«La continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria o della retrocessionaria si realizza, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., per i lavoratori che sono dipendenti dalla cedente o della retrocedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro».
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 8039/2022, proposto da una società, contro i lavoratori M.C. e F.V. per una causa riguardante il licenziamento, a seguito della cessione di ramo d'azienda. Nello specifico, i due controricorrenti, avevano lavorato presso la società ricorrente, che nel 2011 aveva dato in gestione ad un'altra società, il reparto di cui essi erano addetti. In una delle clausole del contratto di passaggio dei lavoratori, era stato specificato l'obbligo della società cedente di ricostruire i rapporti di lavoro con i dipendenti, in caso di risoluzione dell'affidamento, cosa poi non avvenuta. In primo grado M.C. e F.V., avevano chiesto e ottenuto la condanna della società a proseguire i rapporti di lavoro con i ricorrenti, giudizio confermato anche dalla Corte d'Appello. Avverso quest'ultima pronuncia, la società ricorrente, aveva proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un unico motivo. Il ricorso è fondato. Il Collegio, proprio riguardo alla fattispecie in esame del trasferimento di azienda, regolato dall'articolo 2112 c.c., ha ricordato che esso ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Infatti, la Corte di Cassazione specifica che «ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità» Cass. numero 26808/2018 e numero 12771/2012 . In definitiva, il Collegio, ha sottolineato che «a continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria o della retrocessionaria si realizza, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., per i lavoratori che sono dipendenti dalla cedente o della retrocedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro». Per questi motivi, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso.
Presidente Raimondi - Relatore Ponterio Fatti di causa 1. C.M. e V.F. hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, la omissis s.r.l., alle cui dipendenze avevano lavorato rispettivamente dal 2006 e dal 2009, ed hanno allegato - che con contratto del omissis la società datoriale aveva dato in gestione alla omissis s.a.s. il reparto a cui essi erano addetti produzione e vendita al minuto di prodotti di pizzeria, rosticceria e friggitoria - che in tale contratto le parti avevano convenuto il passaggio dei lavoratori in forza presso la omissis s.r.l. alle dipendenze della omissis s.a.s., con obbligo della prima in caso di risoluzione dell'affidamento per qualsiasi causa, di ricostituire i rapporti di lavoro con i dipendenti - che con scrittura privata del omissis le società avevano risolto il contratto di affidamento con decorrenza dal 24.6.2013 ma la omissis s.r.l. non aveva provveduto a ricostituire i rapporti con i lavoratori e la omissis s.a.s. aveva loro intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 2. I ricorrenti in primo grado hanno chiesto la condanna della omissis s.r.l. alla ricostituzione dei rapporti di lavoro in capo alla stessa. 3. Il Tribunale ha accolto il ricorso e condannato la società a proseguire i rapporti di lavoro con i ricorrenti, a far data dal 24.6.2013. Ciò sulla base dell'articolo 13 del contratto concluso tra le due società, ai sensi del quale Il rapporto di lavoro dei dipendenti su citati, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., proseguirà senza soluzione di continuità con il gestore . Alla risoluzione del contratto di affidamento, per qualsiasi causa intervenga, detti rapporti torneranno in capo alla concedente . Ha escluso che potessero avere rilievo i licenziamenti intimati dalla omissis s.a.s. in data 3.6.2013 a causa della rescissione del contratto di affidamento e che la mancata impugnativa degli stessi fosse di ostacolo alla ricostituzione dei rapporti di lavoro in capo alla cedente. 4. La Corte territoriale ha respinto l'appello della società statuendo, per quanto ancora rileva, che l'effetto ripristinatorio dei rapporti di lavoro presso la originaria cedente trovava copertura normativa, a prescindere dal contratto, articolo 13, o al pari di questo, potendosi in entrambi i sensi intendere l'espressione ad ogni modo , nell'articolo 2112 c.c., applicabile anche alla fattispecie di retrocessione, come nel caso in esame realizzatasi. 5. Avverso tale sentenza la omissis s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. C.M. e V.F. hanno resistito con controricorso. 6. La omissis s.r.l. ha depositato memoria, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 7. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 c.c., della L. numero 604 del 1966, articolo 6 e della L. numero 183 del 2010, articolo 32, comma 2. 8. Si assume che la Corte d'appello abbia omesso di considerare che ai due lavoratori era stato intimato il licenziamento, da parte della retro cedente, in data 3.6.2013 anteriore alla retro cessione che tale licenziamento, sia pure nullo per contrasto con norma imperativa articolo 2112 c.c. , non era stato impugnato, ai sensi e nei termini di decadenza di cui all'articolo 6 cit 9. Si argomenta la violazione di legge sul rilievo che i lavoratori avrebbero preteso di aggirare la disciplina sull'impugnativa dei licenziamenti, da cui erano decaduti ai sensi dell'articolo 6 cit., azionando in giudizio una domanda di prosecuzione del rapporto in capo alla originaria datrice di lavoro retro cessionaria. Si deduce che la Corte d'appello, oltre a ritenere pacifica l'applicabilità dell'articolo 2112 c.c. alla retrocessione, avrebbe dovuto, a causa dei licenziamenti intimati ai due lavoratori dalla omissis s.a.s., all'epoca formale datrice di lavoro, e della loro mancata impugnativa, dichiarare definitivamente cessati i rapporti lavorativi in esame e quindi inammissibili o infondate le pretese azionate nei confronti della omissis s.r.l 10. Il ricorso è fondato. 11. Secondo un orientamento consolidato, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'articolo 2112 c.c. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità v. Cass. numero 26808 del 2018 numero 12771 del 2012 . 12. Questa nozione di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea Dir. 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della Dir. 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla Dir. 29 giugno 1998, 98/50/CE secondo cui è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria Dir. numero 23 del 2001, articolo 1, numero 1 . 13. Alla luce di tali premesse, correttamente la fattispecie oggetto di di causa, di affidamento in gestione ad altra società di un ramo d'azienda, comprensivo dei lavoratori ad esso addetti, è stata ricondotta dai giudici di merito alla cornice normativa di cui all'articolo 2112 c.c., anche in relazione al successivo segmento del rapporto tra le due società, concretatosi nella retrocessione alla originaria cedente del ramo oggetto dell'affidamento in gestione. 14. Questa S.C. ha chiarito che, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'articolo 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento v. Cass. 23765 del 2018 numero 16255 del 2011 . 15. Nella fattispecie per cui è causa, la Corte di merito ha individuato il fondamento normativo del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della omissis s.r.l., originaria cedente e poi retrocessionaria, nell'articolo 2112 c.c. espressamente richiamato nella clausola di cui all'articolo 13 del contratto concluso tra le due società , che deve trovare applicazione anche in ipotesi di retrocessione. Ha tuttavia errato nella ricostruzione dei rapporti tra l'articolo 2112 c.c. e il licenziamento intimato prima del trasferimento di azienda o di un suo ramo o della retrocessione . 16. L'articolo 2112 c.c., al comma 4, disciplina la fattispecie del licenziamento intervenuto in concomitanza con il trasferimento dell'azienda e prevede che ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento . 17. Da tale previsione discende che, in caso di trasferimento d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo v. Cass. numero 11410 del 2018 numero 15495 del 2008 . 18. La tutela prevista dall'articolo 2112 c.c. in caso di trasferimento d'azienda o di ramo, come si ricava dal comma 1, chiara lettera In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano , è affidata all'automatica continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario e alla conservazione dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro. 19. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di trasferimento d'azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione della Dir. 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE cfr. sentenze 12 marzo 1998, C319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83 - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori v. Cass. numero 8641 del 2010 nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussistesse la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia. Nello stesso senso, v. Cass. numero 5507 del 2011 v. anche Cass. numero 4130 del 2014 secondo cui Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato . 20. Deve invece escludersi che possa continuare in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa dell'atto di recesso. 21. Nell'ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo , la norma di garanzia di cui all'articolo 2112 c.c. può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria. 22. La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento d'azienda e dei suoi effetti. 23. La circostanza che nell'ambito di un'unica controversia possano essere proposte tanto la domanda di nullità o annullamento del licenziamento che quella di accertamento dell'avvenuto trasferimento di azienda, con conseguente dichiarazione della prosecuzione rapporto di lavoro alle dipendenze dirette del cessionario, non esclude che la contestazione del licenziamento rimanga sottoposta alle regole sue proprie, e tra queste all'onere di impugnazione nei termini di decadenza di cui alla L. numero 604 del 1966, articolo 6, nel testo modificato dalla L. numero 92 del 2012 v. Cass. 7665 del 2013, relativa ad una fattispecie in cui la lavoratrice aveva convenuto in giudizio la cedente e la cessionaria per far accertare l'intervenuto trasferimento di azienda e dichiarare nullo il licenziamento intimato dalla cedente prima del recesso. La S.C. ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando la sentenza d'appello che, conformemente al Tribunale, avevano rigettato la domanda per intervenuta decadenza dall'impugnativa del licenziamento . 24. In conclusione, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria o della retrocessionaria si realizza, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., per i lavoratori che sono dipendenti della cedente o della retrocecedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro. 25. La Corte di appello non si è attenuta a questi principi poiché ha considerato operante la garanzia di cui all'articolo 2112 c.c. nei confronti degli attuali controricorrenti sebbene essi, al momento della retro cessione, non fossero più dipendenti di fatto della retro cedente, come addetti al ramo oggetto di retro cessione, nè tali potevano considerarsi de iure, a causa del licenziamento intimato prima della retro cessione e non impugnato. 26. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie conformandosi ai principi sopra esposti, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.