Riprende vigore la richiesta di ristoro economico avanzata nei confronti dell’Azienda sanitaria locale. Fondamentale fare chiarezza sul servizio di recupero dei cani, servizio che la legge regionale affida all’Azienda sanitaria locale.
Possibile il ristoro economico per la persona aggredita da cani randagi, a patto però che o l'Azienda sanitaria locale non dia prova di avere approntato, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale, il servizio per recupero dei cani randagi, o che la persona danneggiata dimostri che il servizio era rimasto solo sulla carta, cioè non era operativo oppure aveva funzionato male, ignorando cioè precise segnalazioni sulla presenza di animali liberi e pericolosi. Il fattaccio risale al maggio del 2015 quando in un paese in provincia di Taranto un uomo subisce l'aggressione di due cani randagi, di grande taglia, e riporta serie lesioni. Passaggio successivo è l'azione risarcitoria proposta dall'uomo nei confronti della Regione Puglia, dell'Azienda sanitaria locale e del Comune e mirata ad ottenere oltre 5mila euro. Per i giudici di merito, però, è impossibile riconoscere un ristoro economico. Ciò perché, viene chiarito in Tribunale, pur essendo provato «lo stato di randagismo dei cani» e pur essendo accertato il nesso tra l'aggressione compiuta dai quadrupedi e le lesioni riportate dall'uomo, va tenuto presente che la persona danneggiata non ha prospettato eventuali profili di colpa dell'Azienda sanitaria. Più precisamente, l'uomo non ha addebitato all'Azienda sanitaria di «non avere provveduto, su apposita e specifica segnalazione, alla cattura e al ricovero dei cani randagi» che hanno compiuto l'aggressione. Peraltro, neanche sono state addebitate al Comune «ipotetiche violazioni degli obblighi di accoglienza dei cani randagi in strutture a ciò destinate». Chiara la posizione assunta dai giudici di secondo grado nessuna responsabilità dell'Azienda sanitaria e del Comune, poiché la persona danneggiata non ha messo sul tavolo «precedenti denunce o segnalazioni di pericolosità dei cani randagi» Diverso invece il ragionamento seguito dai Giudici della Cassazione, i quali ritengono non vada scartata a priori la richiesta di risarcimento avanzata dall'uomo. In premessa viene richiamata la normativa regionale pugliese, da cui emerge che «funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei “Servizi veterinari” delle Aziende sanitarie locali è quella di prevenire eventi dannosi», come, ad esempio, l'aggressione ai danni di una persona, per l'appunto. Ciò comporta che «l'onere per il soggetto danneggiato di provare l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani qualificabili come randagi si colloca a valle rispetto a quello dell'Azienda sanitaria, tenuta per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi, di provare di essersi attivata» per rispettare la normativa. Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, i Giudici chiariscono che, contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, tocca all'Azienda sanitaria «dimostrare l'approntamento di un servizio organizzato per il recupero dei cani randagi». E solo se l'Azienda sanitaria fornisce prove concrete sulla propria corretta condotta, allora è lecito chiedere alla persona danneggiata «dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo» oppure «aveva funzionato male, poiché vi erano state specifiche segnalazioni» completamente ignorate. Questa linea dovranno seguire i giudici del Tribunale, chiamati nuovamente a prendere in esame la richiesta di risarcimento avanzata dall'uomo per i danni da lui riportati a causa dell'aggressione alla sua persona compiuta da due cani randagi.
