«Ai sensi dell’articolo 172, comma 4, c.p., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all’estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell’estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l’espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all’esecuzione».
La Corte d'Assise di Roma rigettava l'opposizione proposta da M.D.M. avverso l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di quattordici anni di reclusione, per il delitto di attentato per finalità terroristiche. A supporto della decisione presa veniva rilevato che l'arresto di M.D.M. era avvenuto a fini di estradizionali in Francia e che la conseguente carcerazione aveva determinato lo spostamento della data di decorrenza inziale del termine di prescrizione della pena, pari a ventotto anni. L'imputato ha pertanto proposto ricorso per Cassazione lamentando l'erronea interpretazione dell'articolo 172 c.p. Nella fattispecie veniva contestato il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena detentiva. Il ricorso è infondato. Infatti, il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza in ragione del già avvenuto inizio dell'espiazione della pena detentiva, che coincideva con l'arresto provvisorio all'estero a fini estradizionali. Già in passato le Sezioni Unite avevano avuto modo di specificare che «il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, c.p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione» Cass. numero 46387/2021 . Alla luce delle considerazioni fatte, il Collegio ha formulato il seguente principio di diritto «ai sensi dell'articolo 172, comma 4, c.p., nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione». Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Presidente Zaza – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 23 settembre 2021 la Corte di Assise di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da D.M.M. avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattordici di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma del 6 marzo 1992, irrevocabile il 10 maggio 1993, per il delitto di cui all'articolo 280 c.p A fondamento della decisione rilevava che l'arresto del condannato, avvenuto a fini estradizionali in omissis e la conseguente carcerazione protrattasi da quel momento sino al 26 ottobre 1994 per due mesi e ventun giorni, aveva determinato lo spostamento a quest'ultima data della decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena, pari a ventotto anni, che sarebbe venuto a scadere il 6 agosto 2022. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il condannato a mezzo dei difensori, avv.ti omissis e omissis , i quali ne hanno chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 172 c.p., comma 4, e per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Secondo i difensori, la corte di Assise ha errato nell'interpretare l'articolo 172 c.p. ed in specie il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena detentiva, che avrebbe dovuto essere individuato nel 10 maggio 1993, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna. Le argomentazioni esposte nell'ordinanza contrastano con la disciplina applicabile per la ritenuta equiparazione tra l'inizio dell'esecuzione e l'arresto a fini estradizionali in quanto - l'articolo 16 della Convenzione Europea di estradizione del 1957 -secondo cui in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato , che potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12 e non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto - e -per un altro verso l'articolo 722 c.p.p. -alla stregua del quale la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6 - indicano che l'arresto provvisorio del condannato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione non costituisce inizio dell'esecuzione di una pena detentiva ma, di contro, dà luogo a una restrizione provvisoria -e, quindi, preventiva e cautelare-strumentale solo ad assicurare l'eventuale consegna, in favore delle Autorità dello Stato richiedente la cooperazione giudiziaria, della persona richiesta. - il diverso istituto dell'articolo 745 c.p.p. è strumentale a consentire l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane e non la consegna a favore dello Stato della persona arrestata in ottemperanza alla cooperazione internazionale - l'ordinanza impugnata ha operato una interpolazione additiva del disposto dell'articolo 172 c.p. con l'introduzione di ulteriore ipotesi di sospensione del termine di prescrizione della pena non prevista dalla legge e quindi non consentita - è intrinsecamente contraddittoria la motivazione laddove ha interpretato la condizione della volontaria sottrazione all'esecuzione prevista dall'articolo 172 c.p., comma 4, con l'esito favorevole conseguito dall'estradando col rigetto della richiesta di consegna da parte dello Stato estero in tal senso va letto il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza numero . del 15 luglio 2021 che identifica la volontaria sottrazione con l'evasione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. omissis , ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento. 1. I presupposti di fatto della presente vicenda processuale sono pacifici e riassumibili nei seguenti termini. 