Spionaggio militare e politico: qual è il giudice competente?

La condotta che integra il delitto di spionaggio politico o militare non è perfettamente sovrapponibile rispetto alla simile – ma diversa – fattispecie prevista dal codice penale militare di pace. Ed invero quest'ultima non contempla la finalità di spionaggio politico che è invece propria del codice penale ordinario. Da ciò ne discende la diversità delle incriminazioni e la concorrenza di entrambe le giurisdizioni, ordinaria e militare, ciascuna competente per la propria parte.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con le sentenze numero 13649 e 13650, depositate l'8 aprile 2022. Uno 007 finisce nei guai. Il fatto storico è noto alle cronache un ufficiale della Marina Militare con compiti di intelligence veniva sorpreso mentre fotografava documenti riservati e, dietro compenso in denaro, li consegnava ad un diplomatico russo. Roba di film di James Bond, se non fosse che l'intera operazione non ha fruttato al suo protagonista i milioni di dollari che solitamente prevedono i copioni degli spy-movie, ma soltanto qualche migliaio di euro. Sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore sia dall'autorità giudiziaria ordinaria, sia da quella militare, l'indagato ricorreva in Cassazione sollevando, tra le tante doglianze, quella del rapporto tra le due giurisdizioni. Si sostiene la tesi che le contestazioni provvisorie, articolate sulla scorta del Codice penale ordinario spionaggio politico o militare e del Codice penale militare di pace procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio sarebbero volte a criminalizzare il medesimo fatto e che, per specialità, la seconda giurisdizione dovrebbe prevalere sulla prima. La Cassazione, interessata dei ricorsi contro le ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario e da quello militare, è però di contrario avviso. Concorso di reati o concorso apparente di norme? La Suprema Corte perviene alla propria decisione affrontando per gradi la questione. Il primo passo è stabilire se le due norme incriminatrici simili criminalizzano esattamente il medesimo fatto – tanto da far intervenire il principio di specialità – ovvero se esse attengono a condotte che presentano un qualche elemento di diversità. Su questo punto la Cassazione ci ricorda che nel caso in esame la condotta è unica, quindi ci muoviamo all'interno del dilemma tra concorso formale di reati o concorso apparente di norme. I criteri per risolvere il dubbio sull'applicabilità di una soltanto o di entrambe le norme incriminatrici con consequenziale interessamento della giurisdizione ordinaria o di quella militare, ovvero di tutte e due sono, in linea di massima, tre. Ci si riferisce alla verifica sulla specialità di una delle norme richiamate, e cioè della presenza di tutti gli elementi che connotano la norma “generale” con l'aggiunta di uno o più elementi specificatori ovvero all'applicazione del criterio di sussidiarietà, che comporta la valorizzazione soltanto della norma che comporta la più grave risposta sanzionatoria, oppure del principio di consunzione, che invece privilegia la fattispecie che racchiude l'intero disvalore penale della condotta. Un orientamento a Sezioni Unite del 2017 ha ribadito la preferenza per il criterio di applicazione più sicura quello della specialità, che si fonda sull'analisi letterale delle due fattispecie poste a raffronto. Ecco che, a questo punto, la Suprema Corte stabilisce il principio secondo il quale lo spionaggio politico o militare non è perfettamente identico alla simile fattispecie prevista dal Codice penale militare di pace proprio perchè quest'ultimo non contempla la finalità politica dell'azione di procacciamento delle notizie riservate. Da qui, si perviene alla conclusione della competenza anche della giurisdizione ordinaria. I rapporti tra le due giurisdizioni. La regola del Codice di rito penale è abbastanza chiara nel caso in cui il reato comune fosse più grave di quello militare, la giurisdizione ordinaria “attrarrebbe” quella militare, negli altri casi, invece, esse resterebbero separate e ciascuna giudicherebbe per la parte che le compete. E' proprio questo il caso di specie le due imputazioni prevedono la medesima pena – ossia quella dell'ergastolo – e, con esiti che naturalmente sono ancora al di là da venire, si occuperanno di decidere ognuna sui reati di propria competenza.

Presidente Boni – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 15 aprile 2021 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell' articolo 309 c.p.p. , confermava il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto, nei confronti di B.W., la misura della custodia cautelare in carcere. Il titolo cautelare era stato inizialmente emesso per i delitti di cui all' articolo 257 cpv. c.p. e articolo 261 c.p. . Il ricorrente, capitano di fregata della Marina Militare, in servizio presso lo Stato maggiore della difesa III Reparto, Direzione strategica e politica , con incarico di ufficiale addetto alla sicurezza, era impiegato per la gestione del flusso di informazioni che transitavano nel reparto di appartenenza nell'anzidetta qualità si procurava notizie a scopo di spionaggio politico e militare, informazioni che pur dovendo rimanere segrete erano rivelate a terzi. Con un cellulare dedicato, effettuava fotografie alla documentazione riservata e le consegnava, dietro corrispettivo della somma di 5000 Euro, ad un diplomatico di uno Stato estero, il russo O.D Il colonnello Z.M., capo dell'ufficio Minaccia asimmetrica, nutrendo più d'un dubbio sul comportamento di B. lo rappresentava al Ros, riferendo di aver fatto installare, già dal omissis , alcune telecamere nell'ufficio del capitano di fregata, nel rispetto della privacy e in osservanza delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori . Il omissis era emerso che, con uno smartphone, B. aveva estratto delle foto dal video del computer e aveva fotografato documenti cartacei indi, aveva estratto dallo smartphone la scheda Sim e l'aveva inserita in una scatola di medicinali, insieme al telefono. Ciò emergeva dalle riprese eseguite all'interno dell'ufficio. Le intercettazioni, successivamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria, al contrario, non davano riscontro alcuno. Il omissis B. era stato seguito, nel parcheggio di un supermercato lì aveva incontrato O.D. che era salito a bordo della vettura del primo. Entrambi si erano allontanati verso altro parcheggio e, lì giunti, erano stati controllati dalla polizia giudiziaria ed identificati nel ricorrente ed in O.D., cittadino russo e diplomatico accreditato in Italia. Questi era trovato in possesso di una sim SD, occultata nel foglio illustrativo di medicinali, mentre B. era in possesso di una scatola di medicinali, al cui interno era occultata la somma di 5000 Euro, al pari avvolta nel foglietto illustrativo. All'interno della sim erano rinvenute 181 fotografie di documenti e immagini tratte dal video di un computer ed eseguite con uno smartphone S9, modello identico a quello sequestrato presso l'abitazione di B. immobile medio tempore perquisito . Il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione. Osservava che il procedimento penale militare aveva ad oggetto fatti diversi. L' articolo 257 c.p. , aveva ambito applicativo di maggiore ampiezza rispetto all' articolo 88 c.p.m.p. che come nucleo e oggetto di incriminazione si incentrava sulle notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. Lo stesso era da dirsi per il delitto di cui all' articolo 261 c.p. , che incriminava la condotta di rivelazione di notizie che sarebbero dovute rimanere segrete, ai sensi dell' articolo 256 c.p. , con l'aggravante del comma 3 della finalità di spionaggio politico o militare. L' articolo 86 c.p.m.p. contemplava, al contrario, la condotta del militare che rivelava, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che dovevano rimanere segrete. Non avrebbe trovato, pertanto, applicazione l' articolo 15 c.p. , ma l' articolo 13 c.p.p. , comma 2, tanto che a B. era stato contestato anche il delitto di cui all' articolo 319 c.p. . Non era condivisibile l'assunto difensivo secondo cui, essendo contestati reati puniti con pena di pari gravità ergastolo , sarebbe stata, per ciò solo, sussistente la giurisdizione militare. Al contrario, e a fronte della pari gravità dei fatti, la giurisdizione sarebbe rimasta disgiunta e quella ordinaria si sarebbe estesa ai reati ordinari, mentre quella militare si sarebbe limitata ai reati militari. Infondata era, poi, ritenuta la questione di nullità per difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare di massimo rigore, ai sensi dell' articolo 292 c.p.p. , comma 2, lett. c . Il provvedimento cautelare, osservava il Tribunale, può essere motivato per relationem con relativa rielaborazione critica come indicato al fl. 7 del titolo cautelare, che aveva enucleato i livelli di classificazione degli atti e come la rivelazione, da parte di B., fosse lesiva degli interessi protetti dalle norme. Costui era, tra l'altro, titolare di Nos nulla osta di segretezza di grado elevato. Erano, poi, ritenute utilizzabili le riprese eseguite, poiché al momento di acquisizione delle immagini da parte del colonnello Z. non vi erano notizie criminis, né indagini in corso emergevano, piuttosto, puri sospetti da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Ammesso, poi, che vi fosse la invocata inutilizzabilità, il relativo vizio non sarebbe stato decisivo, essendosi acquisiti da fonti diverse gli elementi probatori risolutivi a carico di B Il diplomatico russo era stato, invero, trovato in possesso della micro-sim anzidetta, avvolta in un foglietto illustrativo simile a quello all'interno del quale era stata rinvenuta la somma di 5000 Euro oggetto di sequestro nei confronti di B Sul pericolo di inquinamento probatorio si era annotato come, essendo in corso la ricostruzione della vicenda, il pericolo fosse evidente, dovendosi verificare il carattere dei colloqui con il diplomatico per non essersi verificata alcuna conversazione il giorno del controllo che aveva condotto all'arresto dell'indagato. Era, infine, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva. Al di là della gravità della condotta, B. era un funzionario assegnato a mansioni delicatissime e che gestiva notizie di estrema importanza. Disponeva di un telefono smartphone, addirittura dedicato a tale attività e aveva messo, pertanto, in pericolo la sicurezza dell'istituzione per ragioni di carattere economico. La sua pericolosità specifica escludeva ogni affidamento sull'eventuale osservanza delle prescrizioni imponibili con misura meno afflittiva, con la conseguenza che unica misura adeguata era quella di massimo rigore. In questa logica si doveva escludere anche l'adeguatezza degli arresti con braccialetto elettronico e con mezzi elettronici di controllo, poiché non avrebbero impedito forme di comunicazione non tracciabile. 