La Cassazione sul reato di falsa testimonianza

«Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'articolo 500 c.p.p. tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate».

La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte riguarda il delitto di falsa testimonianza, in particolare la valenza che può essere attribuita, quale parametro di confronto con le dichiarazioni rese in dibattimento, a quelle che il testimone rende nel corso delle indagini preliminari, e che nel corso del processo in cui la testimonianza viene resa siano state utilizzate per le contestazioni di cui all'articolo 500 c.p.p. A riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che nell'ambito del processo in cui rende la sua deposizione, il testimone è immune da responsabilità, potendo unicamente essere ritenuto attendibile o meno. Uno dei modi per confermarne l'attendibilità o, viceversa, per farne risaltare la non credibilità è rappresentato proprio dall'utilizzo delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero articolo 500, comma 1, c.p.p. secondo i Giudici, lo statuto di tali dichiarazioni non può subire mutamenti nel corso dell'eventuale successivo giudizio a carico del dichiarante, né può cambiare la rilevanza giuridica di quelle dichiarazioni, «dovendosi in particolare escludere che il relativo contenuto possa fungere da esclusivo parametro di genuinità o falsità della deposizione testimoniale resa in dibattimento». Ciò premesso, la Corte enuncia il seguente principio di diritto «non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'articolo 500 c.p.p. tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate».

Presidente Petruzzellis – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di D.G.M.A. in ordine al delitto di falsa testimonianza articolo 372 c.p. , confermando la pena inflittale dal primo giudice nella misura di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni disposte in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, la quale formula tre motivi di censura, di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione dell'articolo 415-bis c.p.p. e vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha accolto l'eccezione di nullità correlata alla omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini tanto all'indagata, quanto al difensore di fiducia, formulata in sede di udienza preliminare del 12 gennaio 2018. Sul punto la ricorrente evidenzia che, in occasione di una precedente udienza preliminare svoltasi il 29 settembre 2017, il G.u.p. aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero, dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di conclusione indagini nonostante tale provvedimento, il PM si era, tuttavia, limitato a formulare una nuova richiesta di rinvio a giudizio senza procedere alla preventiva notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p. Tanto il Tribunale, quanto la Corte di Appello non rilevavano l'eccepita nullità sul presupposto che l'avviso, contenente un'errata indicazione del cognome della imputata, avesse sostanzialmente conseguito il suo scopo, così dovendosi escludere la lesione dei suoi diritti di difesa. Evidenzia in senso contrario la ricorrente che la decisione resa dalla Corte di appello è errata anche nel punto in cui afferma che l'omessa notifica dell'avviso al difensore non fosse stata mai eccepita nelle precedenti fasi procedimentali. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, la difesa eccepisce, inoltre, la violazione dell'articolo 500 c.p.p., comma 4, per omessa acquisizione agli atti del processo verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata alla Polizia Giudiziaria durante le indagini preliminari in data omissis nell'ambito del procedimento numero omissis R.G. 2.3. Con un terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 372 c.p. e vizi cumulativi di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità, articolato sui seguenti capisaldi a entrambe le sentenze di merito fondano l'affermazione di responsabilità soltanto sulla deposizione resa dall'imputata nel dibattimento del giudizio numero 8471/2010 R.G. N. R. e sul presunto, ma indimostrato, contrasto di quanto riferito in detta sede con quanto emergerebbe dal verbale di s.i.t. redatto il giorno omissis b l'imputata, escussa come testimone nel dibattimento del processo numero 8471/2010 R.G. N. R. ha sempre affermato il vero, sia perché l'aggressione e le minacce sono state confermate dalla persona offesa il figlio A.S. e dal padre sia perché hanno trovato logico riscontro nella deposizione di un altro testimone B. e nella valutazione che dei fatti ha fornito il giudice di quel processo c la ricorrente, escussa come teste, non aveva l'obbligo di confermare fatti negativi e le dichiarazioni predibattimentali non costituiscono prova d la mera difformità tra le dichiarazioni rese in sede di indagine e quelle dibattimentali non è da sola sufficiente per far inquadrare il fatto nell'alveo dell'articolo 372 c.p. e la deposizione resa nel processo originario dalla ricorrente non era pertinente ai fatti e non negava il cd. vero assoluto, ma riportava unicamente quanto effettivamente dalla stessa percepito d la condanna dell'imputata stride con il criterio del oltre ogni ragionevole dubbio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per quanto non in relazione alla eccezione di natura processuale dedotta con il primo motivo, ritenuta accoglibile anche dal Procuratore Generale, ma in maniera più radicale in relazione al terzo motivo di censura e in particolare alla doglianza formulata al punto d , che involge il profilo della sussistenza stessa del reato di falsa testimonianza. 2. Com'è, infatti, dato rilevare, il terzo motivo di ricorso è prevalentemente articolato in punto di mero fatto e per tale aspetto risulterebbe improponibile. Pur se in maniera asistematica, il motivo pone, tuttavia, la cruciale questione della valenza che può essere attribuita, quale parametro di confronto con le dichiarazioni rese in dibattimento, con quelle che il testimone aveva in precedenza reso nel corso delle indagini preliminari e che nel corso del processo in cui la testimonianza viene resa, siano state utilizzate per le contestazioni di cui all'articolo 500 c.p.p. Com'è noto, infatti, le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate unicamente ai fini della credibilità del testimone articolo 500 c.p.p., comma 2 , mentre dalla lettura della sentenza in esame emerge chiaramente che sono state proprio le dichiarazioni rese dalla ricorrente a sommarie informazioni testimoniali dinanzi ai Carabinieri in data omissis nell'ambito del procedimento numero 8471/2010 R.G.N.R. a fungere da metro di valutazione di quanto dalla stessa dichiarato, in veste di testimone, nel processo celebrato nei confronti di P. e C.M. pag. 5 sent. impugnata , parti civili nell'ambito del presente giudizio. La Corte di merito ha dato per pacifico tale assunto, concentrandosi piuttosto sull'eccezione, questa certamente infondata, che la difesa dell'imputata aveva sollevato riguardo alla mancata acquisizione agli atti del proprio processo per falsa testimonianza del verbale delle sommarie informazioni rese. Che questa sia effettivamente stata la statuizione dalla Corte d'appello trova, infatti, conferma nel passo ulteriore della sentenza in cui si dà conto del fatto che l'imputata ha rappresentato in dibattimento una realtà diversa da quella evidenziata e dichiarata in sede di indagini dinanzi alla P.G. procedente, ponendosi in netto contrasto con la primigenia esternazione in ordine alla percezione di un dato dapprima denegato e poi illustrato financo nel particolare pag. 5 . La statuizione risulta, tuttavia, giuridicamente infondata, poiché contrastante con il vigente dato normativo. Nell'ambito del processo in cui rende la sua deposizione, il testimone è, infatti, immune da responsabilità, potendo unicamente essere ritenuto attendibile o meno, tanto che l'articolo 476 c.p.p., comma 2, stabilisce espressamente che, a differenza di quanto consentito dal previgente codice, non può essere arrestato per reati concernenti il contenuto della deposizione. Uno dei modi per confermarne l'attendibilità o per converso per farne risaltare la non credibilità è rappresentato proprio dall'utilizzo delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero articolo 500 c.p.p., comma 1 . Sembra, tuttavia, evidente come lo statuto di quelle dichiarazioni non possa subire mutamenti nel corso dell'eventuale successivo giudizio a carico del dichiarante, accusato di essere stato falso o reticente nè che possa cambiare la rilevanza giuridica di quelle dichiarazioni, dovendosi in particolare escludere che il relativo contenuto possa fungere da esclusivo parametro di genuinità o falsità della deposizione testimoniale resa dibattimento. Quanto ora affermato non contrasta con la circostanza che l'articolo 372 c.p., non contempla alcun parametro legale di riferimento, potendo la falsità della deposizione emergere dal confronto con una qualsiasi delle altre risultanze processuali a mero titolo di esempio la concorde deposizione di più testimoni . La natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni dibattimentali di cui all'articolo 500 c.p.p. ed il suo rapporto con il reato di falsa testimonianza non possono, dunque, subire variazioni nel passaggio dal processo in cui sono state rese le deposizioni testimoniali a quello successivamente instaurato al fine di accertare la sussistenza del delitto di falsa testimonianza, pena, altrimenti, la pratica abrogazione del comma 2 di tale previsione normativa. La stessa affermazione, in apparenza contrastante, contenuta in una non recente pronuncia di questa Corte di legittimità Sez. 6, numero 38107 del 04/06/2009, Ottaviano ed altri, Rv. 245367 , per cui è stata ritenuta impropria l'osservazione del giudice di merito che, evocando l'articolo 500 c.p.p., aveva ritenuto di non poter effettuare il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la falsità delle seconde, può essere comunque condivisa alla condizione che da altri elementi processuali sia emersa la situazione così descritta, laddove nel caso in esame non risultano acquisiti dati probatori aggiuntivi atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputata alla Polizia giudiziaria, constando, anzi, a parere della difesa elementi di segno opposto punto b del terzo motivo di ricorso non considerati nè apprezzati dalla Corte di merito. Deve conclusivamente affermarsi il principio che non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'articolo 500 c.p.p. tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate. 3. Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste residui motivi assorbiti dalla natura della pronuncia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.