La Cassazione spiega come funziona il meccanismo di surrogazione dell’Istituto previdenziale nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di surroga dell'INPS nei confronti della vittima di un sinistro stradale. Nello specifico, l'Istituto lamenta l'erronea decurtazione dell'importo spettante, operata in base al grado della colpa della vittima nella determinazione dell'occorso. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, «atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito» Cass. civ., numero 4688/2003 . Pertanto, il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro. Ne ne consegue che, «nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione, la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato» Cass. civ., numero 1834/2018 . Il risarcimento, infatti, «non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito». Ciò premesso, la Cassazione osserva che, nel caso di specie, la Corte di merito è incorsa nell'errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall'ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa. Ne consegue pertanto l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Presidente Frasca – Relatore Fiecconi Fatti di causa La vicenda giudiziaria trae origine dall'incidente verificatosi in data omissis , alle ore 6.45 circa, in omissis , all'altezza del Km omissis della strada provinciale omissis , nel quale venivano in collisione l'autoveicolo omissis targato omissis condotto dalla sig.ra S.M., assicurato dalla omissis , e l'autovettura omissis condotta dalla sig.ra Si., di proprietà del sig. R. e assicurato con la medesima compagnia assicuratrice. Con sentenza numero 617/2015, il Tribunale di Ragusa riconosceva una responsabilità concorrente nella causazione del sinistro della sig.ra Si.Mi. per la misura del 75% e della sig.ra S.M. per la misura del 25% condannava la sig.ra Si., il sig. R. e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella somma di Euro 187.499,55 accertava, infine, la surroga dell'I.N.P.S. nei diritti dell'attrice e, per l'effetto, condannava i convenuti tutti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'Istituto della somma di Euro 51.721,20 corrisposto all'attrice a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro specifica . Per quanto qui interessa, l'I.N.P.S. impugnava la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi di appello. Con il primo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, riconoscendo il diritto di surroga dell'ente previdenziale, quantificava il danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa applicando il coefficiente di capitalizzazione della rendita previsto dal R.D. numero 1403 del 1922, in violazione di quanto previsto dal principio dell'integrale ristoro del danno. Con il secondo motivo censurava la sentenza del giudice per aver applicato, al caso di specie, i principi e i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Con il terzo motivo di gravarne, lamentava il mancato riconoscimento, in suo favore, di una somma a titolo di danno biologico. Infine, con il quarto motivo censurava l'applicazione del concorso di colpa della vittima nel calcolo dell'importo della somma oggetto di surroga. Con sentenza numero 2691/2018, la Corte d'Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'I.N.P.S., condannava in solido la compagnia assicuratrice, R.O. e Si.Mi. al pagamento in favore dell'Istituto della ulteriore somma pari ad Euro 12.930,00. In definitiva, per ovviare all'inconveniente della vetustà dei coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. numero 1403 del 1922, la Corte di merito faceva applicazione del correttivo di non applicare la decurtazione del 20% pari allo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, a differenza di quanto invece effettuato dal giudice di prime cure, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Inoltre, ha ritenuto che la liquidazione dovesse essere calcolata in base all'indennizzo cui la vittima ha diritto quale lucro cessante per inabilità lavorativa, senza inclusione di altre voci, calcolandolo in proporzione del grado di colpa della vittima, trattandosi di surroga nella posizione della vittima non ritenuta esente da un grado di colpa nella causazione dell'incidente occorso. Contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania ha proposto ricorso per Cassazione l'I.N.P.S., con atto notificato a omissis S.p.A. in data 18 giugno 2019, articolato su due motivi. omissis ha notificato controricorso illustrato da memoria. IL PM ha formulato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. La controversia è stata discussa all'udienza pubblica del 1/12/2021 del D.L. numero 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8 bis, convertito con L. numero 176 del 2020. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La resistente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, l'INPS ricorrente denuncia la violazione della L. 12 giugno 1984, numero 222, articolo 14, del D.M. 20 marzo 1987 e degli articolo 1223 e 1916 c.c. articolo 360 c.p.c., numero 3 in quanto i giudici di appello, nella liquidazione del lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, avrebbero erroneamente utilizzato le tabelle del R.D. 9 ottobre 1922, numero 1403, ritenendo sufficiente, ai fini dell'adeguamento del risarcimento all'attualità, eliminare lo scarto applicato tra la vita fisica e quella lavorativa con il secondo motivo l'INPS lamenta la violazione della L. 12 giugno 1984, numero 222, articolo 14 e degli articolo 1223 e 1916 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, in quanto la Corte territoriale, nel tenere conto del concorso di colpa della sig.ra S.M., avrebbe applicato per due volte la percentuale del 25% non solo sull'importo complessivo del danno, ma anche sulle somme spettanti all'istituto a titolo di surroga. 