Con la sentenza numero 1121/2022, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi sul diritto di accesso agli atti nel caso in cui il procedimento conoscitivo abbia ad oggetto dati sensibili.
La vicenda posta all'attenzione de Consiglio di Stato vede coinvolto un avvocato contro il quale erano stati presentati, dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, tre esposti per la violazione di alcune disposizioni del Codice deontologico. A seguito dell'archiviazione del relativo procedimento disciplinare, però, l'autore degli esposti aveva presentato l'istanza di accesso agli atti del suddetto procedimento, la quale era stata accolta dal TAR Liguria. L'avvocato impugna tale decisione, lamentando la violazione dell'articolo 24, comma 7, l. numero 241/1990. Secondo l'appellante, infatti, il giudice di prime cure non ha operato il dovuto bilanciamento con gli interessi antagonisti, la cui tutela sarebbe rafforzata dal fatto che il procedimento conoscitivo avrebbe ad oggetto dati sensibili. L'appello è infondato. Secondo il Collegio, infatti, nel caso di specie, non è possibile opporre la «rilevanza preminente degli interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del pretesto coinvolgimento di dati sensibili giudiziari». Ciò perché, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, sono accessibili anche i documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, nei limiti in cui ciò sia strettamente indispensabile. Inoltre, né l'articolo 58 della l. numero 247/2012, né l'articolo 12, numero 2, del reg. del CNF numero 2/2014 affermano un'esclusione del diritto di accesso, in quanto la natura riservata degli atti del procedimento disciplinare potrebbe al massimo comportare una valutazione più restrittiva in concreto della legittimazione e delle modalità di accesso. Una limitazione del diritto di accesso, quindi, potrebbe giustificarsi solo in riferimento a dati qualificabili come sensibili, oppure sensibilissimi, ipotesi che però non si verifica nel caso concreto Cds. numero 5004/2017 . I giudici richiamano poi la precisazione fornita dall'articolo 24, comma 7, l. numero 241/1990, secondo cui deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi quando tale conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, e affermano che, nel caso in esame, la richiesta di accesso agli atti è stata motivata anche con l'intenzione del richiedente di introdurre delle azioni a tutela della propria onorabilità a ristoro dei danni morali. Secondo il Collegio, pertanto, rispetto a tale intenzione del richiedente, non può certamente ritenersi superflua la conoscenza dei dati. Per questi motivi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
Presidente Corradino – Estensore Maiello Fatto e diritto 1. L'appellante chiede la riforma della sentenza del - omissis - con cui il TAR per la per la Liguria, Sez. II, ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato, avvocato - omissis -, per l'annullamento della “Nota del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di G. …, inviata al ricorrente via PEC in data 17.2.2021 …, recante il diniego all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente”, nonché per l'accesso e/o accertamento del diritto “del ricorrente ad accedere al fascicolo - omissis -, e così poter visionare ed estrarre copia di quanto oggetto della suindicata istanza, ossia “tutti gli atti e documenti di cui al presente procedimento, con particolare riferimento ai verbali del Consiglio, alla relazione dell'Avv. - omissis -e ad eventuali memorie difensive prodotte”. 1.1. Vale premettere che l'avvocato - omissis - nelle date del 19, 26 novembre e 8 dicembre, ha presentato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di G. tre esposti, lamentando la violazione da parte dell'Avvocato - omissis -di alcune disposizioni del Codice deontologico. A seguito dell'archiviazione del relativo procedimento presentava, dunque, istanza di accesso volta a conseguire “il rilascio di copia integrale di tutti gli atti e documenti di cui al presente procedimento, con particolare riferimento ai verbali del Consiglio, alla relazione dell'Avv. - omissis -e ad eventuali memorie difensive prodotte”. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di G. , dopo aver interloquito sia con il soggetto controinteressato, Avvocato - omissis -, all'uopo sollecitandolo ad evidenziare la sussistenza di eventuali ragioni di opposizione, sia con il soggetto istante, invitandolo ad esplicitare il proprio interesse a supporto della richiesta ostensiva, con il provvedimento impugnato in prime cure “vista l'opposizione del controinteressato, ritenuto che l'interesse giuridicamente rilevante indicato dall'esponente per giustificare la propria richiesta di accesso agli atti sia del tutto generico ed attenga esclusivamente al merito della vertenza disciplinare ormai definita”, ha respinto l'istanza “per insussistenza dei presupposti interesse giuridicamente rilevante per l'accesso agli atti”. 