2. Ricorre per cassazione B.W., a mezzo del suo difensore e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ex articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , con riferimento agli articolo 15,20,257 e 261 c.p. e agli articolo 86 e 88 c.p.m.p. , in relazione al difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore della A.G.M I fatti ascrittigli integravano, secondo il ricorrente, il procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, ex articolo 88 c.p.m.p. , e di rivelazione di segreto militare a scopo di spionaggio ex articolo 86 c.p.m.p. Si trattava, invero, di lex specialis rispetto alle fattispecie comuni previste dagli articolo 257 e 261 c.p. . Trovandosi al cospetto di un concorso apparente di norme, la condotta del militare doveva essere giudicata dal Giudice militare. Era stata, invero, documentata al Tribunale del riesame, l'esistenza di due distinti procedimenti, l'uno innanzi all'A.G.O. e l'altro innanzi l'A.G.M., con relativa esistenza di un conflitto di giurisdizione identità di indagato, litispendenza e identità dei fatti . Il Giudice per le indagini preliminari militare aveva ritenuto fondata la questione ed esistente la sua giurisdizione a fronte del conflitto positivo con l'A.G.O. era stata dichiarata inammissibile l'eccezione che aveva ad oggetto la questione relativa, osservandosi che non si versava in una fase processuale in senso stretto e che entrambi i procedimenti si trovavano in fase di indagini. Era erroneo il ragionamento del Giudice ordinario, lamenta il ricorrente, poiché non aveva riconosciuto il concorso apparente di norme, con conseguente vis actrattiva alla giurisdizione del giudice militare. Per la segretezza della notizia vi era sovrapponibilità del concetto stesso di segreto tra le disposizioni. Il rapporto tra gli articolo 88 e 257 c.p. e tra l' articolo 86 c.p.m.p. e l' articolo 261 c.p. , si caratterizzava per la maggiore ampiezza delle norme ordinarie con l'aggiunta, in punto di dolo, dell'introduzione del fine di spionaggio con scopo militare, ma anche politico. La conclusione era che, nella specie, v'era specialità unilaterale che caratterizzava identità di soggetto attivo e oggetto materiale, con giurisdizione dell'A.G.M. Ciò in applicazione dell' articolo 15 c.p. . 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa autonoma valutazione ex articolo 292 c.p.p. , comma 2, lett. c sulla natura segreta della notizie ex articolo 256,257 e 261 c.p. . Lamenta il ricorrente che nessuna valutazione era stata eseguita sulla natura segreta delle informazioni. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, non aveva avuto accesso ai documenti contenuti nella micro sim-SD, sequestrata al diplomatico russo, con conseguente omesso vaglio sulla natura segreta delle informazioni. Il Tribunale del riesame aveva condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari e aveva ritenuto, in sostanza, che la sensibilità dei dati si inferisse dalla stessa classificazione . Così era incorso in travisamento, avendo il provvedimento impugnato confuso il concetto di classifica di segretezza e la nozione di segreto di Stato. Nella fattispecie l'oggetto materiale della condotta era la notizia segreta, alla cui definizione cooperavano l' articolo 256 c.p. e la L. numero 124 del 2007, articolo 39 . I provvedimenti impositivi del segreto di Stato e del divieto di divulgazione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza sindacabili quando integrativi della fattispecie penale e pertinenti e offensivi rispetto alle informazioni rivelate o procurate. In quanto la norma si incorporava nel precetto il sindacato non riguardava il provvedimento di imposizione del segreto stesso, ma la lesione effettiva all'interesse protetto. La fattispecie era integrata solo da una classifica di segretezza, con la conseguenza che solo l'apposizione del segreto di Stato, la L. 3 agosto 2007, numero 124, ex articolo 39, poteva escludere il sindacato dell'A.G.O L'apposizione della classifica è, contrariamente, di per sé, un provvedimento di natura amministrativa e, nella specie, non è stato apposto il segreto di Stato, ma formulata solo riserva di considerarne l'apposizione. Il giudice non aveva avuto accesso alla scheda SD e non aveva potuto esercitare il suo sindacato sul contenuto dell'atto. Tale apposizione è diversa dal segreto di Stato ed è attribuita dalle singole amministrazioni L. 3 agosto 2007, numero 124, articolo 42 , con funzione di circoscrivere la conoscenza di notizie e informazioni e atti equipollenti a coloro che abbiano diritto di conoscerne e siano abilitati a tanto in ragione delle funzioni istituzionali. 2.3. Con il terzo motivo si duole il ricorrente della ritenuta utilizzabilità delle registrazioni eseguite da S.M.D. Stato Maggiore della Difesa nei confronti di B. e della violazione, dunque, degli articolo 191 e 271 c.p.p. . Le intercettazioni sarebbero state eseguite, a tutela del patrimonio aziendale, in difetto, però, di osservanza dei presupposti di legge e in violazione degli articolo 266 e ss. c.p.p. . Il consulente della difesa aveva spiegato che i video non erano stati oggetto di una acquisizione forense. L'A.G. e i Carabinieri non disponevano dei files originali, ma di un file esportato e realizzato da S.M.D. e consegnato alla p.g. pertanto, non era stato possibile disporre delle registrazioni integrali effettuate. Vi era un contrasto insanabile tra la protezione del patrimonio aziendale e i sospetti del capitano Z. che avevano, in realtà, indotto l'effettuazione delle registrazioni in esame. Si trattava di registrazioni audio-video non comunicate all'A.G. su un fatto di rilevanza penale, conosciuto almeno dal omissis o dal omissis . L'ambientale non era, pertanto, stata autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari. Anche l'equiparazione delle intercettazioni a semplici riprese video accedeva ad un ufficio che non era aperto al pubblico ed era assimilato a un domicilio privato. 2.4. Con il quarto motivo si censura il vizio di motivazione sul pericolo attuale e concreto di reiterazione e su quello di inquinamento probatorio. Le due ordinanze cautelari si erano limitate a fare riferimento alla gravità della condotta e alla presunta professionalità nella commissione del reato. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio l'ordinanza aveva fatto riferimento a mezzi di contatto molto sofisticati tra B. e l'agente diplomatico, non essendo emersi colloqui tra costoro. Tuttavia, si era in maniera frettolosa ritenuto che vi fosse assenza di contatti, senza considerare che l'attivazione delle intercettazioni era avvenuta il omissis e l'arresto il successivo omissis . Del resto, era illogico pensare che i due soggetti si dovessero necessariamente sentire prima e che i contatti sofisticati non potessero essere semplicemente collegati ad applicativi di messaggistica, non controllati nella specie e che sfruttavano il traffico telematico-dati e non la linea telefonica tradizionale. Ne' il titolo si era soffermato, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulla sospensione di B. e sul sequestro di tutti gli apparati digitali detenuti in ufficio e presso l'abitazione. Quanto al pericolo di reiterazione il Tribunale si era limitato a richiamare la gravità del reato. Non si era, tuttavia, considerata l'interruzione di ogni rapporto tra B. e lo S.M.D., derivante dal provvedimento di sospensione precauzionale obbligatoria. Nessuna valutazione era stata compiuta sul punto e non si era valutato come un soggetto, cui era stato, tra l'altro, vietato l'accesso all'ufficio, potesse, senza dispositivi elettronici reiterare il reato, procurandosi documenti cui non aveva più accesso. Difetto di motivazione risultava anche per il pericolo concreto e attuale di recidiva. Detto pericolo si collegava a un rapporto e a un contatto del militare con l'ambiente militare ad ingresso ristretto. 2.5. Con il quinto motivo si lamenta il vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura applicata. Il Tribunale del riesame, si duole il ricorrente, non aveva fornito indicazioni sulle ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute non potessero essere soddisfatte con misure diverse da quella di massimo rigore. In virtù del principio del minore sacrifico possibile il titolo e il provvedimento impugnato non spiegavano la ragione per la quale le esigenze cautelari, cui si era fatto riferimento, potessero essere soddisfatte solo con la misura della custodia cautelare in carcere. Non si era tenuto presente lo stato di incensurato di B., la sospensione dal servizio, l'indisponibilità di dispositivi elettronici e l'assenza di relazioni con un contesto socio-ambientale che potesse favorire la commissione di illeciti della medesima natura. Quanto alla considerazione dei contatti con metodi sofisticati non si era tenuto conto dei servizi di messaggistica e della particolarità che le intercettazioni erano state attive solo per poche ore, essendo stato arrestato B. il omissis . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. La prima questione da affrontare riguarda il tema processuale del difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, rispetto a quella militare, aspetto cui è intimamente connesso quello sostanziale, relativo al concorso effettivo di norme ovvero solo apparente tra disposizioni, ipotesi quest'ultima da recuperare all'ambito di operatività dell' articolo 15 c.p. e da cui il ricorrente fa discendere l'anzidetto difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in favore di quella speciale. La regola del concorso apparente di norme, che qui troverebbe applicazione, discende dalle categorie dell'equità e della certezza del diritto, in funzione di garantire il ne bis in idem sostanziale, per evitare di ascrivere più volte all'autore lo stesso fatto. Idem factum è un accadimento storico-naturalistico che, per elementi strutturali, sia astrattamente riconducibile a più fattispecie legali. La regola dell'idem factum con correlato divieto di bis in idem non vale sempre in tutti i casi di specialità reciproca, in difetto di clausole di riserva giacché sulla sola scorta dell'anzidetto rapporto di struttura tra i modelli legali, pur a fronte di un accadimento unico, possono trovare applicazione più norme sanzionatorie. Si tratta di tipici casi in cui si apprezza il concorso formale omogeneo o eterogeneo di reati. Si è affermato che, in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, questa Corte di cassazione, accertata la sussistenza della medesimezza del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente indicazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. Sez. U, numero 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Confl. giurisd. in proc. Zimarmani Rv. 269585 . La questione, a seguito della commissione di un'unica azione od omissione, relativa alla violazione di una pluralità di norme penali, da ritenersi o in concorso formale fra loro, e dunque tutte applicabili o in concorso apparente, con l'applicazione di una soltanto di esse, ha determinato l'individuazione di una serie di criteri, che consentono di risolvere la tematica dalla verifica sulla specialità astratta o concreta di una delle fattispecie normative rispetto alle altre, si passa all'applicazione del criterio di sussidiarietà