1.1. Divenuta irrevocabile in data 10 maggio 1993 la sentenza con la quale la Corte di Assise di Roma aveva condannato l'imputato D.M.M. alla pena di anni quattordici di reclusione in relazione al delitto di cui all'articolo 280 c.p., in data il pubblico ministero aveva emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e rivolto alla Francia richiesta di consegna del condannato, ivi rifugiatosi, con contestuale richiesta di arresto provvisorio, che veniva eseguito in data 6 agosto 1994 e ne aveva comportato la carcerazione sino al 26 ottobre 1994 allorché la richiesta di consegna era stata respinta. Da allora l'esecuzione della predetta pena non era stata possibile sino alla richiesta del condannato, rivolta al giudice dell'esecuzione, di accertarne l'intervenuta estinzione per prescrizione. 1.2. Tanto premesso in punto di fatto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di respingere l'istanza a ragione del già avvenuto inizio dell'espiazione della pena detentiva in coincidenza con l'arresto provvisorio all'estero a fini estradizionali, che aveva manifestato in concreto l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato al trattamento punitivo, ragione per la quale il termine massimo di ventotto anni, pari al doppio della sanzione inflitta, non era scaduto al momento della sua decisione. 2. L'impugnazione all'odierno esame contesta la ricostruzione in punto di diritto, operata dal giudice dell'esecuzione sul tema della individuazione del momento in cui può ritenersi abbia inizio l'esecuzione di pena detentiva ai fini della verifica dell'estinzione della pena stessa per prescrizione. 2.1. L'articolo 172 c.p., comma 1, stabilisce che la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. A norma del comma 4 dello stesso articolo, il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena per il comma 5 la decorrenza coincide col momento di scadenza del termine o di verificazione della condizione alla cui scadenza o al cui verificarsi l'esecuzione della pena è subordinata. Il legislatore riconduce le ipotesi disciplinate dall'articolo 172 al paradigma della estinzione e non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione del decorso della prescrizione, né di rinuncia da parte dell'imputato, diversamente da quanto stabilito per la prescrizione dei reati dagli articolo 159 e 160 c.p., disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica Sez. U, numero 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 . 2.2. La disposizione che disciplina la prescrizione quale causa estintiva della pena risponde alla finalità di porre un limite temporale alla realizzazione della potestà punitiva dello Stato nei confronti di quanti siano riconosciuti responsabili di reati e condannati sul presupposto che il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna fa venir meno l'interesse all'esecuzione della sanzione ed al tempo stesso rende irrealizzabile la finalità rieducativa della pena nei confronti di chi, a distanza di un lungo periodo dalla commissione del reato, può avere subito una positiva evoluzione della personalità. La disciplina della prescrizione al tempo stesso persegue finalità preventiva, tanto da esserne esclusa l'applicazione nella ricorrenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 172 c.p., comma 7. La previsione del comma 4 individua la decorrenza del termine di maturazione della prescrizione, prendendo a riferimento per regola generale il momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, aggettivo questo che, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite Sez. Unumero , ònumero 4460 del 19/01/1994, Cellerini ed altri, Rv. 196888- 196889 , indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo e consegue all'esaurimento del procedimento per mancato esperimento dei Mezzi di impugnazione o per l'intervento della pronuncia di rigetto o di inammissibilità degli stessi. L'estinzione della pena, rispondente ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, è dunque dipendente dal decorso del termine di legge, misurato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvi i casi di diversa decorrenza previste nella seconda parte dell'articolo 172 c.p commi 4 e 5. In particolare viene in rilievo l'ipotesi prevista sempre dall'articolo 172 c.p., comma 4 in cui il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione quando questa sia iniziata tale evenienza sposta il momento di decorrenza alla sottrazione in ossequio al principio, evidenziato da autorevole, anche se risalente, dottrina, per cui non è possibile perdere un diritto mentre è in atto il suo esercizio, principio valevole anche per lo Stato che dia attuazione al comando pùnitivo contenuto in pronuncia di condanna irrevocabile. 