Mancata comunicazione del deposito dello stato passivo: da quando decorre il termine per l’opposizione?

In tema di accertamento del passivo fallimentare, «ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’articolo 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex articolo 98 l.fall. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c.

  Con la pronuncia numero 9850/2022, il S.C. interviene in ordine ai termini di presentazione dell’opposizione allo stato passivo in difetto della relativa informativa da parte del curatore in particolare, la Cassazione ritiene applicabile, in via analogica, il principio di cui all’articolo 327 c.p.c., con conseguente necessità di proporre l’opposizione entro in termine di sei mesi dal deposito dello stato passivo, anche in assenza della – dovuta, ex lege – comunicazione da parte del curatore». Il caso. L'ordinanza in commento ha origine dall'opposizione allo stato passivo promosso da una banca a distanza di oltre tre anni dal deposito dello stato passivo nel quale la banca si vedeva esclusa dal riconoscimento di un proprio credito, oggetto di insinuazione. Il curatore, peraltro, al momento del deposito dello stato passivo, non aveva provveduto all'invio della prevista comunicazione ex articolo 97 l. fall., dalla quale decorrono i trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione. La domanda della banca veniva rigettata dal giudice delegato e dal tribunale, in forza dell'applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c. in materia di gravami, che prevede, in ogni caso, il termine di sei mesi dal deposito del provvedimento. Tale orientamento è confermato dal S.C. secondo la massima in epigrafe, escludendo la possibilità di accordare una rimessione in termini, astrattamente ammissibile solo in caso di mancata conoscenza dell'intera procedura concorsuale. Opposizione allo stato passivo e natura del procedimento. Secondo l'impostazione prevalente in giurisprudenza, l'opposizione allo stato passivo del fallimento, come attualmente disciplinata, ancorché abbia natura impugnatoria - costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato - non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni , l'impugnazione da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso o la revocazione. Opposizione allo stato passivo ed inammissibilità delle domande nuove. A conferma della natura impugnatoria del procedimento, pur non essendo del tutto assimilabile ad un giudizio di Appello, si afferma comunemente in giurisprudenza che nel procedimento di opposizione allo stato passivo sono inammissibili domande dell'opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase. Opposizione allo stato passivo ed interesse all'impugnativa. Analogamente, l'interesse all'impugnazione dei crediti tempestivi di colui che abbia avanzato domanda di ammissione tardiva allo stato passivo sorge sin dal momento della proposizione di tale domanda e permane sino a quando l'impugnante non veda definitivamente accertata l'insussistenza del suo diritto a partecipare al concorso, salva l'ipotesi che il credito in contestazione venga definitivamente soddisfatto in sede di riparto prima che la domanda tardiva sia stata esaminata. Fermo restando che, in applicazione dell'articolo 100 c.p.c., sono legittimati all'impugnazione dei crediti ammessi tutti i creditori, tempestivi o tardivi, la cui domanda di ammissione sia stata definitivamente accolta o sia ancora controversa per la pendenza del procedimento di opposizione avverso il decreto di rigetto, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia stata ancora esaminata. Opposizione allo stato passivo, mancata comunicazione e decorrenza dei termini. Il S.C. ritiene, in applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c., che l'opposizione allo stato passivo possa essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, anche in assenza della comunicazione del curatore dell'avvenuto deposito, salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione. Mancata comunicazione del deposito dello stato passivo e rimessione in termini. In forza del principio sopra richiamato sull'applicazione dell'articolo 327 c.p.c., il S.C. limita notevolmente la possibilità di concedere una rimessione in termini, anche in caso di mancata comunicazione, da parte del curatore, dell'avvenuto deposito del progetto di stato passivo. Al riguardo, infatti, la rimessione in termini di cui all'articolo 153, comma 2, c.p.c. – in astratto applicabile anche nell'ambito del procedimento di opposizione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare, exarticolo 98 ss. della l. fall. - richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e dell'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente. In particolare, si ammette la rimessione in termine soltanto in caso di mancata conoscenza della procedura concorsuale e non nel caso – di specie, trattata dall'ordinanza in commento – della mancata comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto da parte del curatore. Termine per l'opposizione e lettura del provvedimento in udienza. Nella medesima prospettiva sopra delineata, nell'ipotesi in cui collegio emetta il decreto in udienza in presenza delle parti, il termine di cui all'articolo 99, comma 12, l. fall. per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pronuncia in udienza solo se del decreto è stata data lettura integrale, attestata a verbale, mentre, in difetto di tale requisito, detto termine decorre dalla successiva comunicazione da parte della cancelleria.