quando, cioè, la norma assorbente comporta una più grave risposta sanzionatoria , finendo con quella del principio di consunzione in una sola fattispecie dell'intero disvalore penale della condotta. Questa Corte ha prevalentemente affermato Sez. U, numero 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall' articolo 15 c.p. , che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore . In tal senso, in maniera coerente, si sono pronunciate ripetutamente le Sezioni unite Sez. U, numero 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722 Sez. U, numero 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865 Sez. U, numero 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 Sez. U, numero 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 Sez. U, numero 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 Sez. U, numero 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874 , che hanno confermato la centralità del principio anzidetto. Si è anche osservato che neppure alla luce delle sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale sul diverso, ma parallelo tema del ne bis in idem sostanziale quando si prospetti l'applicazione, ad un'unica condotta, sia della sanzione penale sia della sanzione amministrativa Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, A e B contro Norvegia Corte Cost. numero 200 del 2016 , trova smentita la costante affermazione dell'applicazione del solo criterio di specialità normativamente previsto, così che riceve autorevole conferma la necessaria verifica, per dirimere la questione circa il concorso apparente o formale di reati, della comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione, al fatto oggetto di contestazione e, quanto all'individuazione dell'unitarietà della fattispecie contestata, agli elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come sempre dalla correlazione azione - evento - elemento psicologico, e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputazione, alla persona sottoposta a giudizio Sez. U, Stalla, citata . Lo stesso arresto aggiunge che l'oggetto della comparazione riguarda accadimenti che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete riconducibili al medesimo colpevole e indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio . Poste tali premesse e precisato, proprio in considerazione della puntualizzazione da ultimo riportata della sentenza Stalla, che alla comparazione delle fattispecie astratte, punite dalle norme in questione, rilevano gli articolo 257 e 261 c.p. , in relazione agli articolo 86 e 88 c.p.m.p. , può osservarsi quanto segue. Non ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di concorso apparente di norme in ragione della quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare. Invero, l'reati militari pure contestati a B. non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione. L' articolo 257 c.p. rubricato come spionaggio politico o militare incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico o militare si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o comunque nell'interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete. L' articolo 88 c.p.m.p. sanziona la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, che devono restare segrete. La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile. La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare. Essa si incentra sul procurarsi notizie che debbono restare segrete, incriminando un procacciamento a scopo di spionaggio non solo militare ma anche politico, là dove la norma militare prevede la sola condotta di procacciamento a scopo di spionaggio militare di una specifica categoria di notizie che devono rimanere segrete e che riguardano la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato . Discorso non dissimile vale per la rivelazione di segreti di Stato articolo 261 c.p. , comma 3 che riguarda la rivelazione di notizie segrete indicate nell' articolo 256 c.p. , commessa a scopo di spionaggio politico o militare là dove l' articolo 86 c.p.m.p. rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio contempla la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie che concernono la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che debbono rimanere segrete. Si comprende, dunque, come l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalità, anche politica del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate e cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. Non si tratta, dunque, di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un'azione posta in essere anche per finalità politiche, con conseguente esclusione nella definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario. Questo aspetto segna l'ambito di maggiore rilevanza applicativa che hanno le norme ordinarie del codice rispetto alle disposizioni militari che puniscono il solo spionaggio attuato per fini militari, lasciando fuori dall'ambito di intervento penale quello che risulta posto in essere per ragioni strettamente politiche. Ben potrebbero essere rivelate notizie con il fine di rendere terzi partecipi di interventi militari dello Stato e di far conoscere intendimenti politici o patti tra Stati che, per ragioni superiori e legate agli interessi politici, devono restare riservati. Si conferma, pertanto, la diversità delle due incriminazioni l'una attuata con finalità politica e l'altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi. Le finalità anzidette finiscono per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente dell'agire individuale. Deriva così, nel fatto commesso dal militare che si occupi di notizie riservate o segrete, il possibile concorso di reati, in ragione della caratterizzazione della condotta nel suo dinamismo obiettivo e in ragione del fine che la orienta, oltre che della lesività che ne caratterizza il dispiegarsi. Da ciò, pertanto, l'impossibilità di applicare l' articolo 15 c.p. a fronte della recuperabilità del caso al disposto dell' articolo 13 c.p.p. , comma 2, essendo stata contestata a B. dalla Procura della Repubblica di Roma anche la condotta di cui all' articolo 319 c.p. . In questa logica il Tribunale della libertà ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui, prevedendo la norma penale comune e quella militare la stessa pena dell'ergastolo, si dovrebbe ritenere esistente il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Si e', poi, osservato che l'attrazione opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione ordinaria e militare restano separate e ciascun giudice conosce della regiudicanda relativa Sez. 1, numero 5680 del 15/10/2014, D'Ambrosio, Rv. 262461 Sez. 1, numero 44514 del 28/09/2012, Nacca ed altro, Rv. 253825 Sez 1 numero 50012 dell'1/12/2009, Conflitto di comp. in proc Mollicone, Rv. 245981 , con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. Si tratta di un orientamento che mette capo alle diverse decisioni di questa Corte e che tende a tenere distinto l'ambito di attribuzione delle due giurisdizioni v., per tutte, Sez. U, numero 5135 del 25/10/2005, Maldera, Rv. 232661 Sez 1, numero 4060 del 08/11/2007, Sommer ed altri, Rv. 239184 . Le diverse fattispecie comuni e l'ambito di tutela penale, nella specie, risultano decisamente più ampie. I reati ordinari, invero, sono contraddistinti la finalità di salvaguardia dell'interesse militare e politico, aspetti che non figurano nelle fattispecie concorrenti dei reati militari. Ne' vale il richiamo ad un concetto di bilateralità specializzante reciproca tra i diversi paradigmi legali, poiché essa bilateralità richiede che la norma speciale trovi applicazione in tutti i casi in cui essa venga in rilievo. Da ciò discende che in concreto una condotta tenuta a fini di spionaggio politico non sarebbe suscettibile di essere recuperata all'ambito di rilevanza della fattispecie militare che non comprende quelle condotte e che lascerebbe fuori dall'applicazione una serie di comportamenti pure aventi rilevanza comune in punto di disvalore. 1.2. Il secondo motivo è, al pari, infondato. Si è dedotto da parte della difesa che la classificazione delle notizie non fosse assistita da una motivazione coerente e, soprattutto, logica. Si e', del resto, escluso uno scrutinio separato da parte del giudice penale sul contenuto dell'atto, là dove, a fronte di una forza fidefacente, di quanto già tracciato dalla polizia giudiziaria, sarebbe ciò bastato, nella fase cautelare, ad asseverare la natura segreta delle notizie rivelate. L'idea che B. avesse consegnato, d'altro canto, al diplomatico russo documenti non coperti da segreto, nel giudizio espresso dal Tribunale, risultava ipotesi remota e priva di ogni sostegno concreto essa, poi, era in contrasto con quanto attestato dalla polizia giudiziaria sul contenuto stesso e sulla classificazione della documentazione. Ne' ha condiviso il Tribunale del riesame il rilievo difensivo secondo cui, in sostanza, la sensibilità dei dati era stata inferita dalla mera classificazione degli atti e non dalla obiettiva natura intrinseca di essi, non essendosi permesso alla difesa, attraverso l'iter seguito, di operare riscontro alcuno sul punto. In realtà, ed in primo luogo, il provvedimento impugnato non confonde affatto il concetto di classifica di segretezza con la nozione di segreto di Stato e tiene ben presente che nella fattispecie l'oggetto materiale della condotta era la notizia segreta, alla cui definizione cooperavano l' articolo 256 c.p. e la L. numero 124 del 2007, articolo 39 . La disciplina di riferimento è rinvenibile nell' articolo 256 c.p. e nella L. 3 agosto 2007, numero 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto che all'articolo 42, pur non fornendo una definizione di notizia segreta , stabilisce le ragioni per l'attribuzione delle classifiche di segretezza e le parti del documento che devono essere coperte da detta qualità, con la selezione delle singole parti da segretare o tenere altrimenti riservate, permettendone l'accesso ai soli soggetti che ne abbiano necessità in ragione delle funzioni istituzionali. La stessa necessità di procedere al sindacato degli atti impositivi del segreto di Stato e della non divulgazione non risulta, d'altro canto, un obbligo del giudice penale da osservare in ogni ipotesi in cui l'atto segreto integra la fattispecie penale, al fine di verificarne la legittimità e la correttezza dell'iter seguito per attribuire alla notizia il crisma di non divulgabilità Corte Cost., sentenza numero 106 del 2009 punto 3 cons. in dir. Corte Cost., sentenza numero 40 del 2012 , punto 5 cons. in dir. . Il sindacato sulla legittimità dell'imposizione del segreto o della riservatezza della notizia va operato nelle sole ipotesi in cui il Giudice penale, ai fini della decisione da assumere, lo ritenga necessario e rileva come pregiudiziale di merito in ragione del disposto dell' articolo 2 c.p.p. . Nel provvedimento impugnato non vi sono travisamenti o erronee confusioni interpretative tra atto in senso stretto oggetto di segretazione e atto amministrativo di classifica della relativa segretezza, aspetti tenuti consapevolmente