Nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. solo in casi “estremi”

«La fideiussione prestata da un cd. “confidi minore”, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4 TUB ratione temporis applicabile alla fattispecie , nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale […]».

Il caso. Il fallimento di una s.p.a. presentava domanda di ammissione al passivo nel fallimento di un consorzio “confidi minore” per un credito derivante da un contratto stipulato con una s.r.l. – associata al consorzio stesso – e garantito dal consorzio medesimo con una fideiussione. Il giudice delegato respingeva la domanda sostenendo la nullità della fideiussione poiché stipulata da un soggetto il consorzio “confidi minore” ritenuto non legittimato perché non iscritto nell'elenco ex articolo 107 TUB oggi previsto dall' articolo 106 TUB . Il tribunale in sede di opposizione ribaltava la decisione spiegando che in realtà il consorzio non era tenuto all'iscrizione per mancanza dei requisiti patrimoniali relativi. Il fallimento del consorzio ricorreva allora in Cassazione. La massima. La fideiussione prestata da un cd. “confidi minore”, iscritto nell'elenco di cui all' articolo 155, comma 4 TUB ratione temporis applicabile alla fattispecie , nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono “esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni infatti è attività non riservata a soggetti autorizzati come gli intermediari ex articolo 107 TUB , né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale. La decisione della Cassazione. Secondo il fallimento ricorrente il consorzio, essendo un confidi minore , poteva svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi consistente nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie . La fideiussione resa dal consorzio per il proprio associato esorbitava tale limite e quindi doveva essere considerata nulla e inefficace. La questione rimessa alle Sezioni Unite è quindi capire se va considerata nulla e invalida una fideiussione prestata da un consorzio confidi minore a un proprio associato. I confidi sono “soggetti costituiti anche in forma di consorzi o società cooperative che esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi” intesa come “utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario” articolo 13, comma 1, d.l. numero 269/2003 e articolo 155 TUB . In particolare, i confidi minori sono iscritti nella sezione dell'elenco di cui all' articolo 155, comma 4 TUB e svolgono per legge “esclusivamente” attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi a favore delle imprese consorziate o socie. I confidi maggiori invece sono iscritti nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB previgente articolo 197 TUB e hanno soglie finanziarie e patrimoniali più elevate. Sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi. Poiché la norma relativa ai “ confidi minori ” parla di esercizio “esclusivo” di attività di garanzia collettiva dei fidi, il ricorrente ha sostenuto che la fideiussione al proprio associato fosse invalida perché estranea a tale ambito. La Cassazione osserva che la sanzione della nullità in materia contrattuale è “residuale” e deve essere prevista da specifica disposizione di legge. Tuttavia, esistono le nullità cd. “virtuali” ex articolo 1418, comma 1, c.c. per contratti e disposizioni contrarie a norme imperative di legge. Il tema è quindi quello di individuare di volta in volta quali siano le norme imperative non potendosi sostenere sempre una chiara equiparazione tra norma inderogabile e norma imperativa. La giurisprudenza ha dapprima classificato come imperative le disposizioni relative alla struttura essenziale e al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti. Progressivamente la nullità è stata estesa anche alla violazione di norme che attengono a determinate condizioni oggettive o soggettive che direttamente o indirettamente vietano la stipula stessa del contratto. Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite concludono spiegando che la tendenza attuale è quella di ritenere imperative le norme che operano «come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali». Nel caso di specie secondo gli Ermellini non sussistono le caratteristiche per considerare la disposizione citata come imperativa, pertanto non consegue alcuna nullità per la fideiussione rilasciata. Il contratto in questione infatti è una fideiussione di diritto comune non specificamente riservata agli intermediari autorizzati dal TUB e non può quindi dirsi – in mancanza di specifici divieti – proibita a un confidi minore. È vero che quest'ultimo, in mancanza di apposita iscrizione all'albo ex articolo 106 TUB, non può svolgere operazioni riservate agli intermediari finanziari, ma nella fattispecie al consorzio non sono contestate tali attività, bensì il semplice fatto di aver stipulato una fideiussione. Questa però non è un contratto bancario, né ha una disciplina ad hoc . Al contrario tale negozio è regolato dal codice civile ed è identico sia se rilasciato da un intermediario, sia se concesso da un soggetto diverso. Sotto altro profilo il fatto che il confidi minore debba svolgere “esclusivamente” l'attività di garanzia collettiva dei fidi non implica necessariamente un divieto assoluto, a pena di nullità, di attività diverse. In sostanza il fatto di svolgere attività estranea all'oggetto sociale, in forma comunque non sistematica, non comporta la nullità dei negozi e/o contratti relativi in tal senso vengono richiamate pronunce in tema di contratti assicurativi vedi Cass. numero 384/2018 o di affitto di azienda vedi Cass. numero 8499/2018 . In conclusione, spiega la Corte, la nullità negoziale ex articolo 1418 comma 1 c.c. deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti specifici, precisi ed individuati non potendosi in caso contrario applicare una sanzione tanto grave, pena il rischio di violare contrapposti valori e principi di rango costituzionale come la libertà negoziale e la libera iniziativa economica. Il ricorso viene quindi respinto con conferma della decisione del Tribunale resa in sede di opposizione allo stato passivo.

