Respinto il ricorso di Cassa Forense: l’irrogazione della sanzione non può comunque prescindere dalla preventiva contestazione dell’addebito

Anche a seguito della privatizzazione, l’irrogazione di sanzioni da parte di Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito, «in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’articolo 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal d.l. numero 79/1997, articolo 4, comma 6-bis, conv. con l. numero 140/1997 , non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. l. numero 689/1981 […]».

La Corte d'Appello rigettava il gravame proposto da Cassa Forense e confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da un avvocato avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di alcune sanzioni per la tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale. Il giudice, infatti, riteneva di dover dare applicazione all'articolo 35 l. numero 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito. Cassa Forense ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione dell'articolo 12, comma 1, l. numero 689/1981 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile la disciplina di cui all'articolo 35 e ss. l. numero 689/1981 nonostante l'avvenuta privatizzazione della Cassa, la delegificazione della materia contributiva e la sopravvenuta possibilità che i regolamenti della Cassa stessa adottino deliberazioni riguardanti il regime sanzionatorio. La doglianza è infondata. Anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. numero 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa Forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli articolo 13 e 14 l. numero 689/1981, «in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal d.l. numero 79/1997, articolo 4, comma 6-bis, conv. con l. numero 140/1997 , non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. l. numero 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito» Cass. numero 17702/2020 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente Bronzini – Relatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata l'8.10.2015, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. P.P. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale che la Corte, nel motivare il rigetto del gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ha ritenuto di dover dare applicazione alla L. numero 689 del 1981, articolo 35, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito, richiamando espressamente Cass. numero 13545 del 2008 che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, deducendo cinque motivi di censura che l'avv. P.P. ha resistito con controricorso che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata. Considerato in diritto che, con il primo motivo di censura, la Cassa ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, ex articolo 161 c.p.c. ed ex articolo 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito richiamato a sostegno del decisum un precedente di questa Corte ormai superato dall'evoluzione della normativa e della giurisprudenza medio tempore intervenuta, argomentando dall'entrata in vigore della L. numero 140 del 1997 e dalla pronuncia di questa Corte numero 24202 del 2009, seguita da numerose successive conformi che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 12, comma 1, in relazione al D.Lgs. numero 509 del 1994, articolo 2, comma 2, alla L. numero 140 del 2006, articolo 4, comma 6-bis, e del Regolamento della Cassa, articolo 3, comma 2, di cui al D.M. 20 novembre 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto l'applicabilità della disciplina di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 35 e ss., nonostante l'avvenuta privatizzazione della Cassa, la delegificazione della materia contributiva e la sopravvenuta possibilità che i regolamenti della Cassa medesima adottino deliberazioni concernenti il regime sanzionatorio che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 12, comma 1, in relazione alla L. numero 140 del 2006, articolo 4, comma 6-bis, e del Regolamento della Cassa, articolo 3, comma 2, di cui al D.M. 20 novembre 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto inapplicabili le disposizioni regolamentari della Cassa in tema di regime sanzionatorio delle condotte degli iscritti che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione della L. numero 689 del 1981, articolo 18, commi 2 e 6, in relazione al D.Lgs. numero 509 del 1994, articolo 1, per avere la Corte territoriale ritenuto che essa fosse ancora munita di potestà pubblicistiche in materia sanzionatoria, ivi compresa quella di adottare ordinanze ingiunzione che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sul merito della questione concernente l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. P. , benché ella avesse sollevato tale questione fin dal ricorso introduttivo del giudizio e la questione fosse stata riproposta in appello che i primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che, anche a seguito della privatizzazione disposta dal D.Lgs. numero 509 del 1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi della L. numero 689 del 1981, articolo 13 e 14, in quanto, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'articolo 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dal D.L. numero 79 del 1997, articolo 4, comma 6-bis, conv. con L. numero 140 del 1997 , non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla cit. L. numero 689 del 1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito Cass. numero 17702 del 2020 che, così corretta la motivazione della sentenza impugnata e assorbito logicamente il quinto motivo, dal momento che l'eventuale positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. P. non esimeva comunque la Cassa ricorrente dall'osservanza della disciplina di cui essa invece ha infondatamente invocato l'inapplicabilità, il ricorso va rigettato che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che si liquidano in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.