La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

La decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex articolo 54-ter deve fissarsi «non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell’applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata».

Con l'ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha avuto modo di esaminare una questione riguardante la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa. In particolare, i debitori avevano prodotto documenti che provavano la destinazione del compendio pignorato ad abitazione principale degli stessi ai fini dell'applicazione della sospensione ex articolo 54-ter l. numero 27/2020, chiedendo inoltre l'estinzione della procedura in quanto il creditore procedente non aveva depositato il ricorso di riassunzione nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di legge. L'istanza, però, deve essere respinta. Con la l. numero 27/2020, infatti, è stato introdotto l'articolo 54-ter, il quale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza da COVID-19, ha sospeso per la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. L'efficacia temporale di tale sospensione, in un primo momento, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 e poi, in un secondo, fino al 30 giugno 2021. Successivamente, però, la seconda proroga è stata dichiarata incostituzionale, pertanto deve affermarsi che la suddetta sospensione sia cessata al 31 dicembre 2021. Il ricorso presentato dal debitore in data 7 ottobre 2021, quindi, risulta essere stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla fine della suddetta sospensione. Ciononostante, secondo il Tribunale, il ricorso deve, però, ritenersi tempestivo. Infatti, l'articolo 30, comma 3, l. numero 87/1953 dispone che le norme dichiarate incostituzionali non possano avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Inoltre, in numerose pronunce la Corte Costituzionale ha affermato che «un termine processuale può dirsi effettivo ed adeguato se la norma pone il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato, risultando, di contro, pregiudicata la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e dell'esercizio del diritto di difesa allorquando si faccia decorrere il termine processuale per la riassunzione dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi venendo in tal modo esposto a conseguenze svantaggiose non effettivamente volute» Corte Cost. numero 139/1967, numero 159/1971 . Ne deriva, quindi, che l'unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai suddetti principi appare quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione debba fissarsi «non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata evento quest'ultimo che non può che ritenersi realizzato all'esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti […]». Per quanto riguarda il caso in esame, il giudice quindi afferma che la sospensione di legge è sì cessata il 31 dicembre 2020, ma il dies a quo del termine per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre «dalla conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione di legge e della sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale numero 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31 dicembre 2020». Il Tribunale, quindi, conclude che «accertata e dichiarata oggi nel contraddittorio delle parti l'applicazione della sospensione ex articolo 54-ter c.p.c. alla presente procedura, alcuna estinzione può ritenersi maturata per avere il creditore depositato “prudenzialmente” il ricorso in riassunzione quando ormai la sospensione è venuta meno ma ancor prima di avere conoscenza legale della effettiva applicazione alla procedura della sospensione di legge». Per questi motivi, il Tribunale di Roma respinge l'istanza di estinzione dei debitori.

Giudice Ferramosca Premesso che - i debitori, con le note di trattazione scritta, hanno prodotto documenti comprovanti la destinazione del compendio pignorato ad abitazione principale degli stessi ai fini della applicazione della sospensione ex articolo 54 ter L. 27/20 ma hanno anche chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura allegando l'omesso deposito del ricorso in riassunzione nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di legge - assumono, in particolare, i debitori che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'ultima proroga della indicata sospensione di legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 128/2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 22 giugno 2021, il termine semestrale per la riassunzione della procedura sarebbe scaduto il 30 giugno 2021, desumendone la estinzione della procedura a causa dell'omesso deposito di ricorso in riassunzione in detto termine - il creditore procedente ha, nelle more della trattazione della procedura, depositato ricorso in riassunzione in data 7 ottobre 2021 osservato che la Legge 24/4/2020, numero 27 di conversione del D.L 17/3/2020, numero 18 ha introdotto l'articolo 54-ter rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” , che prevede «Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore». L'efficacia