Presidente Cristiano - Relatore Campese Fatti di causa 1. Il B.P. soc. coop. incorporante la BP s.c.p.a., già BP s.p.a., già s.p.a., procuratrice di T.P. s.r.l D'ora in avanti, breviter, Banco ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del 27 agosto 2015 con cui il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile, perché tardiva, l'opposizione dalla stessa promossa contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento OMISSIS s.r.l. del proprio complessivo credito di Euro 468.760,01 di cui Euro 275.213,32 in via privilegiata ed Euro 193.5456,69 in chirografo, oltre interessi dall'1 luglio 2010, ed Euro 558,00 per spese della procedura , derivante da un contratto di mutuo, con garanzia ipotecaria, stipulato dalla predetta società, in bonis, il 9 settembre 1994, con la Banca del Sud s.p.a Il menzionato fallimento resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., proponendo, altresì, ricorso incidentale recante un motivo, a sua volta resistito, con controricorso dal Banco. 1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale ritenne i inammissibile la produzione documentale allegata dalla opponente alla memoria autorizzata depositata l'11 giugno 2015, perché avvenuta oltre il termine decadenziale di cui alla L. Fall., articolo 99 ii immeritevole di accoglimento l'istanza di rimessione in termini dalla stessa formulata sul presupposto di non aver ricevuto la comunicazione L. Fall., ex articolo 97 iii inammissibile l'opposizione spiegata L. Fall., ex articolo 98, perché, malgrado la pacifica circostanza che il curatore non avesse effettuato alla Banca la comunicazione predetta erroneamente spedita a diverso creditore , essa era stata promossa a distanza di oltre tre anni dal decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, ben oltre, dunque, il termine lungo semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c., ivi ritenuto applicabile. Ragioni della decisione 1. In via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere contenuta nella memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., del fallimento, nella quale si riferisce che, nel procedimento di esecuzione immobiliare proseguito dal Banco, quale creditore fondiario, lo stesso sarebbe stato soddisfatto integralmente quanto al proprio credito come previsto nel progetto di distribuzione del ricavato della vendita predisposto dal professionista ad essa delegata e già approvato dal tribunale. 1.1. In proposito è sufficiente rimarcare che, secondo l'ormai consolidatosi orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione di somme in sede esecutiva al creditore fondiario deve intendersi come meramente provvisoria, atteso che il creditore medesimo deve comunque ottenere l'ammissione del proprio credito il cui accertamento compete al giudice fallimentare L. Fall., ex articolo 52 al passivo della procedura concorsuale per incassare quanto riconosciutogli in sede esecutiva cfr., anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, Cass. numero 23482 del 2018, e l'intera ricostruzione, con ampi richiami giurisprudenziali, ivi effettuata, dei rapporti tra esecuzione singolare e Fallimento per l'ipotesi di creditore fondiario. Nello stesso senso, vedasi, pure, Cass. numero 6377 del 2015 . 2. I formulati motivi del ricorso principale denunciano, rispettivamente I Violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione del R.D. 16 marzo 1942, numero 267, articolo 97, 98,99 e 101, ed agli articolo 24 e 111 Cost. , contestandosi l'affermazione del tribunale secondo cui, in caso di omessa comunicazione L. Fall., ex articolo 97, trova applicazione il termine di impugnazione di cui all'articolo 327 c.p.c., decorrente dal deposito dello stato passivo. Si chiede a questa Corte di sancire il principio per cui, nel caso di mancata comunicazione, ai sensi della L. Fall., articolo 97, al creditore, da parte del curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda, il termine per proporre opposizione L. Fall., ex articolo 98, non decorre e l'opposizione anzidetta è proponibile fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare II Violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione all'articolo 153 c.p.c. e articolo 24 e 111 Cost. , per non avere il tribunale accolto l'istanza di rimessione in termini del Banco motivando il diniego sulla base dell'esistenza di un onere della parte di attivarsi per verificare l'avvenuto deposito dello stato passivo e di proporre opposizione entro un breve lasso di tempo. Si invoca l'affermazione dei seguenti principi i nel caso di mancata comunicazione, ai sensi della L. Fall., articolo 97, da parte del curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, dell'esito della domanda e dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, - affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda - che ha determinato la decadenza del creditore istante dal diritto di proporre opposizione L. Fall., ex articolo 98, avverso il rigetto della sua domanda, per l'incolpevole decorso del termine, quest'ultimo ha il diritto di essere rimesso in termini ai sensi dell'articolo 153 c.p.c., essendo incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile ii non sussiste alcun onere per il creditore istante che ha avanzato domanda di ammissione al passivo fallimentare di verifica dell'avvenuto deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non essendo prescritto da alcuna disposizione di legge, che peraltro si porrebbe in conflitto con il preciso onere che il legislatore pone a carico del curatore L. Fall., ex articolo 97 III Violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, in relazione al R.D. 16 marzo 1942, numero 257, articolo 99, ed agli articolo 24 e 111 Cost. , censurandosi la ritenuta tardività, con conseguente sua inammissibilità, della produzione documentale allegata alla memoria autorizzata del Banco dell'11 giugno 2015. Si chiede affermarsi che, nel giudizio di opposizione di cui alla L. Fall., articolo 99, devono ritenersi ammissibili le nuove produzioni documentali da parte del ricorrente, nel corso del giudizio di opposizione, ove siano necessitate dall'esigenza di difendersi e contraddire rispetto ad eccezioni, domande e/o difese nuove, non proposte dalla curatela nella fase procedurale precedente produzioni documentali, quindi, per cui non vi era la necessità, né l'onere del deposito unitamente al ricorso , essendo giustificate in tale ipotesi, caratterizzate dall'evoluzione della vicenda processuale ed in specie dalle nuove eccezioni - prima non proposte dall'esigenza di un'effettiva tutela del diritto di difesa, nell'ambito del rispetto del giusto processo . 2. L'unico motivo del ricorso incidentale del fallimento denuncia, invece, Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio , per non avere il tribunale valutato un fatto - l'intervenuto decorso del tempo - ai fini della declaratoria di prescrizione del diritto , erroneamente non dichiarata, malgrado l'assenza di documentazione, tempestivamente prodotta, idonea a provarne l'interruzione. 3. Il primo motivo del ricorso del Banco si rivela infondato alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 3.1. Giova premettere che la L. Fall., articolo 97 nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 5 del 2006, e qui applicabile ratione temporis, risalendo la dichiarazione di fallimento della OMISSIS s.r.l. al 2011 e la domanda L. Fall., ex articolo 93, del Banco al 23 giugno 2011 dispone, al comma 1, che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda . 3.1.1. Da esso, dunque, emerge, innanzitutto, la conferma della qualificazione della verifica del passivo come procedimento contenzioso, che attua un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori e ricorrenti concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri cfr., in motivazione, Cass. numero 33622 del 2021 . 3.1.2. Per questo motivo, la norma specifica che la comunicazione deve avere ad oggetto l'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione L. Fall., ex articolo 93 è tale ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione. Sempre sotto il profilo del contenuto della comunicazione, deve notarsi come il curatore debba anche informare i ricorrenti del diritto di proporre opposizione nel caso di mancato o parziale accoglimento della domanda. La già citata Cass. numero 33622 del 2021, peraltro, ha puntualizzato cfr. in motivazione che se è vero che la L. Fall., articolo 97, obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti L. Fall., ex articolo 93, del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneo adempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizione L. Fall., ex articolo 98, comma 2, attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie . 3.1.3. Nel caso di specie, è assolutamente pacifico tra le parti che il curatore del fallimento OMISSIS s.r.l. non spedì la comunicazione L. Fall., ex articolo 97, al Banco odierno ricorrente, sicché quest'ultimo non ebbe notizia dell'esito della sua domanda di insinuazione al passivo di detta procedura concorsuale, né dell'avvenuto deposito del decreto di esecutività dello stato passivo della stessa. 3.2. Giusta la L. Fall., articolo 99, comma 1 nel testo introdotto dal D.Lgs. numero 5 del 2006, e qui applicabile ratione temporis per quanto si è già detto quanto alla L. Fall., articolo 97 , poi, l'opposizione allo stato passivo si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 97. 