Posiziona ombrelloni e lettini sulla spiaggia libera, scatta la condanna per occupazione abusiva

Nei guai un noleggiatore di attrezzature balneari che, prima dell’arrivo della clientela, occupava in maniera preventiva l'arenile.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del ricorrente per la contravvenzione di cui all'articolo 1161 cod. nav.A sua discolpa il ricorrente affermava di essersi limitato a noleggiare giornalmente le relative attrezzature, poi posizionate dai bagnanti sulla stessa area, con la conseguenza che non vi sarebbe stata alcuna occupazione del demanio marittimo, ma soltanto una legittima attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, posizionate liberamente dall'addetto e rimosse a fine giornata. Il motivo è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che integra il reato di cui all'articolo 1161 cod. nav. la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività Cass. penumero , numero 4855/2006 . Il Tribunale, pertanto, ha correttamente rilevato la violazione della norma citata, in quanto sull'arenile era stata riscontrata la presenza di asti di ombrelloni e lettini già aperti , e che, contrariamente al regolamento comunale, che prevedeva che fosse il singolo utente a posizionare le attrezzature noleggiate, quelle in esame erano state installate prima dell'arrivo della clientela, con conseguente occupazione abusiva dell'area demaniale in questione. Accolta, invece, la censura relativa alla confisca dei beni, già sequestrati il carattere facoltativo della misura, infatti, avrebbe imposto un'adeguata motivazione a riguardo, per contro del tutto assente nel provvedimento impugnato. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza limitatamente alla confisca con rinvio al Tribunale.

Presidente Andreazza – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/5/2021, il Tribunale di Cassino dichiarava C.A. colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 1161 c.numero e lo condannava alla pena di 172 Euro di ammenda allo stesso era contestato di aver occupato arbitrariamente parte dell'arenile della omissis , collocandovi attrezzature da spiaggia. 2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi - violazione dell'articolo 54 c.numero , vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine ad un profilo decisivo della vicenda, ossia al fatto che il ricorrente - lungi dall'occupare l'arenile libero - si sarebbe limitato a noleggiare giornalmente le relative attrezzature, poi posizionate dai bagnanti sulla stessa area. Non vi sarebbe stata alcuna occupazione del demanio marittimo, dunque, per un tempo apprezzabile e con concreto impedimento della fruibilità dell'area, ma soltanto una legittima attività di noleggio di ombrelloni e sdraio, posizionate liberamente dall'addetto e rimosse a fine giornata - le stesse censure sono poi mosse quanto l'articolo 63 c.p.p. e articolo 195 c.p.p., comma 7. La sentenza avrebbe riconosciuto il C. autore del reato pur in mancanza di una regolare individuazione come per un verso, infatti, questi sarebbe stato indicato come proprietario da un soggetto mai identificato, così, per altro verso, sarebbero state utilizzate le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente, in violazione dell'articolo 63 c.p. - analogo, duplice vizio, infine, è lamentato quanto alla confisca dei beni, già in sequestro probatorio. Il carattere facoltativo della misura, infatti, avrebbe imposto un'adeguata motivazione al riguardo, per contro del tutto assente. 3. Con requisitoria scritta del 5/1/2022, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'ultima censura. 5. Con riferimento alla prima, che lamenta l'errata qualificazione giuridica della condotta, la stessa non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha riconosciuto integrata la violazione dell'articolo 1161 c.numero alla luce dei chiari esiti dell'istruttoria da questa, in particolare, era emerso che a sull'arenile in esame - pacificamente demanio non in concessione - era stata riscontrata la presenza di asti di ombrelloni e lettini già aperti b il C. , lì presente, svolgeva attività di noleggio delle stesse attrezzature, riconoscendo come proprie quelle già citate c contrariamente al regolamento comunale sulla fruibilità dell'arenile, che prevede che sia il singolo utente a posizionare le attrezzature noleggiate, quelle in esame erano state installate prima dell'arrivo della clientela, così occupando arbitrariamente l'area. 6. Tanto riportato in fatto, la sentenza ha dunque ritenuto consumata la contravvenzione in rubrica, sul presupposto che l'imputato - installando precedentemente le aste degli ombrelloni ed i lettini - aveva occupato senza titolo l'area demaniale, impedendone l'uso da parte dei bagnanti che non fossero stati suoi clienti. In tal modo, dunque, il Tribunale ha fatto corretta interpretazione degli indirizzi giurisprudenziali in materia, in forza dei quali integra il reato di cui all'articolo 1161 c.numero la collocazione sull'arenile di strutture balneari, quali ombrelloni, lettini e simili, noleggiate giornalmente, atteso che tale condotta non è assimilabile a quella dei fruitori della cd. spiaggia libera, stante la continuità della condotta e la natura commerciale dell'attività tra le altre, Sez. 3, numero 4855 dell'11/1/2006, Pazzaglia, Rv. 233305 in termini anche Sez. 3, numero 30666 del 29/3/2018, Sorreca, Rv. 273762, relativa proprio ad un caso in cui l'imputato era autorizzato solo al noleggio di sdraio, lettini e ombrelloni in favore dei clienti, non anche all'occupazione stabile dello spazio demaniale in assenza di bagnanti . Tale ricostruzione della vicenda, peraltro, non è stata contestata espressamente nel ricorso, che si è limitato a richiamare l'attività di noleggiatore svolta dal C. , e a sostenere che fosse il cliente a posizionare liberamente ombrelloni e lettini sull'arenile in tal modo, tuttavia, il ricorrente - oltre ad introdurre un elemento in fatto non consentito in questa sede - non si è confrontato con l'argomento cardine della pronuncia impugnata, secondo il quale aste prive di ombrelloni e lettini erano già stati posizionati prima dell'arrivo della eventuale clientela. Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta manifestamente infondato. 7. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto al secondo, che concerne l'identificazione del ricorrente. In disparte l'inconciliabilità di questa censura con la precedente fondata sulla titolarità di apposita autorizzazione al noleggio in capo al C. , si osserva che il Tribunale ha richiamato anche sul punto l'attività svolta dai Carabinieri, evidenziando non solo che l'imputato era stato individuato - da persona non identificata - come il proprietario delle attrezzature, ma anche che questi lì svolgeva l'attività di noleggio proprio di ombrelloni e lettini. Ne consegue che, anche a voler ritenere inutilizzabili le prime dichiarazioni come quelle dello stesso C., che aveva riconosciuto come propri gli oggetti , era stata comunque riscontrata l'attività di noleggio da parte del ricorrente, peraltro mai contestata, così da emergere solo questi come interessato alla violazione accertata. 8. Infine, con riguardo alla confisca delle attrezzature, si osserva che il Tribunale, in motivazione, ha riconosciuto legittimo il sequestro preventivo delle stesse, al fine di impedire ulteriori e più gravi conseguenze di reato questa misura, nel dispositivo, è stata mutata in confisca. La natura facoltativa della misura ablatoria, ai sensi dell'articolo 240 c.p., comma 1, avrebbe imposto una motivazione adeguata che, tuttavia, è del tutto assente il riferimento alla confisca, infatti, si trova nel solo dispositivo, mentre nella parte motiva non ve ne è traccia. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, limitatamente a questa misura di sicurezza, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cassino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.