2.3. Sull'individuazione del momento in cui ha inizio l'esecuzione, dopo un iniziale contrasto emerso all'interno della Prima Sezione penale di questa Corte, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza numero 46387 del 15/07/2021, Scott Uhuwamangho, Rv. 282225, ad affermare Il decorso del tempo necessario ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'articolo 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato, ricominciando a decorrere dal giorno in cui il medesimo vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione . Nella motivazione la pronuncia ha specificato che la prima parte della norma citata regola l'ipotesi fisiologica di una sentenza irrevocabile di condanna alla quale è stata data tempestiva esecuzione. Si deve evidenziare che l'inizio dell'esecuzione non costituisce un atto interruttivo, tale da far decorrere nuovamente il termine per l'estinzione della pena come anticipato, non si applicano all'estinzione della pena per decorso del tempo le categorie e gli istituti propri della prescrizione del reato. Piuttosto, quando l'esecuzione della pena consegua alla irrevocabilità della sentenza di condanna, non è più ipotizzabile una sua estinzione per decorso del tempo. La seconda parte dell'articolo 172 c.p., comma 4 prevede un'eccezione a questo principio, facendo decorrere un nuovo termine di estinzione della pena quando il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione già iniziata. La pena si estinguerà per decorso del tempo se il condannato, sottrattosi volontariamente all'esecuzione, non sarà nuovamente sottoposto ad essa entro il termine fissato dalla norma . Ha quindi osservato che l'inizio dell'esecuzione coincide con l'ingresso in carcere del condannato , ossia con l'effettiva e fisica apprensione e conduzione in istituto penitenziario, tranne che il condannato non sia già detenuto per altra causa, nel quale caso tale momento va individuato in quello di notificazione dell'ordine di carcerazione, adempimento prescritto come obbligatorio anche quando il destinatario venga contestualmente arrestato pag. 16, punto 5.1, pag. 18, punto 6.3 . 2.4 Le Sezioni Unite, sollecitate dall'ordinanza di rimessione, hanno confermato la correttezza del principio di diritto così riassunto anche in riferimento alla tematica dell'arresto a fini estradizionali, rispetto al quale l'eventuale estinzione della pena è rilevante, potendo costituire causa ostativa all'accoglimento della domanda di estradizione, tanto se dipendente dalla legislazione della parte richiedente, quanto dalla legislazione della parte richiesta, secondo quanto prescritto dall'articolo 10 della Convezione Europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificato con la L. 30 gennaio 1963, numero 300, modificato dall'articolo 1 del Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione, stipulato a Vienna il 20 settembre 2012 e ratificato con la L. 24 luglio 2019, numero 88 . In tal senso si è espressa Sez. 1, numero 54337 del 20/11/2018, Bertulazzi, Rv. 274543, secondo cui l'arresto del condannato effettuato all'estero inumero esecuzione di una richiesta di estradizione dello Stato italiano determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di estinzione della Stessa, a nulla rilevando la successiva scarcerazione per mancata concessione dell'estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera. In precedenza avevano affermato lo stesso principio Sez. 1, numero 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 268923, in relazione a mandato di arresto Europeo, cui non era seguita la consegna del condannato, in seguito resosi latitante dopo la scarcerazione, nonché Sez. 6, numero 54664 del 31/10/2018, Vicol, non mass., quanto a richiesta di estradizione formulata, non per l'esecuzione di pena in conseguenza di sentenza irrevocabile di condanna, ma ai fini del perseguimento del soggetto imputato. 3. La ricognizione normativa e l‘esegesi operate dalle Sezioni Unite offrono autorevole riscontro alla correttezza della soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione, non scalfita dagli argomenti sviluppati in ricorso. 3.1 Le disposizioni dell'articolo 16 della Convenzione Europea di estradizione di Parigi del 1957 e dell'articolo 722 c.p.p. non smentiscono la corretta individuazione del momento dell'arresto dell'estradando quale inizio dell'esecuzione della pena detentiva se si considera che, quando la richiesta di consegna formulata dallo Stato italiano a quello estero in cui si trovi il condannato è collegata al titolo esecutivo, non a provvedimento cautelare, la restrizione è funzionale a dare concreta attuazione alla statuizione punitiva irrevocabile, dimostrando il relativo interesse dell'Autorità statuale e contraddicendo l'inerzia che è alla base del meccanismo estintivo proprio della prescrizione. Non può quindi interpretarsi l'arresto provvisorio in via esclusiva quale forma di limitazione della libertà personale avente natura cautelare, poiché, sebbene produttiva di un effetto interinale temporaneo, ossia limitato al lasso di tempo necessario perché intervenga pronuncia sulla richiesta di consegna e finalizzato ad impedire che il destinatario si dilegui, quando è strumentale alla espiazione della pena ne realizza l'inizio. Soltanto nei confronti del soggetto che sia imputato in un processo di cognizione in corso di celebrazione la procedura consente la sottoposizione a misura custodiale a fini cautelari, secondo quanto previsto dall'articolo 722 c.p.p., che riguarda le richieste di estradizione dell'imputato e non del condannato, ragione per la quale la stessa disposizione stabilisce che la custodia cautelare sofferta all'estero per fini estradizionali è computata ai fini del decorso dei termini previsti dall'articolo 303 c.p.p 3.2 Non rileva in senso contrario nemmeno l'articolo 745 c.p.p. riguardante la richiesta di misure cautelari all'estero che opera ai fini di consentire l'esecuzione in paese straniero delle sentenze penali italiane, situazione del tutto diversa da quella in esame, nella quale le Autorità nazionali avevano richiesto la consegna del ricorrente per sottoporlo ad espiazione nel proprio territorio. 