Presidente Spirito – Relatore Lamorgese Fatti di causa 1.- Il Fallimento omissis , già omissis Spa, chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento numero omissis omissis soc. coop. r.l. di un credito derivante da un contratto stipulato con Greci Agro Industriale srl GAI , garantito dal Consorzio con una fideiussione rilasciata il 15 ottobre 2011. 2.- Il giudice delegato rigettava l'istanza, avendo rilevato la nullità della fideiussione, in quanto stipulata da un soggetto il omissis , confidi minore o di primo livello ritenuto non legittimato perché non iscritto nell'elenco speciale dell'articolo 107 oggi corrispondente all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 T.u.b . 3.- Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 2018, ha accolto l'opposizione del Fallimento omissis . Il Tribunale ha osservato che il Consorzio aveva prestato fideiussione, senza poi onorarla, a garanzia delle obbligazioni assunte da una propria associata, la Greci Agro Industriale srl GAI , verso la omissis spa divenuta omissis sulla base di un contratto estimatorio, ed ha accertato l'esistenza del credito concorsuale dell'opponente. Alla iscrizione nel menzionato elenco il Consorzio, infatti, non era tenuto per mancanza dei previsti requisiti patrimoniali e comunque perché non necessaria per il rilascio di fideiussioni a garanzia di obbligazioni contrattuali fra privati e in favore di un soggetto privato, GAI, associato al Consorzio stesso. Ad avviso del Tribunale, ciò che unicamente rilevava ai fini della validità della fideiussione era che l'oggetto sociale di quest'ultimo consentisse il rilascio di fideiussioni nella specie, la visura camerale del Consorzio prevedeva che nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali e la coop. può operare, ricorrendone i presupposti di legge, anche con terzi non soci . 4.- Il Fallimento del Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Fallimento omissis con controricorso. Depositate dalle parti memorie in vista dell'udienza pubblica del 25 marzo 2021, dinanzi alla Prima Sezione civile, il Collegio con ordinanza interlocutoria numero 24016 del 2021 ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, ai fini della rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando le questioni di massima di particolare importanza che saranno di seguito illustrate. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente, si osserva che la predetta ordinanza ha correttamente giudicato infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del provvedimento autorizzatorio del giudice delegato, alla luce del principio secondo cui ai sensi della L.Fall., articolo 31, come riformato dal D.Lgs. numero 5 del 2006 , non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito cfr. Cass. numero 380 del 2021 , numero 11543 del 2017 , numero 7918 del 2012 . 2.- Venendo ai motivi di ricorso, il Fallimento omissis denuncia, con il primo, violazione delle disposizioni, ritenute inderogabili, di cui al del D.Lgs. 1 settembre 1993 T.u.b. articolo 106 -107 e articolo 155, comma 4, applicabili ratione temporis, e del D.L. 30 settembre 2003, numero 269, articolo 13 convertito nella L. 24 novembre 2003, numero 326 , per avere il Tribunale trascurato di considerare che il Consorzio, essendo un confidi minore o di primo livello - non vigilato dalla Banca d'Italia, diversamente dagli intermediari autorizzati -, poteva esercitare esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie , al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o di altri operatori finanziari. Dunque, poiché solo questi ultimi enti possono essere beneficiari delle garanzie rilasciate dai confidi minori ai quali è invece vietato di prestarle nei confronti del pubblico , la fideiussione resa dal Consorzio in favore di omissis era invalida o inefficace. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dei medesimi parametri normativi suindicati, in relazione all'articolo 12 preleggi, avendo l'ordinanza impugnata giustificato la validità della fideiussione, valorizzando circostanze di fatto l'essere la garantita GAI associata al Consorzio e trattandosi di un finanziamento di natura privatistica estranee alla ratio dell' articolo 107 T.u.b . e alla portata precettiva del quadro normativo che regola la materia dei confidi. Il Consorzio ricorrente sostiene dunque che era iscritto nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell' articolo 155, comma 4 T.u.b . come vigente all'epoca dei fatti in questione , rientrando così tra i cd. confidi minori che i beneficiari delle garanzie rilasciate dai predetti confidi possono essere unicamente banche ovvero altri intermediari autorizzati a concedere finanziamenti che i contratti sottoscritti tra privati quale la fideiussione così come l'oggetto sociale del OMISSIS non possono in alcun caso surrogarsi e/o derogare alle norme inderogabili di cui al richiamato quadro normativo che perciò la fideiussione in questione non è valida/efficace, non è idonea a provare l'esistenza del credito e non è opponibile al Fallimento del Consorzio che la diversa ricostruzione del Tribunale si manifesta contraria alla ratio della normativa sopra richiamata, nonché ai canoni interpretativi stabiliti nell'articolo 12 preleggi. 3.- Le questioni rimesse alle Sezioni Unite concernono, in sintesi, la validità o natura ed effetti dell'eventuale nullità della fideiussione prestata ad un proprio associato GAI dal Consorzio Confidi cd. confidi minore , cui sarebbe vietato di prestare garanzie diverse da quella collettiva dei fidi e, in particolare, garanzie fideiussorie nei confronti di terzi privati, non essendo iscritto nell'albo speciale di cui al previgente articolo 107 T.u.b . I seguenti passaggi argomentativi contenuti nell'ordinanza interlocutoria servono a chiarire la portata delle questioni in discussione. 3.1.- La materia dei confidi è ricostruita nell'ordinanza con riferimento agli articolo 155 T.u.b . e al D.L. 30 settembre 2003, numero 269, articolo 13 convertito in L. 24 novembre 2003, numero 326 e al D.Lgs. 13 agosto 2010, numero 141 si tratta di soggetti, costituiti anche in forma di consorzi e società cooperative, che esercitano l'attività di garanzia collettiva dei fidi , intesa come utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario articolo 13, comma 1, cit. . Duplice è la classificazione dei confidi quelli di primo livello o minori iscritti nella sezione dell'elenco di cui all' articolo 155, comma 4 T.u.b ., destinati a transitare nell'elenco di cui all'articolo 112 tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 112 bis T.u.b ., svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi strumentali e connessi a favore delle imprese consorziate o socie, attività che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario D.L. numero 269 del 2003, articolo 13, commi 1 e 2 . I confidi maggiori , invece, sono tenuti a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 previgente articolo 107 T.u.b . strutturati secondo soglie finanziarie e patrimoniali più elevate assoggettati ad un più penetrante regime di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare della Banca d'Italia esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e in via residuale le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco articolo 13, comma 32, cit. possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività di garanzia collettiva dei fidi in tal senso sono i Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie resi dalla Banca d'Italia il 7 ottobre 2011 . 3.2.- L'ordinanza interlocutoria, dopo avere rilevato che il difetto d'iscrizione all'albo speciale determinerebbe un primo profilo di formale violazione del citato divieto , si interroga sull'esistenza di un simile divieto per i confidi minori di svolgere attività diverse da quella di garanzia collettiva dei fidi , mancando la previsione di una nullità testuale in tal senso e, al fine di ravvisare una eventuale ipotesi di nullità cd. virtuale, rappresenta l'esigenza di scrutinare la natura, imperativa o no, della norma asseritamente limitativa dell'oggetto delle attività consentite ai confidi minori. L'ordinanza prosegue osservando che il rilascio di una fideiussione e' attività di per sé lecita e non riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati e nella specie prevista anche nell'oggetto sociale del Consorzio ricorrente, risultando dalla visura camerale che nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali e che la coop. può operare, ricorrendone i presupposti di legge, anche con terzi non soci e che e' pertanto quantomeno dubbio che ci si trovi nel campo delle cd. nullità virtuali del contratto per mancanza di autorizzazioni o mancanza di requisiti soggettivi - qual è l'iscrizione all'albo richiesti dalla legge , come sarebbe nel caso in cui il Consorzio fallito avesse esercitato attività vietatagli dall' articolo 106 T.u.b . . 