Giudizio ordinario e fallimento di una parte: le domande riconvenzionali diventano improcedibili ma “sopravvivono” le eccezioni riconvenzionali

Nel giudizio intrapreso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può dedurre fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito come anche eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio credito, quando  l’eccezione è diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto articolo 56 l.f. , non operando al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo, previsto dagli articolo 93 ss. l.f.  L’eccezione in via riconvenzionale va esaminata dal giudice della lite, in quanto, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda.

Il caso. Con riferimento ad un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione, il committente contesta il diritto al pagamento del corrispettivo alla ditta appaltatrice mediante citazione in giudizio  innanzi il Tribunale cui chiede di accertare e dichiarare non dovuto il compenso per diversi motivi la ditta avrebbe omesso di detrarre dai conteggi somme da lui corrisposte in contanti il committente vanta un diritto di credito, a seguito di cessione da parte di altra società, nei confronti della ditta e lamenta la presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate su cui fonda la domanda di risarcimento dei danni quantificati nei costi di ripristino e/o eliminazione di detti difetti e vizi. Contestualmente la ditta appaltatrice richiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento dell'esecuzione dei lavori cui il committente si oppone. A seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento della società appaltatrice, i due giudizi pendenti innanzi il Tribunale vengono riassunti e riuniti. Il Tribunale di Milano, dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità della domanda con cui il committente voleva far valere un credito nei confronti del fallimento, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo ritenendo provata, dal fallimento, l'avvenuta detrazione delle somme corrisposte dal committente e non provata dal committente la cessione del credito contestata dal fallimento. A seguito di esito sfavorevole anche in grado di appello, la questione giunge alla Corte di Cassazione. Rapporti fra giudizi ordinari e rito fallimentare. È principio pacifico quello secondo cui quando si voglia far valere una pretesa creditoria verso il fallito occorre agire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli articolo 93 e ss. della l.f., essendo preclusa l'azione nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione. Ciò deriva dall'obbligatorietà per ogni creditore che intenda divenire concorrente di seguire le forme e i modi previsti per l'accertamento del passivo dagli articolo 52, 93 ss. l.f. ritenute, appunto, inderogabili in quanto strutturalmente idonee ad assicurare il rispetto della concorsualità. Da tale principio consegue che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore. La regola vale anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta nel giudizio instaurato da un soggetto quando era ancora in bonis e poi proseguito dal curatore dopo la dichiarazione del fallimento come nel caso in esame , oppure promosso ab initio dal curatore, per la realizzazione di un credito vantato dal fallito Cass. numero 23077/2004 alle cui motivazioni si fa rinvio . Orbene il carattere esclusivo del rito speciale fallimentare implica però l'inammissibilità o improcedibilità della sola domanda riconvenzionale proposta nei confronti della curatela e non anche della domanda principale proposta dal curatore non potendo ciò essere giustificato in ossequio del principio del simultaneus processus che ispira il disposto dell'articolo 36 c.p.c. per l'orientamento contrario oggi superato Cass. numero 3878/1979 . Ribaditi tali principi la Corte chiarisce però che l'inammissibilità o improcedibilità non riguarda le eccezioni riconvenzionali, ovvero le istanze formulate dal convenuto e dirette a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o dei titoli dedotti dall'attore senza estendere l'ambito oggettivo del giudizio, ossia al solo fine di ottenere il rigetto della domanda della curatela e senza che sul diritto del convenuto si formi un accertamento idoneo al giudicato tra le sentenze citate Cass. numero 14418/2013 e numero 30298/2017 . Così la Corte cassa la sentenza di Appello ove decide sulla domanda di pagamento del corrispettivo della curatela senza valutare le eccezioni di inadempimento mosse dal committente e relative ai vizi e ai difetti delle opere le quali, correttamente dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado quale fondamento dell'autonoma domanda di risarcimento dei danni, sono state riproposte in appello “per paralizzare la pretesa al compenso”.

