Se viene negata l’estinzione della pena per esito negativo dell’affidamento in prova, può essere concessa al condannato la detenzione domiciliare

Va accolta l’interpretazione adeguatrice secondo la quale in caso di esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale già concluso può applicarsi fin da subito, per la parte di pena non dichiarata estinta, alla stessa stregua dell’articolo 51- ter ord. pen., una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo.

Questo l'innovativo principio di diritto affermato dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che offre una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo  51- ter ord. penumero , aggiungendo un ulteriore caso rispetto a quello espressamente previsto di violazione delle prescrizioni della misura alternativa “in corso di svolgimento” – ossia quello in cui l'affidamento in prova si sia ‘già concluso' e non venga dichiarata, anche in parte qua, l'estinzione della pena – nel quale è possibile sostituirla subito con beneficio extramurario più restrittiva. La parziale estinzione della pena. Prima di entrare nel cuore della questione giuridica, la fattispecie concreta vedeva un condannato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Al termine del periodo di prova, durata 10 mesi, il Tribunale di Sorveglianza toscano dichiarava non estinta la pena detentiva inflitta all'affidato per esito negativo del periodo di affidamento in prova dalla relazione redatta dall'UEPE di Firenze, emergeva, infatti, come l'affidato, a cui era stata prescritta la sottoposizione ad un periodo di osservazione presso il SERD, pur partecipando ai programmi terapeutici predisposti dal Servizio, fosse risultato costantemente positivo all'uso di alcool e sostanze stupefacenti, apparendo, inoltre, sempre poco consapevole delle problematiche legate alla sua condizione di dipendenza. Veniva, inoltre, riportato come, nel corso della misura, lo stesso, veniva fermato dalle Forze dell'Ordine fuori dagli orari consentiti e alla guida della propria autovettura, nonostante un espresso divieto in tal senso, risultando, in quell'occasione, anche positivo all'esame dell'alcool test. Constatata la deviazione dai binari trattamentali nella seconda parte del percorso rieducativo, il Tribunale procedeva a dichiarare l'estinzione della pena limitatamente ai primi sei mesi, in quanto l'affidato aveva comunque prestato l'attività di volontariato, seppur non assiduamente, rideterminando la pena residua da espiare in mesi 4. Il trascurato disagio psichico nel mancato rispetto delle prescrizioni del programma risocializzante. Avverso tale provvedimento presentava opposizione il difensore dell'affidato, il quale deduceva, primariamente, come avrebbe meritato di essere maggiormente approfondita la connessione tra il disturbo psichiatrico del suo assistito e la mancata adesione al programma trattamentale, sottolineando come l'osservazione del percorso dallo stesso intrapreso aveva chiaramente portato alla luce la presenza di un vero e proprio disturbo psichiatrico di cui era affetto e che tale disturbo costituirebbe un vero e proprio ostacolo alla piena adesione ad un trattamento che risultava, proprio per questo, “monco” già in partenza, non tenendo conto di questa condizione. Sul punto, i Giudici di sorveglianza affermano che «non si può tralasciare il dato, indiscutibilmente emerso, dei disturbi di personalità e del disagio psichico di cui il condannato è portatore che non può non aver avuto il suo decisivo effetto sulle condotte durante e dopo l'esecuzione della misura detti elementi inducono ad una valutazione del caso particolarmente adesiva alle esigenze di recupero di cui è indiscutibilmente portatore». Qualora si sia conclusa la misura alternativa non prevista, in caso di esito negativo, la possibilità di disporre una diversa misura extramuraria. Sotto altro versante, il Tribunale di sorveglianza accoglie l'orizzonte ermeneutico tracciato nel presentato gravame legato all'interpretazione manipolativa dell'articolo  51- ter ord. penumero , in base alla quale anche in tal sede può applicarsi fin da subito per la parte residua di pena non dichiarata estinta - sebbene non previsto da alcuna disposizione normativa - una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo. Irragionevolezza