Per il Consiglio di Stato, la cancellazione dell’avvocato dall’albo integra una causa di interruzione del giudizio, con conseguente regressione della causa al primo giudice.
La vicenda posta all'attenzione del CDS riguarda l'impugnazione di un permesso di costruire e degli atti conseguenti di un comune marchigiano, il cui difensore era stato cancellato, a domanda, dall'albo degli avvocati, senza però che dell'evento venisse data notizia nel corso del processo. A riguardo, il Consiglio afferma che la cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo, e l'obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo. L'attività processuale posta in essere dopo il decesso o l'impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, infatti, «è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio della causa al giudice di primo grado». Secondo il Collegio, pertanto, l'opposizione a decreto di perenzione emanato nel corso del giudizio di primo grado non può essere considerata, quoad effectum, utile ai fini della riassunzione del giudizio medesimo. A tanto si oppone la considerazione della diversa natura giuridica, del diverso contenuto e dei differenti presupposti dei due atti processuali di parte e, conseguentemente, della loro non sovrapponibilità anche ai fini di cui all'articolo 32, comma 2, c.p.a. l'opposizione ha, infatti, natura di mezzo di impugnazione di un provvedimento del giudice capace di passare in giudicato, mentre gli atti di impulso di parte, strumentali alla riattivazione del processo entrato in una fase di stasi ope legis, presuppongono la conoscenza legale della esistenza dell'evento interruttivo o sospensivo. Per il CDS, dunque, «la gravità del vizio che investe gli atti processuali lesivi del diritto di difesa, al punto da imporre la regressione del giudizio, è tale da derogare al principio per cui le cause di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione in ogni caso, trattandosi di questioni che attengono alla regolare costituzione e prosecuzione del rapporto processuale, possono essere delibate d'ufficio per la prima volta direttamente in sede di appello con le uniche eccezioni, non rinvenibili nel caso di specie, che si tratti di questione di giurisdizione e competenza, ovvero che vi sia stata una statuizione espressa coperta dalla forza del giudicato interno». Per questi motivi, il Consiglio di Stato dispone l'annullamento della sentenza, con regressione della causa al primo giudice.
Presidente Lombardo – Relatore Scarpa Fatto e diritto 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dal permesso di costruire numero [ ] del 10 dicembre 2007, rilasciato dal Comune di Rieti ai sensi della legge regionale del Lazio numero 59 del 1995, dall'autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione dirigenziale numero 92 del 5 luglio 2007 e dai provvedimenti conseguenti, in origine avversati da alcuni proprietari - i signori omissis - di appartamenti siti in Rieti, in località Campomoro, in un condominio edificato su un lotto di terreno di 7.000 mq. ricadente in zona B5 di P.R.G., in virtù della concessione edilizia che prevedeva quattro edifici residenziali su fondi distinti al catasto terreni su particelle che sono state, dopo l'edificazione, frazionate. 2. La vicenda trae origine dal ricorso davanti al T.a.r. Lazio con cui gli odierni appellati avevano chiesto l'annullamento - del permesso di costruire numero [ ] del 10 dicembre 2007, rilasciato dal Comune di Rieti ai sensi della legge regionale Lazio numero 59 del 1995, e dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla determinazione dirigenziale numero 92 del 5 luglio 2007 nonché, con i primi motivi aggiunti - dell'atto del dirigente del IV settore del Comune di Rieti, prot. [ ], del 23 settembre 2008, con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento di revoca del permesso di costruire numero [ ] del 10 dicembre 2007 con i secondi motivi aggiunti - del permesso di costruire numero 1625 del 18 gennaio 2012, rilasciato dal Comune di Rieti in favore di omissis s.r.l., con cui è stato disposto il “rinnovo” del permesso di costruire numero [ ] del 10 dicembre 2007 con i terzi motivi aggiunti - dell'atto del dirigente del IV settore del Comune di Rieti prot. 43956 del 4 settembre 2012, con cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento di sospensione dei lavori del 1° agosto 2012. 3. Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, giova fin da ora precisare - alla stregua della documentazione versata in atti e di circostanze comunque non contestate fra le parti - che nel corso del giudizio di primo grado a si sono costituite tutte le parti intimate, è stata disposta c.t.u. con ordinanza numero 1648 del 2019 e la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 12 marzo 2019, svoltasi con la partecipazione di tutti i difensori, ad eccezione di quello del Comune di Rieti b in data 2 agosto 2012, il difensore del Comune di Rieti, avvocato omissis , è stato cancellato a domanda dall'albo degli avvocati di Roma di tale evento non è stata data notizia nel corso del processo c con decreto numero 1885 del 13 aprile 2017 è stata dichiarata la perenzione del giudizio il relativo decreto è stato impugnato dagli originari ricorrenti con opposizione notificata, fra l'altro, al Comune presso la sede ex articolo 145 c.p.c. in quanto trasferito il suo difensore , in data 14 giugno 2017 l'opposizione è stata accolta con ordinanza numero 10557 del 2 novembre 2018, resa a seguito della camera di consiglio del 30 ottobre 2018 alla quale non ha preso parte il difensore del Comune. 4. L'impugnata sentenza - T.a.r. per il Lazio, sez. II quater, numero 7680 del 13 giugno 2019 - ha in parte accolto e in parte respinto il ricorso principale e i tre atti di motivi aggiunti proposti dai signori omissis . In particolare, la sentenza ha disposto, nei limiti di cui in motivazione, l'annullamento del solo permesso di costruire numero 731 del 10 dicembre 2007. 5. Ha interposto appello la società omissis , articolando due autonomi mezzi di gravame da pagina 17 a pagina 28 del ricorso . In particolare a con il primo motivo di gravame ha lamentato violazione di legge per mancata interruzione del processo ai sensi dell'articolo 301 c.p.c. a seguito di cancellazione dall'albo, in corso di giudizio, dell'avvocato che rappresentava e difendeva il Comune b con il secondo mezzo di gravame ha contrastato le statuizioni di accoglimento dei motivi di primo grado. L'appellante ha chiesto quindi che la sentenza venga riformata in parte qua, con integrale rigetto di quanto accolto dal giudice di primo grado e il riconoscimento della legittimità dei permessi di costruire numero 731/2007 e numero 1625/2012. 7. Si sono costituiti per resistere al gravame i signori omissis . 8. Si è costituita per aderire al gravame la società omissis . 9. Hanno depositato memorie l'appellante 10 gennaio 2022 , gli appellati costituiti 24 luglio 2020 , la società omissis 10 gennaio 2022 memorie di replica gli appellati costituiti 19 gennaio 2022 e l'appellante 20 gennaio 2022 . 10. Preliminarmente, il Collegio a in adesione all'eccezione sollevata dalla difesa degli appellati a pagina 1 della memoria di replica del 19 gennaio 2022 , dichiara la tardività e quindi l'inutilizzabilità della memoria difensiva prodotta dalla società appellante il giorno 10 gennaio 2022, alle ore 19,33, per violazione del termine perentorio di 30 giorni liberi individuato nelle ore 12 del giorno 10 gennaio c.a. cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, numero 197 del 2022 numero 5767 del 2021 numero 1841 del 2021 cui si rinvia a mente dell'articolo 88, comma 2, lettera d , c.p.a. b respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza sollevata dalla difesa degli intimati a pagina 3 della memoria di costituzione in data 24 luglio 2019 perché b1 manca del tutto la prova che l'attività posta in essere dalla società, successivamente alla pubblicazione della sentenza del T.a.r. e prima della sua impugnazione in particolare la diffida del 7 agosto 2019, inoltrata al Comune , manifesti l'esplicita volontà di accettare gli effetti della sentenza medesima, stante la naturale e immediata esecutività della stessa in base a quanto disposto dagli articolo 88, comma 2, lettera f , 98, comma 1, e 112, comma 1, c.p.a. sul punto, dopo consolidata giurisprudenza formatasi già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo cfr. Cons. Stato, sez. V, numero 4260 del 2000 , l'Adunanza plenaria numero 1 del 2016 ha individuato rigorosi requisiti per la configurabilità dell'acquiescenza. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza civile, in armonia con quanto previsto dall'articolo 329 c.p.c. cfr. Cass. civ., sez. unumero , numero 1242 del 2000 b2 parte appellante ha confermato espressamente il proprio interesse a coltivare il gravame. 