Presidente Di Virgilio - Relatore Dongiacomo Fatti di causa 1.1. L.C.G., con atto di citazione notificato il 19/3/2010, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, l'Impresa B. s.r.l., e, dopo aver dedotto che la società convenuta, cui aveva affidato l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, non aveva diritto al corrispettivo richiesto sia per la cattiva esecuzione delle opere, sia per mancata detrazione della somma di Euro 80.000,00 che il committente le aveva pagato in contanti, sia, infine, per il diritto di quest'ultimo ad avere il pagamento della somma di Euro 46.560,00 in corrispondenza del credito, a lui ceduto, vantato nei confronti della stessa dalla omissis s.a.s., ha chiesto che fosse accertato che nulla era da lui dovuto alla società appaltatrice e che la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni conseguenti ai vizi e i difetti delle opere eseguite. 1.2. L.C.G., con atto di citazione notificato in data 8/6/2010, ha, poi, proposto opposizione al decreto con il quale il tribunale di Milano, in data 6/4/2010, gli ha ingiunto di pagare all'Impresa B. s.r.l. la somma di Euro 98.860,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ricorrente in suo favore, sostenendo, in particolare, che - le opere realizzate dalla B. presentavano vizi e difetti tali da legittimare la sospensione dei pagamenti - non era stato detratto l'importo di Euro 80.000,00, versato in contanti all'opposta - il committente, in qualità di cessionario del credito di Euro 46.560,00 vantato dalla omissis s.a.s. nei confronti della B., aveva diritto al pagamento di tale importo, se del caso a mezzo di compensazione con quanto fosse risultato ancora dovuto alla società opposta. 1.3. L'Impresa B. s.r.l. si è costituita in entrambi i giudizi sostenendo che - l'importo di Euro 80.000,00, corrisposto in contanti dall'opponente, era stato detratto da quanto dovuto quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione - le opere eseguite erano prive di vizi e difetti - l'opponente era comunque decaduto dall'azione di garanzia, peraltro prescritta - la cessione di credito dedotta dall'opponente era inesistente sia perché non sussisteva alcun credito della omissis nei confronti dell'opposta, sia perché l'asserita cessione di credito era simulata. L'appaltatrice, quindi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. I due giudizi, a seguito del fallimento della società opposta, dichiarato con sentenza del 14/7/2013, sono stati riassunti e riuniti. 1.2. Il tribunale di Milano, assunte le prove orali ammesse, con sentenza del 4/5/2016, innanzitutto, ha dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità della domanda con la quale il L.C. aveva inteso far valere un credito nei confronti del fallimento ed, in secondo luogo, ha rigettato l'opposizione confermando, quindi, il decreto ingiuntivo opposto. 1.3. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che - il pagamento della somma di Euro 80.000,00 era dimostrato dalle quietanze sottoscritte da B. - il Fallimento non aveva contestato il pagamento ma aveva dimostrato l'avvenuta detrazione di tale importo - la cessione del credito vantato dalla omissis era stata integralmente contestata dalla B. per cui il cessionario avrebbe dovuto dare la prova del negozio di cessione - tale prova, tuttavia, non era mai stata offerta non potendosi considerare come tale una mera lettera, formata dalla omissis , e cioè la presunta creditrice, di comunicazione della cessione, peraltro in difetto di prova dell'invio e di data certa. 2.1. L.C.G. ha proposto appello avverso tale sentenza chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle pretese di pagamento avanzate dalla controparte. 2.2. Il Fallimento della Impresa B. s.r.l. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 3.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite. 3.