Gli effetti della desistenza del P.M. dall'istanza di fallimento

Il Pubblico Ministero può rinunciare all’istanza di fallimento presentata, senza che tale rinuncia determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, con conseguente possibilità per il P.M. di riproporre successivamente il ricorso.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità desistenza della domanda di fallimento avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di una s.r.l. In particolare, la società ricorrente contesta che il P.M. avrebbe un ruolo di parte solo formale e non già sostanziale nel processo civile, e ciò anche nel giudizio prefallimentare, con la conseguenza che una volta attivata la procedura volta alla dichiarazione di fallimento, la relativa richiesta del P.M. non sarebbe più rinunciabile in quanto l'azione esercitata dall'organo pubblico sarebbe indirizzata per vedere affermata, nel giudizio civile, la giurisdizione “in modo obiettivo”. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che nelle ipotesi di mancata comparizione del P.M. istante alle udienze che precedono la dichiarazione di fallimento, tale mancata comparizione non può essere intesa come implicita rinuncia alla richiesta in precedenza presentata ai sensi dell'articolo 6 l.fall. Cass. civ. numero 643/2019 , con la conseguenza che la desistenza è da considerarsi una libera facoltà esercitabile dal P.M. nel corso dell'istruttoria prefallimentare. Pertanto, il Pubblico Ministero può rinunciare all'istanza di fallimento presentata, senza che tale rinuncia determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, con conseguente possibilità per il P.M. di riproporre successivamente il ricorso.

Presidente Ferro – Relatore Amatore Rilevato - che viene proposto dal FALLIMENTO […] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 662-2021, depositata il 23.3.2021, con cui è stata accolto il reclamo ex articolo 18 L. Fall. con la conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento proposto dalla […] s.r.l. in liquidazione contro la sentenza numero 94/2020 del 9 dicembre 2020 del Tribunale di Lucca che ne aveva dichiarato il fallimento La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che il Tribunale di Lucca aveva dichiarato il fallimento della […] s.r.l. in liquidazione, nonostante l'originaria domanda di fallimento avanzata dal P.m. era stata da quest'ultimo desistita prima della deliberazione della sentenza - ha, in primo luogo, rilevato che nel quadro della disciplina attualmente in vigore, era venuto meno ogni impulso d'ufficio in ordine alla declaratoria di fallimento, con la conseguenza che la desistenza dell'istante attivamente legittimato - nella specie il P.m. - rendeva non operante il potere del giudice fallimentare di accogliere l'originaria istanza di fallimento ha inoltre ritenuto inconsistente l'argomento adottato dal Tribunale di Lucca secondo il quale il P.m. non sarebbe parte in senso sostanziale ma soltanto formale del procedimento di dichiarazione di fallimento , posto che il fatto che lo stesso agisca a tutela di interessi di carattere pubblico non depone per l'assolvimento di un ruolo meramente formale, dovendosi ritenere gli interessi pubblici non meno sostanziali di quelli privati ha dunque evidenziato la fallacia della tesi - invece accolta dal tribunale fallimentare - per cui il P.m. non potrebbe rinunciare all'istanza di fallimento una volta presentata, atteso che l'interesse pubblico è assecondato tanto nella richiesta di fallimento quanto nell'evitare un fallimento inutile, non potendo mutare valenza giuridica la manifestazione di volontà del P.m. a seconda che muova nell'una ovvero nell'altra direzione ha dunque osservato che non poteva derogarsi, per il P.m., al criterio comune a tutte le istanze di parte che dunque possono essere desistite ha da ultimo evidenziato che neanche poteva condividersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove la stessa aveva affermato che il prolungamento in capo al giudice dell'impulso dismesso dal P.m. si giustificasse sulla base della considerazione che il l'ufficio del P.m., in caso di rigetto dell'istanza di fallimento, non può essere condannato alle spese di lite , ciò dipendendo dal solo fatto che il P.m. è un organo di giustizia e non rappresenta un'amministrazione dotata di un patrimonio da gestire autonomamente - che la […] s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso con ricorso incidentale e il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale - che entrambe le parti hanno depositato memorie che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c. Considerato 1. che con il primo ed unico motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 6,7,15 e 18 L.F. nonché dell'articolo 69 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 4, sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, il P.m. avrebbe un ruolo di parte solo formale e non già sostanziale nel processo civile, e ciò anche nel giudizio prefallimentare, con la conseguenza che una volta attivata la procedura volta alla dichiarazione di fallimento, la relativa richiesta del P.m. non sarebbe più rinunciabile perché l'azione esercitata dall'organo pubblico sarebbe indirizzata, nel giudizio civile, per vedere affermata la giurisdizione in modo obiettivo - che il ricorso principale è manifestamente infondato - che la tesi perorata dal fallimento ricorrente, se accolta, avrebbe la conseguenza di ritenere reintrodotto, nel nostro ordinamento positivo, il procedimento per la dichiarazione di fallimento d'ufficio, e ciò in evidente spregio del disposto normativo di cui all'articolo 6 L. Fall., per come novellato dal D.Lgs. numero 5 del 2006, norma quest'ultima a tenore della quale il fallimento è dichiarato su ricorso di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero , e che determina, come ineludibile conseguenza, che il giudice fallimentare possa pronunciarsi nel merito della domanda di fallimento solo in presenza di un'iniziativa proposta dai soggetti legittimati, per come individuati dall'articolo 6 L. Fall., ed a condizione che la loro domanda sia mantenuta ferma, cioè, non venga poi rinunciata - che nelle ipotesi di mancata comparizione del P.m. istante alle udienze che avevano preceduto la dichiarazione di fallimento è stato affermato da questa Corte che tale mancata comparizione non possa essere intesa come implicita rinuncia alla richiesta in precedenza presentata ai sensi dell'articolo 6 L. Fall. cfr. Cass. Civ. 643/2019 Cass. Civ. 11222/2018 Cass. Civ. 12537/2017, Cass. Civ. 22360/2013 , con la conseguenza che risulta insuperabile l'argomento secondo cui il presupposto logico indefettibile di tali pronunce è che la rinuncia sia da considerarsi una libera facoltà, comunque, esercitabile dal P.m. nel corso dell'istruttoria prefallimentare - che, pertanto, deve ritenersi pacifico che il P.m. possa rinunciare all'istanza di fallimento presentata, dovendosi, peraltro, evidenziare che tale rinuncia non determini effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, ragione per la quale si deve ritenere che il ricorso possa successivamente essere dallo stesso P.m. riproposto ovviamente, ricorrendone i presupposti , senza pregiudizio alcuno per gli interessi pubblicistici sottesi, compresi quelli tutelati penalmente tramite l'esercizio dell'azione penale in relazione ad eventuali delitti per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione di fallimento del debitore - che, seguendo la diversa tesi della ricorrente, si arriverebbe a sostenere che lo stesso organo che sovrintende ex lege alla tutela dell'interesse pubblico, e cioè il P.m., verrebbe spogliato della facoltà di scegliere la modalità più idonea con la quale perseguire la tutela pubblicistica, di cui è il rappresentante e tutore, dovendosi invece ritenere - diversamente - che l'iniziativa del pubblico ministero è da equipararsi al ricorso presentato dai creditori, per lo specifico rinvio all'articolo 6 L. Fall. disposto dal successivo articolo 7 L. Fall. e per l'integrale equiparazione dei poteri del P.m. a quelli delle parti private sancita, nel processo civile, dall'articolo 72 c.p.c., comma 1 - che il ricorso incidentale rimane pertanto assorbito 6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.