Presidente Graziosi – Relatore Guizzi Ritenuto in fatto - che D.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza numero 259/21, del 3 febbraio 2021, del Tribunale di Taranto, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza numero 3629/16, del 17 novembre 2016, del Giudice di pace di Taranto - ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti della Regione Puglia e del Comune di G., in relazione all'aggressione subita in omissis , l' omissis , da parte di due cani randagi di grande taglia - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace di Taranto per conseguire il ristoro dei danni alla propria persona, quantificati in Euro 5.199,00, vedendo, tuttavia, respingere la propria domanda per difetto di prova circa lo stato di randagismo degli animali e del nesso causale tra il fatto dedotto e le lesioni subite - che esperito gravame dall'attore soccombente, il giudice di appello lo rigettava, confermando la reiezione della domanda risarcitoria, ancorché con diversa motivazione, ovvero ritenendo provato lo stato di randagismo degli animali e il nesso causale tra l'aggressione dagli stessi portata e le lesioni patite dal D. , ma non l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 2043 c.c. - che a tale esito il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che l'attore non ha provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla A sl di T., per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell'animale randagio, nè in capo al Comune di G. per ipotetiche violazioni dei suoi di obblighi di accoglienza dei cani vaganti in strutture a ciò destinate , di talché alcun contegno omissivo giuridicamente rilevante in termini di responsabilità colposa può ascriversi ai due Enti convenuti - che avverso la sentenza del Tribunale tarantino ricorre per cassazione il D. , sulla base - come detto - di due motivi - che il primo motivo denuncia - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - violazione e falsa applicazione degli articolo 2043,2051,2052,2053 c.c., oltre che della L. 14 agosto 1991, numero 281, e della L.R. Puglia 3 aprile 1995, numero 12, anche in relazione alla L.R. Puglia 22 agosto 1989, numero 13, nonché dell'articolo 116 c.p.c., anche in relazione all'articolo 2733 e ss. c.c., e all'articolo 2721 c.c., ed infine degli articolo 112 e 113 c.p.c., anche in relazione al principio dell'onere della prova ex articolo 2697 c.c. - che il ricorrente, in particolare, censura la decisione impugnata perché la stessa si spinge ad imputare al danneggiato di non aver fornito la prova in merito a precedenti e specifiche segnalazioni relative alla presenza del cane , così, di fatto, addossandogli una vera e propria probatio diabolica - che, difatti, delle due l'una , sottolinea il ricorrente o esso D. era già a conoscenza di segnalazioni in merito alla pericolosità dei cani che si trovavano in quella zona, ma allora ragioni di prudenza gli avrebbero dovuto impedire di portarsi da quelle parti o, comunque, si scendere dall'abitacolo dell'auto , oppure il medesimo, dopo essere stato aggredito, avrebbe dovuto indagare in merito all'esistenza di precedenti segnalazioni, eventualmente anche rivolgendosi alla Asl e al Comune, nell'improbabile tentativo di provocarne una confessione stragiudiziale - che il secondo motivo denuncia - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - violazione e falsa applicazione della L.R. Puglia numero 281 del 1991 e, della L.R. Puglia numero 12 del 1995, nonché degli articolo 2043,2051,2052,2053 e 2055 c.c., oltre che dell'articolo 116 c.p.c., anche in relazione all'articolo 2733 e ss. c.c., e all'articolo 2721 c.c., ed infine degli articolo 112 e 113 c.p.c., anche in relazione al principio dell'onere della prova ex articolo 2697 c.c. - nel ribadire che la sentenza impugnata ha gravato esso danneggiato dell'onere di preventiva allegazione di precedenti denunce e/o segnalazioni di pericolosità dei cani, il ricorrente sottolinea come detto onere non gli competa in base alla legge nazionale e regionale di riferimento - che, inoltre, avendo questa Corte affermato, secondo il ricorrente, cha la responsabilità degli enti interessati deve escludersi solo quando ad essi siano attribuiti - in questa materia - generici compiti di prevenzione del randagismo quali, ad esempio, il controllo delle nascite della popolazione canina e felina , siffatta evenienza non può ritenersi sussistente nel caso di specie - che, difatti, in particolare la L.R. Puglia numero 12 del 1995, stabilisce pregnanti, puntuali, specifici e dettagliati obblighi di intervento sia a carico del servizio veterinario Asl, sia a carico dei Comuni - che, inoltre, il ricorrente - sebbene consapevole del fatto che, in base ad un certo orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il danneggiato dovrebbe allegare e provare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno sarebbero stati per l'ente possibili - evidenzia come tale indirizzo finisca con il vanificare e porre nel nulla ogni pretesa risarcitoria - che hanno resistito all'avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la Regione Puglia e il Comune di G., chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile o comunque non fondata - che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio per il 7 dicembre 2021 - che il ricorrente ed il Comune di G. hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, per quanto di ragione, non condividendo questo collegio la diversa proposta formulata dal consigliere relatore - che i motivi di ricorso - da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione - sono fondati, per quanto di ragione - che, invero, va premesso