11. In ordine logico – secondo la tassonomia propria delle questioni cfr. Cons. Stato, Ad. plenumero numero 5 del 2015 – devono essere esaminati il primo motivo di appello, l'eccezione di inammissibilità dello stesso, sollevata dalla difesa degli appellati, e la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado formulata dalla società Oram per la prima volta a pagina 2 nella memoria del 10 gennaio 2022 . In proposito, il Collegio osserva che, secondo un consolidato indirizzo da cui non si intende decampare a ai sensi dell'articolo 301 c.p.c., la cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l'obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo cfr. Cons. Stato, sez. IV, numero 1249 del 2018, sez. III, numero 925 del 2016 Cass. civ., sez. un, numero 3702 del 2017 b l'attività processuale posta in essere dopo il decesso o l'impedimento del difensore, senza che sia stata dichiarata l'interruzione del giudizio, è invalida e ridonda in una ipotesi di nullità della sentenza per difetto funzionale del contraddittorio tale da integrare una delle tassative cause di rinvio della causa al giudice di primo grado previste dall'articolo 105, comma 1, c.p.a. cfr. Cons. Stato, Ad. plenumero , numero 15 del 2018, § 6.4. in termini analoghi, Ad. plenumero numero 14, numero 11 e numero 10 del 2018 c la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa o tardiva riassunzione o prosecuzione presuppone la conoscenza legale dell'evento interruttivo, secondo le forme tipizzate articolo 80, commi 2 e 3, c.p.a., cfr. Cons. Stato, sez. IV, numero 8112 del 2020 numero 4587 del 2018 , conoscenza che, nel caso di specie, è mancata, essendo pacifico che la cancellazione del difensore del Comune dall'albo non è stata mai acquisita al processo, tanto che pure l'epigrafe della impugnata sentenza e le risultanze della piattaforma digitale SIGA relativamente al primo grado di giudizio recano l'indicazione dell'avvocato Duranti quale rappresentante e difensore del Comune di Rieti d coerentemente con quanto appena illustrato, deve ritenersi parimenti inaccoglibile la prospettazione degli appellati secondo cui l'opposizione come visto, notificata al Comune nella sede propria a decreto di perenzione emanato nel corso del giudizio di primo grado, possa essere considerata, quoad effectum, utile ai fini della riassunzione del giudizio medesimo a tanto si oppone la considerazione della diversa natura giuridica, del diverso contenuto e dei differenti presupposti dei due atti processuali di parte e, conseguentemente, della loro non sovrapponibilità anche ai fini di cui all'articolo 32, comma 2, c.p.a. basti pensare che l'opposizione ha natura di mezzo di impugnazione di un provvedimento del giudice capace di passare in giudicato, mentre gli atti di impulso di parte, strumentali alla riattivazione del processo entrato in una fase di stasi ope legis, presuppongono la conoscenza legale della esistenza dell'evento interruttivo o sospensivo cfr. in tali termini Cons. Stato, sez. IV, numero 8112 del 2020 e la gravità del vizio che investe gli atti processuali lesivi del diritto di difesa, al punto da imporre la regressione del giudizio, è tale da derogare al principio per cui le cause di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione cfr. Cons. Stato, Ad. plenumero numero 15 del 2018, § 6.2. in ogni caso, trattandosi di questioni che attengono alla regolare costituzione e prosecuzione del rapporto processuale, possono essere delibate d'ufficio per la prima volta direttamente in sede di appello con le uniche eccezioni, non rinvenibili nel caso di specie, che si tratti di questione di giurisdizione e competenza, ovvero che vi sia stata una statuizione espressa coperta dalla forza del giudicato interno cfr. Cons. Stato, Ad. plenumero numero 4 del 2018 f da qui la inaccoglibilità della eccezione prospettata dalla difesa degli appellati sotto i plurimi profili della inutilizzabilità delle deduzioni difensive contenute in una memoria tardivamente depositata della conversione della causa di nullità in motivo di gravame per altro compiutamente articolato dalla società Oram della deducibilità del vizio esclusivamente da parte del soggetto interessato nella specie il Comune di Rieti, che, in ogni caso, non risulta avere mai avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo nel corso del processo di primo grado . 12. A tanto consegue l'annullamento della sentenza, con regressione della causa al primo giudice e la necessità che la decisione sia presa da un collegio in diversa composizione sul punto, v. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, numero 1199 del 2021, numero 1535 del 2018, ivi i richiami ai principi elaborati dall'Adunanza plenaria, nnumero 4 e 5 del 2014 e da Cass. civ., sez. unumero , numero 5087 del 2008 . 13. Alla stregua delle rassegnate conclusioni, l'appello deve essere accolto. 14. Stante la novità e complessità delle questioni sottese al presente giudizio ed il particolare andamento dello stesso nei due gradi, si ravvisano, a mente del combinato disposto degli articolo 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi del processo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto numero r.g. 1212/2020 , accoglie il primo motivo dell'appello e, conseguentemente, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa, per l'ulteriore corso, al T.a.r. per il Lazio, in diversa composizione. Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.