prima che venisse fissata la trattazione del ricorso in esame, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno pronunciato la sentenza numero 2866 del 5 febbraio 2021, con la quale si è enunciato il principio di diritto secondo cui per la notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, quale appunto un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento numero 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'articolo 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa neppure, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 ratificata con la L. 21 marzo 1983, numero 149 - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa -, poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti. La sentenza numero 2866 del 2021 ha dunque affermato che la notificazione del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco non può essere eseguita direttamente a mezzo del servizio postale, ma richiede l'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977. In difetto di tali forme, la notificazione è da intendersi, in base alla legge italiana, nulla, e non inesistente, e peraltro sanata ove, come riscontrato nel caso esaminato dalla sentenza numero 2866 del 2021, eccepita con ricorso comunque tardivo rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato. Le parti depositarono memorie in vista dell'adunanza ex articolo 380 bis.1 c.p.c., fissata per il giorno del 21 luglio 2021. P.E. dedusse nella sua memoria che, nella specie, la notifica era da considerarsi inesistente, mentre il Comune di omissis allegò l'avvenuta sanatoria della nullità della notificazione eseguita il 3 luglio 2008, in quanto il ricorso in opposizione era poi stato introdotto il 14 febbraio 2011. Con ordinanza interlocutoria numero 25558/2021 del 21 settembre 2021, pronunciata all'esito dell'adunanza del 21 luglio 2021, la Seconda Sezione civile ha rilevato come l'affermazione contenuta nella sentenza numero 2866 del 2021, secondo cui la nullità della notificazione del verbale di irrogazione di sanzione amministrativa deve essere eccepita dall'interessato mediante la proposizione di tempestiva impugnazione, in difetto della quale il vizio risulterebbe sanato, si porrebbe in contrasto con il tradizionale orientamento giurisprudenziale in base al quale il vizio di nullità della notificazione di un atto deve dirsi sanato per raggiungimento dello scopo ove si verifichi il tempestivo svolgimento dell'attività difensiva che la conoscenza di tale atto doveva garantire. La Seconda Sezione civile evidenzia che le affermazioni contenute nella sentenza numero 2866 del 2021 delle Sezioni Unite depongono, invece, nel senso che la nullità della notificazione va obbligatoriamente eccepita mediante la proposizione di tempestivo rimedio, in assenza della quale essa è da ritenere sanata. La sezione semplice evidenzia, dunque, la particolare rilevanza della questione emergente dal principio enunciato nella sentenza numero 2866 del 2021 delle Sezioni Unite, ed ha perciò rimesso a queste ultime la decisione del ricorso, chiedendo di risolvere il profilo della sanatoria della nullità della notificazione del verbale di irrogazione della sanzione amministrativa e di specificare se detta sanatoria sia configurabile soltanto in presenza di tempestiva impugnazione, da parte del destinatario, dell'atto così notificato. E' stata altresì acquisita la relazione predisposta dell'Ufficio del massimario. Il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione I. Il primo motivo del ricorso per cassazione di P.E. lamenta la falsa applicazione del Regolamento CE numero 1393 del 2007 e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977. Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli articolo 14 e 15 del Regolamento CE numero 1393 del 2007. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 C.d.S. e dell'articolo 10 Cost., comma 1. Il quarto motivo di ricorso denuncia l'omesso esame dell'attività notificatoria della Vivi Credit s.r.l II. I primi due motivi di ricorso, nella parte relativa alla applicabilità del Regolamento CE numero 1393 del 2007 e della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sono fondati nei sensi di seguito specificati, dovendosi ribadire il principio al riguardo enunciato da queste Sezioni Unite nella sentenza numero 2866 del 5 febbraio 2021. II.1. Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento numero 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'articolo 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Avendosi riguardo ad un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione del verbale di sanzione amministrativa nemmeno ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 ratificata con la L. 21 marzo 1983, numero 149 , ovvero direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. La notificazione dell'atto amministrativo doveva quindi eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta dal Comune di OMISSIS il 3 luglio 2008 nei confronti del ricorrente, cittadino tedesco residente in Germania. II.2. Correggendo, tuttavia, quanto affermato da ultimo nella sentenza numero 2866 del 2021 di queste Sezioni Unite, e così raccogliendo la sollecitazione contenuta nella ordinanza interlocutoria numero 25558/2021 della Seconda Sezione civile, come anche esposto nelle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, deve precisarsi che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., comma 3, soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'articolo 204 bis C.d.S. opposizione ora regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, numero 150, articolo 7 . Costante è al riguardo l'orientamento di questa Corte ex multis, e solo con riguardo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, Cass. sez. VI-2, 27 aprile 2018, numero 10185 Cass. sez. VI-2, 6 ottobre 2014, numero 20975 Cass. sez. H, 17 maggio 2007, numero 11548 Cass. sez. I, 21 luglio 2006, numero 16822 Cass. sez. L, 19 agosto 2005, numero 17054 Cass. sez. I, 8 settembre 2004, numero 18055 . Il giudice, invero, non deve pronunciare la nullità dell'atto processuale per difformità dal modello legale, alla stregua dell'articolo 156 c.p.c., comma 3, avendo riguardo alla funzione astratta ed obiettiva cui quell'atto adempie nella sequenza procedimentale. II.3. Lo scopo cui è preordinata la notificazione delle violazioni al C.d.S., ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 201, è l'eventuale proposizione del ricorso al prefetto o del ricorso in sede giurisdizionale nei termini previsti, ed è dunque preordinata alla utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione si vedano le sentenze numero 198 del 1996 e numero 255 del 1994 della Corte Costituzionale . La nullità della notifica del verbale rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, la realizzazione dello scopo della notificazione della violazione, che è quello della conoscenza legale del verbale di accertamento, non può dirsi provata alla luce della mera conoscenza di fatto dello stesso comunque in concreto conseguita in particolare, Cass. sez. I, 21 luglio 2006, numero 16822 . In sostanza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non potendo in tal caso operare la sanatoria, a fronte della intervenuta decadenza dell'amministrazione per l'esercizio del potere ex articolo 201 C.d.S II.4. Può essere utile, invero, richiamare quanto queste Sezioni Unite già hanno affermato nella sentenza 22 settembre 2017, numero 22080, in particolare p. 7.3 ove, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S., attualmente disciplinata del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, sia proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva. III. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio . IV. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo, i quali rimangono privi di immediata rilevanza decisoria. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.