Cade dalle scale condominiali, ma non riceve il risarcimento perché conosceva lo stato dei luoghi

La Suprema Corte, con la sentenza numero 9437/2022, ha rigettato il ricorso di un ex condomino caduto dalle scale.

La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione di F.C. avverso la pronuncia del Tribunale di Sassari che non aveva accolto la sua domanda al risarcimento dei danni promossa nei confronti di un Condominio a seguito di una caduta da una rampa delle scale condominiali. Secondo la Corte, infatti, le scale erano rovinate, ma non pericolose. Il giudice sosteneva, inoltre, che fosse ignota la reale causa della caduta e che la vittima conoscesse bene lo stato dei luoghi, in quanto aveva abitato in quello stesso edificio per molti anni ed aveva continuato a frequentarlo anche dopo essersi trasferito per andare a visitare la madre che vi risiedeva. F.C. ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione dell'articolo 1227 c.c., affermando che, alla luce dell'istruttoria espletata, non sia dato ravvisare, né sia riscontrabile in sentenza, alcun elemento che possa portare ad accertare un comportamento abnorme o imprudente ascrivibile all'infortunato. La doglianza è inammissibile. Nel caso in esame, infatti, la Corte d'Appello, dopo essersi accertata che la vittima conoscesse lo stato dei luoghi e che con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il danno, ha ritenuto in diritto che la condotta della stessa «ebbe efficacia causale assorbente». Secondo la Corte di Cassazione, tale conclusione in diritto è corretta. Al contrario, «lo stabilire poi se fosse esatto il presupposto di fatto di essa è una questione insindacabile» in sede di legittimità. Per questi motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Amendola – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2013 C.F. convenne dinanzi al Tribunale di Sassari il condominio del fabbricato sito a omissis , esponendo che il 14 agosto 2011, nel discendere una rampa delle scale condominiali, cadde a causa del cattivo stato di manutenzione dei gradini, scheggiati, scivolosi e privi di accorgimenti antiscivolo. Dedusse di avere riportato lesioni personali in conseguenza della caduta, e chiese la condanna del condominio al risarcimento dei conseguenti danni. 2. Con sentenza 15 febbraio 2018 numero 219 Tribunale di Sassari rigettò la domanda. Il Tribunale, pur ammettendo che le scale condominiali non fossero in buono stato di manutenzione, ritenne che il pericolo era visibile e comunque noto alla vittima, la quale aveva abitato per molti anni in quello stabile, e anche dopo essersi trasferita altrove aveva continuato a frequentarlo per visitare la propria madre ivi residente. La sentenza venne appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 8 marzo 2019 numero 110 la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, rigettò il gravame. La Corte d'appello ritenne che - le scale condominiali erano rovinate, ma non pericolose - l'evento era, per il custode, imprevedibile - la reale causa della caduta le condizioni delle scale od altro era rimasta ignota - la vittima conosceva perfettamente lo stato dei luoghi, e la visibilità era ottima. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C.F. , con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Il condominio ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell'articolo 2051 c.c., articola tre censure a ha errato la Corte d'appello nel ritenere che la vittima conoscesse i luoghi, dal momento che essa non vi abitava più sin dal 1999, vale a dire da dieci anni prima del fatto b ha errato la Corte d'appello nel ritenere non dimostrato il nesso di causa tra la cosa il danno c in ogni caso in primo grado l'attore aveva chiesto di provare per testimoni mediante il capitolo numero 5 articolato nella memoria istruttoria il suddetto nesso di causa, ma quel capitolo di prova non era stato ammesso dal Tribunale. 1.1. Il motivo è inammissibile in tutte le censure in cui si articola - la prima censura è inammissibile perché lo stabilire se una persona conoscesse o non conoscesse lo stato dei luoghi è una valutazione in fatto - lo stesso dicasi per l'accertamento del nesso di causa - quanto alla terza doglianza essa non risulta che sia stata riproposta in appello, ed è quindi in questa sede preclusa nè il ricorrente, in violazione dell'onere prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 c.p.c., nnumero 3 e 6, indica in quali termini ed in quale atto venne riproposta in appello la richiesta istruttoria della cui mancata ammissione si duole. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame d'un fatto decisivo. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare le modalità della caduta del C. e le cause che l'hanno determinata . 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha esaminato la suddetta circostanza, giungendo alla conclusione che la causa della caduta non fosse sufficientemente provata. Si tratta di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 1227 c.c. . Nella illustrazione del motivo si sostiene che nel presente caso non è dato ravvisare, alla luce dell'istruttoria espletata, nè è riscontrabile in sentenza, alcun elemento che porta ad accertare un comportamento abnorme od imprudente ascrivibile all'infortunato . 3.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni. La prima ragione è che lo stabilire se la vittima di un fatto illecito abbia o non abbia fornito un contributo causale all'avveramento del danno costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La seconda ragione è che nel caso di specie la Corte d'appello, dopo aver accertato in fatto che la vittima conosceva lo stato dei luoghi e che con l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato il danno, ha ritenuto in diritto che la condotta della vittima ebbe efficacia causale assorbente. La conclusione in diritto è stata pertanto corretta lo stabilire poi se fosse esatto il presupposto di fatto di essa è una questione insindacabile in questa sede. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso - condanna C.F. alla rifusione in favore del Condominio omissis , Sassari, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, numero 55, ex articolo 2, comma 2 - ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.