3.3.- E tuttavia, il Collegio rimettente invita a riflettere sul fatto che la nullità non apparirebbe più eludibile, anche nel contesto delle nullità virtuali di cui all' articolo 1418 c.c. , comma 1 qualora si qualificasse in termini imperativi la norma che pone requisiti di operatività a monte dell'esercizio di un'attività finanziaria, regolata e vigilata nell'interesse pubblico. In questa prospettiva la fattispecie è assimilata, nell'ordinanza interlocutoria, a quella esaminata dal precedente di questa Corte numero 4760 del 2018, per il fatto che anche per i confidi la legge prescrive in materia di intermediazione finanziaria una speciale capacità di una delle parti, assecondata entro un sistema autorizzatorio pubblicistico che ne condiziona gli stessi requisiti soggettivi dell'agire, finendo con il mettere in relazione il divieto normativo di procedere all'attività contrattuale con la sanzione della nullità del negozio concluso, ex articolo 1418 c.c. , comma 1 . Se è vero che, secondo il precedente da ultimo citato riguardante un deposito a risparmio concluso con soggetto privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria si tratta di una nullità per carenza di un requisito della fattispecie legale che non osta alla conversione ex articolo 1424 c.c. , ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di altra fattispecie negoziale come un comune contratto di mutuo o deposito irregolare previo accertamento della volontà delle parti, si evidenzia anche che la fideiussione, se nulla, non sarebbe convertibile in altro contratto di garanzia in cui trasferire conservativamente la volontà delle parti così l'ordinanza interlocutoria . 3.4.- Il Collegio rimettente si interroga, inoltre, sulla ulteriore questione della congruenza del rimedio della potenziale nullità rispetto all'agire contrattuale del terzo di buona fede che potrebbe presumersi in capo a OMISSIS e dubita che la nullità del contratto a valle possa essere fatta valere dal Consorzio Confidi che vi ha dato causa per la mera violazione delle norme che prescrivono l'iscrizione nell'apposito elenco, non essendo la nullità invocata dal soggetto GAI che aveva negoziato la fideiussione procurandosi la garanzia. L'evocazione della categoria della nullità di protezione è argomentata in funzione della ratio protettiva del contraente o parte beneficiaria il Fallimento OMISSIS , alla quale - si conclude nell'ordinanza - dovrebbe essere riservata la scelta di agire o meno per far valere a proprio vantaggio la violazione della norma autorizzatoria da parte del fideiubente inadempiente, sempre che se ne possa predicare la nullità virtuale ex articolo 1418 c.c. , comma 1, non essendo il divieto testualmente sanzionato con la nullità. 4.- La questione rimessa alle Sezioni Unite concerne, dunque, la nullità o validità della fideiussione rilasciata in favore di un proprio associato GAI da un confidi minore il OMISSIS iscritto nell'elenco previsto già dal previgente articolo 155, comma 4 T.u.b . Il dubbio sorge essendo previsto che tali operatori esercitino esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi strumentali e connessi nei confronti delle imprese consorziate o socie, avente ad oggetto la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario . Il quadro normativo richiamato sub 3.1 non contempla una nullità espressa o testuale con riferimento alle altre attività negoziali eventualmente poste in essere da tali soggetti questione rilevante nella specie, avendo il Consorzio prestato una fideiussione nell'interesse di un proprio associato GAI a garanzia di un credito derivante da un contratto estimatorio non bancario. 5.