Censurato il provvedimento con cui la domanda è stata dichiarata inammissibile poiché considerata come riproposizione della precedente richiesta respinta a metà febbraio del 2021. Impossibile ignorare la sostanziale differenza tra la vecchia domanda e la domanda più recente, ossia il passaggio dal seguire un corso di formazione allo svolgere un’attività lavorativa.
Basta un dettaglio, cioè il passaggio dall'impegno in un corso di formazione allo svolgimento di una vera e propria attività lavorativa, per ritenere differenti le due istanze di affidamento in prova ai Servizi sociali presentate a distanza di un mese l'una dall'altra. A provocare il round in Cassazione è il provvedimento con cui, a metà marzo del 2021, viene dichiarata «inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio sociale» avanzata per conto di «un uomo condannato e sottoposto a detenzione domiciliare». L'inammissibilità viene poggiata sulla considerazione che l'istanza era «una mera riproposizione di identica richiesta già rigettata in precedenza». Questa valutazione è completamente erronea, ribatte il legale dell'uomo proponendo ricorso in Cassazione. Più precisamente, egli spiega che l'istanza respinta a metà marzo del 2021 «non costituiva una mera riproposizione di quella già rigettata» a metà febbraio del 2021. E in questa ottica precisa che la vecchia domanda «era basata sulla circostanza che il condannato stava seguendo un corso di formazione professionale» mentre la domanda più recente «è basata sulla circostanza che il condannato svolge attività lavorativa». Per completare il quadro, infine, il legale osserva che «l'aver ritenuto l'inammissibilità dell'istanza più recente ha impedito al giudice di merito di notare che i presupposti per la concessione del beneficio erano mutati nel tempo intercorso fra le proposizioni delle due istanze». La linea proposta dall'avvocato è accolta in pieno dai magistrati della Cassazione, i quali riconoscono che «il giudice di merito ha errato nel qualificare l'istanza di affidamento in prova» più recente «come una mera riproposizione della precedente istanza, già rigettata con provvedimento» risalente a metà febbraio del 2021. Inequivocabile l'esito del confronto con la vecchia domanda presentata dal condannato. Difatti, emerge chiaramente che «nell'istanza più recente sono indicati, a sostegno della domanda di affidamento in prova al Servizio sociale, elementi di novità, cioè lo svolgimento di attività lavorativa e l'ottenimento dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere detta attività lavorativa in costanza della detenzione domiciliare già concessa con il provvedimento» di metà febbraio del 2021. Ciò significa che «nel pronunciare sull'istanza più recente non era possibile qualificarla come una mera riproposizione – e perciò inammissibile – della richiesta precedente», al contrario «era necessario valutare la nuova istanza nel merito». Questa lacuna va ora colmata, e difatti i Giudici della Cassazione consegnano al Tribunale di sorveglianza il compito di prendere in esame in dettaglio la nuova richiesta di affidamento in prova al Servizio sociale presentata dal condannato.
Presidente Tardio – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 18 marzo 2021, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, Tribunale di sorveglianza, dichiarava inammissibile un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di M. R., condannato sottoposto a detenzione domiciliare. La declaratoria era basata sul rilievo che si trattava di una mera riproposizione di istanza già rigettata precedentemente. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi con i quali deduce, richiamando l'articolo 606, comma 1, lett. b , violazioni dell'articolo 666 c.p.p., comma 2 e del D.Lgs. numero 121 del 2018, articolo 2, commi 2 e 4. Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'istanza oggetto del provvedimento qui impugnato non costituiva una mera riproposizione di quella già rigettata con ordinanza del 18 febbraio 2021, posto che la domanda più antica - rigettata - era basata sulla circostanza che il condannato stava seguendo un corso di formazione professionale, mentre quella più recente era basata sulla circostanza che il condannato svolgeva attività lavorativa. Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l'aver ritenuto l'inammissibilità dell'istanza più recente ha impedito al giudice del merito di notare che i presupposti per la concessione del beneficio richiesto erano mutati nel tempo intercorso fra le proposizioni delle due istanze. Considerato in diritto 1. Ha carattere assorbente, per la sua fondatezza, la censura volta a far ritenere che il giudice del merito abbia errato nel qualificare l'istanza di affidamento in prova, oggetto del provvedimento ora impugnato, come una mera riproposizione della precedente istanza, già rigettata con provvedimento del 18 febbraio 2021. 1.1. In realtà, dal confronto fra i due provvedimenti e fra l'istanza precedentemente presentata, rigettata dal Tribunale per i minorenni di Bologna-Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 18 febbraio 2021 che comunque aveva concesso la detenzione domiciliare, e l'istanza, valutata dal Presidente dello stesso Tribunale con il provvedimento ora in esame emesso il 18 marzo 2021, emerge che nell'istanza più recente sono indicati, a sostegno della domanda di affidamento in prova al servizio sociale, elementi di novità, cioè lo svolgimento di attività lavorativa e l'ottenimento dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere detta attività in costanza della detenzione domiciliare già concessa con il provvedimento del 18 febbraio 2021. 1.2. Alla luce di tale situazione, non era possibile, nel pronunciare sull'istanza più recente, qualificarla come una mera riproposizione che sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'articolo 666 c.p.p., comma 2 della richiesta precedente, ma era necessario valutare la nuova istanza nel merito. 1.3. Il provvedimento qui impugnato, pertanto, è inficiato dal vizio giuridico che deriva dalla suddetta erronea qualificazione. 1.4. Le censure ulteriori formulate nel ricorso per cassazione sono conseguentemente assorbite, come sopra anticipato. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Tribunale di sorveglianza, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. Avuto riguardo all'età del ricorrente al momento della commissione del reato che ha determinato la condanna in esecuzione, deve disporsi che la cancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportuna annotazione recante, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52, comma 1, la prescrizione che, in caso di diffusione del provvedimento, siano obliterati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Bologna, in funzione di Tribunale di sorveglianza. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.