Per i Giudici, la quantità complessiva di stupefacente e le modalità di detenzione, unitamente alla circostanza che il detentore era noto come “pusher” nella zona, costituiscono elementi dai quali ritenere che lo stupefacente fosse destinato a terzi.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ex articolo 73 d.P.R. numero 309/1990, per avere occultato un modesto quantitativo di droga all'interno di un bar di proprietà di terzi. In particolare, l'imputato lamenta che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del quantitativo minimo di droga sequestrata e dell'assenza di elementi indicativi della destinazione dello stupefacente a terzi. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo richiesto, nei casi in cui il solo dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice valuti anche «le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa». Pertanto, la detenzione di stupefacenti in quantità inferiori ai limiti indicati nel d.m. richiamato dall'articolo 73, comma 1-bis, lett. a , d.P.R. numero 309/1990, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto «il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato, e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione» Cass. penumero , numero 10949/2019 . Alla luce di tali considerazioni, le modalità della detenzione e altre circostanze di fatto, tra cui la notorietà dell'imputato come pusher nella zona, hanno portato i Giudici a confermare la condanna per spaccio nei confronti del ricorrente e ad escludere la detenzione delle sostanze rinvenute per uso esclusivamente personale, a nulla valendo l'iniziale contestazione da parte della polizia giudiziaria del solo illecito amministrativo previsto dall'articolo 75 del Testo Unico la deducibilità della violazione del divieto di bis in idem in conseguenza della irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale , infatti, è comunque preclusa quando manchi qualsiasi prova della definitività dell'irrogazione della sanzione amministrativa medesima, come avvenuto nel caso di specie.
Presidente Ramacci – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 giugno 2021, la Corte d'appello di Salerno ha riformato la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Salerno il 19 dicembre 2017 ed appellata da C.F., assolvendolo dall'imputazione di cui al capo a per non aver commesso il fatto e per un episodio contestato al capo d dell'imputazione perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per le residue imputazioni, concernenti la illecita detenzione a fini di spaccio di grammi 0,6 di hashish e grammi 0,8 di eroina in violazione del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73 rinvenuti occultati sopra l'alloggio per il motore di un condizionatore all'interno di un bar capo c , nonché plurime condotte di cessione di tipologie differenti di sostanze stupefacenti, quali hashish, marijuana, cocaina ed eroina, a quattro diverse persone capo d . All'esito del giudizio di primo grado l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'articolo 586 c.p., e per un singolo episodio di cessione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo gli otto motivi di seguito sinteticamente indicati. 2.1. Deduce, con un primo gruppo di motivi di ricorso motivi dal numero 1 al numero 5 , da illustrarsi congiuntamente, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'illecita detenzione contestata al capo d della rubrica, facendo rilevare come la Corte territoriale non avesse tenuto conto del suo stato di tossicodipendenza certificato, del quantitativo minimo di sostanza stupefacente caduta in sequestro e dell'assenza di elementi indicativi della destinazione dello stupefacente a terzi. Rappresenta che l'occultamento della droga non sarebbe di per sé indicativo della destinazione alla cessione della sostanza, risultando piuttosto compatibile con l'intento di evitare il sequestro di quanto acquistato per uso esclusivamente personale. Rileva, inoltre, come la Corte territoriale non abbia considerato che la polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva contestato l'illecito amministrativo di cui all'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, non disponendo, evidentemente, di elementi idonei a far ritenere una diversa destinazione dello stupefacente. Osserva che la Corte territoriale non avrebbe neppure esplicitato le ragioni per le quali la sostanza non sarebbe stata destinata ad uso personale, confermando la penale responsabilità con violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ed evidenzia, altresì, come tale decisione si ponga in palese contrasto con il principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in ragione della contestazione dell'illecito amministrativo da parte della polizia giudiziaria. 2.2. Deduce, con un secondo gruppo di motivi di ricorso motivi dal numero 6 al numero 8 , anch'essi da illustrarsi congiuntamente, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, la violazione di legge ed il vizio di motivazione lamentando che le condotte di cessione contestate al capo d della rubrica avrebbero dovuto trovare collocazione nel D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in considerazione della modesta quantità di stupefacente ceduta e della circostanza che tali condotte, diversamente da quanto affermato dai giudici dell'appello, non sarebbero state poste in essere durante la sottoposizione a misura cautelare. La Corte territoriale, infine, non avrebbe effettuato alcuna valutazione circa la cessione di droghe leggere e l'eventuale riconducibilità di tali condotte nell'ambito del comma 4 del già citato D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta datata 17.02.2022, depositata telematicamente presso la cancelleria di questa Sezione, ha chiesto a questa Corte dichiararsi inammissibile il ricorso, richiesta reiterata in sede di discussione all'udienza odierna, a seguito dell'istanza difensiva, accolta, di trattazione orale. In particolare, deducendo in relazione ai primi cinque motivi di ricorso, il PG ritiene che nessuna delle censure ha pregio, apparendo tutte manifestamente infondate. Invero, evidenzia il PG, la condanna per il capo c dell'imputazione è stata fondata su argomenti che resistono alle censure sulla motivazione, risultando del tutto logici e conformi a criteri interpretativi ispirati a ragionevolezza e al comune sentire con argomenti del tutto logici, è stato infatti ritenuto del tutto implausibile che l'imputato abbia inteso detenere le sostanze stupefacenti asseritamente destinate ad uso personale occultandole presso un bar e non in un luogo privato, anche tenendo conto che l'imputato è stato indicato da diverse persone come il loro pusher, addirittura come l'unico fornitore di OMISSIS , come ha dichiarato una acquirente abituale. In assenza di inequivoci elementi probatori di tipo contrario, ragionare diversamente per il PG significa accreditare tesi difensive prive di collegamento con le categorie razionali conosciute, in dispregio alla consolidata giurisprudenza che ravvisa il ragionevole dubbio non in ipotetiche ed astratte possibilità alternative, ma in ricostruzioni dei fatti verosimili siccome agganciabili ad emergenze concrete la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio , impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sez. 2, numero 2548 del 19/12/2014 -dep. 21/01/2015, Rv. 262280 - 01 . Non ha pregio per il PG neppure la paventata violazione del divieto di bis in idem in primo luogo, la condotta penalmente rilevante della detenzione a fine spaccio di sostanza stupefacente è ontologicamente diversa, siccome diversamente connotata in fatto, dalla detenzione per uso personale della stessa, sicché le due sanzioni possono concorrere tutte le volte in cui, come nel caso in esame - in cui la circostanza è ammessa dalla difesa - l'imputato sia anche assuntore inoltre, non può ritenersi per il PG che l'avvenuta segnalazione del C. all'autorità amministrativa, ai fini del D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 75, sia sufficiente per ritenere già consumata la potestas punitiva dello Stato, laddove manchi la dimostrazione dell'avvenuta concreta irrogazione delle sanzioni amministrative astrattamente previste. Ad ogni modo, in assenza della previsione di una specifica condizione di non punibilità, non può ritenersi secondo il PG che al giudice penale, che abbia accertato una detenzione illecita di stupefacenti, sia preclusa l'applicazione della pena prevista per il reato di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73 anche in presenza dell'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa correlata alla medesima detenzione, sia perché questa, in ultima analisi, è sempre suscettibile di revoca, sia in quanto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 75 cit., è del tutto eterogenea rispetto alla pena detentiva e pecuniaria e per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non ha natura sostanzialmente penale ai sensi della disciplina internazionale richiamata v. ex plurimis, Sez. 6, numero 1645 del 12/11/2019 - dep. 16/01/2020, Rv. 278099 - 01 . Quanto, infine, ai residui motivi sesto, settimo e ottavo il PG ritiene che le varie censure siano inammissibili o manifestamente infondate. Il PG evidenzia, in primo luogo, che la difesa non specifica in questa sede in quale periodo l'imputato è stato soggetto alla misura cautelare, elemento che non si ricava dalla sentenza e che perciò era onere della difesa - che su tale argomento fonda la propria censura - dedurre con precisione peraltro osserva il PG che dalle s.i.t. di C.M. emerge che l'imputato non ebbe a cederle il 17.4.2015 le dosi richieste solo perché lei non aveva soldi, e tanto è stato correttamente valutato come significativo della piena operatività del C. nell'attività di spaccio inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta incisa dalle doglianze proposte, dal momento che ha valutato diversi elementi il cui esame è espressamente richiesto dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5. E infatti, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali acquisite, la Corte territoriale ha tenuto conto sia della qualità delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione diverse tipologie eroina, cocaina, hashish e marijuana sia delle circostanze dell'azione caratterizzata da stabile dedizione, persino durante la sottopo-sizione a misura cautelare , sia infine, della modalità della condotta l'imputato è stato definito come punto di riferimento della zona per la vendita di vari tipi di stupefacente del tutto superfluo è per il PG, infine, il mancato accertamento della quantità dello stupefacente ceduto, posto che risulta già acquisito dal complessivo quadro probatorio che l'imputato cedeva al dettaglio le dosi ai tossicodipendenti, senza che tale elemento assuma, nella complessiva ricostruzione dei fatti operata dai giudici, valore decisivo per qualificare la condotta come di ridotta offensività. 