La procura al difensore resta valida anche dopo il decesso della parte assistita

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l’ultrattività del mandato difensivo, che l’avvocato continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha accolto il ricorso avverso una sentenza che aveva dichiarato improcedibile l'appello notificato all'avvocato del socio defunto di una s.r.l. A riguardo, i Giudici osservano che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che la notificazione della sentenza fatta a quest'ultimo, ex articolo 285, c.c., sia idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace, e che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace Cass. civ., sez. unite, numero 15295/2014 . Pertanto, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, «risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione». Tale posizione, tuttavia, è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l'evento o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato e certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300, comma 4, c.p.c.

Presidente Vivaldi – Relatore Porreca Rilevato che F.O. si opponeva a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla omissis s.numero c. per la fornitura di sanitari e un servoscala da installare, deducendo vizi e difformità dei beni il Tribunale, davanti al quale resisteva la società, respingeva l'opposizione valutando in tal senso l'istruttoria svolta la Corte di appello, pronunciando sul gravame interposto dall'originaria opponente, lo dichiarava inammissibile poiché notificato alla società estinta, nel corso del giudizio di primo grado, per intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese osservava la Corte territoriale che, trattandosi di notifica a soggetto non evocabile in lite perché non più esistente come evincibile da pubblici registri, non potevano superare l'anticipata conclusione, nè la costituzione del socio e degli eredi dell'altro socio nelle more deceduto, nè il fatto che la notifica dell'appello fosse stata effettuata al difensore costituito in prime cure, sebbene non avesse dichiarato l'evento della cancellazione avverso questa decisione ricorre per cassazione F.O. articolando due motivi resistono con controricorso la già socia M.I. e gli eredi del socio Fi.Gi., ovvero Fi.Sa. e Fi.Al. nonché la medesima M.I. le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 c.c., comma 2, articolo 299,300,330 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell'evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest'ultimo era rituale in ragione dell'ultrattività del mandato, rilasciato per ogni stato e grado del giudizio pag. 9 del ricorso con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2495 c.c., comma 2, articolo 299,302,330,110 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione dei soci e loro eredi per l'ipotesi di decisione nel merito parte ricorrente ha inoltre riproposto le correlative difese Rilevato che preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di parziale passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata per mancata notifica del ricorso tante volte quanti sono il numero di soci ed eredi infatti, la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla, stante l'obiettivo collegamento con la parte il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc , con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, peraltro imposta nell'ipotesi - come nel caso - di litisconsorzio necessario processuale Cass., 20/05/2020, numero 9213, pag. 3, in una ipotesi di s.r.l. su tale precedente v. infra , da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice, con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate cfr., di recente, Cass., 22/07/2021, numero 20982 nel merito cassatorio, i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati superando un proprio precedente orientamento espresso da Cass., Sez. U., 12/03/2013, numero 6070, seguita dalla Corte territoriale , questa Corte ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che a la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore ex articolo 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace b il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace c è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c., da parte del notificante Cass., Sez. U., 04/07/2014, numero 15295, e successive conformi quali, ad esempio, subito dopo, Cass., 17/09/2014, numero 19533, e, negli anni successivi, sempre tra le molte, Cass., 18/01/2016, numero 710, Cass., 22/08/2018, numero 20964, Cass., 09/10/2018, numero 24845, in un caso di decesso successivo alla decisione di prime cure e appello, ritenuto ammissibile, notificato al difensore del deceduto, e, da ultimo, Cass., 23/03/2021, numero 8037, Cass., 26/07/2021, numero 21381, pagg. 6-8 in altri termini, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4 in materia di società il principio è stato ribadito, sempre tra le altre, da Cass., 05/01/2022, numero 