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che l'opponente, nel giudizio di primo grado, non ha contestato che i lavori erano stati eseguiti dall'Impresa, benché a suo dire non correttamente, né ha contestato l'ammontare del corrispettivo fissato per tali opere, risultando, di conseguenza, provato, oltre che sulla base dei documenti prodotti, anche perché non contestato, l'adempimento dell'Impresa alla propria obbligazione ed il suo diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo - le domande volte a far valere il diritto al risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera sono state dichiarate inammissibili/improcedibili senza che la pronuncia assunta dal tribunale sia stata, sul punto, oggetto di appello per cui le problematiche inerenti le modalità di esecuzione delle opere restavano estranee a questo giudizio - la B., come evidenziato dal tribunale, aveva chiaramente spiegato come il pagamento in contanti di Euro 80.000,00, eseguito dall'opponente, era stato decurtato, insieme ai bonifici ricevuti per Euro 57.640,00, dall'ammontare complessivo del credito totale, pari ad Euro 236.449,99, risultando, quindi, un debito a carico dell'opponente pari a quanto richiesto con l'ingiunzione, e cioè Euro 98.860,00, tanto più che, come statuito dal tribunale senza che l'appellante avesse contrapposto alcunché, l'opponente non aveva prodotto documenti volti a dimostrare l'esecuzione di pagamenti ulteriori rispetto a quelli sopra elencati - l'Impresa B. aveva contestato non solo l'avvenuta cessione del credito ma, a monte , l'esistenza stessa del credito vantato dalla omissis nei suoi confronti sicché, quand'anche si potesse superare la questione rilevata dal tribunale circa la prova della cessione di tale credito in favore dell'opponente, tale credito, a fronte della contestazione sollevata dall'opposta e cioè che si trattava di un importo versato in acconto di un contratto concluso e che non aveva avuto esecuzione per responsabilità dell' omissis , non poteva ritenersi certo , con la conseguente necessità, per poter essere opposto in compensazione, di un accertamento dello stesso, che è però mancato - né sussistono elementi adeguati a dimostrare che la omissis avesse effettivamente diritto alla restituzione dell'importo versato in acconto del contratto rimasto ineseguito, essendo in contestazione tra le parti a chi fosse addebitabile la mancata esecuzione del contratto che, peraltro, non risulta essere mai stato risolto, con i conseguenti effetti restitutori , sicché, in definitiva, mancando la prova dell'esistenza stessa credito ceduto, lo stesso non può essere opposto in compensazione con il credito azionato in via monitoria. 4.1. L.C.G., con ricorso notificato il 30/5/2017, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 4.2. Il Fallimento dell'Impresa B. s.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 5/7/2017. 4.3. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e la necessità di una pronuncia in relazione alla corretta applicazione degli articolo 1241,1242 e 1243 c.c., nonché della L. Fall., articolo 56 e 95, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, ha ritenuto che l'appellante non aveva censurato la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità della domanda riconvenzionale volta a far valere, nei confronti del Fallimento, il credito per i vizi e i difetti delle opere realizzate dalla società appaltatrice e che, per tale ragione, le questioni concernenti le modalità di esecuzione delle opere appaltate alla convenuta dovevano ritenersi estranee al giudizio. 5.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che, in realtà, il L.C., con l'atto d'appello, aveva manifestato in maniera inequivocabile la propria intenzione di impugnare la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità/improcedibilità delle domande con cui lo stesso, nell'atto d'opposizione al decreto ingiuntivo, sotto le lett. c e d , aveva chiesto - da un lato, di condannare l'Impresa B. al pagamento della somma di Euro 65.564,00, oltre Iva, corrispondente ai costi di ripristino e/o di eliminazione delle difformità, le mancanze di qualità, i vizi e/o i difetti riscontrati nelle opere realizzate dalla società appaltatrice - dall'altro lato, di condannare l'Impresa B. s.r.l. al pagamento delle somme che fossero risultate in favore dell'attore, anche a seguito di eventuale compensazione, tenuto conto delle somme complessivamente corrisposte Euro. 80.000,00 e del credito vantato dall'opponente, in qualità di cessionario, nei confronti dell'appaltatrice per Euro 46.560,00, maggiorato degli interessi di legge. 