distinti nella valutazione eseguita, nel pieno rispetto dei diversi ambiti di rilevanza. Ne' si comprende nella scala di valori, protesi a tutelare la sicurezza nazionale, come anche un'imposizione in astratto del segreto nella sua massima declinazione pubblicistica, potesse incidere a favore dell'indagato escludendo il profilo antigiuridico della fattispecie di reato ascrittagli. La ratio delle disposizioni in materia si incentra sul principio di libera circolazione delle informazioni, con il fine di favorire da parte di tutti la partecipazione all'azione di governo con relativa trasparenza nell'esercizio del potere politico, evitando che l'imposizione dei livelli di riservatezza o di segreto sottragga l'azione stessa di governo al controllo democratico. Piuttosto, l'imposizione del segreto ha il fine di permettere, entro determinate e circoscritte forme d'esercizio, che la comunità statale possa essere tendenzialmente al corrente delle scelte di non divulgabilità di determinate notizie, in un ambito che sia frutto di bilanciamento con altri principi costituzionali. Ne' appare risolutivo il riferimento alla circostanza che la mancata messa a disposizione di esso materiale non contenesse elementi favorevoli all'indagato, così descrivendo una dinamica d'azione diversa da quella posta a fondamento della ricostruzione, che risultava dalla nota informativa della polizia giudiziaria. A titolo esemplificativo si lamenta che dalla visione dei documenti e dei filmati si sarebbe potuto ritrarre che i documenti, visualizzati dall'indagato e ceduti al diplomatico russo, non fossero segreti, né avessero forme di classifica che li rendevano non ostensibili. Ciò perché l'area d'impiego del C.F. B. rientrava nello S.M.D., ma in un settore non classificato con postazioni di lavoro che non consentivano l'accesso a documenti classificati. Il rilievo presenta più d'un aspetto di inammissibilità. Da un lato, esso è aspecifico per quanto concerne il ruolo e la posizione di B., indicato come addetto a un'area da cui non era possibile procedere all'estrazione di documenti classificati e, dall'altro, risulta generico e per più versi perplesso, là dove richiama un'eventualità puramente astratta e, cioè, che attraverso l'esame dei documenti si sarebbero potuti acquisire elementi a favore del ricorrente. Sul contenuto delle notizie rivelate da B. si apprende, dunque, che, alla luce degli accertamenti effettuati dal Ros, si trattava di 47 notizie NATO secret 57 NATO Confidential e 9 con classifica di riservatissimo. La segretezza delle notizie è stata, perciò, inferita da una serie di elementi che vanno dalla classificazione di esse allo stesso ruolo ricoperto da B. all'interno dello Stato Maggiore, che si occupava della proiezione di tutti gli assetti italiani della difesa in teatri operativi esteri e della polizia internazionale delle forze armate italiane sotto l'egida NATO, UE e ONU, essendo egli, in ragione dell'ufficio, titolare del NOS di grado più elevato. Anche le modalità commissive della condotta, sia in punto di acquisizione e trasmissione delle notizie stesse mediante non comuni cautele ed accorgimenti, tutti documentati, sia in punto di consegna al diplomatico russo dietro compenso in denaro, nella valutazione dei giudici cautelari hanno contribuito a definire, nella specifica vicenda, un ragionamento immune da censure, nella parte in cui ne hanno inferito la riservatezza e la segretezza di quanto era stato rivelato da B.W La valutazione del Giudice per le indagini preliminari non si è fondata, pertanto, sulla sola visione delle immagini, ma su quanto attestato, in atti fidefacenti, dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza che non ricorre nessun vizio per avere il Giudice esaminato ed emesso la misura impiegando atti dal cui esame era stata estromessa la difesa. Ne' pare plausibile che la polizia giudiziaria che aveva redatto l'informativa possa avere introdotto aspetti non veritieri sulla natura degli atti. Egualmente non si imponeva al Giudice, in funzione di un contrasto delle relative asserzioni, la procedura di rivelazione del contenuto integrale degli atti, essendo emerso dalla stessa verifica eseguita l'anomalia della condotta di B. e il carattere riservato di essi. Del resto, parte e difensore avevano avuto contezza del contenuto di quella documentazione e dei relativi atti nel processo parallelo incardinato presso il l'A.G.M., aspetto che egualmente escludeva ogni forma di lesione del diritto di difesa ed il carattere di cognizione sommaria, propria del subprocedimento cautelare, rende sufficiente l'accertamento condotto dalla polizia giudiziaria. Nella specie, il Tribunale della libertà, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha osservato come avveniva l'attribuzione della classificazione di segretezza degli atti, enucleando le categorie di atto segreto, segretissimo, riservato e riservatissimo, per spiegare che il ROS aveva individuato 47 atti Nato secret cioè atti coperti dalla qualifica di atti segreti 57 dalla qualifica di Nato Confidential cioè riservati e 9 ancora riservatissimi. Si trattava di atti ai quali aveva avuto accesso B.W., alla luce della sua qualifica soggettiva, che godeva del numero o. di segretezza in termini massimi ed era incardinato nello Stato Maggiore, ove si occupava delle operazioni militari estere e della polizia militare internazionale. Lo stesso contenuto delle operazioni di pedinamento e di controllo, presso il parcheggio, sia del diplomatico russo che di B., e le modalità commissive davano conto della cessione della documentazione, dietro corrispettivo in denaro, aspetto che integrava il nucleo della contestazione mossa e su cui B. ha avuto larghi margini per difendersi. 1.3. Il terzo motivo è infondato e va esclusa la dedotta inutilizzabilità per violazione degli articolo 191 e 271 c.p.p. , delle registrazioni eseguite da S.M.D Non è condivisibile la prospettazione secondo cui risulterebbe violata la disciplina che regola le intercettazioni delle comunicazioni articolo 266 e ss. c.p.p. . Ciò perché, da un lato, si tratta di registrazioni operate secondo uno statuto diverso da quello del codice di rito, ossia secondo le prescrizioni della L. numero 300 del 1970 e, per altro verso, perché le riprese sono relative a immagini non comunicative e non possono essere annoverate tra le intercettazioni in senso stretto. Le operazioni effettuate mediante installazione delle telecamere nell'ufficio di B.W., invero, ha spiegato il Tribunale, sono legittime e rispettano l'orientamento di questa Corte, secondo cui si tratta di riprese utilizzabili ai fini del quadro dimostrativo Sez. 2, numero 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288 . In realtà, non può non considerarsi che nel momento dell'installazione vi erano solo una serie di sospetti da parte del colonnello Z., con la conseguenza che, pur ipotizzando comportamenti infedeli di B., come lavoratore, essi non sarebbero stati ex se idonei a fondare una richiesta e un provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni da assumere d'urgenza o da richiedere al Giudice per le indagini preliminari. Ne' l'assunto difensivo circa la già acquisita notizia in termini precisi e concreti da parte dei superiori gerarchici della commissione di illeciti penali da parte del ricorrente nel momento di avvio delle videoriprese ha ricevuto un qualche riscontro probatorio. Questa Corte ha affermato che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro, per esercitare un controllo in funzione della tutela del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori , poste a presidio della loro riservatezza, non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l'esistenza di un divieto probatorio Sez. 2, numero 2890 del 16/01/2015, citata Sez. 5, numero 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947 Sez. 5, numero 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01 . La giurisprudenza delle Sezioni penali è tendenzialmente orientata a ritenere che non ricorrono violazioni dell' articolo 191 c.p.p. , ma uno statuto al quale recuperare la forza dimostrativa delle videoriprese che è collegabile a quello della prova documentale ex articolo 234 c.p.p. . Sino alle più recenti pronunce di questa Corte si è affermato, e qui si ribadisce, che non è configurabile la violazione della disciplina di cui alla L. numero 300 del 1970, articolo 4 e 38, - tuttora penalmente sanzionata in forza del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 171, come modificato dalla L. numero 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente riservato per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi Sez. 3, numero 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kg, Rv. 280542 . Ininfluenti, poi, sono i rilievi sulla circostanza che i video agli atti - registrati tra il OMISSIS e il OMISSIS - non sarebbero stati oggetto di una acquisizione forense. Si tratta di rilievi in buona parte inammissibili, anche per la genericità che li caratterizza. Si deve in primo luogo sottolineare che il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. bit a bit o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione Sez. 1, numero 50021 del 12/12/2017, dep. 2018, C., Rv. 273988 Sez. 5, numero 38456, del 17/05/2019, Benigni Mauro, Rv. 277343, che ha ritenuto legittimo il sequestro di un intero computer e non l'acquisizione previa estrazione di una copia in formato forense . Inoltre, i rilievi critici sviluppati in ricorso in ordine alla dedotta difformità ed incompletezza dei files visionati dagli investigatori rispetto a quelli originali in possesso della struttura militare, non possono essere presi in considerazione da questa Corte per il difetto di autosufficienza dell'impugnazione, non corredata dalla trascrizione integrale, né dalla produzione in allegato dell'elaborato del consulente tecnico della difesa. Da ciò discende, per ulteriore ragione, l'impossibilità di apprezzare il dedotto pregiudizio alle prerogative difensive e l'inutilizzabilità di tali elementi. Deriva, da quanto premesso, che la condivisione della motivazione data dall'A.G.M., dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame non determina un appiattimento acritico di quest'ultimo su quanto già detto, ma una condivisione consapevole e ragionata di quelle motivazioni che, per ragioni di sintesi, è corretto non riportare nella integralità, ma che supera indenne, per la sua correttezza giuridica, il sindacato conducibile in sede di legittimità. 