temporale della citata sospensione, originariamente limitata al semestre compreso tra il 30/4/2020 e il 30/10/2020, è stata prorogata una prima volta sino al 31/12/2020 dall'articolo 4, comma 1, primo periodo, del D.L. 28/10/2020, numero 137 convertito dalla Legge 18/12/2020, numero 176 e da ultimo sino al 30/06/2021 dall'articolo 13, comma 14, D.L. 31/12/2020, numero 183 cd. “D.L. Milleproroghe” , convertito dalla Legge 26/2/2021, numero 21. La Corte Costituzionale – con la sentenza numero 128 del 22/6/2021 sopra citata – ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, numero 183, avendo valutato l'ulteriore proroga dell'articolo 54 ter cit. dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in violazione degli articolo 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione. Eliminata la seconda proroga perché incostituzionale, la sospensione ex lege ai sensi dell'articolo 54-ter D.L. numero 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020. L'ipotesi di sospensione ex articolo 54-ter cit. rientra nella categoria delle sospensioni cc.dd. “esterne” di cui all'articolo 623 c.p.c. e, tra queste, in quelle disposte dalla legge, con la conseguenza che, al ricorrere dei presupposti stabiliti normativamente, detta sospensione opera nella singola procedura a prescindere da un provvedimento del giudice, il quale, infatti, si limita ad una ricognizione della causa di sospensione già efficace ex lege. Quanto alla modalità per la ripresa delle procedure sospese, con il provvedimento depositato il 24 giugno 2020 anche nella presente procedura, si è indicata quella del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore più diligente. Tale soluzione si fonda sull'orientamento secondo cui la riattivazione delle procedure interessate da sospensioni cc.dd. “esterne” trova la sua disciplina - in difetto, come per la sospensione in esame, di specifiche disposizioni - nella norma generale del libro terzo per la riattivazione delle esecuzioni quiescenti di cui all'articolo 627 c.p.c L'applicazione di tale norma deve, però, intendersi limitata alla modalità ricorso in riassunzione della parte interessata e ai termini per la riattivazione termine indicato dal G.E. o, in difetto, sei mesi in essa previsti, non anche al dies a quo per la decorrenza di tale termine. L'articolo 627 c.p.c., sotto tale ultimo profilo, si riferisce, infatti, ex professo alle sole sospensioni disposte dal GE ex articolo 624 c.p.c. sicché è principio interpretativo della giurisprudenza della Suprema Corte che debba farsi riferimento alla cessazione della causa di sospensione esterna per la individuazione del dies a quo del termine perentorio stabilito dal GE o, comunque, di quello semestrale previsto dalla norma. Si arriva, così, alla nuova questione sollevata dai debitori con le note di trattazione scritta giacché rispetto alla cessazione della causa di sospensione legale al 31.12.2020, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'ultima sua proroga, il ricorso in riassunzione è stato depositato il 7 ottobre 2021 e quindi oltre i sei mesi dalla fine della sospensione. Ciononostante il ricorso deve ritenersi tempestivo e tanto non ritenendo che l'ultima proroga della sospensione in esame debba ritenersi efficace sino alla data della declaratoria della sua incostituzionalità. Come è noto, infatti, l'articolo 30, comma 3 della Legge numero 87 del 1953 dispone che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” mentre, a seguire l'impostazione del creditore procedente, ai fini della determinazione del dies a quo della riassunzione, si ammetterebbe, incongruamente, ancora oggi l'applicazione nella presente procedura pendente della norma nonostante la sua acclarata incostituzionalità. Si ritiene, invece, che alla fattispecie della riassunzione da sospensioni legali, e quindi automatiche, della esecuzione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte in relazione alla prosecuzione e/o riassunzione di processi interessati da ipotesi di interruzioni automatiche quelle di cui agli articolo 299,300, co 3 e 301 c.p.c. e quella di cui all'articolo 43, 3° co. l.fall. ovvero di sospensioni ex articolo 297, 1° co. c.p.c Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione e/o riassunzione del processo decorra dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza sentenze numero ri 139/1967 e 159/1971 alla pronuncia con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 297, 1° co c.p.c. nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso sentenza numero 34/1970 e alla sentenza della Corte delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 305 c.p.c. con riferimento alla riassunzione di processi interrotti automaticamente per il fallimento della parte costituita ribadendo il consolidato principio interpretativo che fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo cfr. sentenza numero 17/2010 . La Suprema Corte, sulla scia delle richiamate sentenze della Corte delle Leggi, ritiene che debba trattarsi di conoscenza legale derivante da atti del processo cfr. Cass. Civ. numero 5348/2007 numero 11162/2003 e numero 654/2003, la quale ultima ha, peraltro, reputato legalmente conosciuto l'evento al momento della pronuncia in udienza della ordinanza dichiarativa della interruzione cfr. pure, ex plurimis, la sentenza numero 31010/2018 secondo cui la conoscenza dell'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento può dirsi legale solo quando sia stata acquisita nell'ambito dello specifico giudizio, sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare ed, in fine, la sentenza delle le Sezioni Unite numero 12154/2021 che ha risolto il contrasto interpretativo esistente in ordine alla portata del requisito della conoscenza legale in ipotesi di riassunzione del processo interrotto per fallimento della parte ritenendo, in tali casi, che “…il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'articolo 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli articolo 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'articolo 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario” . Nei richiamati arresti della Corte Costituzionale viene affermato che un termine processuale può dirsi effettivo ed adeguato se la norma pone il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato, risultando, di contro, pregiudicata la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale e dell'esercizio del diritto di difesa allorquando si faccia decorrere il termine processuale per la riassunzione dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi venendo in tal modo esposto a conseguenze svantaggiose non effettivamente volute. Con particolare riferimento ai casi di sospensione di cui all'articolo 297, 1° co. c.p.c., la Corte Costituzionale ha così motivato la declaratoria di incostituzionalità “Anche se appare razionale che sia assegnato agli interessati e non all'ufficio il compito di rimettere in moto il meccanismo del processo dopo che sia venuta meno la causa della sospensione, non può dirsi legittimo il criterio secondo cui la decorrenza del relativo termine semestrale è ricollegata a fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare e tutte riflettenti la stessa esigenza , dalle parti del processo sospeso non sono conosciuti non solo all'atto in cui essi si verificano ma neppure successivamente, o sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale. In base all'articolo 297, comma primo, l'inscientia, originaria e perdurante della parte, può far maturare preclusioni in suo danno. La parte è per ciò solo posta in posizione di evidente svantaggio ma lo è anche se la cessazione della causa della sospensione possa da lei essere conosciuta in quanto ciò avviene a mezzo di indagini che non sempre sono producenti e che comunque sono non facili e onerose. E non si garantisce, in tal modo, il regolare e normale svolgimento del contraddittorio. Le parti del processo civile sospeso, e segnatamente quelle interessate alla prosecuzione, non hanno assicurato il diritto di difesa in modo effettivo ed adeguato e nel rispetto del principio di eguaglianza” cfr. C. Cost. numero 34/1970 . L'applicazione dei principi si impongono anche nella materia della riassunzione di esecuzioni immobiliari in relazione a sospensioni legali previste al ricorrere di certi presupposti fattuali per i quali occorre un accertamento ad hoc, come per quella ex articolo 54-ter cit., che ha caratterizzato le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Tale materia, a ben vedere, mutatis mutandis, presenta esigenze di tutela delle parti id est del creditore ai fini della conformità a Costituzione del regime di riassunzione del tutto sovrapponibili a quelle considerate nelle citate sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte per le ipotesi di interruzione automatica ovvero di sospensione ex articolo 297, 1° co c.p.c. la sospensione, al pari delle ipotesi sopra indicate, è automatica deriva da una situazione fattuale la persistenze occupazione a fini abitativi del compendio pignorato da parte del debitore la cui conoscenza può non essere nota al creditore, onerato della riassunzione, e che può, comunque, variare nel tempo la fattispecie che legittima la sospensione potrebbe essere cessata, in ipotesi, anche prima del 31.12.2020 per effetto del materiale trasferimento del debitore in abitazione diversa da quella pignorata . Ne deriva che, l'unica soluzione interpretativa che risulti conforme ai principi di tutela giurisdizionale dei diritti appare, in subiecta materia, quella di ritenere che la decorrenza del dies a quo del termine di cui all'articolo 627 c.p.c. per la riassunzione della procedura interessata dalla sospensione ex articolo 54 ter cit. debba fissarsi non alla cessazione della sospensione ma al momento in cui i creditori muniti di titolo abbiano avuto conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione ex lege e della sua effettiva durata evento quest'ultimo che non può che ritenersi realizzato all'esito di accertamento ad hoc, nella singola procedura e in contraddittorio delle parti, sui presupposti di operatività della sospensione da individuarsi, come detto, nella occupazione del compendio pignorato a fini di abitazione principale da parte del debitore già al 30 aprile 2020 