Il Consiglio dei Ministri, oltre alle misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha approvato in esame preliminare il decreto correttivo al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, numero 14, in attuazione della Direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva UE 2017/1132 Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza . Si tratta della direttiva “Insolvency”, la quale si occupa di armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d'impresa, al fine di garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all'interno dell'Unione. «Lo schema di decreto» - chiarisce il Ministero della Giustizia - «è in massima parte il frutto delle proposte avanzate dalla Commissione per l'elaborazione di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, istituita con decreto del 22 aprile 2021 dalla Guardasigilli e prorogata con successivo decreto del 22 settembre 2021». Le modifiche e integrazioni al testo originario derivano inoltre da alcune osservazioni avanzate dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dal Ministero dell'Economia e delle finanze. In particolare, lo schema di decreto tocca quattro elementi fondamentali, di seguito analizzati. Misure di allerta precoce e accesso alle informazioni. In merito alle misure di allerta di cui all'articolo 3 della Direttiva, il decreto si rifà all'esistente composizione negoziata e agli istituti di segnalazione all'imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati – Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione – e alla piattaforma telematica della composizione negoziata. Nella nuova formulazione del Titolo II non sono più previsti gli indicatori della crisi né l'intervento del Pubblico ministero. Quadri di ristrutturazione preventiva. Il decreto mira a implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. A riguardo, il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. In generale, «le modifiche ambiscono a garantire maggiore libertà di azione dell'imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un'ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale». Lo schema di decreto, inoltre, modifica le regole di maggioranza e le regole di distribuzione dell'attivo concordatario, affiancando alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa. Procedure di esdebitazione e interdizioni. Essendo la disciplina riguardante esdebitazione e interdizioni, contenuta nel Codice, già ampiamente conforme alla direttiva, per consentire all'imprenditore la ripresa delle attività economiche, nel decreto è stato unicamente necessario collegare all'esdebitazione anche il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'articolo 22, par. 1, della direttiva. Efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Infine, in tema di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, lo schema di decreto è intervenuto per aumentare l'efficienza e la rapidità delle procedure e così dare attuazione agli articolo 26 e 27 della direttiva.