5.3. L'appellante, in particolare, ha aggiunto il ricorrente, aveva, con l'atto d'appello, espressamente dedotto di aver sollevato, nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo, in ragione dei numerosi vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite dall'appaltatrice, una formale eccezione d'inadempimento la quale, al pari dell'eccezione di compensazione del credito di cui si era reso cessionario prima del fallimento, rientra senza dubbio nella cognizione del giudice ordinario pur a seguito del fallimento della convenuta opposta, in quanto proposta al solo fine di ottenere il rigetto della domanda del curatore. 5.4. Deve, pertanto, escludersi, ha concluso il ricorrente, che l'opponente avesse proposto nei confronti del Fallimento domande da ritenersi, nei termini esposti, precluse. 6.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1260,1262 e 1264 c.c. nonché degli articolo 1241,1242 e 1243 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la cessione in favore dell'opponente del credito della omissis s.a.s. verso l'Impresa B. non fosse opponibile in compensazione al fallimento di quest'ultima sul rilievo che, seppure fosse superabile la questione della prova della cessione del credito, restava, comunque, il fatto che, a fronte della contestazione sollevata dal Fallimento, mancava la prova circa l'esistenza stessa del credito ceduto. 6.2. La corte d'appello, in effetti, ha osservato il ricorrente, così opinando non ha considerato il fatto decisivo che né l'Impresa B., prima, né il Fallimento, poi, hanno mai affermato che la società fallita aveva il diritto di trattenere le somme versate dalla omissis s.a.s. per un appalto mai eseguito dalla stessa Impresa B Non esiste, infatti, alcun riscontro documentale che possa attestare che l'Impresa B. avesse contestato una qualsiasi responsabilità della omissis riguardo il fatto che l'appalto non era stato eseguito sicché la contestazione sollevata in ordine all'insussistenza del diritto di quest'ultima alla restituzione delle somme versate alla società poi fallita è infondata e pretestuosa. 6.3. La corte d'appello, pertanto, se avesse considerato questo fatto decisivo, avrebbe ritenuto, in mancanza di elementi che attestassero specifiche e tempestive contestazioni in merito alla sua esistenza, di facile e pronta liquidabilità il credito opposto in compensazione dal L.C La corte d'appello, invece, senza chiarire le ragioni per cui tale credito non era di facile e pronta liquidazione, ha omesso di considerare la mancanza di specifiche e tempestive contestazioni in merito all'esistenza di tale credito. 7.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partii, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte ha ritenuto che il L.C., nel giudizio di primo grado, non aveva contestato che i lavori erano stati effettuati dall'Impresa, benché a suo dire non correttamente, né aveva contestato l'ammontare del corrispettivo fissato per tali opere, e che, di conseguenza, era risultata la prova, oltre che sulla base dei documenti prodotti, anche perché non contestato, dell'adempimento da parte dell'Impresa appaltatrice alla propria obbligazione e, quindi, il suo diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo. 7.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha omesso del tutto di considerare il fatto decisivo dell'esistenza di una contestazione da parte dell'opponente circa il corretto adempimento dell'Impresa B. della propria obbligazione di eseguire le opere appaltate a regola d'arte. 7.3. La stessa corte, del resto, ha concluso il ricorrente, ha riconosciuto l'esistenza della contestazione da parte del L.C. in merito ai lavori effettuati sicché, in definitiva, la sentenza contiene sul punto affermazioni tra loro inconciliabili. 8. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 4, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'articolo 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte si è pronunciata sul quantum del corrispettivo che l'opponente avrebbe dovuto pagare all'appaltatrice senza avere preliminarmente valutato, alla luce delle risultanze dell'istruttoria di primo grado, la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento che l'opponente aveva sollevato, in ragione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dall'Impresa B., per paralizzare la domanda proposta da quest'ultima. 9.1. Il primo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione dei temi trattati, sono fondati nei limiti che seguono. 