1.2. Il TAR per la Liguria, adito dall'avv. - omissis -, dopo aver disposto l'estromissione dal giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di G., accoglieva il ricorso, dichiarando “il diritto del ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti del procedimento disciplinare promosso nei confronti del controinteressato e definito con l'archiviazione deliberata il 19.01.2021, condannando il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense … all'ostensione”. A supporto del proprio dictum il giudice di prime cure evidenziava che - il ricorrente è “portatore di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata» agli atti del procedimento disciplinare svoltosi nei confronti del controinteressato sulla base degli esposti da questo presentati, a tali fini valorizzando sia la sua posizione differenziata di autore di un esposto sia la sussistenza di altri elementi, ravvisabili nel diretto riferimento degli episodi censurati alla sua situazione familiare come allegato nella prima istanza, docomma 8 di parte attrice e più precisamente alla vicenda della sua separazione coniugale, all'addebito di non aver prestato assistenza morale e materiale ai genitori e di essere quindi “persona indegna”, al suo comportamento durante il funerale del padre come specificato nella seconda istanza, docomma 2 di parte attrice tali elementi dimostrano l'esistenza di un collegamento tra gli atti e i documenti del procedimento disciplinare e diverse situazioni giuridiche soggettive tutelate del ricorrente, tra cui il rispetto della vita privata e familiare nonché l'onore e la reputazione - “gli atti richiesti non rientrano tra quelli esclusi dal diritto di accesso, né il controinteressato nella sua opposizione docomma 5 del CDD ha allegato e dimostrato di essere titolare di un diritto o un interesse prevalenti rispetto a quello del ricorrente a conoscere gli atti, limitandosi a negare che vi fosse quell'interesse all'ostensione che invece, come detto, sussiste”. 2. Avverso il suindicato decisum l'appellante lamenta la violazione del disposto di cui all'articolo 24, comma 7, della legge numero 241 del 1990, non avendo il giudice di prime cure operato il dovuto bilanciamento con gli interessi antagonisti, la cui tutela sarebbe rafforzata dal fatto che il procedimento conoscitivo avrebbe ad oggetto dati sensibili o latu sensu giudiziari, come evidenziato dal Garante per la Protezione dei dati personali parere numero 50 del 9 febbraio 2017 di guisa che l'accesso dovrebbe intendersi consentito nei soli limiti in cui sia “strettamente indispensabile”. Di contro, nel caso di specie l'appellato, Avv. - omissis -, non avrebbe fornito adeguata prova di ciò essendo l'istanza presentata generica e non motivata in quanto priva di quegli ulteriori, necessari, elementi che, aggiungendosi al mero status di esponente, dovrebbero dimostrare la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall'ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione. Inoltre, andrebbe registrata l'assoluta assenza di dimostrazione della indispensabilità della documentazione richiesta per la cura o la difesa dei propri interessi, nel senso che l'esigenza in questione non possa essere altrimenti soddisfatta. Segnatamente, le circostanze in questione emergerebbero dagli atti e dai documenti del procedimento R.G. numero - omissis -, proposto dallo stesso Avv. - omissis -- dinanzi al Tribunale di G., per la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, Dottor - omissis --. Inoltre, i contenuti degli scritti in questione - che l'Avv. - omissis - già conoscerebbe e di cui avrebbe la disponibilità – neppure potrebbero essere utilmente utilizzati in un ipotetico giudizio penale, in quanto sarebbe comunque operante l'esimente di cui all'articolo 589 c.p. 3. Si è costituito l'Avv. - omissis -, che ha invece chiesto la conferma della decisione appellata. 4. All'udienza del 3.2.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 5. L'appello è infondato e, pertanto, va respinto. 