Quando è annullabile un’assemblea di Condominio da remoto?

Non esistono impedimenti per fare un’assemblea di Condominio in modalità telematica se può essere celebrata senza incorrere in vizi e sia garantito il rispetto delle condizioni di partecipazione.  

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza dello scorso gennaio ha deciso per l'annullabilità dell'assemblea di condominio che si era svolta da remoto in videoconferenza, prima dell'entrata in vigore della normativa di riferimento che regolava la materia per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nonostante le assemblee condominiali telematiche siano ora soggette ad una regolamentazione ad hoc, al momento dell'assemblea oggetto della causa non era ancora entrata in vigore e pertanto revocata perché dichiarata non valida secondo il regolamento del Condominio. Tuttavia, la conclusione del Tribunale di Bergamo, secondo cui la delibera impugnata era invalida, poiché la legge ha regolato lo svolgimento telematico delle assemblee condominiali soltanto in epoca successiva alla approvazione di quella, sarebbe in contrasto con il principio di libertà della cosiddetta “norma generale esclusiva”, immaginando, al contrario, che tutto ciò che non è espressamente autorizzato dalla legge, è da essa implicitamente vietato. Sarebbe pertanto un errore di metodo nel giudicare della validità dell'assemblea svoltasi, sarebbe piuttosto bastato interrogarsi se vi fosse all'epoca una norma di legge contraria all'intervento dei condomini all'assemblea da remoto. Nonostante tutto, il Tribunale di Bergamo ha deciso di condannare il Condominio e revocare l'assemblea oggetto di causa.

Presidente Massetti Motivi della decisione Va premesso che l'assemblea del 12 febbraio 2021 doc. numero 1 prima memoria e doc. numero 2 seconda memoria convenuto ha disposto la revoca dell'intero deliberato del 5 giugno 2020. È, pertanto, sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, e si tratta unicamente di decidere sulle spese di lite, secondo i principi che regolano la soccombenza virtuale. Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione X eccepisce la violazione dell'articolo 66 disp. att. c.c. e lamenta l'indizione dell'assemblea in telematico. Il motivo è fondato. Invero, alla data del 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore l'u.c. dell'articolo 66 att. c.c., secondo cui “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 numero 104, poi modificato dal D.L 7 ottobre 2020 numero 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, numero 159. In precedenza il legislatore dell'emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell'amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti. L'assemblea del 5 giugno 2020 era quindi, viziata ab origine, tanto essendo sufficiente al fine di determinare l'annullabilità della relativa deliberazione. Di qui, solo per questo motivo e con assorbimento degli altri, in virtù del principio della ragione più liquida , la fondatezza dell'impugnazione. Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del valore della causa, evincibile dal quantum degli importi contestati, possono liquidarsi in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica , a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. Non sussistono a carico del condominio i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria. Piuttosto il condominio, che non ha partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, deve essere condannato a versare all'erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando - dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della deliberazione dell'assemblea del condominio in data 5 giugno 2020 - condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite e di mediazione, liquidate in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica , a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende - respinge la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria - condanna il convenuto a versare all'erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.