I tabulati telefonici non possono da soli fondare l'affermazione di colpevolezza del presunto autore di un reato, a meno che essi non siano accompagnati da altri elementi di prova di qualsiasi natura, diretta o indiretta.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8968, depositata il 16 marzo 2022. Quel telefono traditore Un giovane veniva processato e condannato in quanto ritenuto responsabile di aver fatto in un paio d'occasioni da “palo” ad altri complici intenti a svaligiare un appartamento. Per la banda di topi d'appartamento la Procura tendeva una trappola che nel processo si rivelerà fatale estratti i tabulati dei cellulari in uso, ne sarebbe emersa la presenza dell'imputato sui luoghi del delitto. Da qui, la condanna. Con il ricorso per Cassazione veniva censurata l'idoneità dei dati di traffico a comprovare la responsabilità dell'imputato. La Suprema Corte, dopo aver ripercorso il tortuoso percorso della disciplina dei c.d. “dati di traffico”, annulla la sentenza con rinvio. Vediamo subito i passaggi salienti del percorso motivazionale seguito dai Giudici. Le regole probatorie dei dati c.d. “esterni” alle conversazioni telefoniche. Ci ritroviamo ancora una volta all'interno di un micro-settore del diritto processuale penale la cui disciplina risulta dall'interazione di più “formanti” giuridici l'opera della Consulta, il legislatore ordinario, quello europeo e, dulcis in fundo, la giurisprudenza di legittimità nazionale. In questo pasticcio di fonti eterogenee è difficile raccapezzarsi, ma i Giudici – con invidiabile chiarezza – vi riescono pienamente e tracciano una cronistoria piuttosto esauriente. Proviamo a sintetizzarla. Nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso, la Consulta – la sentenza è, per la precisione, del 1993 – stabilisce alcuni principi in materia. Intanto i “dati esterni” alle comunicazioni non vanno confusi con le intercettazioni telefoniche o telematiche delle quali, quindi, non possono mutuare la disciplina. Nonostante l'impossibilità di equiparare le due realtà fenomeniche, il Giudice delle Leggi stabilisce che i dati di traffico, comprensivi quindi anche della indicazione del luogo ove si svolge una determinata conversazione, sono suscettivi di tutela perchè vi è interesse a non renderli conoscibili da chicchessia. In parole povere, ciò comporta che l'acquisizione di tali elementi – documentalmente trasfusi nei c.d. tabulati – può avvenire legittimamente soltanto se lo dispone l'autorità giudiziaria con proprio provvedimento motivato. Dopo appena un lustro le Sezioni Unite della Cassazione sfornano una tripletta di sentenze con cui si pone un fondamentale punto fermo in materia. Con la sentenza Gallieri 1998 si stabilisce il principio della necessità di un decreto motivato dell'autorità giudiziaria per l'acquisizione dei tabulati telefonici con la successiva sentenza D'Amuri 2000 si ribadisce il concetto, che – casomai fosse risultato poco chiaro – viene ulteriormente scolpito con la sentenza Tammaro 2000 . Finito il martellamento giurisprudenziale, inizia la via crucis normativa. Il Codice della Privacy del 2003 si limita a stabilire una finestra temporale entro la quale deve essere formulata la richiesta di acquisizione dei tabulati ventiquattro mesi dalla conversazione, poi i dati del traffico telefonico non saranno più disponibili. Nulla si diceva in merito alla tipologia dei reati per i quali si potevano chiedere e ottenere i tabulati, sicché essi potevano essere sfruttati probatoriamente per qualsiasi illecito penale. La Corte di Giustizia Europea stabilisce invece principi piuttosto diversi da quelli che si stavano sedimentando in Italia non è considerato conforme alla Carta dei diritti fondamentali europea che un'autorità pubblica possa accedere ai dati di traffico per qualsiasi reato. Ancora, non si ritiene nemmeno possibile che un pubblico ministero possa autonomamente autorizzare l'estrazione dei tabulati, dovendosi invece ottenere un controllo preventivo da parte di un giudice. In parole povere, con quella decisione si creava un conflitto con la disciplina italiana, che è dovuta correre rapidamente ai ripari. Un decreto-legge del 2021 ha limitato la possibilità di acquisire i tabulati telefonici ai reati più gravi quelli puniti con l'ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e in seconda battuta ha specificato che l'emissione del tabulato telefonico può avvenire soltanto previo decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero, della difesa dell'imputato, della persona sottoposta a indagini o della persona offesa e delle altre parti private. La nuova legislazione pone però ulteriori paletti l'acquisizione dei tabulati può avvenire soltanto se vi sono “sufficienti indizi di reato” e se essi sono rilevanti per l'accertamento dei fatti. Lo standard probatorio minimo gli elementi di prova ulteriori. La regola generale dell'utilizzo dei tabulati prevede, ad ulteriore garanzia di chi si trova sottoposto a procedimento penale, che gli esiti dei dati esterni alle comunicazioni possano essere utilizzati a carico dell'imputato soltanto se vi sono altri elementi di prova limitatamente, s'intende, ai reati per i quali ne è permessa l'estrazione . Una disciplina assai stringente, quindi, che tenta – vedremo quanto riuscendovi – di contemperare l'interesse alla repressione dei reati con quello alla segretezza delle comunicazioni.
Presidente Sabeone – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di F.G. ritenuto responsabile, in concorso con altri e con il ruolo di palo , di due reati di furto in abitazione, il primo giunto a consumazione capo A il secondo arrestatosi allo stadio del tentativo capo B . 2. Avvero la sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore. Denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in punto di ritenuta idoneità dei dati ricavati dal traffico telefonico a comprovare la compartecipazione del ricorrente alla commissione i reati in contestazione. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8 e successive modifiche. L'avvocato generale ha depositato una requisitoria scritta con la quale chiede il rigetto del ricorso. La parte pubblica, con ricchezza di argomenti, sostiene in sintesi che - i dati relativi alla ubicazione del telefono esulano dal concetto di dati relativi al traffico telefonico sicché non rientrano nella disciplina di cui al D.L. numero 132 del 2021 e della relativa legge di conversione numero 178 del 2021 - tali dati sono utilizzabili e quindi possono fungere da elemento di riscontro a quelli relativi al traffico telefonico, sì da sostenere l'affermazione di responsabilità secondo il parametro introdotto dalla disciplina transitoria di cui alla L. numero 178 del 2021 , articolo 1-bis. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Preliminarmente va osservato che il presente processo, chiamato all'udienza del 16 giugno 2021, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione Europea sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Rieti con ordinanza del 4 maggio 2021 in tema di utilizzabilità dei tabulati telefonici con riguardo alla sentenza della medesima Corte del 2 marzo 2021 nella causa c-746/18 . Come segnala la Procura generale nella sua requisitoria, la domanda è stata ritirata, per cui la causa C-334/21 è stata cancellata dal ruolo con provvedimento assunto dalla Corte di Giustizia il 9 novembre 2021. 3. Nel caso in esame l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda unicamente sui dati relativi al traffico telefonico delle utenze cellulari in uso al ricorrente e al correo, S.L Da quei dati vengono ricavati in base alle chiamate, l'esistenza di contatti tra l'imputato e gli autori materiali del furto negli orari di commissione del reato in base alle celle agganciate, la collocazione dell'imputato in prossimità del luogo del furto al momento dello svolgimento dell'attività criminosa. 3.1. E' bene chiarire che, nella fattispecie in esame, sono stati utilizzati i dati c.d. esterni alle conversazioni telefoniche cioè estranei al contenuto delle comunicazioni resi fruibili nel processo mediante la produzione della stampa dei tabulati , acquisiti in forza di decreto motivato del pubblico ministero atto emesso secondo la legge in vigore al tempo , mentre non si è fatto ricorso ad altre tipologie di dati, quali i file di log o la localizzazione da remoto tramite sistema di rilevamento satellitare c.d. positioning , che, pertanto, rimangono estranee alla presente disamina. 3.2. Il ricorrente non eccepisce la inutilizzabilità dei tabulati telefonici, ma contesta la capacità dimostrativa dei dati da essi estrapolati. La tematica impone un approfondimento alla luce del recente intervento legislativo attuato con il D.L. numero 132 del 2021 convertito con modifiche nella L. numero 178 del 2021 . 4. Giova ripercorre, senza pretesa di esaustività, alcuni approdi normativi e giurisprudenziali, utili ad inquadrare la questione in rilievo. 4.1. La sentenza della Corte Costituzionale numero 81 del 1993 . 4.1.1. In origine l'acquisizione dei tabulati telefonici non era regolata da una specifica disposizione di legge. La giurisprudenza era divisa tra vari orientamenti sufficienza dell'iniziativa della polizia giudiziaria necessità del decreto del pubblico ministero autorizzazione del giudice applicazione integrale delle norme dettate per l'intercettazione delle conversazioni articolo 266 e 271 c.p.p. . 4.1.2. La Corte Costituzionale interviene con una sentenza interpretativa di rigetto la numero 81 del 1993 che getta le fondamenta sulle quali poggiano le leggi e la giurisprudenza successive l'acquisizione dei dati esteriori delle comunicazioni è istituto diverso dalle intercettazioni dunque sono inapplicabili le regole di cui agli articolo 266 e 271 c.p.p. , purtuttavia esso ricade nell'area di tutela garantita dall' articolo 15 Cost. , si tratta di tutela minima che postula un provvedimento motivato della autorità giudiziaria, lasciando, in ogni caso, il legislatore libero di apprestare strumenti più incisivi. La decisione della Consulta si snoda attraversi alcuni importanti passaggi argomentativi che è utile trascrivere nell' articolo 15 Cost. trovano protezione due distinti interessi quello inerente alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall' articolo 2 Cost. , e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale v. anche sentt. nnumero 120 del 1975, 98 del 1976, 223 del 1987, 366 del 1991 - la particolare disciplina predisposta dagli articolo 266 e 271 c.p.p. sulle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche si applica soltanto a quelle tecniche che consentono di apprendere, nel momento stesso in cui viene espresso, il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, contenuto che, per le modalità con le quali si svolge, sarebbe altrimenti inaccessibile a quanti non siano parti della comunicazione medesima - le norme citate si conformano, in via esclusiva, a operazioni relative all'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche e non sono, pertanto, estensibili a differenti forme di intervento nella sfera di riservatezza delle comunicazioni tra privati, né ad aspetti diversi da quello attinente al contenuto delle comunicazioni medesime identità dei soggetti, tempo e luogo della conversazione - d'altra parte, la tutela accordata dall' articolo 15 Cost. alla libertà e alla segretezza della comunicazione e' sicuramente tale da ricomprendere fra i propri oggetti anche i dati esteriori di individuazione di una determinata conversazione telefonica. In altri termini, l'ampiezza della garanzia apprestata dall' articolo 15 Cost. alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro una sfera giuridica protetta da riservatezza è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa - l' articolo 15 Cost. , in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilità da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa , dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla libertà e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilità dei soggetti interessati - va riconosciuto il diritto di mantenere segreti tanto i dati che possano portare all'identificazione dei soggetti della conversazione, quanto quelli relativi al tempo e al luogo dell'intercorsa comunicazione - ferma restando la libertà del legislatore di stabilire più specifiche norme di attuazione dei predetti principi costituzionali, il livello minimo di garanzie esige, con norma precettiva, tanto il rispetto di requisiti soggettivi di validità in ordine agli interventi nella sfera privata relativa alla libertà di comunicazione atto dell'autorità giudiziaria, sia questa il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento , quanto il rispetto di requisiti oggettivi sussistenza e adeguatezza della motivazione in relazione ai fini probatori concretamente perseguiti - queste garanzie pongono un parametro di validità che spetta al giudice ordinario applicare direttamente al caso di specie, al fine di valutare se l'acquisizione in giudizio del tabulato, contenente l'indicazione dei riferimenti soggettivi, temporali e spaziali delle comunicazioni telefoniche intercorse, possa essere considerata legittima e, quindi, ammissibile . 4.1.3. In sintesi la Corte Costituzionale ha stabilito, che, pur in assenza di una normativa specifica volta a tutelare la riservatezza delle informazioni e delle notizie idonee ad identificare i dati esteriori della conversazione telefonica numeri del chiamante e del chiamato, data, ora, luogo e durata , l'acquisizione di tali dati deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, con norma precettiva, a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni articolo 15 . Con la conseguenza che l'acquisizione degli elementi suddetti, contenuti nel tabulato, può legittimamente avvenire soltanto sulla base di un atto dell'autorità giudiziaria, sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati . Va sottolineato che, secondo l'espressa indicazione del giudice delle leggi, la categoria dei dati c.d. esteriori della conversazione telefonica, protetti dall' articolo 15 Cost. , concerne non solo l'identità dei soggetti e il tempo ma anche il luogo della conversazione, cioè la collocazione sul territorio di chiamante e chiamato riferimenti soggettivi, temporali e spaziali . 4.2. Le Sezioni Unite. 4.2.1. Con la sentenza numero 21 del 13/07/1998, Gallieri, Rv. 211196, le Sezioni Unite,- nel risolvere il contrasto di giurisprudenza sul regime applicabile ai tabulati telefonici - hanno enucleato, sulle orme della Corte Costituzionale, il principio che l'acquisizione dei tabulati telefonici soggiace alla disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni che è necessario un decreto motivato della autorità giudiziaria pubblico ministero o giudice in assenza del quale opera la sanzione di inutilizzabilità ai sensi dell' articolo 191 c.p.p. che l' articolo 191 c.p.p. si riferisce non solo alle prove oggettivamente vietate, ma anche a quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli articolo 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le Sezioni Unite Gallieri hanno offerto una utile definizione di tabulati essi costituiscono la documentazione in forma intellegibile del flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle conversazioni stampa che fa parte peraltro, secondo la tecnica informatica, del movimento dei dati gestito dall'ente concessionario del servizio, nell'ambito del flusso costituito appunto dall'ingresso-elaborazione-registrazione e stampa . 4.2.2. Le Sezioni Unite D'Amuri sentenza numero 6 del 23/02/2000, Rv. 215841 hanno ribadito che Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all' articolo 266 c.p.p. e ss. . 4.2.3. Le Sezioni Unite Tammaro numero 16 del 21/06/2000, Rv. 216247 - 01 hanno chiarito che Per l'acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico - concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa - archiviati dall'ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto, e sulla base dello schema delineato nell' articolo 256 c.p.p. , eterointegrato dall' articolo 15 Cost. , comma 2, il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati . Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno posto l'accento su un profilo di particolare interesse anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, come nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione . 4.3. L'intervento legislativo. Il D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196 , Codice in materia di protezione dei dati personali cd. Codice della privacy , ha formato oggetto di numerose modifiche, integrazioni, abrogazioni parziali, che si sono susseguite nel tempo. 4.3.1. Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che le disposizioni sulla conservazione dei dati personali si incentrano sull'articolo 132. La norma, al momento della sua introduzione, è intervenuta sul profilo della delimitazione temporale, per finalità di accertamento e repressione, della conservazione dei dati relativi, tra l'altro, al traffico telefonico qui in rilievo , delimitazione che ha conosciuto varie modifiche sino alla attuale regola generale salvo specifiche deroghe della conservazione per ventiquattro mesi dalla comunicazione termini diversi sono previsti per altri dati . A seguito di ripetute modifiche D.L. 24 dicembre 2003, numero 354 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, numero 45 D.L. 27 luglio 2005, numero 144 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, numero 155 , l'articolo 132, al comma 3 - nel testo risultante prima del D.L. numero 132 del 2021 di cui infra paragrafo 4.5. -individuava nel decreto motivato del pubblico ministero lo strumento e l'autorità giudiziaria competente a disporre l'acquisizione dei dati. Non era prevista la delimitazione a un catalogo predeterminato di reati. 4.3.2. Va ribadito che per dati relativi al traffico telefonico devono intendersi quelli che, secondo la definizione offerta dalla Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, concernono i dati cd. esteriori della conversazione telefonica, comprensivi del luogo della chiamata. Si tratta, a ben vedere, di una definizione in negativo , nel senso che essa abbraccia tutti i dati di una conversazione telefonica, esclusi quelli attinenti al suo contenuto. In altre parole la comunicazione telefonica gode di due statuti - quello relativo alla captazione del contenuto, regolato dagli articolo 266-271 c.p.p. - quello relativo alla acquisizione di tutti i restanti dati autori, tempo, luogo, la durata della comunicazione , disciplinato dall' articolo 132 codice della privacy . 4.3.3. La conclusione che precede risulta confermata dalla lettera della legge. L' articolo 121 del codice della privacy distingue tra - dati relativi al traffico lettera h , che definisce come qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione - dati relativi all'ubicazione lettera h , che definisce come ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico . Ritiene il collegio che la nozione di dati relativi al traffico comprenda anche quelli che indicano il luogo della comunicazione e che per dati relativi all'ubicazione debbano intendersi quelli, diversi dai primi, che afferiscono unicamente alla localizzazione di una apparecchiatura. Che questa sia l'interpretazione corretta, lo si comprende dal testo dei successivi articolo 123 e 126. Il primo disciplina i dati relativi al traffico . Il secondo regola i dati relativi all'ubicazione e chiarisce che si tratta dei dati relativi all'ubicazione diversi da quelli relativi al traffico con ciò lasciando desumere l'esistenza di dati relativi al traffico che possono afferire alla ubicazione. Del resto l'articolo 121, lett. h non riproduce per intero il testo del D.Lgs. numero 109 del 2008, articolo 1, lett. c , lì dove stabiliva che sono relativi all'ubicazione quei dati trattati in una rete di comunicazione elettronica che indicano la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ivi compresi quelli relativi alla cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude . Nella nuova definizione, l'articolo 121 lett. h codice della privacy espunge l'ultima parte del D.Lgs. numero 109 del 2008, articolo 1, lett. c , vale a dire proprio quella che si riferiva ai dati relativi alla cella agganciata da una chiamata telefonica. 4.4. Sul tema dei c.d. data retention è intervenuta a più riprese la Corte di giustizia dell'Unione Europea tra le varie decisioni torna utile ricordare quella emessa dalla Grande Sezione il 2 marzo 2021, nella causa C-746/18. 4.4.1. La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale della Corte Suprema estone, ha affermato due rilevanti principi circa la disciplina dei c.d. data retention ricavabile dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche , come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - la direttiva, letta alla luce degli articolo 7,8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , osta a una normativa nazionale che permetta alle autorità pubbliche l'accesso a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedimenti aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica - la direttiva, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , osta a una normativa nazionale che investa il pubblico ministero della competenza ad autorizzare l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale, dovendo il controllo preventivo essere rimesso a un giudice o a una autorità amministrativa indipendente, comunque diversa dall'autorità richiedente. 4.4.2. La decisione della Corte di giustizia ha generato una frizione tra principi espressi e la legislazione italiana in punto di limitazione alla lotta contro forme gravi di criminalità individuazione della autorità giudiziaria competente a disporre l'acquisizione dei tabulati, che deve essere non solo indipendente, ma anche diversa dalla autorità richiedente. 4.5. A distanza di pochi mesi dalla pronuncia della Corte di giustizia, è stato adottato il D.L. numero 132 del 2021 , entrato in vigore il 30 settembre 2021. 4.5.1. L'articolo 1 del decreto interviene sul D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 132 con il fine, dichiarato nel preambolo, di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza 2 marzo 2021, limitando la possibilità di acquisizione di tabulati telefonici e informatici a determinate forme gravi di criminalità e introducendo un controllo giurisdizionale ex ante sulla richiesta del pubblico ministero o una convalida successiva in caso di urgenza . L'articolo 1 del citato D.L. -intitolato Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale - riscrive il D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 132, comma 3, nel senso che entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell' articolo 4 c.p.p. , e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private . Sono stati inseriti ulteriori commi che, ai fini della presente disamina, non vengono in rilievo. Assume interesse, invece, il fatto che il decreto legge, nel suo testo originario, non prevedeva una norma transitoria, sì da far sorgere un vivace dibattito sulle regole valide per il passato e sulla compatibilità con i principi affermati dalla Corte di Giustizia a favore della applicazione del principio generale del c.d. tempus regit actum si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 5, numero 1054 del 06/10/2021, dep. 2022 . 4.5.2. In sede di conversione L. numero 178 del 2021 il legislatore, oltre ad apportare alcuni correttivi, ha dettato una specifica norma transitoria. La legge di conversione interviene - sostituendo alla precedente formula .ai fini della prosecuzione delle indagini quella, più chiara, .ove rilevanti per l'accertamento dei fatti - precisando la natura autorizzatoria del decreto del giudice - introducendo la previsione espressa di inutilizzabilità. I sintesi la nuova disciplina regola l'acquisizione dei dati del traffico telefonico e telematico. I dati del traffico telefonico, si ripete cfr. sopra paragrafo 4.3.2 , sono tutti i dati cd. esteriori della conversazione telefonica diversi da quelli attinenti al suo contenuto, e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione, dunque anche quelli tratti dalla dislocazione della cella da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude. I dati in rassegna possono essere acquisiti - con riguardo a un catalogo predeterminato di reati che il legislatore italiano ha reputato espressione di forme gravi di criminalità - in presenza di sufficienti indizi di reato - ove rilevanti per l'accertamento dei fatti. L'autorizzazione deve essere data dal giudice con decreto motivato salvi i casi di urgenza in cui il giudice interviene in fase di convalida . 4.5.2. Soprattutto, però, viene innovata la disciplina che regola il passato. La legge di conversione numero 178 del 2021 , con l'inserimento del comma 1-bis all'interno del D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, stabilisce che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del D.L. numero 132 del 2021 possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell' articolo 4 c.p.p. e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi . Dunque, in deroga al principio del tempus regit actum, i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche con ciò intendendosi, per quanto sopra detto, i numeri di chiamante e chiamato, data, ora, durata, compreso il luogo -acquisiti prima del 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del pubblico ministero modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente - possono essere utilizzati come elemento di prova a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e solo per l'accertamento dei reati che rientrano nella categoria già delineata per il futuro dal D.L. numero 132 del 2021 . Ergo il novero dei reati per i quali i tabulati sono utilizzabili dal 30 settembre 2021 vale anche per il passato e la limitazione è inderogabile. Mentre invece viene salvata , a determinate condizioni, la precedente modalità acquisitiva effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero. Al riguardo non è superfluo rimarcare come il sistema italiano garantiva, comunque, il recupero di un controllo giurisdizionale esercitato di ufficio cfr. Sez U, numero 16 del 21/06/2000, Tammaro cit. . Viene attivato, però, un ulteriore cordone di protezione i tabulati telefonici, acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero, non possono da soli fondare un giudizio di colpevolezza, essendo richiesto il conforto di altri elementi di prova. In sostanza, per il passato, ferme le categorie di reato che pongono un limite invalicabile , il legislatore, piuttosto che delineare una sanzione processuale solo evocata dal termine utilizzati , ha delineato una regola legale di valutazione della prova mutuata dall' articolo 192 c.p.p. , comma 3, in tema di chiamata di correo. Del resto, indice non equivoco di siffatta intenzione del legislatore si trae dalla costruzione positiva della formulazione, che non sanziona una inutilizzabilità, ma stabilisce, in positivo, in quali limiti la prova possa essere valutata al fine di pervenire a una affermazione di responsabilità. Sula scorta di queste considerazioni può affermarsi che gli altri elementi di prova , non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma Sez. U, numero 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 . 4.5.4. L'esatto inquadramento dogmatico della regola dettata dal del D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, comma 1-bis, introdotto dalla L. numero 178 del 2021 non è di poco conto nell'ottica del giudice di legittimità, atteso che l'inutilizzabilità della prova è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. c mentre la violazione di una regola di valutazione della prova può essere fatta valere solo a norma dell' articolo 606 c.p.p. , lett. e cfr. tra le altre Sez. 6 numero 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196 cioè come vizio della giustificazione del giudizio di fatto. Non solo la inutilizzabilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento sebbene la Corte di cassazione si sia dotata di un insieme di canoni molto precisi sul regime delle inutilizzabilità, sugli oneri di deducibilità e sulle condizioni di rilevabilità mentre il vizio di motivazione deve essere sempre dedotto dal ricorrente. In questa seconda ipotesi è difficile che i ricorsi proposti prima della entrata in vigore della norma transitoria censurino una decisione per l'inosservanza di una regola valutativa all'epoca inesistente. E, tuttavia, l'introduzione di una previsione di maggior rigore valutativo a favore dell'imputato, che modifica il quadro dei doveri argomentativi del giudice, impone di ritenere che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla idoneità dei tabulati a provare la responsabilità dell'imputato, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nel citato articolo 1, comma 1-bis in esame neppure conoscibile all'epoca di proposizione del ricorso , la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata. 5. Nella fattispecie in esame, i tabulati telefonici sono stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero ai fini dell'accertamento dei reati di furto consumato e furto tentato in abitazione, commessi nel 2018 vale a dire di reati rientranti nel catalogo di legge. Occorre allora verificare, in primo luogo, se questo collegio possa ritenersi investito della questione sul regime dei tabulati e, in secondo luogo, se la valutazione operata dal giudice di merito, nel vigore della normativa precedente, risponda o meno al nuovo parametro legale della esistenza di altri elementi di prova . 5.1. Al primo quesito va vada, senza dubbio, risposta positiva. Nulla quaestio nel caso si ritenga che il D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, comma 1 bis, introduca una sanzione di inutilizzabilità anche per il passato, in ragione della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ma, anche a voler inquadrare il vizio come violazione di una regola valutativa deducibile ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. e va osservato che il ricorrente ha coltivato il tema della idoneità probatoria degli elementi a suo carico ricavati dai tabulati, introducendo, in maniera adeguata, il relativo vizio motivazionale. 5.2. Al secondo quesito va data, invece, risposta negativa. L'affermazione di colpevolezza si fonda unicamente sui dati esteriori del traffico telefonico contatti e collocazione dell'interlocutore . La decisione non soddisfa la regola normativa della quale s'e' detto. 6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio il giudice di rinvio provvederà ad adeguare la decisione alla nuova regola di valutazione dei tabulati telefonici dettata per il passato dal D.L. numero 132 del 2021, articolo 1, comma 1-bis, introdotto dalla L. numero 178 del 2021 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.