5.1. A giudizio del Collegio non può essere revocata in dubbio la legittimazione della parte lesa di un comportamento almeno in potenza disciplinarmente rilevante, oltretutto autrice di un esposto che ha dato corso al procedimento in questione, a promuovere l'ostensione degli atti del relativo procedimento, avendo ad essi un interesse qualificato, nella specie correttamente perimetrato dal giudice di prime cure che ne ha evidenziato i tratti qualificanti della rilevanza e della specificità siccome correlato alla qualità di esponente del ricorrente, corroborata dagli “ulteriori elementi” che collegano gli episodi oggetto del procedimento disciplinare alla sua vita privata e familiare, alla luce dei quali l'esigenza conoscitiva permane pur dopo la conclusione del procedimento disciplinare, anche al fine d'instaurare eventuali contenziosi a tutela dei propri diritti e interessi come indicato anche nell'istanza del 04.02.2021, docomma 2 di parte attrice . 6. Né è possibile validamente opporre nel caso qui in rilievo la rilevanza preminente di interessi antagonisti alla riservatezza in ragione del preteso coinvolgimento di dati sensibili e giudiziari. 6.1. Com'è noto, in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 , con la precisazione di cui al successivo articolo 24, comma 7, a mente del quale Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale . 6.2. Sul punto, questa Sezione in una vicenda analoga ha già avuto modo di evidenziare che “né l'articolo 58 della legge 247/2012, né l'articolo 12, numero 2, del regolamento CNF 2/2014, affermano un'esclusione del diritto di accesso, in quanto la natura riservata degli atti del procedimento disciplinare genericamente affermata dalla norma regolamentare potrebbe comportare soltanto una più restrittiva valutazione in concreto della legittimazione e delle modalità di accesso” soggiungendo che “una limitazione del diritto di accesso potrebbe giustificarsi soltanto in relazione alle specifiche eccezioni individuate dall'ultimo periodo dell'articolo 24, comma 7, cit., e quindi alla riservatezza di dati del professionista qualificabili come sensibili ovvero sensibilissimi, ipotesi che in concreto non si verifica” cfr. Cons. St., Sez. III, numero 5004 del 30.10.2017 . 6.3. D'altro canto, anche a voler ritenere che la mera afferenza degli atti al procedimento disciplinare valga ad imporre un bilanciamento rafforzato siccome di per sé idonea ad evocare la categoria di “dati sensibili e giudiziari “, nonostante si versi nella distinta ipotesi di un procedimento comunque amministrativo e, dunque, tipologicamente estraneo all'ambito di stretta predicabilità dell'eccezione in argomento, nemmeno può essere revocato in dubbio come rilevano, in proposito, esigenze di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, rinvenibili prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile acquisire gli atti dell'istruttoria disciplinare cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, numero 1067 . A tal riguardo, il principio di cui all'articolo 24, comma 7, della L. 241/1990, secondo cui deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici , impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Dunque, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, numero 116 . 6.4. Nel caso di specie, la parte nella propria istanza ha, peraltro, paventato l'intenzione di introdurre, previa verifica dei relativi presupposti, azioni a tutela della propria onorabilità e a ristoro di danni morali e reputazionali. 6.5. E rispetto a tale intenzioni non può di certo ritenersi superflua la conoscenza dei dati di cui l'avv. - omissis -- rivendica l'ostensione ben potendo orientare le ulteriori iniziative di difesa dei propri interessi che tale parte potrebbe muovere sia rafforzando i suoi propositi di tutela sia anche nel senso diametralmente opposto di indurlo a recedere da tali propositi con esito, dunque, finanche deflattivo di eventuali giudizi. 6.6. Sul punto, e indipendentemente dalla già evidenziata non predicabilità di un sindacato anticipato sulle possibili strategie difensive del soggetto istante, è, infatti, sufficiente evidenziare come la conoscenza dei dati in questione consentirebbe alla parte di acquisire, anzitutto, il punto di vista dell'incolpato sui fatti e sui rapporti con l'esponente consentendogli dunque di valutare anche da tale prospettiva gli addebiti mossi e fatti oggetto di denuncia. 6.7. Lo stesso è a dirsi anche rispetto agli altri atti non ostesi, tra cui la relazione del vice Presidente dell'organo di disciplina, la cui ricostruzione parimenti potrebbe orientare le future iniziative del ricorrente a tutela dei propri interessi onde valutare, alla stregua di tali considerazioni, la robustezza delle accuse mosse Le spese del presente grado di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda qui in rilievo possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate.