Necessario un nuovo processo in Appello per valutare il sinistro, la dinamica e le responsabilità dei mezzi coinvolti. Impossibile dare per accertata la piena colpevolezza del motociclista, urtato da una vettura, solo alla luce della conoscenza da parte sua del segnale di dare precedenza presente sulla strada.
Se il segnale stradale – che impone l'obbligo di dare la precedenza – è capovolto e, quindi, poco visibile, esso non può essere elemento sufficiente per addebitare la completa responsabilità dell'incidente al motociclista che con la propria condotta ha ignorato quel segnale. Fondamentali sono i dettagli dell'incidente stradale che ha visto coinvolti un motociclo e un'automobile. Nello specifico, la ‘due ruote' è stata urtata a da una vettura proveniente dalla sinistra e condotta da una donna. Per i giudici di primo grado è legittima la richiesta di risarcimento avanzata dal motociclista nei confronti della automobilista. Di parere opposto sono invece i giudici d'Appello, i quali osservano che l'uomo in sella alla ‘due ruote' «avrebbe dovuto dare la precedenza» alla vettura, e aggiungono che è irrilevante «l'invisibilità del segnale stradale in quanto capovolto a 180 gradi, poiché il motociclista viveva a poco più di un chilometro dal luogo dell'incidente e, quindi, doveva presumersi a conoscenza dell'obbligo di dare la precedenza in parola». Pronta l'opposizione da parte del motociclista, il quale propone ricorso in Cassazione e, tramite il proprio legale, sottolinea che in Appello è stato commesso un errore, poiché si è parlato di «obbligo di dare la precedenza», pur essendo il relativo «segnale stradale non visibile». Questa obiezione viene ritenuta logica dai Giudici di terzo grado, i quali ricordano che in materia di disciplina della segnaletica stradale «un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge». Difatti, «per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, come dare la precedenza a chi viene da destra, sono necessari il provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo o del divieto e la pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge». Di conseguenza, «la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita altrove dall'utente della strada è del tutto inidonea», precisano i Giudici, «a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie da cui scaturisce lo stesso obbligo». A fronte della accertata non visibilità del segnale relativo all'obbligo di dare precedenza, è irrilevante il riferimento a un presunto «comportamento negligente del conducente dello scooter». Impossibile, quindi, dare per accertata la responsabilità del motociclista, poiché anche «l'occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra», occupazione illegittima attribuita al motociclista, «rimane inscindibilmente iscritta, nella ricostruzione della dinamica dell'incidente, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perché non supportata da uno speculare diritto di precedenza». Tirando le somme, va rimesso in discussione «l'addebito in termini di esclusiva responsabilità al conducente dello scooter». Su questo tema dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici di Appello, tenendo conto delle osservazioni proposte dalla Cassazione e valutando anche l'ipotesi del «concorso di colpa» tra automobilista e motociclista.
Presidente Cirillo – Relatore Porreca Rilevato che U.F. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza numero 354 del 2020 della Corte di appello di Trieste esponendo che - aveva convenuto in giudizio D.G.S. e la L.A., s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni alla persona causati da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto alla guida di un motociclo, urtato da un autoveicolo proveniente dalla sinistra, condotto dalla prima convenuta e assicurato con la seconda - il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riducendo la quantificazione pretesa dall'attore, ma confermando la sua ricostruzione dinamica - la Corte di appello, pronunciando sul gravame principale del deducente, sul quantum , e su quello incidentale, sull' an , della compagnia di assicurazione, accoglieva il secondo osservando, in particolare, che l'originario attore avrebbe dovuto dare la precedenza, non potendo ostare l'invisibilità del relativo segnale in quanto capovolto a 180 gradi, poiché il deducente viveva a poco più di un chilometro dal luogo del sinistro e, in difetto di prova contraria, doveva presumersi a conoscenza dell'obbligo di dare la precedenza in parola resiste con controricorso la L.A. s.p.a., che ha depositato altresì memoria. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 C.d.S., comma 3, dell'articolo 38C.d.S., comma 2, degli articolo 145 e 146C.d.S., del reg. att. C.d.S., articolo 79, poiché la Corte di appello avrebbe errato fondando la sua decisione sulla sussistenza di un obbligo di dare la precedenza indicato con un segnale stradale accertato come invisibile all'utente della strada con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., dell'articolo 116 c.p.c., in uno all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato e valorizzato la pretesa assenza di contestazioni della Polizia stradale alla D.G. , invece documentalmente risultanti con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare la tipologia delle lesioni, consistenti in una frattura scomposta alla gamba sinistra, subite dal deducente, ritenute compatibili con la dinamica del sinistro allegata al fine di ottenere la pronuncia risarcitoria come riconosciuto dal giudice di prime cure con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c., comma 1, dell'articolo 132 c.p.c., numero 4, poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo conclusivamente indecifrabile attese le omissioni e visti gli errori di apprezzamento delle prove evidenziati nelle precedenti censure Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c Rilevato che il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento dei restanti la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina della segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo o divieto di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge in particolare, per potersi ritenere sussistente, in capo agli automobilisti, un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare come dare la precedenza a chi viene da destra , è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo o del divieto e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce Cass., 20/02/1998, numero 1782, Cass., 13/02/2009, numero 3660 parte controricorrente sostiene che la sentenza della Corte territoriale sia stata fondata anche sull'autonoma e non censurata ragione decisoria del comportamento negligente del conducente dello scooter l'osservazione non trova riscontro negli atti la locuzione presente a pag. 6, secondo capoverso, della sentenza gravata, secondo cui la condotta in parola si poneva oltre che in violazione dell'obbligo di dare la precedenza anche come imprudente e negligente , rimane un'affermazione che non si traduce a ben vedere in specifici addebiti differenti, autonomamente rilevanti, atteso, in particolare, che l'occupazione della corsia di percorrenza riservata agli automezzi provenienti dalla sinistra, come quello antagonista rispetto all'originario attore, rimane inscindibilmente iscritta, nell'operata ricostruzione della dinamica, pur sempre nella prospettiva della mancata precedenza data, posto che quella occupazione era illegittima proprio perché non supportata da uno proprio e speculare diritto di precedenza ciò viene infatti confermato dai vari passaggi motivazionali successivi effettuati dalla Corte territoriale pag. 6, ultimo capoverso pag. 7, terzultimo e penultimo capoverso in questa chiave il Collegio di merito ha concluso per l'addebito in termini di esclusiva responsabilità al conducente lo scooter , con conseguente superamento anche dell'eventuale concorso di colpa pur nella forma presuntiva il complessivo accertamento e la conseguente valutazione in iure della fattispecie dovranno dunque essere nuovamente svolti espungendo l'individuato errore di giudizio spese al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trieste perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.