della mancata previsione… In tal senso la prospettazione difensiva rilevava che, così come ai sensi dell'articolo  51- ter ord. penumero , nel caso in cui una persona sottoposta a misura alternativa ponga “ nel corso della misura” in essere nel corso della stessa comportamenti suscettibili di determinarne la revoca en passant , si precisa che l'eventuale sospensione provvisoria dell'affidamento in prova con proposta di revoca non determina incompatibilità del magistrato per far parte anche del collegio per la revoca Cass. penumero , numero 42345/2019 e la nomina del difensore di fiducia fatta a seguito della sospensione della misura alternativa dispiega effetti anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa Cass. penumero , numero 11232/2020 , la stessa può essere sostituita con altra misura più grave, allo stesso modo, tale possibilità di sostituzione della misura con altra più appropriata dovrebbe essere consentita al Tribunale anche nel caso di esito negativo della prova\misura che si è, però, già conclusa , come nel caso in oggetto. Pena l'evidente contrasto con l' articolo 3 Cost. in quanto si regolerebbero in maniera radicalmente diversa, irragionevolmente, situazioni del tutto analoghe. …superata con un'interpretazione costituzionalmente orientata.  I Giudici di sorveglianza ritengono di poter accogliere la proposta interpretazione adeguatrice in armonia pure con l' articolo 27, comma 3, Cost. che impongono di espungere gli incongrui momenti di rigidità della pena, esaltando la progressione e regressione ‘graduale' della scala rieducativa posto che, nella situazione analoga che si sarebbe posta qualora tale valutazione fosse stata fatta nel corso dell'esecuzione in sede di revoca ex articolo 51- ter ord. penumero si sarebbe potuto operare una mera sostituzione della misura in corso con altra più grave. Pertanto, può applicarsi fin da subito per la parte di pena non dichiarata estinta una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo. Ed in accoglimento parziale dell'opposizione, pur confermando la non declaratoria di estinzione della pena per la misura di mesi 4, si procede all'applicazione per la pena residua della misura della detenzione domiciliare, più grave rispetto a quella eseguita in precedenza con esito negativo.

Presidente Estensore Bortolato Fatto e diritto Letti gli atti del procedimento di sorveglianza in materia di declaratoria d'estinzione della pena detentiva ai sensi dell' articolo 47 legge 26/7/1975 numero 354 , instaurato nei confronti di omissis ammesso all'affidamento in prova al Servizio Sociale con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 27-2-2020 numero 852/2020 in riferimento alla pena inflitta con Sentenza numero 96/2014-Reg. Genumero 2102/2013 emessa in data 21-1-2014 da Tribunale Ordinario LIVORNO, definitiva il 28-9-2017 rilevato -che la prova è iniziata il 31.3.2020 e si è conclusa il 30.1.2021 -che con ordinanza del 20.5.2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava non estinta la pena detentiva inflitta al omissis per esito negativo del periodo di affidamento in prova al Servizio Sociale. Dalla relazione in atti dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna di Firenze del 25.2.2021 si evinceva infatti come l'affidato, al quale era stata prescritta la sottoposizione ad un periodo di osservazione presso il Ser.d, pur partecipando ai programmi terapeutici predisposti dal Servizio, fosse risultato costantemente positivo all'uso di sostanze e alcol. A luglio 2020 il servizio ha formulato una diagnosi di disturbo da uso di cocaina e uso sporadico di alcol. Il omissis è apparso inoltre poco consapevole delle problematiche legate alla sua dipendenza, tendendo ad attribuire il negativo andamento della misura a fattori esterni ed indipendenti dalla sua responsabilità. Nel corso della misura l'affidato è stato inoltre fermato dai Carabinieri di Rovezzano fuori dagli orari consentiti mentre era alla guida della sua autovettura, nonostante il divieto di guidare veicoli a motore. In tale occasione era risultato positivo all'alcol test. In merito a questo episodio il Magistrato di Sorveglianza di Firenze in data 11.2.2021 aveva dichiarato non luogo a deliberare sulla sospensione della misura, avendo l'interessato nel frattempo