«Il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito … , secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell’opposizione al passivo».
Con decreto del 2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla S.P.O.P. s.c.r.l. ha ammesso la detta creditrice in via privilegiata quanto agli interessi al tasso legale, già ammessa a sua volta al passivo del fallimento di L.G. & c. S.p.a., dalla dichiarazione di fallimento fino al deposito del piano di riparto. Per contro però, il Tribunale partenopeo aveva respinto l'opposizione nella restante parte. La società ricorrente S.P.O.P. s.c.r.l. ha pertanto proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza. Con il primo mezzo veniva lamentata la violazione e la falsa applicazione degli articolo 98 e 99 l.f., nella parte relativa all'inammissibilità della domanda con la quale era stato ridimensionato al chirografo il rango del credito originariamente chiesto in privilegio. Il motivo è fondato. Infatti, specifica il Collegio che «non si dubita che il giudizio di opposizione allo stato passivo abbia natura impugnatoria e sia retto dal principio dell'immutabilità della domanda ciò comporta che non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo» Cass. numero 26225/2017 e numero 5167/2012 . Con il secondo motivo, invece, veniva dedotta la violazione dell'articolo 1 d.lgs. 231/2002, per non essere stato riconosciuto il credito da interessi commerciali maturati fino alla dichiarazione di fallimento. Anche questo motivo viene accolto. Questa Corte aveva già in passato chiarito che «il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del d.lgs. 231/2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore» Cass. numero 3300/2017 e numero 14637/2018 . Infatti, sottolinea il Collegio che ogni diversa interpretazione di queste regole si porrebbe in evidente contrato con il principio di effettività del diritto comunitario. Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione specifica che «il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell'opposizione al passivo». Per questi motivi il Collegio accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.
Presidente Bisogni - Relatore Terrusi Rilevato che con decreto in data 4 marzo 2021 il tribunale di Nocera Inferiore, in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta omissis s.c.r.l., ha ammesso la detta creditrice in via privilegiata quanto agli interessi al tasso legale misurati sulla sorte capitale già a sua volta ammessa al passivo del fallimento di omissis s.p.a., dalla dichiarazione di fallimento sino al deposito del piano di riparto per contro ha respinto l'opposizione nella restante parte, ritenendo a inammissibile per novità la domanda di insinuazione al chirografo per gli interessi commerciali di Euro 12.021,30 ex D.Lgs. numero 231 del 2002 maturati dalla data della sentenza di fallimento, poiché tale domanda era diversa da quella originariamente proposta in privilegio, e dunque per la indebita mutazione del credito da privilegiato a chirografario b infondata la domanda di ammissione in privilegio della somma corrispondente agli interessi moratori commerciali sulla sorte capitale per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, attesa la mancanza di un titolo giudiziario legittimante l'insinuazione ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2002, articolo 5 ciò in considerazione del fatto che secondo la L. numero 231 del 2002, articolo 1, comma 2, le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per a debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore la società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi la curatela non ha svolto difese. Considerato che I. - il primo mezzo - che deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 98 e 99 L. Fall., nella parte relativa all'affermata inammissibilità della domanda con la quale era stato ridimensionato al chirografo il rango del credito originariamente chiesto in privilegio - è manifestamente fondato non si dubita che il giudizio di opposizione allo stato passivo abbia natura impugnatoria e sia retto dal principio dell'immutabilità della domanda ciò comporta che non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo v. Cass. numero 26225-17, Cass. numero 5167-12 solo che codesto principio non suffraga la decisione del tribunale dal momento che è stato affermato in relazione a situazioni opposte a quella in esame, in cui era stata chiesta la prededuzione rispetto a crediti oggetto di domanda di insinuazione in privilegio cosicché in pratica il fondamento della prededuzione era stato dedotto solo innanzi al giudice dell'opposizione II. - analogo principio certamente vale allorché sia dedotto per la prima volta in sede di opposizione il fondamento di un privilegio, rispetto a un credito originariamente insinuato al chirografo ma non anche invece nei casi inversi, ove il credito sia insinuato in privilegio e, come nella specie, sia semplicemente ridimensionato al chirografo in fase di opposizione in tal caso non si determina alcuna mutazione degli elementi costitutivi della domanda, giacché è ovvio che la domanda, per la causale che rileva, attiene sempre al credito nel caso concreto il credito da interessi , con semplice rinuncia alla collocazione privilegiata originariamente dedotta III. - il secondo mezzo - che deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. numero 231 del 2002, articolo 1, per non esser stato riconosciuto il credito da interessi commerciali maturati fino alla dichiarazione di fallimento - è manifestamente fondato questa Corte ha chiarito che il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. numero 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore Cass. numero 3300-17, Cass. numero 14637-18 infatti ogni diversa interpretazione delle afferenti regole si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, volta che il citato D.Lgs. numero 231 del 2002, costituisce precisa attuazione della Dir. numero 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali IV. - i presupposti per l'applicazione del diritto comunitario e cioè l'automatico addebito degli interessi moratori nei rapporti a cui è applicabile la direttiva menzionata ricorrono proprio perché imposti ex lege, senza necessità di un provvedimento giudiziale, fino a quando non intervenga la dichiarazione di fallimento dell'impresa a essa assoggettata V. - ne segue che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere lui il detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata e parimenti tale accertamento deve compiere il tribunale nella eventuale sede dell'opposizione al passivo VI. - il decreto in esame va dunque cassato segue il rinvio al medesimo tribunale di Nocera Inferiore che, in diversa composizione, rinnoverà il giudizio uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Nocera Inferiore anche per le spese del giudizio di cassazione.