che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'articolo 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'articolo 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, numero 17060, Rv. 649513-01, che richiama Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, numero 18954, Rv. 645379-01, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, numero 31957, Rv. 651948-01 - che da tale premessa la giurisprudenza di questa Corte ha tratto la conseguenza che, nella fattispecie di illecito aquiliano che viene così configurandosi, l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. numero 17060 del 2018, cit. - che in base a questa impostazione, poiché è la esistenza dell'obbligo giuridico che fonda l'antigiuridicità della condotta omissiva e ciò nel senso che l'efficienza dell'omissione sul piano causale rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione dell'evento in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, secondo il paradigma dell'articolo 40 c.p., comma 2 , occorre preliminarmente analizzare la normativa regionale caso per caso per dirimere la controversia in ordine a quale ente sia ascrivibile la responsabilità civile per danni da mancata cattura di animale randagio ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. numero 17060 del 2018, cit. - che con riferimento alla normativa regionale pugliese L.R. 3 aprile 1995, numero 12, in particolare articolo 6 , risulta evidente che funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi a carico dei Servizi veterinari delle ASL è quella di prevenire eventi dannosi quale quello per cui è causa , sicché il solo punto da chiarire è se, in base a diverso titolo, ricorra anche l'obbligo giuridico del Comune , la cui eventuale responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della L. numero 12 del 1995, previsti dall'articolo 2, che sono esercitati mediante pur sempre l'Azienda sanitaria locale ed hanno carattere eminentemente amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi , citata L.R., ex articolo 8 nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. numero 17060 del 2018, cit. - che una volta individuato il soggetto titolare dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, quanto alla prova della imputabilità - e, dunque, della colpa - per non avervi ottemperato, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato quanto segue - che, in particolare, è stato posto in luce che in base al principio del neminem laedere, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale , sicché in presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta, poiché l'ente è tenuto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione della funzione attribuitale così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, numero 9671, Rv. 661740-01 nello stesso anche Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2021, numero 32884, Rv. 662964-01 - che, di conseguenza, è stato evidenziato che, poiché è fuori discussione che l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, allorché si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità che astringe a quest'ultimo i danni conseguenti, rimane presuntivamente provato così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 9671 del 2020, cit. in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 32884 del 2021, cit. - che in tale prospettiva è stato altresì precisato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo cfr. ancora una volta, sempre in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 9671 del 2020, cit. in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 32884 del 2021, cit. - che ne deriva, così, che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate Cass. Sez. 3, sent. numero 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. numero 18954 del 2017, cit. - si colloca a valle rispetto a quello del soggetto ASL tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale Cass. Sez. 6-3, ord. numero 9671 del 2020, cit. in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 32884 del 2021, cit. - che nel caso di specie, come si è detto, il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle ASL e la domanda risarcitoria è fondata su un fatto che costituisce, come teste rimarcato, concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare , sicché, visto che l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava alla ASL, dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa Cass. Sez. 6-3, ord. numero 9671 del 2020, cit. in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 32884 del 2021, cit. - che, pertanto, solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito Cass. Sez. 6-3, ord. numero 9671 del 2020, cit. in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. numero 32884 del 2021, cit. - che la sentenza oggi impugnata ha contravvenuto a tali principi nel respingere la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente sul rilievo che esso non ha provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl di T , per non aver provveduto su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell'animale randagio - che essa, infatti, ha violato l'articolo 2697 c.c., evenienza censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , nonché configurabile nell'ipotesi - qui, appunto, sussistente - in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 mag,gio 2018, numero 13395, Rv. 649038-01 Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, numero 18092, Rv. 658840-01 - che il ricorso, pertanto, merita accoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi dianzi enunciati, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.