9.2. La L. Fall., articolo 52, comma 2, stabilisce, in effetti, il principio per cui, in caso di fallimento del debitore, il giudizio di verificazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge, è l'unico strumento processuale utilizzabile per ottenere l'accertamento, con effetti opponibili alla procedura fallimentare, del diritto di credito asseritamente maturato nei confronti di quest'ultimo. Il soggetto che assume di essere titolare di un diritto di credito nei confronti del fallito, quindi, se intende farlo valere nei confronti del curatore nel senso che intende partecipare ai riparti fallimentare , ha l'onere di far valere la propria pretesa nelle forme, tendenzialmente esclusive, del giudizio di verificazione, così come previste e disciplinate dalla L. Fall., articolo 93 e segg. nel senso che, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, tali forme processuali escludono, almeno con effetto nei confronti della procedura, ogni altra possibile forma di accertamento giudiziale del diritto di credito vantato verso il fallito. 9.3. Ciò significa che, se la pretesa creditoria è azionata in sede ordinaria o perché pendeva un giudizio ordinario contro il fallito che, dopo la sua interruzione L. Fall., ex articolo 43, viene proseguito nei confronti del curatore, o perché la domanda di accertamento di tale credito è proposta direttamente contro il curatore in sede ordinaria, se del caso per ottenere la sua condanna al relativo pagamento , la domanda proposta, in difetto di una corretta identificazione non semplicemente del giudice innanzi al quale agire ma, più radicalmente, del procedimento stesso con il quale far valere la pretesa azionata nei confronti della procedura, è rispettivamente improcedibile ovvero inammissibile e come tale dev'essere dichiarata, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del giudizio Cass. numero 9623 del 2010 Cass. numero 17839 del 2005 più di recente, Cass. numero 24156 del 2018 Cass. numero 9461 del 2020 . 9.4. La domanda di risarcimento dei danni che l'attore e opponente aveva proposto nei confronti dell'appaltatrice in ragione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dalla stessa, in quanto assoggettata, ai sensi della L. Fall., articolo 52, comma 2, al giudizio di verificazione di cui alla L. Fall., articolo 93 e segg., ed alle sue forme, come visto, esclusive nel senso che, almeno in via tendenziale, escludono ogni altro possibile accertamento giudiziale del credito con effetti verso la massa , è senz'altro diventata, in conseguenza del sopravvenuto fallimento della parte convenuta ed opposta , improcedibile ed è stata, pertanto, correttamente dichiarata come tale dal tribunale con statuizione rimasta alla luce di quanto emerge dall'atto d'appello, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale delle censure in esame del tutto incensurata. 9.5. L'esclusività del giudizio di verificazione vale, peraltro, non soltanto nel caso in cui la domanda avente ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria verso il fallito sia stata proposta, in sede ordinaria, in via principale ma anche nel caso in cui tale domanda si stata introdotta se del caso nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal creditore poi fallito Cass. numero 26993 del 2020 Cass. numero 11749 del 2011 Cass. numero 19290 del 2007 Cass. numero 10692 del 2000 in via riconvenzionale come, almeno in parte, è accaduto nel caso in esame . Infatti, nel giudizio promosso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, se il convenuto propone domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti di quest'ultimo, la domanda proposta dal convenuto, in quanto soggetta al rito speciale previsto dalla L. Fall., articolo 93 segg., per l'accertamento del passivo, dev'essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria. La domanda proposta o proseguita dal curatore prosegue, invece, dinanzi al giudice originariamente adito, non operando per la stessa la vis attractiva del tribunale fallimentare, né in forza dell'articolo 36 c.p.c. o della L. Fall., articolo 24, in quanto l'applicazione della L. Fall., articolo 52, non pone una questione di competenza ma di rito, né in virtù del principio del simultaneus processus, il quale, non costituendo un principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse Cass. numero 24847 del 2011 . In definitiva, qualora, nel giudizio promosso o proseguito dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, in quanto assoggettata al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi della L. Fall., articolo 93 e segg., dev'essere dichiarata inammissibile o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore nel giudizio di cognizione ordinaria e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria Cass. SU numero 23077 del 2004 Cass. SU numero 21499 del 2004 . 9.6. Le conclusioni esposte, tuttavia, non valgono per il caso in cui il terzo, convenuto nel giudizio proposto o proseguito dal curatore fallimentare, non abbia proposto una domanda riconvenzionale volta cioè ad ottenere l'accertamento giudiziale, con effetti verso la massa, della pretesa asseritamente maturata nei confronti del fallito ma si sia, piuttosto, limitato ad invocare il fatto costitutivo di tale credito in via di mera eccezione riconvenzionale, vale a dire al solo scopo di ottenere la dichiarazione di compensazione, con il relativo effetto estintivo articolo 1241 c.c. e segg. , rispetto al credito fatto valere dall'attore poi fallito. In tale ipotesi, invero, il terzo chiede l'accertamento della sua pretesa creditoria verso il fallito non già ai fini della partecipazione al concorso e ai relativi riparti L. Fall., articolo 52 ma soltanto per contrastare la pretesa azionata o proseguita dal curatore Cass. numero 15562 del 2011 . Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, pertanto, il convenuto può eccepire in compensazione, in via ric onvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dalla L. Fall., articolo 93 e segg., posto che tale eccezione diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne, in tutto o in parte, il rigetto Cass. numero 14418 del 2013 Cass. numero 64 del 2012 Cass. numero 287 del 2009 Cass. numero 18223 del 2002 più di recente, Cass. numero 30298 del 2017 . 9.7. Tale soluzione, peraltro, vale non soltanto per il caso in cui il convenuto abbia proposto l'eccezione di compensazione ma, più in generale, in tutti i casi in cui il terzo, convenuto nel giudizio proposto o proseguito dal curatore del fallimento, abbia dedotto, in tale giudizio, fatti costituenti eccezioni, di volta in volta, estintive, modificative o impeditive, in forza delle norme sostanziali applicabili, del diritto di credito del fallito vale a dire fatti che oltre a poter fondare, in ipotesi, pretese creditorie nei confronti del fallito, come quella al risarcimento dei danni, da far valere, però, come detto, quanto meno ai fini della partecipazione ai riparti, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione , possono anche e prima ancora produrre effetti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. 9.8. Emerge, infatti, dagli atti del giudizio di merito che - il curatore del fallimento della Impresa B. s.r.l. ha inteso proseguire il giudizio, introdotto in via monitoria dalla società in bonis, avente ad oggetto il diritto di credito al compenso asseritamente maturato in suo favore in conseguenza dell'esecuzione dei lavori alla stessa commissionati dal L.C. - il committente, dal canto suo, ha tra l'altro dedotto in giudizio che le opere realizzate dall'esecutrice, poi fallita, presentavano vizi e difetti tali non solo da legittimare la sospensione dei pagamenti ma anche fondare, in corrispondenza dei costi di ripristino e/o di eliminazione delle difformità, il suo diritto al risarcimento dei danni v. le conclusioni esposte nell'atto di citazione, p. 7, e nell'atto di opposizione, p. 13 . 9.9. Emerge, tuttavia, che il committente, convenuto in giudizio per la condanna al pagamento del compenso maturato per l'esecuzione delle opere commissionate alla società poi fallita, aveva dedotto i vizi e i difetti delle stesse non soltanto per chiedere, in via riconvenzionale, la condanna dell'esecutrice al risarcimento dei danni conseguenti, proponendo una domanda diventata senz'altro improcedibile per effetto del fallimento di quest'ultima, ma, a ben vedere come risulta dall'atto d'appello, p. 8, 9, 14 e 21, e dall'atto d'opposizione, p. 8 e 9 , a seguito della declaratoria d'inammissibilità di tale domanda da parte del tribunale, anche e quanto meno per paralizzare la pretesa al compenso che la stessa aveva azionato, formulando, così, un'eccezione d'inadempimento che, per quanto esposto, rimaneva senz'altro deducibile nel predetto giudizio pur a fronte del fallimento della creditrice principale e che, in quanto tale, doveva essere trattata e decisa dal giudice ordinario a tal fine investito. 