1.4. Il quarto motivo è parimenti infondato. La difesa si duole della pretermissione dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del delitto e di inquinamento della genuinità della prova. Afferma, in sostanza, l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che, non figurando contatti subito prima dell'incontro tra B. e il funzionario diplomatico russo, costoro avessero fatto ricorso a meccanismi sofisticati di comunicazione, senza considerare che possibili collegamenti erano stati attuati attraverso la messaggistica e la linea di connessione dati e non attraverso la rete tradizionale. Egualmente erano stati pretermessi una serie di argomenti che si incentravano sulla sospensione da S.M.D. del C.F. B La tematica e', comunque, correttamente affrontata nel titolo impugnato. Si è osservato che, non essendovi contatti prossimi all'incontro i due soggetti utilizzavano meccanismi di interlocuzione che non erano stati ancora individuati. Era, infatti, massima d'esperienza comune che un appuntamento per lo scambio tra notizie riservate e denaro dovesse essere preceduto da contatti preliminari che, nella specie, non si erano ancora accertati, né si era compreso come fossero avvenuti. L'intervenuta sospensione di B.W. dalle funzioni all'interno dello S.M.E. è stato ritenuto un dato non risolutivo. Ciò per l'incarico che aveva assolto il ricorrente e per le conoscenze delle dinamiche e delle notizie che in funzione delle mansioni anzidette egli aveva svolto, oltre che per la durata temporanea dell'inibizione imposta. Il rischio di recidiva e gli aspetti di concretezza e attualità, oltre che il pericolo afferente all'inquinamento probatorio sono stati, pertanto, adeguatamente scrutinati e il titolo cautelare e', pertanto, immune dalle censure sviluppate. Per contro, le obiezioni difensive reiterano i medesimi argomenti sull'effetto deterrente della sospensione, sul sequestro dei dispositivi di comunicazione e sull'avvenuto accordo per l'incontro mediante messaggistica telefonica, tutti già esaminati e disattesi dal Tribunale del riesame, senza riuscire a dare conto dei vizi di illegittimità e motivazionali dedotti. 2.5. Il quinto motivo è ugualmente infondato. Con esso, si è anticipato, si è censurata la motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata. Sul tema si è premesso che B. aveva intrapreso una serie di contatti con l'agente diplomatico russo, O., mediante canali certamente sofisticati ed occulti, non essendo stato registrato quel giorno nessun tipo di collegamento prodromico all'incontro tra i due soggetti. Questo aspetto, elaborato nel titolo cautelare, è apparso anche rilevante sulla possibilità di inquinamento probatorio e pur alla luce della circostanza che il diplomatico russo era stato espulso dall'Italia, come affermato dalla difesa, ben potendo essere sostituito da altri con analoghe funzioni. Ne' si è ritenuto che potesse indurre a condividere il ragionamento sviluppato dalla difesa, protesa a valorizzare la mancanza di strumenti di collegamento informatico, la sospensione di B.W. dal suo incarico. La sola misura detentiva di massimo rigore permetteva di far fronte alle esigenze cautelari, escludendosi così un controllo domiciliare anche con strumenti elettronici. Correttamente si è ritenuto che B. avesse ampia possibilità di riacquistare strumenti per colloquiare con il diplomatico russo o con la rete informativa legata a costui. Non risultava, per altro verso, risolutiva, l'avvenuta espulsione di O. dal territorio dello Stato, né la sospensione dal servizio del ricorrente, sua fonte informativa. Lo stesso pericolo di recidiva era dimostrato dalla gravità della condotta tenuta e dalla sua professionalità, essendo B. risultato nella disponibilità di uno smarth-phone dedicato a questo tipo di attività, abbinato ai fini economici dell'azione, aspetti che imponevano di ritenere spiccato il rischio anzidetto e il pericolo di reiterazione da dover necessariamente tutelare con la sola misura di massimo rigore. I canali di comunicazione non tracciabili non avrebbero permesso di giungere a misure di tipo diverso e meno afflittive della custodia carceraria. In questa logica si è modellato il giudizio di adeguatezza e proporzione della misura assunta, in un tracciato di spiegazioni che danno adeguata e logica risposta ai rilievi difensivi in ragione della condotta posta in essere. Alla luce di quanto premesso il ricorso è infondato e va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all' articolo 94 disp. att. c.p.p. , comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti per gli adempimenti di cui all 'articolo 94 disp. att. c.p.p ., comma 1 ter.   Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale militare di Roma, costituito in funzione di giudice del riesame, con ordinanza in data 7/5/2021 modificava, nei confronti di B.W., la misura cautelare di massimo rigore disposta dal Giudice per le indagini preliminari anche per il reato di cui all 'articolo 94 c.p.m.p ., per difetto della richiesta di procedimento da parte del Ministro della Difesa, differendone l'esecuzione e confermava, nel resto, il titolo che aveva imposto la misura anzidetta per le residue imputazioni. Premetteva che B.W., capitano di fregata della Marina Militare in servizio presso lo Stato Maggiore della difesa S.M.D. omissis , si procurava, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, notizie, concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, notizie classificate segrete, riservate e non effettuava con uno smartphone in suo possesso e dedicato a tale scopo fotografie di documenti sia cartacei sia dal video del computer della postazione di lavoro e li rivelava, dietro corrispettivo di denaro della somma di 5000 Euro allo Stato estero consegnando una card-SD, nelle mani di un diplomatico russo, accreditato presso il territorio dello Stato italiano, così violando gli articolo 86,88,89-bis93,94 c.p.m.p. e articolo 47 c.p.m.p ., numero 2. Egli, con incarico di ufficiale addetto alla sicurezza, si occupava anche della gestione del flusso di informazioni che transitavano nel reparto di appartenenza e nell'anzidetta qualità si procurava, al pari, informazioni a scopo di spionaggio politico e militare, informazioni che dovevano restare segrete, rivelandole a terzi. Il colonnello Z.M., capo dell'ufficio Minaccia asimmetrica, nutrendo più d'un dubbio sul comportamento di B. lo rappresentava al Ros, riferendo di aver fatto già installare, dal 16/3/2021, alcune telecamere nell'ufficio del capitano di fregata, nel rispetto della privacy e in osservanza delle disposizioni dello Statuto dei lavorator i. Il omissis era emerso che, con uno smartphone, B. aveva estratto delle foto dal video del computer e aveva fotografato documenti cartacei indi aveva estratto dallo smartphone la scheda Sim e l'aveva inserita in una scatola di medicinali, insieme al telefono. Ciò emergeva dalle riprese eseguite all'interno dell'ufficio. Il omissis B. era stato seguito, nel parcheggio di un supermercato lì aveva incontrato O.D. che era salito a bordo della vettura del primo. Entrambi si erano allontanati verso altro parcheggio e, lì giunti, erano stati controllati dalla polizia giudiziaria ed identificati nel ricorrente ed in O.D., cittadino russo e diplomatico accreditato in Italia. Questi era trovato in possesso di una sim SD, occultata nel foglio illustrativo di medicinali, mentre B. era in possesso di una scatola di medicinali, al cui interno era occultata la somma di 5000 Euro, al pari avvolta nel foglietto illustrativo. All'interno della sim erano rinvenute 181 fotografie di documenti e immagini tratte dal video di un computer ed eseguite con uno smartphone S9, modello identico a quello sequestrato presso l'abitazione di B. immobile medio tempore perquisito . Il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione. Il procedimento penale militare, osservava il Giudice a quo, aveva ad oggetto fatti diversi. L 'articolo 257 c.p . aveva ambito di maggiore ampiezza rispetto all 'articolo 88 c.p.m.p . che ha come nucleo e oggetto di incriminazione le notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. Lo stesso era da dirsi per il delitto di cui all 'articolo 261 c.p . che incrimina la condotta di rivelazione di notizie che devono rimanere segrete ai sensi dell 'articolo 256 c.p ., con l'aggravante del comma 3 della finalità di spionaggio politico o militare. L 'articolo 86 c.p.m.p . contempla, al contrario, la condotta del militare che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete. Non avrebbe trovato, pertanto, applicazione l 'articolo 15 c.p ., ma l 'articolo 13 c.p.p ., comma 2, tanto che a B. era stato contestato anche il delitto di cui all 'articolo 319 c.p . dalla Procura della Repubblica ordinaria. Non era condivisibile, poi, l'assunto difensivo secondo cui, essendo contestati reati puniti con pena di pari gravità ergastolo , sarebbe stata, per ciò solo, sussistente la giurisdizione militare. Al contrario, e a fronte della pari gravità dei fatti, la giurisdizione sarebbe rimasta disgiunta e quella ordinaria si sarebbe estesa ai reati ordinari, mentre quella militare si sarebbe limitata ai reati militari. Infondata era, poi, ritenuta la questione di nullità per difetto di autonoma valutazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare di massimo rigore, ai sensi dell 'articolo 292 c.p.p ., comma 2, lett. c . Il provvedimento cautelare, osservava il Tribunale, può essere motivato per relationem con relativa rielaborazione critica come indicato al fl. 7 del titolo cautelare, che aveva enucleato i livelli di classificazione degli atti e come la rivelazione, da parte di B., fosse lesiva degli interessi protetti dalle norme. Costui era, tra l'altro, titolare di Nos nulla osta di segretezza di grado elevato. Erano ritenute utilizzabili le riprese eseguite, poiché al momento di acquisizione delle immagini da parte del colonnello Z. non vi erano notizie criminis, né indagini in corso emergevano, piuttosto, puri sospetti da parte del colonnello anzidetto. Ammesso, poi, che vi fosse la invocata inutilizzabilità, il relativo vizio non sarebbe stato decisivo, essendosi acquisiti da fonti diverse gli elementi probatori risolutivi a carico di B Il diplomatico russo, O.D., era stato, invero, trovato in possesso della micro-sim anzidetta, avvolta in un foglietto illustrativo simile a quello all'interno del quale era stata rinvenuta la somma di 5000 Euro, oggetto di sequestro nei confronti di B Sul pericolo di inquinamento probatorio si era annotato come, essendo in corso la ricostruzione della vicenda, il pericolo fosse evidente, dovendosi verificare il carattere dei colloqui con il diplomatico per non essersi verificata alcuna conversazione il giorno del controllo che aveva, poi, condotto all'arresto dell'indagato. Il pericolo era evidente, specie alla luce del fatto che il carattere dei colloqui con il diplomatico necessitava di intendere come avvenissero i contatti, non essendosi verificata alcuna conversazione il giorno della rivelazione delle notizie. Era, infine, ritenuto sussistente il pericolo di recidiva. Al di là della gravità della condotta, B. era un funzionario assegnato a mansioni delicatissime e che gestiva notizie di estrema importanza. Egli disponeva di un telefono smartphone, dedicato addirittura a tale attività. Egli aveva messo, pertanto, in pericolo la sicurezza dell'istituzione e il rischio di recidiva era evidente, anche perché legato a ragioni di carattere economico. La sua pericolosità specifica escludeva ogni affidamento sull'eventuale osservanza delle prescrizioni imponibili con misura meno afflittiva, con la conseguenza che unica adeguata era quella di massimo rigore. In questa logica si doveva escludere anche l'adeguatezza degli arresti con braccialetto elettronico e con mezzi elettronici di controllo, poiché non avrebbe impedito forme di comunicazione non tracciabile. 