- E' noto che la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è decisiva al fine di escludere la nullità dell'atto negoziale in conflitto con norme imperative, potendo intendersi che ad essa sopperisca l' articolo 1418 c.c. , comma 1 in quanto letto come espressivo di un principio di indole generale, rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio cfr. Cass. numero 1591 del 1960 . In effetti, già nella Relazione al codice civile numero 649 si precisava che la violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita . L'indagine si sposta allora alla verifica in concreto degli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore. La complessità dell'indagine è accentuata dalla constatazione della inattendibilità della identificazione delle norme imperative con quelle inderogabili se la norma imperativa è per sua natura inderogabile, non è necessariamente vero il contrario, potendosi riscontrare norme inderogabili dai privati che non costituiscono espressione di interessi pubblici fondamentali per l'ordinamento. Inoltre, se norma imperativa fosse sinonimo di norma inderogabile non si spiegherebbe la possibilità di derogarvi ad opera dell'autonomia privata, nel caso in cui la legge disponga diversamente come da inciso finale dell' articolo 1418 c.c. , comma 1 con la previsione di una sanzione diversa dalla nullità e la possibilità di assicurare l'effettività della norma imperativa attraverso la previsione di rimedi diversi non direttamente incidenti sul negozio cfr., in generale, Cass. numero 525 del 2020 , numero 8499 del 2018 , numero 25222 del 2010 , numero 5372 del 2003 e, tra le più risalenti, numero 892 del 1946 . 5.1.- La giurisprudenza ha individuato le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto essenzialmente in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ravvisando il fondamento della disciplina della nullità nella idea della incompletezza o imperfezione della fattispecie negoziale per mancanza dei requisiti essenziali cfr. Cass. numero 19024 del 2005 un analogo concetto è espresso nel riferimento alla violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto cfr. Cass. numero 525 del 2020 , numero 25222 del 2010 , che è ipotesi non riscontrabile in presenza di una diversa forma di invalidità come, ad esempio, l'annullabilità . La marginalità della categoria della nullità ha conferme testuali, laddove l' articolo 2231 c.c. , comma 1, non prevede la nullità del contratto ma si limita ad escludere l'azione per il pagamento della retribuzione a chi effettua una prestazione professionale senza essere iscritto in albi o elenchi si veda anche l' articolo 2126 c.c. in senso limitativo degli effetti della nullità del contratto di lavoro . La giurisprudenza progressivamente ha esteso la nullità anche alla violazione di norme che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio, ricomprendendosi nell'area delle norme di cui all' articolo 1418 c.c. , comma 1 anche quelle che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa del contratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la norma imperativa cfr., in generale, Cass. numero 8066 del 2016 , SU numero 26724 del 2007 in caso di mancanza di una prescritta autorizzazione a contrarre o di clausole concepite in modo da consentire l'aggiramento di divieti a contrarre cfr., tra le altre, Cass. numero 4853 del 2012 , numero 20261 del 2006 , numero 9767 del 2005 , o di mancanza di necessari requisiti soggettivi di uno dei contraenti cfr., tra le altre, Cass. numero 16281 del 2005 , numero 11247 del 2003 , numero 5052 del 2001 , oppure in caso di contratti le cui clausole siano tali da sottrarre una delle parti agli obblighi di controllo su di essa gravanti cfr. Cass. numero 4605 del 1983 . In definitiva, pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali. Una volta superato l'approccio del codice del 1865, che configurava la nullità del contratto come uno strumento che consentiva di disconoscere gli effetti del negozio quando la manifestazione di volontà e lo stesso volere negoziale fossero compromessi o la fattispecie fosse dissonante rispetto allo schema legale tipico , il focus dell'indagine sulla imperatività della norma violata si appunta ora sulla natura dell'interesse leso che si individua nei preminenti interessi generali della collettività cfr., da ultimo, Cass. numero 2316 del 2022 e numero 27120 del 2017 , con riferimento al diritto alla salute e ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa . Nella ricordata evoluzione giurisprudenziale si è intravisto in dottrina il segno del passaggio dal dogma della fattispecie al dogma dell'interesse pubblico , intendendosi con quest'ultima espressione segnalare, in termini critici, l'eccessiva genericità della nozione e discrezionalità rimessa al giudice nella individuazione di sempre nuove ipotesi di nullità, in potenziale frizione con i valori di libertà negoziale e di impresa, seppur nel bilanciamento con altri valori costituzionali. In realtà, il rischio paventato può essere evitato se si considera che la nullità negoziale deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, pretendere di applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale è la nullità del rapporto negoziale. 