190, in un caso di fusione per incorporazione, Cass., 07/07/2021, numero 19197, p. 2.2.1., così come prima da Cass., 23/11/2018, numero 30341, e a risalire ancora da Cass., 21/08/2018, numero 20840, pag. 5, Cass., 09/10/2017, numero 23563, Cass., 31/01/2017, numero 2444, indirettamente a pag. 3, analogamente a Cass., 22/07/2016, numero 15177, da Cass., 29/07/2016, numero 15762, Cass., 27/07/2015, numero 15724, menzionata dall'arresto del 2022 sopra ricordato, Cass., 17/12/2014, numero 26495, Cass., 31/10/2014, numero 23141 , l'orientamento delle Sezioni Unite del 2013 aveva invece affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., articolo 10 pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articolo 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso deve constatarsi che questa ricostruzione risulta talora ripresa, significativamente, da - Cass., 05/11/2014, numero 23574, in cui viene ripetuto che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicché, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo con la conseguenza che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex articolo 110 c.p.c., per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale si trattava di ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anziché degli ex soci, con esclusione della sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione peraltro di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell'intera compagine sociale la decisione afferma, peraltro, che le Sezioni Unite del 2014 concernevano il diverso caso delle persone fisiche, limitazione come visto superata da consolidata giurisprudenza che ha colto la portata generale del diverso principio - Cass., 28/11/2014, numero 25275, secondo cui si è in presenza di un giudizio o grado di giudizio che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del ràpporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014 - Cass., 25/05/2017, numero 13183, in cui si ragiona peraltro nel senso che fusione o incorporazione di società sarebbero vicende non estintive, ma meramente evolutivo-modificative dello stesso soggetto giuridico, atto a conservare la propria identità sia pure in un nuovo assetto organizzativo pag. 4 , con ricostruzione da ultimo esclusa da Cass., Sez. U., 30/07/2021, numero 21970, a mente della quale la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ex articolo 105 c.p.c., fermo che, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa ex lege dall'articolo 2504 bis c.c. la decisione citata del 2017, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014 - Cass., 09/10/2018, numero 24853 la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014 - Cass., 02/03/2021, numero 5605 la decisione, peraltro, non si confronta con le Sezioni Unite del 2014 è stato rimarcato in Cass., numero 9213 del 2020, cit., come non possa annoverarsi tra i precedenti difformi consapevoli neppure Cass., 04/08/2017, numero 19580 v. p. 15 che esclude espressamente l'effetto sanante della costituzione dei soci stante l'inesistenza della notifica e la riassunzione effettuata a termine scaduto con notifica alla società estinta, mentre aggiunge l'arresto del 2020 - avrebbe semmai potuto più plausibilmente richiamar si la peraltro isolata Cass. 21 dicembre 2017, numero 30698, che, però, omette di tener conto della pronuncia delle Sezioni Unite di cui subito si dirà del 2014 , sicché l'esito di questo giudizio di legittimità non si sarebbe modificato . La pronuncia citata, come rammenta la stessa Corte d'appello, senza però avvedersi del rilievo della notazione, è stata difatti pronunciata in relazione ad un giudizio di rinvio, e articolo 392 c.p.c., e, dunque, in un caso in cui l'atto di riassunzione, volto all'introduzione di detto giudizio, va per espressa previsione normativa notificato non già secondo la regola generale stabilita dall'articolo 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, bensì mediante notificazione alla parte personalmente a norma degli articolo 137 c.p.c. e segg., quantunque l'eventuale notificazione al difensore e non personalmente alla parte sia affetta da mera nullità suscettibile di sanatoria Cass. 5 dicembre 2017, numero 29032 pag. 4 si può quindi evincere, dal sopra ripercorso excursus , che l'indirizzo introdotto dalle Sezioni Unite del 2014 è da ritenere utilmente consolidato la suddetta ermeneutica è pienamente condivisibile proprio perché, conclusivamente, non oblitera la portata generale della regola dell'ultrattività della difesa, e l'implicazione che la medesima ha quale meccanismo di stabilizzazione processuale, volto a bilanciare le verifiche esigibili dalla controparte senza ricadute che vanifichino attività processuali svolte da e nei confronti di soggetto professionalmente assistito ne deriva che l'anticipata fondatezza del ricorso spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Corte di appello di Trento e rinvia alla stessa perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.