Ubriaco, scavalca il guard-rail e precipita in mare: niente risarcimento ai familiari

Escluso ogni addebito a carico del Comune. Per i Giudici è evidente come il drammatico evento sia stato provocato dalla condotta imprudente della vittima.

Colpevole il giovane che, dopo una notte in discoteca e diversi cocktail alcolici, scavalca un guard-rail per trovare un posto dove poter far pipì ma barcolla, precipita da uno strapiombo sul mare e perde la vita. Di conseguenza, i suoi familiari non possono neanche accusare il Comune, attribuendogli la mancata predisposizione di idonee protezioni e di segnali di pericolo nel luogo del tragico evento. Scenario della drammatica vicenda è la provincia di Catanzaro. Lì, a poca distanza da una discoteca, perde la vita, in una notte di metà luglio del 2005, un giovane di neanche 30 anni. Ricostruiti nei dettagli i minuti che hanno al tragico evento il giovane esce alle 5 del mattino da una discoteca, dove ha trascorso la notte, assieme ad alcuni amici si ferma con loro a chiacchierare e a scattare una foto. La zona dove è posizionata la discoteca comprende però anche un tratto di strada costeggiante il mare e delimitato da un guard-rail , oltre il quale vi è uno strapiombo di oltre cento metri. Dopo la foto, il giovane decide di scavalcare il guard-rail per espletare un bisogno fisiologico. Egli però compie questa azione «in stato di evidente ebbrezza alcolica – pur non essendo del tutto ubriaco, ed essendo in grado di percepire la situazione di pericolo –», ricostruiscono gli inquirenti, e «nonostante il richiamo degli amici che Io avvisano del pericolo». Molteplici sono soprattutto gli avvisi di due amici stretti del giovane, ma quest'ultimo, «dopo essersi voltato verso uno di loro sorridendogli», «perde l'equilibrio, precipita in mare e perde così la vita». Priva di fondamento perciò, secondo i Giudici di primo e di secondo grado, la richiesta di risarcimento da loro avanzata nei confronti del Comune , responsabile, a loro dire, «per non aver predisposto le idonee protezioni e i necessari segnali di pericolo sul luogo dell'incidente» che è costato la vita al giovane. Per i Giudici di merito è evidente che la condotta imprudente del giovane ha causato il drammatico evento. Anche tenendo presenti due fondamentali dettagli primo, «il suo stato di ebbrezza» al momento della caduta nello strapiombo secondo, il fatto che «il luogo era conosciuto» dal trentenne, avendo egli «scavalcato il guard-rail per poter urinare». Le valutazioni compiute tra primo e secondo grado sono condivise in pieno dai Giudici della Cassazione, i quali respingono definitivamente la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari del giovane nei confronti del Comune. In sostanza, «tutte le circostanze dell'incidente mortale» portano ad ascriverne la responsabilità «al solo ed esclusivo comportamento della vittima », comportamento idoneo «ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale , ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell' omessa custodia da parte del Comune , ovvero del comportamento colposo dell'ente, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell'evento mortale ».

Presidente Estensore Travaglino Premesso in fatto - che B.G., tra le 5 e le 5.20 del mattino del omissis , si era fermato con alcuni amici a chiacchierare e a scattare foto in un'area antistante la discoteca […] dove aveva passato la notte - che l'area insisteva su di un tratto di strada costeggiante il mare e delimitato da un guard-rail, oltre il quale vi era uno strapiombo di oltre cento metri - che il ragazzo aveva scavalcato il guard rail per espletare un bisogno fisiologico in stato di evidente ebbrezza alcolica ma non del tutto ubriaco, ed in grado di percepire la situazione di pericolo nonostante il richiamo degli amici che lo avvisavano del pericolo - che, incurante dei richiami, in particolare degli amici M.L. e L.A. poi escussi come testi in giudizio , dopo essersi voltato verso quest'ultimo sorridendogli, perdeva l'equilibrio, precipitando in mare e perdendo così la vita - che i congiunti del giovane avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell' articolo 2051 c.c. , il Comune di […], per non aver predisposto le idonee protezioni ed i necessari segnali di pericolo nel luogo dell'incidente - che il comune, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato la propria responsabilità sostenendo, da un canto, che il promontorio dal quale era precipitato B.G. non fosse di sua proprietà, dall'altro, che, pur dopo aver scavalcato il guard-rail, era necessario percorrere una distanza di tre o quattro metri prima di arrivare al precipizio - che il tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, valutato il contenuto delle deposizioni testimoniali, presa visione della consulenza disposta dal P.M. attestante un importante stato di ebbrezza del B. al momento dell'incidente , ritenuto che le circostanze di luogo fossero conosciute alla vittima che aveva scavalcato il g.r. per poter urinare , rigettò la domanda - che la Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado, respinse a sua volta il gravame, ritenendo che la condotta del danneggiato fosse stata la causa esclusiva dell'evento che la sentenza d'appello è stata impugnata dinanzi a questa Corte dagli odierni ricorrenti sulla base di tre motivi di gravame. Osserva in diritto Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell' articolo 2051 e dell'articolo 2697 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e 5 Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell' articolo 2051 c.c. e degli articolo 115 -116 c.p.c., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , nnumero 3 e numero 5 Con il terzo motivo si lamenta, infine, la violazione degli articolo 2043 e 1227 c.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. I motivi non possono trovare accoglimento. L'esame congiunto delle prime due ragioni di doglianza in disparte i profili di inammissibilità che conseguono alla esposizione, in sede di giudizio di legittimità, di motivi cd. misti , di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi e della terza correttamente rappresentata, per converso, ai sensi del solo numero 3 dell' articolo 360 c.p.c. non può che condurre al rigetto del ricorso, volta che, con motivazione incensurabile in questa sede, la Corte di appello ff. 5-9 della sentenza impugnata mostra di esaminare funditus tutte le circostanze, di fatto e processuali, dell'incidente mortale così come esposte in narrativa - circostanze delle quali gli odierni ricorrente non chiedono altro che una rivisitazione sul piano fattuale, perciò solo preclusa del tutto al giudice di legittimità - rilevandone la ascrivibilità, sotto il profilo tanto causale, quanto dell'imputabilità soggettiva, al solo ed esclusivo comportamento della vittima, ritenuto idoneo - con apprezzamento scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico, ovvero di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tanto ex articolo 2051, quanto ex articolo 2043-1227 c.c. , in punto di ricostruzione del nesso eziologico - ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale, ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell'omessa custodia ex articolo 2051 c.c. , da parte del comune, ovvero del comportamento colposo dell'ente ex articolo 2043, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell'evento di danno come infondatamente lamentato con il terzo motivo di ricorso . Le spese del presente giudizio possono essere compensate, per le medesime ragioni esposte dalla Corte di appello f. 9, terzo capoverso della sentenza , che non hanno costituito motivo di impugnazione incidentale da parte del controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Spese del giudizio di Cassazione compensate. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.