6.- Ad avviso del Collegio, la questione rimessa alle Sezioni Unite dev'essere risolta nel senso che non sussiste la prospettata nullità del contratto stipulato dal OMISSIS ricorrente. 6.1.- Innanzitutto è necessario soffermarsi sull'ordinanza numero 4760 del 2018, richiamata nell'ordinanza interlocutoria. Secondo questo precedente è nullo per contrasto con norme imperative cd. nullità virtuale , ai sensi dell' articolo 1418 c.c. , comma 1, il contratto di deposito a risparmio concluso con un soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall' articolo 14 T.u.b ., stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, in considerazione degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate. Nel caso in esame, invece, viene in rilievo un contratto di fideiussione concluso dal OMISSIS neppure nei confronti del pubblico ma nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto estimatorio non bancario. Si tratta di un contratto di fideiussione di diritto comune la cui stipulazione non è riservata ai soggetti autorizzati dal T.u.b . e non può dirsi, in mancanza di specifiche disposizioni proibitive, vietata a un soggetto come il OMISSIS che, prima di essere un confidi, è una società cooperativa a r.l., il cui oggetto sociale, tra l'altro, gli consentiva di prestare garanzie personali e reali e di operare anche con terzi non soci. Si tratta dunque di fattispecie non assimilabili tra loro. 6.2.- Il Consorzio ricorrente, in linea con i già citati Chiarimenti in materia di rilascio di garanzie resi dalla Banca d'Italia, sostiene l'opposta tesi - condivisa dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta ma non dal Collegio - secondo cui a tali operatori, diversamente dai Confidi maggiori autorizzati ex articolo 107 T.u.b . e', perciò, vietato l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle sopra indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico, nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari . In realtà, un divieto del genere non è previsto dalla legge, ma lo si vorrebbe ricavare indirettamente o implicitamente dalle norme che dispongono che i confidi minori iscritti nella sezione dell'elenco di cui all' articolo 155, comma 4 T.u.b . esercitano in via esclusiva o esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, per favorire il finanziamento delle imprese consorziate o socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario D.L. numero 269 del 2003, articolo 13, comma 2 articolo 12, comma 1 T.u.b . D.M. 2 aprile 2015, numero 53, articolo 5, comma 1 . E tuttavia, tali previsioni limitative delle attività dei confidi non fanno perdere al OMISSIS la capacità di agire che gli è propria quale società cooperativa e, dunque, la capacità di rilasciare garanzie non dirette a favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri operatori finanziari né rileva - ai fini della valutazione della liceità dell'attività negoziale compiuta - che lo stesso Consorzio abbia agito spendendo la propria qualità di confidi. Se è vero, inoltre, che l'iscrizione nella sezione dell'elenco previsto dall' articolo 106, comma 1 T.u.b . non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco D.L. numero 269 del 2003, articolo 13, comma 37, che ha sostituito l' articolo 155, comma 4 T.u.b . , è anche vero che al Consorzio non è contestato il compimento di tali altre operazioni nei confronti del pubblico , ma solo di avere concluso un contratto di fideiussione a favore di un proprio associato, che è un'attività non riservata dall'ordinamento a soggetti autorizzati. La fideiussione non è un contratto indefettibilmente bancario , né tale la considera il codice civile non è corredata di una disciplina negoziale ad hoc allorché uno dei suoi contraenti sia una banca o altro soggetto autorizzato dal TUB , ad eccezione che per le regole di trasparenza titolo VI del T.u.b . che qui non vengono in rilievo. Per il resto, la disciplina legislativa