2. Ricorre per cassazione B.W., a mezzo del suo difensore e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge ex articolo 606 c.p.p ., comma 1, lett. b con riferimento all 'articolo 309 c.p.p ., commi 5 e 10, in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare per omessa trasmissione degli atti al Tribunale del riesame. Il Presidente del Tribunale aveva erroneamente individuato l'Autorità procedente nel Giudice per le indagini preliminari anziché nel pubblico ministero ed era, dunque, inutilmente decorso il termine di cinque giorni entro cui si sarebbero dovuti trasmettere gli atti al Tribunale investito della domanda de libertate. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza delle norme processuali e il vizio di violazione di legge in ordine alla nullità dell'interrogatorio ex articolo 302 c.p.p . per mancata ostensione al difensore e all'indagato di tutti gli atti su cui si fondava il provvedimento cautelare. Non rispondeva a verità che il p.m. avesse ottenuto la disponibilità dei filmati solo il 6/5/2021, essendo stato disposto il sequestro già il 13/4/2021 e la mancata conoscenza di quegli atti, più volte richiesti, aveva inciso sul diritto di difendersi e su quello di rendere interrogatorio ai sensi dell 'articolo 302 c.p.p . in termini consapevoli, conoscendo tutti gli elementi su cui il titolo si fondava. Da ciò la nullità del titolo cautelare per omesso interrogatorio, situazione processuale cui si sarebbe dovuta equiparare la scelta di non rispondere senza conoscere integralmente gli atti. Quanto alla circostanza della visione da parte della difesa degli atti presso la p.g. con esclusione, si era dedotto col riesame che al diritto di visione anzidetto non si era accompagnato quello di estrarre copia di essi. Le video registrazioni, poi, recavano una serie di punti oscuri ciò perché l'apparato riportava l'indicazione anche di un audio. Non era rispondente alla realtà dei fatti, dunque, l'indicazione del Tribunale del riesame secondo cui si trattava di registrazioni di comportamenti non comunicativi, là dove al contrario figurava come attivo il segnale audio. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa autonoma valutazione ex articolo 292 c.p.p ., comma 2, lett. c delle registrazioni eseguite da S.M.D. presso l'ufficio del capitano di fregata B Il Tribunale ha erroneamente ritenuto conforme ai requisiti codicistici la valutazione della condotta basata sulla semplice analisi del contenuto dell'annotazione di P.G. in cui si riporta l'analisi delle immagini eseguite dai carabinieri. Si e', tuttavia, annotato come i video non fossero stati oggetto di un'acquisizione forense e neppure la polizia giudiziaria disponeva dei files integrali e originali, ma di un supporto creato ex post da S.M.D. Le stesse caratteristiche delle registrazioni inducevano a ritenere che si trattasse di intercettazioni e che la stessa caratteristica audio non confermasse l'ipotesi sostenuta dalla difesa. Infine, i files non risultavano completi ed integri, ma erano frutto di un progetto di esportazione, che non permetteva di ricostruire quanto accaduto. 2.4. Con il quarto motivo si duole il ricorrente della ritenuta utilizzabilità delle registrazioni eseguite dallo Stato Maggiore della Difesa nei confronti di B. e della violazione, dunque, degli articolo 19 1 e 271 c.p.p Le intercettazioni sarebbero state eseguite, a tutela del patrimonio aziendale, in difetto, però, di osservanza dei presupposti di legge e in violazione degli articolo 266 c.p.p . e ss Il consulente della difesa aveva spiegato che i video non erano stati oggetto di una acquisizione forense. L'A.G. e i carabinieri non disponevano dei files originali, ma di un file esportato e realizzato da S.M.D. e consegnato alla P.G. pertanto, non era stato possibile disporre delle registrazioni integrali effettuate. Vi era un contrasto insanabile tra la protezione del patrimonio aziendale e i sospetti del capitano Z. che avevano, in realtà, indotto l'effettuazione delle registrazioni in esame. Si trattava di registrazioni audio-video non comunicate all'A.G. su un fatto di rilevanza penale, conosciuto almeno dal 16/3/2021 o dal 18/3/2021. L'ambientale non era, pertanto, stata autorizzata dal Giudice per le indagini preliminari. Anche l'equiparazione delle intercettazioni a semplici riprese video accedeva ad un ufficio che non era aperto al pubblico ed era assimilato a un domicilio privato. 2.5. Con il quinto motivo si censura il vizio di motivazione sulla adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale del riesame, si duole il ricorrente, non aveva fornito indicazioni sulle ragioni per le quali le esigenze cautelari ritenute non potevano essere soddisfatte con misure diverse da quella di massimo rigore. In virtù del principio del minore sacrifico possibile il titolo e il provvedimento impugnato non spiegavano la ragione per la quale le esigenze anzidette e cui si era fatto riferimento, potessero essere soddisfatte solo con la misura della custodia cautelare in carcere. Non si era tenuto presente lo stato di incensurato di B., la sospensione dal servizio, l'indisponibilità di dispositivi elettronici e l'assenza di relazioni con un contesto socio-ambientale che potesse favorire la commissione di illeciti della medesima natura. Quanto alla considerazione dei contatti con metodi sofisticati non si era tenuto conto dei servizi di messaggistica e della particolarità che le intercettazioni erano state attive solo per poche ore, essendo stato arrestato B. il omissis . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1. La prima questione da affrontare è relativa all'inefficacia della misura per mancata trasmissione degli atti nei termini di cui all 'articolo 309 c.p.p ., comma 5. La difesa ha obiettato che ricorrerebbe un'ipotesi di inefficacia, poiché il Presidente del Tribunale aveva erroneamente chiesto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari e non al Pubblico Ministero, con la conseguenza che v'era stata un'individuazione fallace dell'Autorità procedente che era da individuare, appunto, nell'organo requirente anzidetto e non in quello del Giudice per le indagini preliminari. Si deve osservare che, in tesi, ammessa la confusione sul punto e l'interpretazione che risulta prevalente in giurisprudenza Sez. U, numero 21, del 20/11/1996, Glicora, Rv. 206955 non ricorre la reclamata inefficacia della misura, né altra ipotesi di invalididità del titolo cautelare adottato, come invocato dalla difesa. La questione devoluta non si risolve né in una lesione specifica, né in altri aspetti che possono ritenersi idonei a fondare l'invocata declaratoria d'invalidità o di inefficacia. La trasmissione degli atti richiesti dal Presidente del Tribunale all'Autorità procedente ha lo scopo di permettere il contraddittorio sul contenuto di quanto sia stato documentalmente allegato e utilizzato in funzione della richiesta e della emissione del titolo cautelare. Da ciò discende che in tema di riesame di un provvedimento concernente la libertà personale, l 'articolo 100 disp. att. c.p.p ., permette la trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, anche solo della copia degli atti indicati dall 'articolo 309 c.p.p ., comma 5, che può essere effettuata da parte del Giudice per le indagini preliminari, purché la difesa sia stata posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarne copia, in formato digitale ovvero di consultarli presso la cancelleria del Tribunale investito dell'istanza. Il confronto sul materiale trasmesso va operato in relazione alla documentazione utilizzata e messa a disposizione del Giudice per le indagini preliminari per la valutazione della domanda cautelare e non su quello che, eventualmente esistente, non sia stato trasmesso dal Pubblico Ministero, né utilizzato, ai fini della adozione del titolo restrittivo. Vale, piuttosto, la documentazione altrimenti valutata, anche facendosi richiamo alle note della polizia giudiziaria riassuntive o di sintesi del contenuto degli atti Sez. 1, numero 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 . Ne' appare risolutivo il riferimento, operato in ricorso, alla circostanza che la mancata messa a disposizione di esso materiale conteneva elementi favorevoli all'indagato, così inferendosi una dinamica d'azione diversa da quella posta a fondamento della ricostruzione e che risultava dalla nota informativa della polizia giudiziaria. Si assume da parte della difesa che dalla visione dei documenti e, in particolare, dei filmati si sarebbe potuto ritrarre che i documenti stessi, visualizzati dall'indagato e ceduti non fossero segreti, né avessero forme di classifica che li rendevano non ostensibili a terzi. Ciò perché l'area d'impiego del C.F. B. rientrava nello S.M.D. in un settore, cioè, non classificato con postazioni di lavoro che non consentivano l'accesso a note oggetto di classificazione. Si tratta, a ben vedere, di un rilievo che presenta aspetti di inammissibilità. Da un lato, esso è aspecifico per quanto concerne il ruolo e la posizione di B., che viene indicato come addetto a un'area da cui non era possibile procedere all'estrazione di documenti classificati e, dall'altro, risulta generico e, per più versi, perplesso, là dove richiama un'eventualità puramente astratta. Si evidenzia, infatti, in termini di pura ipotesi, che attraverso l'esame dei documenti si sarebbero potuti acquisire elementi a favore del ricorrente, senza soffermarsi sull'oggetto di essi e sull'eventuale portata di favor richiamata. La lettura del provvedimento impugnato evidenzia, piuttosto, come B.W. fosse inserito nello S.M.E. e come svolgesse mansioni riservate, in possesso di un nulla osta di segretezza N.O.S. del livello maggiormente elevato. Ciò concorre a escludere la tesi della difesa e che egli non avesse titolo, né possibilità di accedere a documenti riservati come era, al contrario accaduto nel caso di specie . Il Ros che ha esaminato la documentazione, nella nota informativa di riepilogo, ha infatti descritto le singole attribuzioni di classificazione di ciascuno dei 181 documenti rinvenuti e sottoposti a sequestro al momento della consegna. Ne' vi erano le condizioni per ipotizzare che il Reparto speciale dei carabinieri potesse aver imbastito un'ipotesi mendace sul contenuto delle informazioni oggetto di consegna, tracciato che non avrebbe avuto spiegazione valida, né fondamento razionalmente ammissibile, a fronte di quanto delineatosi nella fattispecie e della consegna avvenuta a favore del diplomatico russo, O.D., della micro-sim con cui erano stati fotografati gli atti, a fronte della elargizione della somma di denaro ricevuta. E', pertanto, infondato il motivo di ricorso che, oltre a rimettere un giudizio di fatto sulle caratteristiche dei documenti consegnati, sottolinea, in maniera decisamente generica, la possibilità che l'acquisizione completa di essi avrebbe potuto rendere disponibili anche atti favorevoli all'indagato. Ciò perché la sintesi e la descrizione operatane dalla polizia giudiziaria non apre affatto a questo tracciato, né la difesa ha indicato in che termini la consegna al diplomatico russo di documenti ottenuti attraverso un'estrazione fotografica da video del computer e, dunque, in maniera assolutamente irrituale potesse risultare interpretabile a favore di B La censura va, pertanto, respinta. 