4. Con atto dell'11.02.2022, depositato telematicamente presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del ricorrente ha chiesto ed ottenuto la trattazione orale del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Va rilevato, con riferimento al primo gruppo di motivi di ricorso, che i giudici del gravame hanno posto in evidenza alcuni dati fattuali ritenuti rilevanti al fine di escludere che lo stupefacente detenuto dal ricorrente fosse destinato ad un uso esclusivamente personale. Viene infatti dato atto in sentenza che la detenzione della droga da parte dell'imputato era dimostrata dalle riprese effettuate dalle telecamere installate all'interno del bar e che le giustificazioni fornite circa la destinazione all'uso esclusivamente personale risultavano essere inverosimili. Rilevano infatti i giudici dell'appello che l'imputato aveva riferito di aver acquistato l'eroina per 15 Euro da un occasionale venditore presso la stazione di Salerno e che questi gli aveva regalato anche l'hashish, ma che tale affermazione non giustificava il fatto che questi, dopo l'acquisto, invece di consumare la sostanza o occultarla in luogo di sua pertinenza per il successivo consumo, l'aveva invece portata in giro con sé per poi occultarla all'interno di un bar, osservando anche come la dichiarata destinazione dello stupefacente risultava smentita dalla diversa tipologia di stupefacente ed era invece perfettamente coincidente con la reputazione di spacciatore di droghe di tipo diverso accertata attraverso le dichiarazioni rese dagli acquirenti. 3. Sono questi, ad avviso del Collegio, elementi di fatto che i giudici dell'appello hanno valutato secondo essenziali criteri di coerenza e coesione, non incorrendo, pertanto, in alcun vizio motivazionale e che non possono essere presi nuovamente in esame in questa sede di legittimità, non essendo compito di questa Corte quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice di merito. 4. Tali elementi, inoltre, risultano oggetto di valutazione giuridicamente corretta per ciò che concerne i criteri di individuazione della destinazione dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale. Va rilevato, a tale proposito, che la Corte costituzionale, con la nota sentenza numero 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, numero 272, articolo 4 bis e 4 vicies ter, determinando, tra l'altro, la caducazione dell'articolo 73, comma 1 bis, che si riferiva all'uso personale ed al quale rinviava l'articolo 75. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione ad eventuali effetti della pronuncia del giudice delle leggi sul menzionato D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 75, ha escluso che detta decisione abbia determinato la sopravvenuta punibilità in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti e, conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli articolo 75 e 75 bis Sez. 6, numero 19263 del 9/4/2014, Iaglietti, Rv. 258912 . E' comunque successivamente intervenuto il D.L. 20 marzo 2014, numero 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, numero 79, il quale, con l'articolo 1, comma 24 quater, inserito in sede di conversione, ha apportato alcune modifiche al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 75, introducendo, tra l'altro, il comma 1 bis, avente contenuto analogo, seppure non perfettamente coincidente, con quello dell'articolo 73, comma 1 bis. Il menzionato D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 75, comma 1 bis, attualmente vigente, indica, dunque, quali elementi significativi della destinazione all'uso esclusivamente personale dello stupefacente, la quantità, con riferimento ai limiti massimi indicati nei decreti ministeriali e le modalità di presentazione delle sostanze, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione. L'attuale formulazione dell'articolo 75, comma 1 bis, nella parte in cui specifica che, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente si tiene conto delle circostanze di seguito indicate, consente peraltro di ritenere che l'ambito di discrezionalità attribuito al giudice nella valutazione dei suddetti criteri indicativi non risulta limitato dalla diversa struttura della disposizione nella parte in cui precisa che detta verifica debba essere effettuata considerando i limiti tabellari nonché le modalità di presentazione - a differenza di quanto disponeva l'articolo 73, comma 1 bis, il quale si riferiva ai limiti tabellari ovvero alle modalità di presentazione - indicando la disposizione elementi meramente indiziari la cui valenza ai fini dell'accertamento della destinazione dello stupefacente è rimessa all'apprezzamento del giudice. La espressa tipizzazione di alcuni elementi sintomatici dell'illecita detenzione nella disposizione normativa e', inoltre, meramente esemplificativa, come si rileva chiaramente dall'espresso riferimento alle altre circostanze dell'azione . 5. Può dunque ritenersi tuttora valido quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il dato relativo alla quantità di stupefacente detenuto non consente, di per sé, di poter ritenere che la sostanza sia destinata ad uso non esclusivamente personale, essendo richiesto, nei casi in cui il solo dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione, che il giudice valuti anche le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato ed ogni altra circostanza dell'azione che possa risultare significativa v. Sez. 3, numero 46610 del 9/10/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 26099101 Sez. 6, numero 2652 del 21/11/2013 dep. 2014 , Leoncavallo, Rv. 25824501 Sez. 6, numero 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 25661101 Sez. 6, numero 11025 del 6/3/2013, De Rosa e altro, Rv. 25572601 Sez. 6, numero 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 25469401 Sez. 3, numero 43496 del 2/10/2012, Romano, Rv. 25360701 ed altre prec. . Si è altresì ribadito, conformemente a quanto precedentemente affermato, che la detenzione di stupefacenti in quantità inferiori ai limiti indicati nel D.M. richiamato dal D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lett. a , non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata Sez. 3, numero 10949 del 15/1/2019, Zanzurino, Rv. 275146, con richiami ai prec. conf. . 6. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, perfettamente in linea con le disposizioni in precedenza richiamate ed i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e non presenta alcun cedimento logico o manifesta contraddizione nella valutazione dei dati fattuali in precedenza indicati, i quali costituiscono effettivamente, nel loro complesso, quell'insieme di parametri normativi di sicuro rilievo che la legge richiede per escludere la destinazione della droga ad un uso strettamente personale. 7. Del tutto inconferente risulta, inoltre, la dedotta violazione del principio del ne bis in idem che sarebbe dimostrato, secondo il ricorrente, dall'avvenuta contestazione della violazione amministrativa da parte della polizia giudiziaria. E' sufficiente rilevare, a tale proposito, come la giurisprudenza di questa Corte abbia già avuto modo di chiarire che la deducibilità della violazione del divieto di bis in idem in conseguenza della irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale secondo l'interpretazione data dalle decisioni emesse dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014, e Nykanen contro Finlandia del 20 maggio 2014, è comunque preclusa quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima Sez. 3, numero 48591 del 26/4/2016, Pellicani, ed altra prec. conf. . Ne consegue che, prescindendo dall'effettuare la necessaria verifica dell'effettiva natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 75, la censura è comunque priva di rilievo non essendo in alcun modo dimostrata la definitività della irrogazione della sanzione alla quale, peraltro, il ricorso si riferisce sempre in maniera generica e facendo riferimento alla sola contestazione della stessa cui si riferisce anche la sentenza impugnata. 8. Il secondo gruppo di motivi di ricorso non merita miglior sorte di quello appena esaminato. Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia in passato evidenziato che l'attenuante oggi, reato autonomo di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell'azione , con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio Sez. U, numero 35737 del 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911 conf. Sez. 6, numero 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610 Sez. 4, numero 6732 del 22/12/2011 dep. 2012 , P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942 Sez. 4, numero 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947 . Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera del D.L. 23 dicembre 2013, numero 146, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, numero 10, articolo 1, comma 1, che hanno trasformato, come ricordato, la fattispecie circostanziale di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in ipotesi autonoma di reato Sez. 3, numero 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651 Sez. 3, numero 27064 del 19/3/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664 , peraltro ritenendo illegittimo il riconoscimento del fatto di lieve entità per avere il giudice, in quella occasione, attribuito rilievo decisivo soltanto alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, senza considerare i precedenti penali specifici ed il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuta. Tale ultimo rilievo, peraltro, si pone in linea con il principio, precedentemente affermato Sez. 6, numero 39977 del 19/9/2013, Tayb, cit. , secondo il quale è obbligo del giudice quello di valutare complessivamente, ai fini della configurabilità del reato in esame, tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione mezzi, modalità e circostanze della stessa , sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa , in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena Sez. 6, numero 1428 del 19/12/2017 dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 . La necessità di una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 51063 del 27/9/2018, M, Rv. 274076 , le quali hanno posto in evidenza la necessità di una motivazione che dia conto di una verifica, da parte del giudice, di tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spieghi le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi, con la conseguenza che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività . 9. Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto di aver effettuato le proprie valutazioni alla luce dei criteri direttivi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, rendendo conto del fatto che le emergenze processuali avevano consentito di accertare che l'imputato costituiva un punto di riferimento nella zona per la vendita di stupefacente di varie tipologie e che questi effettuava l'attività illecita nonostante fosse sottoposto a misura cautelare e che tali evenienze ne attestavano la stabile dedizione alla attività di spaccio. Si tratta, anche in questo caso, di elementi fattuali accertati nel giudizio di merito e non suscettibili di autonoma valutazione in questa sede. Va infine rilevato che la Corte di appello ha considerato la diversa tipologia di stupefacente ceduto di cui al capo d , come può desumersi dal fatto che ha diversamente quantificato i singoli aumenti applicati la continuazione alla pena base stabilita per il reato contestato al capo c con riferimento a ciascuna cessione. 10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata.