L’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere

«Il comma 1-bis dell’articolo 411 c.p.p. prevede una speciale procedura e garantisce all’indagato la facoltà di accedere al contraddittorio qualora l’archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso articolo 131-bis c.p.p.».

Il GIP del Tribunale per i minorenni di L'Aquila dichiarava il non doversi procedere per i reati di lesione personale e stalking a carico di P.F. in quanto non imputabile, poiché infraquattordicenne. L'accusato ricorre in Cassazione deducendo la nullità della pronuncia poiché pronunciata in difetto di previa instaurazione del contraddittorio e in violazione degli articolo 3,10,24, comma 2, e 111 Cost., dell'articolo 6CEDU e dell'articolo 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. La doglianza è fondata. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che «la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 428, comma 1, c.p.p., operata dalla l. numero 103/2017, è appellabile e non ricorribile in Cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'articolo 569 c.p.p. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchè il ricordo proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex articolo 425 c.p.p. deve essere qualificato come appello» Cass. numero 18305/2019, numero 34872/2018, numero 29520/2018, numero 27526/2018 . Il ricorso per saltum è previsto solo «avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione» Cass. numero 9970/2005 . Tuttavia, il Collegio ritiene che la lettera dell'articolo 569 c.p.p. che fa riferimento alla pronuncia di primo grado senza alcuna ulteriore precisazione, «non limiti espressamente la proponibilità del ricorso immediato per cassazione alla sentenza pronunciata nel giudizio di merito». Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'articolo 428 c.p.p. è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una sentenza di primo grado e rientri tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'articolo 569 c.p.p. Anche le Sezioni Unite, con sentenza numero 38954/2019, hanno affermato «la compatibilità con la Costituzione e la CEDU dell'iscrizione nel casellario giudiziale del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131- bis c.p.» e hanno sottolineato che «il comma 1-bis dell'articolo 411 c.p.p. prevede una speciale procedura e garantisce all'indagato la facoltà di accedere al contraddittorio qualora l'archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso articolo 131-bis c.p.p.». Per tutti questi motivi la S.C. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dei minorenni de L'Aquila.