terminato di espiare la pena il 30.1.21 e rimetteva la valutazione di tale comportamento in sede di declaratoria di estinzione della pena -che alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale riteneva di dover dichiarare estinta la pena limitatamente al periodo 31.3.20 - 30.9.20 mesi 6 . allorché l'affidato aveva comunque, seppur non assiduamente, prestato l'attività di volontariato e rideterminava quindi la pena detentiva residua da espiare in mesi 4 dall.10.20 al 30.01.21 -che avverso tale provvedimento presentava opposizione il difensore il quale deduceva che avrebbe meritato di essere approfondita la connessione, in termini di causa-effetto, tra il disturbo psichiatrico e la mancata piena adesione al programma trattamentale -che l'osservazione del percorso del Sig. omissis aveva infatti portato alla luce non solo una problematica relativa all'uso di sostanze ben più grave di quella inizialmente riscontrata, ma, altresì, la presenza di un vero e proprio disturbo psichiatrico e che tale disturbo costituirebbe dunque l'ostacolo alla piena adesione ad un trattamento che risultava monco già in partenza, non tenendo conto di detta condizione -che il difensore rilevava che mentre a norma dell'articolo 51 ter c.p. nel caso in cui una persona sottoposta a misura alternativa ponga in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca detta misura può essere sostituita con altra più grave, analogamente nel caso di esito negativo della prova già conclusasi il Tribunale dovrebbe poter decidere in ordine ad un'eventuale sostituzione della misura con una più rispondente alle criticità riscontrate in costanza di percorso -che, in altre parole, così come accade nel caso in cui l'affidato si renda responsabile di comportamenti che giustificano la revoca della misura, anche e soprattutto nel caso dei meno gravi comportamenti che impediscono di dichiarare estinta la pena, il Tribunale dovrebbe poter applicare, per la pena non validamente espiata, un'altra misura più appropriata -che, in caso contrario, si porrebbe un problema di contrasto con l' articolo 3 Costituzione , in quanto si regolerebbero in maniera radicalmente diversa situazioni del tutto analoghe -che in via preliminare veniva richiesta una perizia psichiatrica per accertare l'intensità del disturbo di personalità del omissis e in che modo esso abbia interferito sull'adesione al trattamento e, in subordine, la sostituzione della misura già concessa con quella dell'affidamento terapeutico ex articolo 94 DPR 309/90 o, in alternativa, con la detenzione domiciliare. All'esito dell'istruttoria emerge che il condannato è ricaduto con frequenza nel consumo di stupefacenti Cfr. relazione del SERD datata 1.02.22 tant'è che viene proposto solo un programma residenziale in Comunità. Ciò detto, ritiene il Tribunale che gli esiti fallimentari della misura già ormai eseguita come si evince pacificamente da quanto detto sopra e il costante successivo abuso di sostanze sostanzialmente mai interrotto devono indurre ad una non declaratoria di estinzione della pena e pertanto l'opposizione dovrebbe essere respinta, indipendentemente dallo stato psicofisico dell'interessato che se anche coinvolgesse l'imputabilità ex articolo 85 e ss. c.p. non avrebbe rilievo giuridico in tema di capacità adesione alle misure alternative e per questo motivo va respinta l'istanza di perizia . Peraltro, da un lato non si può tralasciare il dato, indiscutibilmente emerso, dei disturbi di personalità e del disagio psichico di cui il condannato è portatore che non può non aver avuto il suo decisivo effetto sulle condotte durante e dopo l'esecuzione della misura detti elementi inducono ad una valutazione del caso particolarmente adesiva alle esigenze di recupero di cui il omissis persona fragile, è indiscutibilmente portatore. Di conseguenza posto che, nella situazione analoga che si sarebbe posta qualora tale valutazione fosse stata fatta nel corso dell'esecuzione in sede di revoca ex articolo 51 ter o.p. si sarebbe potuto operare una mera ‘sostituzione' della misura in corso con altra più grave ove l'ingresso in carcere, in conseguenza della revoca, non fosse totalmente conforme alle esigenze di risocializzazione dell'interessato anche alla stregua dei suoi problemi sanitari, pare al Collegio di poter