e sulla effettiva durata di tale occupazione e/o alla scadenza del termine della sospensione di legge. Sotto tale ultimo profilo, risulta evidente che, ove pure fosse stata accertata e dichiarata in corso di procedura la sospensione di legge, la conoscenza legale in capo al creditore della effettiva durata di essa può dirsi acquisita solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'ultima proroga di tale sospensione perché, prima di tale pubblicazione, il creditore aveva conoscenza legale della diversa scadenza al 30 giugno 2021. In definitiva la sospensione di legge è, sì, cessata al 31.12.2020 ma il dies a quo del termine quello assegnato dal giudice o, in difetto, il semestre legale per la riassunzione della procedura pena la sua estinzione decorre dalla conoscenza legale dell'applicazione alla procedura della sospensione di legge e della sua effettiva durata, id est dal provvedimento del GE che, sentite le parti, ne accerta i presupposti di applicazione e, se tale provvedimento sia stato già emesso prima del 23 giugno 2021, da tale ultima data, in cui, con la pubblicazione in G.U. della sentenza della Corte Costituzionale numero 128/2021, i creditori hanno acquisito conoscenza legale della effettiva durata della sospensione sino al 31.12.2020. Venendo alla questione posta dai debitori, è opportuno ribadire - che la presente procedura - che pende in attesa di udienza ex articolo 569 c.p.c. - non è stata, sino ad oggi, trattata in ragione dei provvedimenti organizzativi di sezione che, nello stabilire le priorità di trattazione degli affari pendenti presso l'ufficio in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha disposto di postergare a data successiva alla cessazione della causa di sospensione di legge di cui infra, la trattazione delle procedure che, come quella in esame, avrebbero potuto essere interessate dalla sospensione ex articolo 54-ter L. 27/20 sulla base di quanto già presente agli atti dei fascicoli e senza ulteriori indagini specifiche suppletive necessarie per verificare la situazione occupativa del compendio alla data di entrata in vigore della l. numero 27/2020 citata 30 aprile 2020 - sulla base dei richiamati provvedimenti organizzativi, la presente procedura è rimasta accantonata intendendosi, come detto, differire a data successiva al termine della sospensione di legge l'accertamento dell'effettiva applicazione di tale sospensione alla procedura che si trovava, allo stato degli atti, “in odore” di sospensione - con il provvedimento uniforme depositato il 24 giugno 2020 e prorogato con altro successivo depositato il 30.10.2020 si sono impartite le disposizioni per la riattivazione delle procedure evidenziandosi la necessità, ora per allora, del deposito di ricorso in riassunzione – senza assegnazione di termine diverso da quello di legge - per quelle procedure per le quali si fosse poi accertata l'applicazione della sospensione, con la conseguenza che, una volta cessata tale sospensione, ove risultassero effettivamente accertati i presupposti della sua applicazione alla singola procedura, la presenza del ricorso in riassunzione già depositato dal creditore avrebbe consentito la ripresa dell'attività della procedura senza alcuno stallo. Per quanto appena motivato, si impone, ora, la verifica dell'effettiva applicazione alla presente procedura della sospensione di legge e, quindi, della ritualità della riassunzione da parte del creditore procedente con il ricorso depositato il 15 ottobre 2021. Orbene dalla documentazione prodotta dai debitori esecutati con le note di trattazione scritta, scritte depositate certificato storico anagrafico e di stato di famiglia del signor D. P., nonché dalle fatture prodotte a campione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 delle utenze di energia, acqua, gas e telefono intestate alle medesime parti, con evidenza dei consumi registrati deve ritenersi ampiamente comprovato il presupposto della destinazione del compendio pignorato ad abitazione dei debitori esecutati per l'intero corso della procedura. Ne consegue che, accertata e dichiarata oggi nel contraddittorio delle parti l'applicazione della sospensione ex articolo 54 ter c.p.c. alla presente procedura, alcuna estinzione può ritenersi maturata per avere il creditore depositato “prudenzialmente” il ricorso in riassunzione quando ormai la sospensione è venuta meno ma ancor prima di avere conoscenza legale della effettiva applicazione alla procedura della sospensione di legge. P.Q.M. dichiara l'applicazione alla presente procedura della sospensione ex articolo 54 L numero 27/20 dato atto del deposito del ricorso in riassunzione da parte del creditore procedente in data 7.10.2021, respinge l'istanza di estinzione dei debitori fissa con separato decreto l'udienza ex articolo 569 e/o 600 c.p.c. MANDANDO AL CREDITORE CHE HA DEPOSITATO IL RICORSO IN RIASSUNZIONE O, COMUNQUE, AL CREDITORE MUNITO DI TITOLO INTERESSATO DI NOTIFICARE copia del ricorso in riassunzione e del separato decreto di fissazione dell'udienza ex articolo 569 c.p.c. alle altre parti nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del presente decreto.