Presidente Pezzullo – Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. numero 448 del 22 settembre 1988, articolo 26, non doversi procedere per i reati di lesione personale ed atti persecutori a carico di F.P. perché quest'ultimo non è imputabile in quanto infraquattordicenne. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso F.P. , a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , la nullità della predetta sentenza perché pronunciata in difetto di previa instaurazione del contraddittorio e quindi in violazione degli articolo 3,10,24, comma 2, e 111 Cost., dell'articolo 6CEDU e dell'articolo 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare, deduce che non è stata fissata l'udienza preliminare e non è stato dato avviso all'esercente la potestà genitoriale ai sensi del articolo 31, comma 3, D.P.R. citato. Aggiunge, citando un precedente di questa Corte di cassazione Sez. 4, numero 11541 del 30/01/2020, 0., Rv. 278675 , che la pronuncia della sentenza per difetto di imputabilità richiede il previo accertamento del fatto di reato e la disposizione appena indicata non si pone in contrasto con l'articolo 26 sopra citato, che consente di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere anche di ufficio, ma non de plano inoltre, evidenzia che la sentenza è pregiudizievole per il minore poiché, anche laddove non vengano applicate misure di sicurezza, essa viene iscritta nel casellario giudiziale e vi permane sino al raggiungimento della maggiore età la forma della sentenza manifesta un contenuto intrinsecamente giurisdizionale che non può far stato nei confronti di chi non è stato posto in condizioni di difendersi e di contraddire. Diversamente ragionando, l'articolo 26 sopra citato risulterebbe in contrasto con i principi che discendono dalle disposizioni costituzionali e convenzionali sopra richiamate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è ammissibile ed è fondato. 2. Deve osservarsi che avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi del D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 26, è possibile proporre appello ai sensi dell'articolo 428 c.p.p., in virtù del richiamo, operato dall'articolo 1, comma 1, D.P.R. citato, delle disposizioni del codice di rito. Prima della entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, numero 23 questa Corte di cassazione aveva affermato che la sentenza di non luogo a procedere era soggetta, in virtù del rinvio alle norme generali del codice di rito contenuto nel D.P.R. numero 448 del 1988, articolo 1, ai mezzi di impugnazione previsti dall'articolo 428 c.p.p., e, quindi, da parte dell'imputato, al ricorso per cassazione Sez. 5, numero 48037 del 30/09/2009, C. Rv. 245395 . Attualmente, a seguito della entrata in vigore della legge sopra citata che ha sostituito all'articolo 428 c.p.p., le parole ricorso per cassazione con la parola appello , avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare è possibile proporre appello. 3. Nonostante avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa nel procedimento minorile sia possibile proporre appello ai sensi dell'articolo 428 c.p.p., questo Collegio ritiene che la impugnazione non debba essere riqualificata come appello, ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., comma 5, potendo ritenersi che l'odierno ricorrente abbia inteso avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 569 c.p.p Difatti, il ricorso è volto a denunciare una violazione della legge processuale, ossia l'omesso svolgimento dell'udienza preliminare, da cui deriva, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la nullità assoluta della sentenza, pronunciata in assenza di contraddittorio. Essendo il ricorso volto a denunciare un vizio di violazione di legge, è possibile proporre ricorso immediato in cassazione ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 3. 4. Questo Collegio è ben consapevole che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 428 c.p.p., comma 1, operata dalla L. numero 103 del 23 giugno 2017, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso per saltum, poiché detta facoltà è conferita dall'articolo 569 c.p.p., esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex articolo 425 c.p.p. deve essere qualificato come appello Sez. 5, Ordinanza numero 18305 del 23/01/2019, Halilot, Rv. 275916 Sez. 4, Ordinanza numero 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426 Sez. 4, Ordinanza numero 29520 del 06/06/2018, Pasquarelli, Rv. 272967 Sez. 4, numero 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 . Secondo tale orientamento il ricorso per saltum è previsto solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice, in quanto è limitato alla sola fase della cognizione, come si desume, per l'appunto, dalla lettera del richiamato articolo 569, comma 1, c.p.p., che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado cfr. sez. 6 ord. numero 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179 . Inoltre, lo stesso legislatore, quando ha inteso estendere la facoltà del ricorso immediato oltre i limiti di cui all'articolo 569, c.p.p., lo ha espressamente codificato cfr., ad es., articolo 311, comma 2, c.p.p., in tema di misure cautelari . Inoltre, nelle sentenze che hanno escluso la possibilità di ricorrere per saltum si osserva che, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla L. numero 46 del 2006, l'articolo 428 prevedeva l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilità, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell'articolo 569 c.p.p., possibilità, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato articolo 428, nonostante il ripristino dell'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, questo Collegio ritiene che la lettera dell'articolo 569 c.p.p., che fa riferimento alla sentenza di primo grado senza alcuna ulteriore precisazione, non limiti espressamente la proponibilità del ricorso immediato per cassazione alla sentenza pronunciata nel giudizio di merito. Poiché avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'articolo 428 c.p.p. è attualmente possibile proporre appello anche per ragioni di merito ed avverso la sentenza di appello è poi possibile proporre ricorso per cassazione, sia pure soltanto per far valere vizi di legittimità, non può negarsi che detta sentenza sia una sentenza di primo grado e rientri tra i provvedimenti impugnabili con il ricorso di cui all'articolo 569 c.p.p 5. Neppure può affermarsi che l'inammissibilità del ricorso discenda dalla carenza di interesse ad impugnare dell'odierno ricorrente. Taluni precedenti di questa Corte di cassazione hanno affermato che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'esercente la potestà genitoriale nell'interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi del D.P.R. numero 313 del 14 novembre del 2002, articolo 5, comma 4 Sez. 5, numero 3029 del 27/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 278138 Sez. 1, numero 16118 del 14/02/2019, C., Rv. 275892 . Deve in contrario osservarsi che la sentenza di cui al citato articolo 26, proprio in ragione della sua iscrizione nel certificato del casellario giudiziale, può essere pronunciata solo nell'ipotesi in cui non risulti che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. L'iscrizione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale è volta a consentire al Tribunale per i minorenni di valutare, nel caso in cui il minore commetta ulteriori reati, la sua pericolosità sociale ai fini dell'applicazione nei suoi confronti di una misura di sicurezza e quindi la sentenza arreca un pregiudizio al minore nei cui confronti sia stata pronunciata. Non può sostenersi che tale pregiudizio divenga concreto solo nell'eventualità in cui il minore commetta un ulteriore reato. Questa Corte di cassazione ha affermato che è ammissibile l'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche laddove non siano dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale Sez. 3, numero 36687 del 29/05/2019, Gentile, Rv. 277666 . È quindi sufficiente la sola possibilità della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza pronunciata ai sensi del citato articolo 26 a far ritenere sussistente l'interesse del minore ad impugnare detta sentenza. 6. Il ricorso è pure fondato. Deve escludersi che la sentenza di proscioglimento ex articolo 26 citato, proprio per il pregiudizio conseguente alla sua iscrizione nel casellario giudiziale, possa essere emessa senza che il minore abbia potuto far valere le proprie ragioni in un'apposita udienza. Anche recentemente le Sezioni Unite Sez. U, numero 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463 , nell'affermare la compatibilità con la Costituzione e la CEDU della iscrizione nel casellario giudiziale del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p., hanno sottolineato che l' articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, prevede una speciale procedura garantisce all'indagato la facoltà di accedere al contraddittorio qualora l'archiviazione venga richiesta in riferimento allo stesso articolo 131-bis c.p.p Analoghi principi devono ritenersi applicabili anche in relazione alla sentenza di proscioglimento di cui si discute in questa sede. Nè la lettera del citato articolo 26, affermando che la sentenza di non luogo a procedere è pronunciata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, consente di per sé di escludere la necessità dell'udienza, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Anche nel procedimento a carico dei maggiorenni il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio Sez. 2, numero 45049 del 25/11/2008, Bodea, Rv. 241979 . La sentenza impugnata in questa sede è stata emessa de plano, ossia senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza che fosse stata attivata una qualsiasi forma di contraddittorio che consentisse al minore di far valere le sue difese onde accertare che il fatto non sussisteva o che egli non lo aveva commesso e quindi evitare l'iscrizione nel casellario Ne consegue che la sentenza impugnata in questa sede è affetta da nullità. 7. La sentenza impugnata deve, per quanto sopra esposto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di L'Aquila. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dei minorenni di L'Aquila. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.