2. Con il primo motivo l'INPS, in merito, lamenta la violazione da parte dei giudici di merito dei criteri e delle tabelle di cui alla L. numero 22 del 1984, articolo 14, nella determinazione del valore capitale della prestazione erogata alla infortunata. Ciò discenderebbe dalla circostanza che nel procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica sia stata fatta applicazione dei criteri dettati per la determinazione delle prestazioni assistenziali. 2.1. La compagnia assicuratrice resistente ha infondatamente eccepito l'inammissibilità del ricorso mancando traccia delle violazioni affermate quando, in realtà, nell'esposizione dei motivi risultano ben esposti i principi di diritto che si assumono violati in relazione al caso concreto. 2.2. Ciò posto il motivo è fondato in quanto si pone in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale, quale espresso da questa Corte Cass. sez. III 28 aprile 2017 numero 10499 Cass. civ. III 10 aprile 2015 numero 20615 circa l'inutilizzabilità dei coefficienti di cui al R.D. numero 1403 del 1922, ai fini della determinazione del risarcimento a titolo di responsabilità civile. 2.3. La Corte di merito, per ovviare all'inconveniente della vetustà dei coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. numero 1403 del 1922, si è determinata a non applicare la decurtazione del 20% pari allo scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa, a differenza di quanto invece effettuato dal giudice di prime cure, in materia di liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, richiamando principi giurisprudenziali oramai superati dai più recenti orientamenti espressi in materia, che si sono affrancati dal riferimento ai due vetusti fattori di cui al R.D. numero 1403 del 1922. 2.4. Invero, come peraltro riportato nel ricorso, il giudice di prime cure ha confermato la correttezza del calcolo effettuato dall'INPS in merito alle somme erogate alla danneggiata evidenziando che L'Istituto ha quantificato analiticamente le spese sostenute e da sostenere per l'erogazione dell'assegno ordinario in Euro 133.263,26 sulla base del rateo mensile della prestazione Euro 458,20 del corrispondente coefficiente 20,0851 individuato in forza della tabella numero 3 del D.M. 20 marzo 1987, e dell'età dell'assicurata al momento della liquidazione dell'assegno. Tale calcolo corrisponde ai criteri enunciati della L. numero 22 del 1984, citato articolo 14, comma 2 pag. 15 della sentenza di primo grado . 2.5. Il Giudice dell'appello ha quindi determinato il lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica moltiplicando il reddito annuo accertato per il coefficiente relativo all'età desunto dal R.D. 9 ottobre 1922, numero 1403, pari ad Euro 86.202,00 cfr. p. 14 della sentenza di primo grado e p. 4 della sentenza impugnata . 2.6. La interpretazione seguita dalla Corte di merito per il caso in cui il giudice utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro è nel senso che In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, numero 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di personalizzare il criterio adottato al caso concreto, deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa . Cassazione civile, sez. III, 09/05/2017, numero 11209 . 2.7. L'importo liquidato, pertanto, corrisponde a quello indicato dal giudice di prima istanza, tuttavia depurato della decurtazione del 20% prevista nel citato decreto in quanto non più valida per i tempi attuali. 2.8. Il criterio adottato è tuttavia errato. 2.9. In recenti orientamenti giurisprudenziali si specifica che il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. numero 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'articolo 1223 c.c. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 18093 del 31/08/2020 , nonché che Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati cd. FOI calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 3545 del 13/02/2020 . 2.10. Tale approdo costituisce l'evoluzione naturale di quanto già statuito da questa Corte con la sentenza numero 20615/2015, secondo cui, il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili purché aggiornati e scientificamente corretti che ha condotto al ripudio di criteri che non si giustificano più né dal punto di vista biologico, relativamente alla durata della vita media, né dal punto di vista economico, con riguardo al tasso di svalutazione ivi indicato per le somme future capitalizzate. 2.11. L'evoluzione de qua si pone nel solco dei generali rilievi, pur presenti nella motivazione, ma non altrettanto ben applicati, secondo cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. numero 1403 del 1922, dal momento che questi ultimi, a causa dell'aumento della durata media della vita, e della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno. 2.12. Sicché, per rispettare il principio di integralità del risarcimento ex articolo 1223 c.c., la valutazione deve essere svolta mediante la moltiplicazione del reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione , alla stregua di parametri che considerino da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, mediante coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano Cass. 25 giugno 2019 numero 16913 . 3. Quanto al secondo motivo, relativo alla decurtazione dell'importo spettante, operata in base al grado della colpa della vittima accertata nel corso del giudizio, va altrettanto affermata la sua fondatezza, poiché l'importo come sopra erroneamente calcolato dai giudici di merito ha subito una ulteriore riduzione, rispetto a quanto effettivamente versato dall'istituto alla vittima, in ragione del grado di colpa della vittima nella determinazione dell'occorso che l'ha condotta a subire un invalidità del 100%. Tale decurtazione corrisponde alla misura del 25%. Di tal guisa, la Corte di merito ha riconosciuto all'Istituto solo una ulteriore somma pari a Euro 12.930,30 rispetto a quanto già liquidato dal giudice di prime cure, corrispondente alla quota del 20% erroneamente decurtata dal giudice di primo grado nel calcolare la misura della indennità ricorrendo ai parametri di calcolo di cui al R.D. numero 1403 del 1922, cui la Corte di merito - come si è sopra visto - ha ovviato in maniera del tutto insufficiente e in contrasto con le norme in tema di surroga dell'Istituto nei diritti dell'assicurato contro i terzi sopra richiamate. 3.1. Va peraltro sottolineato che la Corte di merito, nel considerare la necessità di operare la decurtazione del 25% in proporzione alla misura della colpa accertata in capo al proprio assistito, ha commesso un ulteriore errore a scapito del diritto di surroga spettante all'Istituto previdenziale pubblico qui ricorrente, stante la natura previdenziale e non risarcitoria dell'indennizzo versato alla vittima del sinistro. 3.2. Al proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 giugno 2021, numero 17966, ha ribadito che l'istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Per quanto qui interessa, secondo tale precedente, il diritto di surrogazione dell'INPS nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito. 3.3. In tal guisa la Corte di cassazione si è posta in consapevole discontinuità rispetto a Cass. 28 marzo 2003, numero 4688 rv. 561545 , secondo cui il diritto dell'I.N.P.S. di surrogazione, ex articolo 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma della L. numero 222 del 1984, articolo 14, comma 2, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati con previsione di tutti i possibili eventi futuri con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. 3.4. Si tratta, peraltro, di un'impostazione coerente con il consolidato e condivisibile principio già affermato da questa Corte per cui, nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale quale l'INPS e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera, invece, come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato fra le tante Cass. numero 10834 del 2007 Cass. numero 12686 del 1999 . 3.5. Impostazione, quest'ultima, ribadita più di recente nella pronuncia di Cass. 25 gennaio 2018 numero 1834, che ha espresso il seguente principio di diritto che si intende confermare il diritto dell'assicuratore che agisca in surrogazione nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente da questi causato all'assicurato, da una parte, e dell'ammontare dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altro ne consegue che, nei casi di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, per stabilire il limite della surrogazione la riduzione per il concorso di colpa dell'assicurato va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, e non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero l'assicuratore medesimo agisca in surrogazione e tanto con l'effetto che l'assicuratore può pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato . 3.6. Come rilevato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze nnumero 12564, 12565, 12566, 12567/2018, relative alla portata applicativa del principio della compensatio lucri cum damno, il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito . E tale criterio deve operare anche con riferimento alle altre parti del meccanismo della surroga. Tale istituto, infatti, consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. 3.7. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. 3.8. Ulteriore addentellato normativo si rinviene nell'articolo 1205 c.c., che esprime il principio per cui la surrogazione opera nei limiti del pagamento effettuato dal terzo a favore del creditore. In sostanza, le limitazioni proprie del credito oggetto di surrogazione si trasferiscono al terzo surrogato. Diversamente argomentando, la norma consentirebbe un arricchimento senza causa da parte di I.N.P.S. quale ente erogante. 3.9. Questa Corte intende dare continuità ai principi evincibili da decisioni, anche risalenti, che rappresentano il presupposto delle affermazioni poste a fondamento delle pronunce da ultimo adottate dalle citate SU della Corte. 3.10. Costituisce principio consolidato e condivisibile quello secondo cui il congegno della surrogazione non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell'assicuratore per il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all'assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell'ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato, senza che possa tenersi conto del concorso di colpa di quest'ultimo nella produzione del danno Cass. Sez. 3 numero 2595 del 1979 Rv. 398929, conformi Sez. 3 numero 9742 del 07 ottobre 1997 Rv. 508599 Cass. Sez. 3 numero 293 del 1973 Rv. 362174 Cass. numero 2341 del 1977 Rv. 386054 per un'applicazione del principio in tema di assicurazione contro il furto, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 2823 del 06 agosto 1968, Rv. 335486 sul caso del recupero della cosa sottratta da parte dell'assicurato, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 3761 del 03 luglio 1979, Rv. 400203 in tema di assicurazione per incendio, sul caso della responsabilità del 10 conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata derivante da incendio Cass. Sez. 3, sentenza numero 20357 del 21 ottobre 2005, Rv. 584515 . 4. In sintesi, la Corte di merito è incorsa nel duplice errore di riconoscere il diritto di surroga vantato dall'ente previdenziale per una somma inferiore a quella effettivamente dovuta al danneggiato, in quanto sia calcolata sulla scorta di uno strumento normativo differente rispetto a quello previsto dalla disciplina di settore cfr. primo motivo , sia decurtata della riconosciuta percentuale di concorso di colpa cfr. secondo motivo . 5. Conclusivamente il ricorso va accolto in relazione a entrambi i motivi per l'effetto, la Corte cassa in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.