9.10. La corte d'appello, quindi lì dove ha ritenuto che era stato provato, oltre che sulla base dei documenti prodotti, anche perché non contestato, l'adempimento dell'Impresa alla propria obbligazione ed il suo diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo , vale a dire l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, e che, però, a fronte della definitiva declaratoria d'inammissibilità delle domande volte a far valere il diritto al risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera, le problematiche inerenti le modalità di esecuzione delle opere restavano estranee a questo giudizio , non si e', evidentemente, attenuta alla conclusione esposta avendo, in sostanza, deciso sulla domanda di pagamento del corrispettivo senza valutare, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., le eccezioni che, in ragione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite dalla società poi fallita, il committente aveva corrispondentemente sollevato in giudizio. 10.1. Il secondo motivo, invece, è infondato. 10.2. Il ricorrente, in effetti, trascura di considerare che, ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito prevista dalla L. Fall., articolo 56, non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi della L. Fall., articolo 55 e articolo 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario al pari di quanto accade nella cd. compensazione impropria Cass. numero 7474 del 2017 che abbia, oltre a quello della liquidità, l'ulteriore requisito della certezza, come richiesto in generale dall'articolo 1243 c.c. cfr. Cass. numero 27441 del 2014, la quale, in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dal creditore del fallito, sul presupposto, incontestatamente accertato nel caso in esame, che il credito opposto fosse privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale . 10.3. Nel caso di specie, la corte d'appello ha ritenuto che il credito verso la società fallita asseritamente acquistato dal committente, e dallo stesso dedotto in compensazione, non poteva ritenersi, a fronte della contestazione sollevata dall'opposta e cioè che si trattava di un importo versato in acconto di un contratto concluso e che non aveva avuto esecuzione per responsabilità dell' omissis , assistito dal requisito della certezza. Si tratta, com'e' evidente, di un apprezzamento che il ricorrente non ha censurato nell'unico modo a tal fine possibile, e cioè, a norma dell'articolo 360 c.p.c., numero 5 per aver del tutto omesso di esaminare uno o più fatti storici decisivi, rimanendo, per contro, del tutto irrilevante che il giudice di merito non abbia considerato gli elementi istruttori, come la mancanza di una tempestiva contestazione, quando il fatto storico da essi, in ipotesi, dimostrato, vale a dire l'esistenza del credito dedotto in compensazione, sia stato comunque preso in considerazione, come in effetti è accaduto nel caso di specie, dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti Cass. SU numero 8053 del 2014 . 10.4. La sentenza impugnata, pertanto, lì dove ha escluso la compensazione tra tale credito e quello al corrispettivo azionato dal curatore del fallimento della società esecutrice, è giuridicamente corretta e, quindi, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente. 11. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte ha ritenuto che la società appaltatrice aveva dimostrato che il pagamento in contanti di Euro 80.000,00, eseguito dall'opponente, era stato decurtato, insieme ai bonifici ricevuti per Euro 57.640,00, dall'ammontare complessivo del credito totale, omettendo, però, di considerare, come eccepito dall'appellante, l'esistenza di un documento di controparte, e cioè la fattura numero 54/2010, il quale, al contrario, dimostra come le fatture precedenti erano state tutte saldate senza considerare il pagamento della somma di Euro 80.000,00. 12. Il motivo è assorbito. 13. Il ricorso, nei termini esposti, dev'essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede accoglie, nei termini esposti, il primo, il terzo ed il quarto motivo, rigetta il secondo, assorbito il quinto cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.