1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce la nullità dell'interrogatorio, ex articolo 302 c.p.p ., rispetto alla mancata ostensione all'indagato e al difensore degli atti e degli elementi su cui si fonda il provvedimento cautelare. La violazione dell 'articolo 302 c.p.p . si deve osservare che non determina ex se la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, né a tale risultato si può addivenire per la ristrettezza del tempo concesso alla difesa in ordine alla consultazione degli atti Sez. 1, numero 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818 la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex articolo 293 c.p.p . e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e il giudice della cautela per la verifica dei presupposti sulla privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio Sez. 5, numero 722 del 26/10/2021, Destiny, Rv. 282466 Sez. 2, numero 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652 Sez. 2, numero 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876 . Nella specie il Giudice per le indagini preliminari aveva tenuto conto, in fase di emissione della misura, degli atti riportati dalla polizia giudiziaria e delle relative annotazioni di servizio. La documentazione relativa alle videoregistrazioni era stata messa a disposizione della difesa già il 10/04/2021 presso la polizia giudiziaria e la difesa tecnica aveva avuto la possibilità di visionare gli atti relativi alle registrazioni e alla micro SD, senza che potesse prefigurarsi un interrogatorio al buio , effettuato in condizione di mancata conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della misura applicata. Peraltro, erano stati richiamati atti che non coincidevano con le immagini estratte da B. dal computer e fotografati a video, ma atti complessivamente rielaborati nelle informative di polizia giudiziaria, in cui si dava atto delle 181 immagini, con diverso livello di classificazione della segretezza. Non e', pertanto, pertinente il richiamo alla perdita di efficacia della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta, per omesso interrogatorio, eseguendosi una equiparazione tra l'omissione dell'atto di garanzia nei confronti dell'indagato e la mancata messa a disposizione degli elementi su cui risulta essersi fondata l'adozione della misura cautelare. L'interrogatorio di garanzia è un atto processuale funzionale alla difesa del soggetto indagato e proteso a mettere, immediatamente dopo l'adozione della misura, lo stesso soggetto in contatto con il giudice della cautela. La messa a disposizione degli atti e della documentazione relativa è funzionale, perciò, alla finalità anzidetta e, oltre a garantire l'indagato sul contenuto della misura e della sua rispondenza agli elementi dimostrativi disponibili, ha una finalità precipua, in relazione all'adempimento rimesso al Giudice per le indagini preliminari cui devono essere rivolte le eventuali spiegazioni alternative e a discarico sui dati che fondano la misura cautelare. Così la garanzia dell'interrogatorio si misura sugli elementi messi a disposizione del Giudice per le indagini preliminari da parte del P.M. nella richiesta cautelare e può anche prescindere da un richiamo specifico delle fotografie o delle riprese eseguite, come accaduto nel caso oggetto d'esame. Ciò perché, là dove la misura cautelare abbia in sostanza attinto la piattaforma di gravità indiziaria da altri atti e in particolare dalla stessa rielaborazione che ne abbia operato la polizia giudiziaria esso interrogatorio, come momento a discarico, si conformerà a quanto effettivamente utilizzato e disponibile al fascicolo, in ragione, tra l'altro, dei tempi ristretti che ne caratterizzano l'esecuzione e il relativo giudizio di riesame. Si è anche avuto modo di apprendere come, la difesa e lo stesso indagato avevano avuto accesso alla documentazione e alla relativa classificazione di segretezza, indicata analiticamente dalla polizia giudiziaria. Detta visione era avvenuta dal mese di aprile, anteriormente all'udienza di riesame e all'interrogatorio di cui si fa questione in questa sede. Si comprende, pertanto, la correttezza del giudizio espresso dal Tribunale del riesame che ha escluso qualsiasi forma d'inefficacia, o di invalidità e come la stessa visione degli atti, presso gli uffici della polizia giudiziaria, avesse ampiamente garantito l'esercizio del diritto di difesa. D'altro canto, la valutazione del Giudice per le indagini preliminari non si era fondata sulla visione diretta delle immagini, ma su quanto attestato, in atti dalla polizia giudiziaria anzidetta. Si trattava di documenti fidefacenti con la conseguenza che non ricorreva un vizio per aver il Giudice esaminato ed emesso la misura, impiegando atti dal cui esame era stata estromessa la difesa. Piuttosto parte e difensore avevano avuto contezza del contenuto di quella documentazione e delle relative informative versate proprio nel processo parallelo incardinato presso l'A.G.M., aspetto che egualmente escludeva ogni forma di lesione del diritto di difesa. Lo stesso contenuto delle operazioni di pedinamerito e di controllo, presso il parcheggio, sia del diplomatico russo che di B., e le modalità commissive davano piuttosto conto della cessione della documentazione, dietro pagamento di denaro, aspetto che si è ritenuto integrare il nucleo della contestazione mossa e su cui B. ha avuto larghi margini per difendersi. 1.3. Va, poi, esclusa la nullità, anche dedotta, sulla omessa autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del quadro di gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. Il Tribunale della libertà ha spiegato che essa valutazione può essere operata anche per relationem e pur alla luce del disposto dell 'articolo 292 c.p.p ., comma 2, lett. c . Ciò a condizione che il richiamo alla richiesta del P.M. non si traduca da parte del Giudice in un mero recepimento della richiesta relativa, ma assolva al compito tipico che sottostà alla rielaborazione critica. Questa Corte ha avuto modo di spiegare che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio, per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico Ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica Sez. 2, numero 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi e altri, Rv. 265807 Sez. 5, numero 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 . Ininfluenti sono i rilievi sulla circostanza che i video agli atti, registrati tra il OMISSIS , non sarebbero stati oggetto di una acquisizione forense. I Carabinieri e l'Autorità giudiziaria non disporrebbero, si è osservato, di un file originale ma di quello realizzato da S.M.D., esportato da altra memoria. Si tratterebbe, lamenta perciò la difesa, con il supporto tecnico del consulente a discarico, di files che contengono un progetto di esportazione, con la conseguenza che gli stessi video, visionati a titolo esemplificativo difetterebbero di alcuni frames e risulterebbero, pertanto, privi di linearità temporale. I rilievi in buona parte sono inammissibili, anche per la genericità che li caratterizza. Si deve in primo luogo sottolineare che il mancato rilascio della copia in formato forense, cd. bit a bit o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, richiesta per permettere di evidenziare manipolazioni o interventi sui testi con alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda siffatta sanzione. Sez. 1, numero 50021 del 12/12/2017, dep. 2018, C., Rv. 273988 Sez. 5, numero 38456, del 17/05/2019, Benigni Mauro, Rv. 277343, che ha ritenuto legittimo il sequestro di un intero computer e non l'acquisizione previa estrazione di una copia in formato forense . Inoltre, i rilievi critici sviluppati in ricorso in ordine alla dedotta difformità ed incompletezza dei files visionati dagli investigatori rispetto a quelli originali in possesso della struttura militare, non possono essere presi in considerazione da questa Corte per il difetto di autosufficienza dell'impugnazione, non corredata dalla trascrizione integrale, né dalla produzione in allegato dell'elaborato del consulente tecnico della difesa. Da ciò discende, per ulteriore ragione, l'impossibilità di apprezzare il dedotto pregiudizio alle prerogative difensive e l'inutilizzabilità di tali elementi. Deriva, da quanto premesso, che la condivisione della motivazione data dall'A.G.M. da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame non determina un appiattimento acritico di quest'ultimo su quanto già detto, ma una condivisione consapevole e ragionata di quelle motivazioni che, per ragioni di sintesi, è corretto non riportare nella integralità, ma che supera indenne, per la sua correttezza giuridica, il sindacato conducibile in sede di legittimità. Nella specie, ancora, il Tribunale della libertà, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, ha osservato come avveniva l'attribuzione della classificazione di segretezza degli atti, enucleando le categorie di atto segreto, segretissimo, riservato e riservatissimo, per spiegare che il ROS aveva individuato 47 atti Nato secret cioè atti coperti dalla qualifica di atti segreti 57 dalla qualifica di Nato Confidential cioè riservati e 9 ancora riservatissimi. Si trattava di atti ai quali aveva avuto accesso B.W., alla luce della sua qualifica soggettiva, che godeva, si è anticipato, del numero o. di segretezza in termini massimi ed era incardinato nello Stato Maggiore, ove si occupava anche delle operazioni militari estere e della polizia militare internazionale. Da ciò e da quanto riportato nella parte narrativa sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza. Né sussiste, secondo l'obiezione della difesa, la forma di invalidità derivata, in virtù della quale il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe conformato acriticamente alla tesi del P.M., quest'ultimo a quella della polizia giudiziaria e, dunque, il Tribunale del riesame ne avrebbe recepito l'impostazione facendo altrettanto e proponendo in maniera acritica una ricostruzione già valorizzata nelle fasi pregresse, senza esprimere un giudizio autonomo sulla vicenda che sarebbe stato prerogativa funzionale del Tribunale della libertà. In questa logica non valgono i rilievi sviluppati sul video estratto dal ricorrente e i relativi fotogrammi che hanno costituito oggetto di verifica. Ciò perché essi non costituiscono l'unico dato dimostrativo, ma si uniscono a una serie ulteriore di elementi idonei a dare conto della gravità indiziaria sia di una condotta finalizzata al procacciamento dei documenti, sia della divulgazione del contenuto dei documenti. Basta qui ribadire che nei casi in cui il secondo giudice condivida il ragionamento posto in essere dal primo decidente e non abbia punti di disaccordo o di diversità