di questa figura è identica tanto che la fideiussione sia prestata da una banca, quanto da un altro soggetto, e non diversamente avviene nel caso in cui creditore garantito dalla fideiussione sia una banca. Il ricorrente sostiene che solo i confidi autorizzati ex articolo 107 T.u.b . non quindi il Consorzio ricorrente possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, compresa quella fideiussoria. La tesi non è fondata neppure alla luce del D.M. numero 53 del 2015 emesso peraltro successivamente alla stipulazione del contratto di fideiussione , il quale contiene norme in materia di attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma svolta dagli intermediari finanziari nei confronti del pubblico e cioè nei confronti dei terzi con carattere di professionalità articolo 2 e 3 , senza riservare agli stessi come si evince dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, lett. c e articolo 2, comma 1, lett. f il rilascio di fideiussioni che, per altro verso, non è vietato ai confidi dagli articolo 4 e 5. 6.3.- Dalle richiamate disposizioni sub 3.1 e 6.2 , secondo le quali i cd. confidi minori svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese associate, non è possibile - come si è detto desumere implicitamente un divieto assoluto di svolgere attività diverse. Si dovrebbe altrimenti postulare che, secondo il codice civile, chiunque possa rilasciare fideiussioni, ad eccezione delle cooperative, alle quali sarebbe inibito di prestarle a favore dei propri associati. La soluzione qui condivisa è conforme a quella accolta dalla giurisprudenza in materia di contratti estranei all'oggetto sociale delle società assicuratrici che per legge dev'essere limitato all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività , sebbene sia prevista l'espressa esclusione di qualsiasi altra attività commerciale L. 10 giugno 1978, numero 295 , articolo 5, comma 2 . Si ritiene infatti che tale divieto non impedisce loro di compiere singoli atti non aventi natura assicurativa, purché ciò non si traduca in una sistematica attività implicante l'assunzione di un rischio imprenditoriale indipendente ed estremo rispetto a quello tipico dell'assicuratore Cass. numero 384 del 2018 , numero 20107 del 2015 , SU numero 30174 del 2011 . Quando il legislatore ha inteso prevedere la nullità lo ha fatto espressamente si pensi al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 167 in tema di contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata. Nella stessa direzione si è ritenuto che, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda da parte del beneficiario di un finanziamento pubblico in violazione della normativa di settore nella specie, del D.M. numero 527 del 1995 di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse non è causa di nullità del contratto. A tal fine, la Corte ha ritenuto che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente a nullità, giacché l' articolo 1418 c.c. , comma 1, con l'inciso salvo che la legge disponga diversamente , impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma cfr. Cass. numero 8499 del 2018 . 6.4.- La nullità negoziale, ex articolo 1418 c.c. , comma 1, deve dunque discendere dalla violazione di norme tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati , cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, articolo 16 con i limiti indicati nella Costituzione articolo 41, commi 1 e 2 . 6.5.- In conclusione, la fideiussione prestata da un cd. confidi minore, come il Consorzio ricorrente, soc. coop. r.l., iscritto nell'elenco di cui all' articolo 155, comma 4 T.u.b . ratione temporis applicabile , nell'interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono esclusivamente la attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati come gli intermediari finanziari ex articolo 107 T.u.b . , né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l'oggetto sociale. 6.6.- Se non vi è nullità del contratto, non serve interrogarsi su quali siano i meccanismi idonei a realizzare gli effetti voluti dal precetto che impropriamente si assume violato e su quali siano i rimedi. Le questioni illustrate sub 3.4 restano pertanto assorbite. 7.- Ne consegue l'infondatezza dei motivi formulati dal ricorrente sub 2 e il rigetto del ricorso. 8.- Le spese sono compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.