3.3 Non ha fondamento nemmeno la censura che addebita alla Corte di Assise di avere individuato in via interpretativa, al di là del dato testuale dell'articolo 172 c.p., commi 4 e 5, una causa di sospensione del corso della prescrizione in violazione del principio di legalità e di riserva di legge, nonché del divieto di analogia in malam partem. Si è già detto, e lo si ribadisce, che la disciplina dell'istituto della prescrizione della pena detentiva non contempla ipotesi di sospensione ed interruzione. L'avere il giudice di merito collocato l'inizio dell'esecuzione nel momento di sottoposizione del condannato ad arresto provvisorio a fini estradizionali non significa avere riconosciuto una causa di sospensione del corso della prescrizione, ma avere riconosciuto correttamente che, essendo in atto l'espiazione in base ad un valido titolo esecutivo, attuato provvisoriamente e temporaneamente all'estero, il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere. 3.4 Altrettanto incensurabile è il passaggio motivazionale nel quale la Corte di Assise ha ritenuto che, respinta la richiesta di estradizione su opposizione del condannato, questi si fosse volontariamente sottratto all'esecuzione, in quanto, rimesso in libertà perché scarcerato, era rimasto latitante, non essendosi sottoposto all'espiazione della pena inflittagli, nonostante la notificazione degli atti della procedura e la completa conoscenza della condanna inflittagli. La difesa prospetta un'interpretazione della nozione di sottrazione all'esecuzione già iniziata che fa leva sul principio di diritto esplicitato nella sentenza delle Sezioni Unite Scott Uhuwamangho per il quale la condizione alternativa prevista dall'articolo 172, comma 4, consisterebbe nella condotta di evasione. In realtà si pretende di assegnare alla citata pronuncia un contenuto ermeneutico restrittivo, che si adatta all'ipotesi più frequente di una carcerazione esecutiva già in atto, alla quale il condannato ponga fine mediante appunto l'evasione. Le Sezioni Unite non si dono occupate espressamente del tema sollevato dalla difesa per essere il caso sottoposto alla loro cognizione circoscritto all'esecuzione di pene detentive brevi sospesa ai sensi dell'articolo 656 c.p.p., comma 5. Tuttavia, analoga situazione rispetto all'evasione si rinviene nel caso della procedura estradizionale, poiché, se dopo la cattura disposta dallo Stato estero richiesto della consegna l'estradando rimesso in libertà si renda irreperibile, non rientri nello Stato richiedente e non consenta di essere individuato e tradotto in istituto penitenziario, egli per propria determinazione volontaria si mantiene libero, eludendo lo sforzo delle Autorità preposte all'esecuzione e con la propria latitanza dal giorno della scarcerazione pone in essere condotta elusiva dell'esecuzione stessa già iniziata. Come già osservato anche da Sez. 1, numero 3883 del 05/05/2016, dep. 2017, S., sopra citata, la mancata consegna da parte dello Stato estero per il rifiuto di estradizione non rende giuridicamente irrilevante la procedura estradizionale in quanto attiene al solo rapporto di collaborazione tra Stati, ma non incide sul distinto rapporto tra condannato e Stato italiano, rispetto al quale il primo, reso perfettamente consapevole della finalità della richiesta di consegna con la notificazione degli atti relativi, si è reso latitante secondo la nozione dettata dall'articolo 296 c.p.p Del resto, nella fase dell'esecuzione penale, non è nuova l'equiparazione tra il latitante e l'evaso la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 656 c.p.p., comma 5, la sospensione dell'ordine di carcerazione relativo a pene detentive brevi sia concedibile soltanto al condannato in stato di libertà, tale non essendo il latitante, ossia chi si sia sottratto alla cattura in forza di titolo legittimante la restrizione e nemmeno l'evaso, poiché, essendo rilevante la situazione di diritto e non di fatto, i due casi sono accomunati dalla condotta di volontaria sottrazione all'esecuzione del provvedimento restrittivo Sez. 1, numero 23882 del 05/05/2021, M, Rv. 281420 Sez. 1, numero 16800 del 20/04/2010, Gjura, Rv. 246949 Sez. 1, numero 9213 del 31/0/2008, Mrhimrhi, Rv. 239218 . Può, dunque, formularsi il seguente principio di diritto ai sensi dell'articolo 172 c.p., comma 4, nel caso di soggetto condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile, che, destinatario di procedura di estradizione avviata dallo Stato italiano, sia sottoposto ad arresto provvisorio all'estero e, una volta scarcerato per rifiuto dell'estradizione, si mantenga in stato di libertà e non consenta l'espiazione in Italia o altrove della pena inflittagli, la decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena coincide con il giorno della scarcerazione per essersi egli volontariamente sottratto all'esecuzione . In forza delle considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.