3.2.1. Nell'odierna vicenda, il Tribunale di Palermo ritenne inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Banco con ricorso depositato il 5 dicembre 2014, a distanza di più di tre anni dal decreto di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo adottato dal Giudice tutelare all'udienza di verifica dei crediti del 14 novembre 2011 . Quel giudice, cioè, constatata la impossibilità stante la omessa comunicazione del curatore al Banco L. Fall., ex articolo 97 di far decorrere il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., articolo 99, comma 1, considerò applicabile il termine lungo semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., ampiamente superato, tuttavia, dal Banco, di cui respinse, per questa ragione, la formulata istanza ex articolo 153 c.p.c 3.3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato cfr. Cass. numero 11366 del 2018, riguardante un fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore della novella di cui al D.Lgs. numero 5 del 2006 e D.Lgs. numero 169 del 2007 che L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c., salvo che l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'esistenza della procedura concorsuale. Infatti, l'assimilazione dell'istituto ai rimedi impugnatori cede solo a fronte di ulteriori esigenze di specialità e di autonomia della procedura concorsuale che trovino nella relativa disciplina apposita e distinta regolamentazione Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione allo stato passivo di un creditore poiché proposta ritenendo irrilevante che la comunicazione formale della sua esclusione fosse pervenuta a due anni di distanza dal deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo il creditore già a conoscenza della procedura concorsuale . Indirizzo ermeneutico che ha trovato conferma, peraltro, nella più recente Cass. numero 3054 del 2021 rv. numero 660577-03 . 3.3.1. La prima di dette pronunce è giunta alla riportata conclusione, qui affatto condivisa, richiamando principi concorrenti, in parte già applicati da questa Corte. In essa, in particolare i si è ricordato l'assunto per cui l'impugnazione di un credito tempestivamente ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito, ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, in applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c., salva la mancata conoscenza del processo fallimentare, della cui prova il creditore medesimo è onerato cfr. Cass. numero 8869 del 2017 tale arresto - si è ivi chiarito - permette di definire l'ambito ristretto di un possibile richiamo a qualunque istituto evocante la rimessione in termini, soprattutto poiché vi è incontrovertibilmente escluso che il ricorrente non conoscesse del processo concorsuale, avendo appunto in esso introdotto apposita domanda tardiva di credito . Nell'odierna vicenda, il Banco aveva introdotto apposita domanda tempestiva, ma è palese che la conclusione resta identica ii si è richiamato il costante orientamento, espresso in continuità con decisioni assunte anche prima della riforma del 2006, per cui in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria nella specie, in materia di ripartizione dell'attivo , qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui alla L. Fall., articolo 26, bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c. Cass. 19939/2017, Cass. 7218/2009 e, prima, Cass. 12537/2002 Cass. 9321/2013, a propria volta, nel dare rilievo all'inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall'articolo 327 c.p.c., comma 2, ha spiegato che la preclusione, a vantaggio del termine più breve interno alla procedura fallimentare, deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicché la conoscenza del processo di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui alla L. Fall., articolo 92 . Nella specie, come si è detto, è incontroversa la presentazione tempestiva della domanda di ammissione al passivo del Banco iii si è fatta propria l'affermazione di Cass. numero 9321 del 2013 secondo cui il Legislatore della riforma si è fatto carico delle esigenze di speditezza oltre che di certezza circa la stabilità del provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento prescrivendo, nella L. Fall., nuovo articolo 26, la non impugnabilità dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi novanta giorni dal deposito, a prescindere dalla comunicazione degli stessi e tale norma ha sostituito quella di cui all'articolo 327 c.p.c., prima ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità . Tale osservazione, ha proseguito la citata Cass. numero 11366 del 2018, permette di cogliere, nella disciplina dei giudizi di ammissione al passivo e delle relative impugnazioni, la mancanza di una analoga disposizione interna, simile a quella della L. Fall., articolo 26, il che però non giustifica una deviazione generale dalla regola di cui all'articolo 327 c.p.c., a presidio finale delle comuni esigenze di celerità e certezza che connotano tutte le fasi concorsuali iv si è sottolineato che Cass. numero 11392 del 2016 ammette che va riconosciuta l'appartenenza dell'opposizione allo stato passivo al genus, inteso nel senso più lato, dei rimedi impugnatori e, laddove prosegue negando più genericamente l'assimilazione piena di tale opposizione all'appello, e neppure di ritenere applicabili all'opposizione allo stato passivo, per regola generale, le regole dettate in materia di impugnazioni dagli articolo 323 c.p.c. e segg. , ha cura di chiarire che occorre viceversa, di volta in volta, scrutinare la compatibilità di esse con lo strumento in questione, in ragione dalle sue particolari caratteristiche . Tale compatibilità - ha proseguito Cass. numero 11366 del 2018 - ha già trovato più puntuale sistemazione ove questa Corte ha specificato, ad esempio, i limiti del richiamo al