Per i Giudici, non può essere ritenuto titolare della facoltà di colloquio una persona che sia convivente non già del soggetto recluso, ma di un soggetto appartenente alla «famiglia» del detenuto.
La vicenda giunta all'esame della Corte di Cassazione riguarda l'ammissione ai colloqui in carcere in favore del convivente della sorella del detenuto sottoposto al regime dell'articolo 41-bis ord. penumero In particolare, tanto il Magistrato che il Tribunale di Sorveglianza avevano ritenuto di non poter qualificare l'uomo non in termini di soggetto «terzo» ma quale «familiare», in ragione della particolare tutela accordata dal legislatore alle unioni civili e alla famiglia di fatto. Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione, contestando l'interpretazione estensiva dei contenuti della l. numero 76/2016, e affermando che da tale intervento legislativo non può derivare una totale parificazione delle tutele offerte dall'ordinamento ai membri della famiglia di fatto, con necessario rispetto della tradizionale nozione di prossimi congiunti prevista dall'articolo 307 c.p. la modifica all'articolo 1, comma 38, della legge citata, infatti, ha riguardato esclusivamente, in ambito di diritti riconosciuti dall'ordinamento penitenziario, la parificazione tra il «coniuge» e il convivente di fatto del soggetto recluso. Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione, infatti, osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 38, «non autorizza affatto una opzione esegetica estensiva, essendo la sua formulazione del tutto compatibile con una previsione normativa meramente ricognitiva dell'assetto regolativo previgente», e che anche le disposizioni immediatamente successive al comma 38 appaiono destinate a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari. Pertanto, i Giudici affermano che l'equiparazione tra la posizione della parte dell'unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto non possa estendersi oltre tale ambito, «a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto». Ne consegue che l'esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto può essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell'istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi», ovvero, nel caso di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis ord. penumero , quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell'istituto», secondo la previsione dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lett. b , ord. penumero Per questi motivi, la Suprema Corte annulla con rinvio il provvedimento impugnato.
Presidente Zaza – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13/4/2021, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila in data 30/9/2020 che aveva accolto il reclamo proposto, ai sensi dell'articolo 35 bis Ord. penumero , da T.M.G. , detenuto nella Casa circondariale omissis in regime di articolo 41 bis Ord. penumero , autorizzandolo allo svolgimento di un colloquio visivo con la sorella e il convivente di costei, in precedenza non ammesso dalla Direzione dell'istituto. Secondo il Collegio, infatti, S.M., convivente della sorella del detenuto, doveva considerarsi come familiare e non come terza persona , rientrando, per tale ragione, tra i soggetti con cui il recluso aveva diritto di effettuare il colloquio a mente dell'articolo 37 reg. esec. o.p., comma 10 e ciò in quanto la L. 20 maggio 2016, numero 76 recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze , all'articolo 1, comma 38, prevede che i conviventi di fatto abbiano gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, sicché il convivente della sorella del detenuto non potrebbe essere equiparato a una terza persona e potrebbe accedere al colloquio come familiare . 2. Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione degli articolo 35 bis, 41 bis, 18 Ord. penumero Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. b , che nel caso di specie non sarebbe stata configurabile alcuna inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, atteso che la L. 20 maggio 2016, numero 76, articolo 1, comma 38, nel prevedere testualmente che i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, non inciderebbe sulla concreta applicazione del D.P.R. numero 230 del 2000, articolo 37, comma 1, trattandosi di una norma meramente ricognitiva dei diritti già da tempo riconosciuti ai conviventi dei detenuti ciò che sarebbe confermato dai lavori preparatori, da cui non si evincerebbe alcun intento di equiparare, nel settore penitenziario, i conviventi di fatto dei prossimi congiunti del detenuto ai parenti e affini di quest'ultimo. In particolare, dai commi compresi tra il 35 e il 65 della L. numero 76 del 2016, articolo 1, non si rinverrebbero disposizioni che, sul piano civilistico, modifichino, in linea generale, le nozioni di parentela e affinità, equiparando i conviventi di fatto dei coniugi agli affini, con ciò che ne conseguirebbe sul piano dei rapporti familiari, intendendo il legislatore estendere ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti già riconosciuti ai coniugi e lasciare intatta la disciplina che il codice civile riserva alle relazioni familiari. Tanto più che le disposizioni contenute dal comma 2 al 35, dedicate alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, contengono, invece, norme volte ad equiparare in toto la parte dell'unione civile al coniuge in alcuni ambiti del diritto civile si pensi, al comma 13, che, in materia di regime patrimoniale delle unioni civili, dispone l'applicazione integrale delle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile . 3. In data 30/12/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Secondo il disposto dell'articolo 37 reg. esec. ord. penumero , mentre i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi , il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti e viene autorizzato dal direttore dell'istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti. Quanto alla estensione della nozione di convivente , la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 8 luglio 1998, numero 3478, relativa al riordino e chiarimento del regime dei colloqui e corrispondenza telefonica , ha accolto una interpretazione ampia, ricomprendendovi tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all'identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc. . In base a tali disposizioni, doveva, invece, pervenirsi a diversa conclusione con riferimento al convivente del familiare, non convivente con il detenuto, il quale poteva effettuare il colloquio soltanto con l'autorizzazione del direttore dell'istituto e in presenza di ragionevoli motivi tra i quali, durante i mesi dell'emergenza pandemica, poteva ravvisarsi il mancato svolgimento di regolari colloqui in istituto con i familiari a causa del blocco degli spostamenti sul territorio nazionale . 3. Secondo il provvedimento impugnato, l'assetto normativo ora riassunto sarebbe stato modificato dalla L. 20 maggio 2016, numero 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze , la quale ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica sia delle unioni civili che intercorrano tra persone dello stesso sesso, sia delle convivenze di fatto tra persone dello stesso o di diverso sesso, individuando gli ambiti della vita in cui tali regimi di coppia sono in tutto assimilati al matrimonio e quelli in cui gli stessi sono destinati a conservare determinate specificità. Ora, l'articolo 1, comma 38, della legge in parola, ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario . E a partire da tale disposizione, come detto, i Giudici di merito assumono che non soltanto il convivente del detenuto, ma anche il convivente del parente di quest'ultimo sarebbero stati equiparati, sul piano normativo, ai rispettivi coniugi. 4. L'interpretazione ora riportata non può, tuttavia, essere condivisa. Intanto, sul piano testuale, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 38, non autorizza affatto una opzione esegetica estensiva, essendo la sua formulazione del tutto compatibile con una previsione normativa meramente ricognitiva dell'assetto regolativo previgente. Ma anche su un piano di interpretazione sistematica, come correttamente evidenziato dall'Amministrazione ricorrente, anche le disposizioni immediatamente successive al comma 38, appaiono destinate a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari. E del resto, pur avendo la L. numero 76 del 2016, articolo 1, comma 28, lett. c , previsto una specifica delega legislativa finalizzata ad armonizzare le novità introdotte dalla citata legge del 2016 con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge e nei regolamenti e decreti , il D.Lgs. 19 gennaio 2017, numero 6, emanato in esecuzione della legge delega, non soltanto non ha apportato alcuna modifica dell'ordinamento penitenziario, ma ha adeguato talune disposizioni dell'ordinamento penale equiparando ai coniugi le due parti di un'unione civile regolata dalla L. numero 76 del 2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto. È il caso dell'articolo 307 c.p., comma 4, con riferimento al quale è stata inserita nella categoria dei prossimi congiunti la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso , in tal modo intervenendo sui rapporti di parentela e affinità dei fratelli, delle sorelle e degli affini della parte dell'unione civile, collocati nello stesso grado, ma non anche sulle convivenze di fatto. E la circostanza è tanto più significativa in rapporto al fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per definire il concetto di prossimi congiunti nell'ordinamento penitenziario occorre fare riferimento proprio all'articolo 307 c.p., la cui indicazione è ritenuta tassativa così Sez. 1, numero 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547-01, dettato in materia di permessi . 4.1. In conclusione, deve, pertanto, escludersi che l'equiparazione tra la posizione della parte dell'unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l'esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell'istituto quando ricorrano ragionevoli motivi ovvero, nel caso di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis Ord. penumero , quando vi siano ragioni eccezionali , apprezzate volta per volta dal direttore dell'istituto , secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b , dello stesso articolo 41 bis Ord. penumero . 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.