logica non è tenuto a esprimere una motivazione diversa o una sequenza argomentativa necessariamente divergente da quella già posta a fondamento della prima decisione, specie là dove si sia dimostrato di aver criticamente apprezzato la portata degli elementi disponibili e spiegata la ragione per la quale non si sia inteso aderire a una diversa soluzione nella ricostruzione dei fatti. Ne' vale a disarticolare il ragionamento posto in essere dai Giudici di merito la questione sulla natura specifica dei documenti che e', stata, comunque, trattata nell'ordinanza impugnata fl. 13 e ss. e i temi prospettati a discarico risultano confutati con un ragionamento immune da ogni censura. Invero, dei 181 documenti contenuti nella sim sottoposta a sequestro, la polizia giudiziaria ha dato specifica indicazione, riportando per ciascuno di essi, il livello di classificazione di segretezza, cui si è rifatto il giudice penale. In altri termini non si è ritenuto che la classificazione anzidetta dovesse essere scrutinata attraverso una valutazione separata da parte del giudice penale sul contenuto dell'atto stesso. A fronte di una forza fidefacente, di quanto operato dalla polizia giudiziaria e delle indicazioni accorpate nelle informative, nella fase cautelare, era sufficiente richiamarsi alla descrizione dei singoli atti, uniti al livello di riservatezza per ciascuno di essi. Ne' erano stati indicati punti o di aspetti specifici da chiarire e che richiedevano l'esame incidentale da parte del Giudice penale, ai fini dell'applicazione della fattispecie. L'idea che B., d'altro canto, avesse consegnato al diplomatico russo documenti non coperti da segreto risulta remota e priva di ogni sostegno concreto, oltre a porsi al di fuori di una proiezione razionalmente credibile. Tra l'altro essa appare in contrasto con quanto attestato dalla stessa polizia giudiziaria sul contenuto e sulla classificazione deglì atti stessi, non essendo configurabile un errore o un'ipotesi contraria alla realtà, appositamente imbastita. Ne' risulta condivisibile il rilievo difensivo secondo cui, in sostanza, la sensibilità dei dati si era inferita dalla mera classificazione degli atti. In realtà il provvedimento impugnato non confonde affatto il concetto di classifica di segretezza con la nozione di segreto di Stato e tiene ben presente che nella fattispecie l'oggetto materiale della condotta era la notizia segreta, alla cui definizione cooperavano l 'articolo 256 c.p . e la L. 3 agosto 2007, numero 124, articolo 2 9. La stessa necessità di procedere al sindacato degli atti impositivi del segreto di Stato e quella relativa alla non divulgazione di essi non risulta un obbligo del giudice penale da osservare in ogni ipotesi in cui l'atto segreto integra la fattispecie penale. Il fine in realtà è di verificare la legittimità e la correttezza dell'iter seguito, per attribuire alla notizia il crisma di non divulgabilità Corte Cost. sentenza numero 106 del 200 9 punto 3 cons. in dir. Corte' Cost., sentenza numero 40 del 2012, punto 5 cons. in dir. . Il sindacato sulla legittimità dell'imposizione del segreto o della riservatezza della notizia va operato nelle sole ipotesi in cui il Giudice penale, ai fini della decisione da assumere, lo ritenga necessario e rileva come pregiudiziale di merito in ragione del disposto dell 'articolo 2 c.p.p La fattispecie in esame è concettualmente ben diversa da quelle teste' richiamate in ricorso. Nel caso oggetto d'esame non si versa al cospetto di un sindacato del giudice penale sul contenuto della notizia segreta o riservata, al fine di permettere di superare l'imposizione dell'area di riservatezza imposta per la tutela di interessi di rango pubblicistico e di valori che attengono alla sicurezza della Nazione, al cospetto di un pieno esercizio della funzione di giurisdizione, ipoteticamente intralciata dalla opposizione del segreto di Stato. In questi casi si è ritenuto che il Giudice penale avesse facoltà di procedere al sindacato sulla legittimità del segreto, eventualmente oppostogli, fino al conflitto di attribuzione. Nella specie, tuttavia, la situazione è sensibilmente diversa, giacché non vi è un sindacato da compiere sulla legittimità dell'ambito riservato delle notizie di cui si discute, in funzione del libero e pieno esercizio della giurisdizione, verso il potere politico, ma si prospetta la mera verifica su atti, secretati in ragione del relativo contenuto, e ceduti ad altro Stato che non aveva diritto a conoscerli da parte di un funzionario interno, dietro un corrispettivo in denaro. Si tratta di condotte poste in essere uti singuli e rispetto alle quali non emergono aspetti da approfondire con il sindacato penale e che potevano escludere profili di antigiuridicità, attraverso la verifica del contenuto relativo. Ciò posto non vi sono travisamenti o erronee confusioni nel provvedimento impugnato tra atto in senso stretto oggetto di segretazione e atto amministrativo con cui è stata disposta la relativa classifica della segretezza, aspetti tenuti distinti nella valutazione eseguita nel pieno rispetto dei diversi ambiti di rilevanza. 1.4. Le operazioni effettuate mediante installazione delle telecamere nell'ufficio di B.W., invero, ha spiegato il Tribunale, sono legittime e rispettano l'orientamento di questa Corte, secondo cui si tratta di riprese utilizzabili ai fini del quadro dimostrativo Sez. 2, numero 2890 del 16/1/2015, Boudhraa, Rv. 262288 . In realtà nel momento dell'installazione vi erano solo una serie di sospetti da parte del colonnello Z., con la conseguenza che pur ipotizzando comportamenti infedeli di B., come lavoratore, essi non sarebbero stati ex se idonei a fondare una richiesta e un provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni. Ne' l'assunto difensivo circa la già acquisita notizia in termini precisi e concreti da parte dei superiori gerarchici della commissione di illeciti penali da parte del ricorrente nel momento di avvio delle videoriprese ha ricevuto un qualche riscontro probatorio. Si è ritenuto, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede, che il diplomatico russo era stato trovato in possesso di una sim card micro scheda SD riferibile ad uno smarticolo phone Samsung S-9 modello poi sequestrato anche nell'abitazione di B. . Le stesse modalità di custodia e consegna in un foglietto illustrativo di medicinali analogo a quello che custodiva i 5000 Euro anche sequestrati al momento dell'intervento della polizia giudiziaria erano elementi valorizzati per fondare il quadro di gravità indiziaria. Da ciò può ribadirsi che sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore per esercitare un controllo funzionale alla tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavorator i, poste a presidio della loro riservatezza, non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano, pertanto, l'esistenza di un divieto probatorio Sez. 2, numero 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, citata Sez. 5, numero 34842 del 12/07/2011, Volpi, Rv. 250947 Sez. 5, numero 20722 del 18/03/2010, Baseggio, Rv. 247588-01 . La giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte è tendenzialmente orientata ad ammettere l'utilizzabilità nel processo penale delle videoriprese effettuate con telecamere installate nei luoghi di lavoro per accertare comportamenti potenzialmente delittuosi. Sino alle più recenti pronunce di questa Corte si è affermato, e qui si ribadisce, che non ricorrono nella specie violazioni dell 'articolo 191 c.p.p ., ma uno statuto al quale recuperare la forza dimostrativa delle videoriprese che è collegabile a quello della prova documentale ex articolo 234 c.p.p Non è configurabile la violazione della disciplina di cui alla L. numero 300 del 1970, articolo 4 e 3 8 - tuttora penalmente sanzionata in forza del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 17 1 come modificato dalla L. numero 101 del 2018 - quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente riservato per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi Sez. 3, numero 3255 del 14/12/2020, dep. 2021, Wang Yong Kang, Rv. 280542 . 1.5. Con l'ultimo motivo la difesa si duole del vizio di adeguatezza sulla misura applicata. Sulle esigenze cautelari si è spiegato con una motivazione immune da ogni censura che B. aveva intrapreso una serie di contatti con l'agente diplomatico russo, O., canali certamente sofisticati non essendo stato registrato quel giorno nessun tipo di collegamento prodromico all'incontro tra i due soggetti. Questo dato, elaborato nel titolo cautelare, appare anche rilevante, si è osservato, in ordine alla possibilità di inquinamento probatorio e pur alla luce della circostanza che il diplomatico russo sia stato espulso dall'Italia, come affermato dalla difesa. Ne' in questa logica si è ritenuto che potesse indurre a condividere il ragionamento sviluppato dalla difesa, protesa a valorizzare la mancanza di strumenti collegamento informatici e la sospensione di B.V. dal suo incarico. Si è ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la sola misura detentiva di massimo rigore. Ciò in relazione a quanto dedotto, considerando che B. aveva ampia possibilità di riacquistare strumenti per colloquiare con il diplomatico russo o con la rete informativa legata a costui e, per altro verso, non risultando risolutiva, né l'avvenuta espulsione di costui dal territorio dello Stato, né la sospensione dal servizio della sua fonte informativa, odierno ricorrente. Era emerso, invero, che il giorno dell'incontro B. non aveva avuto contatto diretto con il cittadino russo e ciò a testimoniare che tra i due era in essere un meccanismo di comunicazione abbastanza sofisticato che le indagini non avevano ancora rivelato. Infatti, pur in assenza di contatti tra i due vi era stato l'incontro monitorato con scambio di informazioni e di denaro e ciò postulava un minimo di organizzazione a distanza dell'appuntamento. Lo stesso pericolo di recidiva era dimostrato dalla gravità della condotta tenuta e dalla sua professionalità, essendo B. risultato nella disponibilità di uno smarthphone dedicato a questo tipo di attività, abbinato ai fini economici dell'azione, aspetti che imponevano di ritenere spiccato il rischio anzidetto e il pericolo di reiterazione da dover necessariamente tutelare con la sola misura di massimo rigore. Ne' canali di comunicazione non tracciabili avrebbero permesso di giungere a misure di tipo diverso e meno afflittive della custodia carceraria. Per contro, le obiezioni difensive reiterano i medesimi argomenti sull'effetto deterrente della sospensione, sul sequestro dei dispositivi di comunicazione e sull'avvenuto accordo per l'incontro mediante messaggistica telefonica, tutti già esaminati e disattesi dal Tribunale del riesame, senza riuscire a dare conto dei vizi di illegittimità e motivazionali dedotti. Alla luce di quanto premesso il ricorso è infondato e va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all 'articolo 94 disp. att. c.p.p ., comma 1 ter. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti per gli adempimenti di cui all 'articolo 94 disp. att. c.p.p ., comma 1 ter.