accogliere l'interpretazione adeguatrice proposta dal difensore, in linea con il principio di uguaglianza ex articolo 3 Cost. , secondo la quale anche in questa sede può applicarsi fin da subito per la parte residua di pena non dichiarata estinta - sebbene non previsto da alcuna disposizione normativa - una misura alternativa diversa e più grave rispetto a quella il cui esito si sia rivelato negativo. Per questi motivi va accolta in parte qua l'opposizione, pur confermando la non declaratoria di estinzione della pena per la misura di mesi 4, e conseguentemente, per l'effetto, si dispone l'applicazione - per la pena residua - della misura della detenzione domiciliare, misura graviore rispetto a quella eseguita con esito sfavorevole. P.Q.M. Visti gli articolo 47 e 47 ter L. 26/07/75 numero 354, 666 co. 7 e 667 co. 4 c.p.p. non dichiara estinta la pena detentiva inflitta a omissis limitatamente al periodo 1.10.20-30.01.21 mesi 4 con riferimento alla pena inflitta con Sentenza numero 96/2014 - Reg. Genumero 2102/2013 emessa in data 21-1-2014 da Tribunale Ordinario LIVORNO, definitiva il 28-9-2017 DISPONE che la pena sopra indicata di mesi 4 venga eseguita nei confronti del condannato in detenzione domiciliare impone le seguenti prescrizioni, la cui violazione comporterà la revoca della misura alternativa 1 si tratterà nel luogo di detenzione domiciliare in omissis e non modificherà il domicilio senza previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza 2 in relazione alle esigenze di vita quotidiana potrà lasciare la propria abitazione, ogni giorno, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 3 potrà recarsi, anche fuori degli orari sub 2 , presso il SERD competente, previo avviso all'Autorità incaricata dei controlli ovvero presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri per interventi, accertamenti diagnostici e cure se sarà necessario il suo ricovero, il luogo del ricovero diverrà quello di detenzione domiciliare e l'interessato ne darà sollecito avviso agli organi di servizio sociale e polizia competenti, 4 si fa divieto di associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti, e non potrà ricevere in casa, frequentare e comunicare con persone estranee al nucleo familiare convivente, salvo esigenze sanitarie o di ufficio o di pubblico servizio o di difesa legale 5 Non potrà detenere armi o qualunque oggetto atto a offendere o sostanze stupefacenti 6 Manterrà buona condotta 7 Permetterà l'accesso all'autorità cui è affidata la vigilanza ogni volta che questa lo richiederà, la condannata dovrà assicurare l'effettiva e sollecita esecuzione del controllo mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, o mediante l'installazione di apparecchiature elettroniche o provvedendo alla indicazione all'autorità di P.S. dei numeri di utenza telefonica fissa o mobile per garantire la ricezione delle richieste di apertura della porta di casa in caso di mancato funzionamento del campanello 8 Conserverà con diligenza questa carta precettiva e presentarla ad ogni richiesta dell'Autorità 9 prenderà immediati contatti, anche telefonici, con l'Uepe di Firenze e manterrà i contatti con il predetto ufficio, seguendo le indicazioni che gli operatori dell'Ufficio indicheranno di volta in volta 10 se in possesso di passaporto o carta di identità valida per l'espatrio dovrà consegnarla all'Autorità cui è affidata la vigilanza. Affida la sorveglianza alla Questura di Firenze. Designa per l'esecuzione della misura il Magistrato di sorveglianza di Firenze. Avverte il condannato che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite, e che eventuali deroghe o modifiche dovranno essere richieste in casi eccezionali e per gravi ragioni quali indifferibili esigenze di lavoro o di salute, gravi ragioni di famiglia, motivi di giustizia , su istanza da presentare, corredata dalla necessaria documentazione, almeno venti giorni prima tramite l'autorità addetta alla vigilanza, che a sua volta farà pervenire l'istanza al Magistrato di sorveglianza almeno dieci giorni prima, riferendo su eventuali controindicazioni all'accoglimento dell'istanza e sull'andamento della misura, previ gli eventuali accertamenti necessari, anche tramite subdelega ad altre autorità. Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.