divieto dei nova in tema di prova e documenti ex articolo 345 c.p.c. Cass. 21201/2017 , alle impugnazioni incidentali Cass. 24489/2016 e, in generale, al principio devolutivo nella sua interezza la medesima compatibilità va invece affermata con riguardo all'esigenza di assicurare anche nel procedimento giurisdizionale di accertamento del passivo le esigenze di stabilità e certezza individuate nella norma applicata relativa al termine decadenziale per le impugnazioni, come d'altronde affermato nella disciplina antevigente in un primo tempo più largamente da Cass. 18579/2004 e puntualizzato, avendo riguardo appunto alla descritta valenza generale, ma nell'ambito delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali , da Cass., SU, numero 25174 del 2008 . 3.4. In virtù delle suesposte argomentazioni, dunque, l'odierna doglianza va respinta, potendosi enunciare il seguente principio di diritto In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui alla L. Fall., articolo 97, al creditore che abbia chiesto l'insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione L. Fall., ex articolo 98, può essere proposta da quest'ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'articolo 327 c.p.c. . 4. Il secondo motivo del ricorso principale del Banco è parimenti insuscettibile di accoglimento. 4.1. Esso, invero, - peraltro carente di autosufficienza nella misura in cui nemmeno riproduce l'effettivo contenuto dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'opponente innanzi al tribunale - mostra di obliterare completamente che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, e tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'articolo 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità cfr. Cass. numero 4585 del 2020 Cass. numero 5946 del 2017 Cass. numero 26402 del 2014 Cass. numero 8151 del 2015 Cass. numero 17704 del 2010 . 4.2. Un siffatto principio, debitamente adattato sostituendosi alla comunicazione di cancelleria quella del curatore L. Fall., ex articolo 97, ed altresì tenuto conto di quello enunciato respingendosi il primo motivo, può certamente trovare applicazione anche nell'odierna vicenda, determinando, così, il rigetto della doglianza in esame, posto che, nel caso di specie, tra il deposito del decreto che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento OMISSIS s.r.l. 14 novembre 2011 e la proposizione dell'opposizione L. Fall., ex articolo 98 con ricorso depositato in data 5 dicembre 2014 risulta decorso un termine ampiamente superiore a quello di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 327 c.p.c., nel testo, qui applicabile ratione temporis, modificato dalla L. numero 69 del 2009. 5. Il terzo motivo può considerarsi assorbito. 6. L'unico formulato motivo del ricorso incidentale del fallimento il cui accoglimento solo nella memoria ex articolo 380-bis.1 c.p.c., del fallimento è stato specificamente chiesto in subordine rispetto alla richiesta di cessazione della materia del contendere o di rigetto del ricorso principale , benché rubricato omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5, lamenta, in realtà, l'omessa pronuncia, ad opera del tribunale, sull'eccezione di prescrizione del credito del Banco come sollevata affatto ammissibilmente. Cfr. Cass. numero 27940 del 2020 Cass. numero 27902 del 2020 Cass. numero 21490 del 2020 dal fallimento costituendosi in sede di opposizione vizio da ricondursi, pertanto, alla diversa tipologia di cui al numero 4 dello stesso comma della predetta disposizione . 6.1. Esso si rivela inammissibile per carenza di interesse alla sua proposizione, per la dirimente ragione che nessuna soccombenza, sul punto, è configurabile da parte dell'odierno ricorrente incidentale posto che il giudice di merito ha chiaramente ritenuto che la pronunciata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione del Banco gli precludesse o quanto meno rendesse inutile l'esame della questione preliminare di merito tale essendo l'eccezione di prescrizione proposta dal fallimento cfr. Cass. numero 11270 del 2020 Cass. numero 18648 del 2018 Cass. numero 22095 del 2017 . 7. In definitiva, il ricorso principale del B.P. Soc. coop. va respinto quanto al suo primo motivo, dichiarandosene inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, mentre quello incidentale del fallimento va dichiarato inammissibile. 7.1. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. numero 5955 del 2014 Cass., S.U., numero 24245 del 2015 Cass., S.U., numero 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, numero 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del Banco e del fallimento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale del B.P. Soc. Coop., dichiarandone inammissibile il secondo ed assorbito il terzo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale del fallimento OMISSIS s.r.l Compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del B.P. Soc. Coop. e del fallimento OMISSIS s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e quello incidentale, giusta dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.