Si impossessa di un terrazzo condominiale adiacente alla sua abitazione: il Condominio non ci sta e si “ribella”

Respinto il ricorso di un Condomino che aveva abusivamente occupato un terrazzo di pertinenza dell’edificio, senza il consenso degli altri abitanti dello stabile.

  La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 8032/2022, proposto da C.A. contro il proprio Condominio, per una causa riguardante l'utilizzo di uno spazio comune di pertinenza condominiale, abusivamente occupato dal ricorrente. In primo grado, il giudizio di merito rigettava la domanda del Condominio di restituzione della porzione occupata accogliendo solo la domanda di eliminazione degli inconvenienti causati dal mancato deflusso delle acque nel terrazzo occupato da C.A. La pronuncia, era stata poi parzialmente riformata in secondo grado, che aveva obbligato il ricorrente al ricollocamento della porta metallica originariamente sistemata tra il terrazzo e l'area adibita a stenditoio, nonché alla consegna delle chiavi per permettere l'accesso a tutti i condomini all'area esterna comune. Il ricorrente, ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza. Il ricorso viene rigettato. Specifica il Collegio, che sia un principio consolidato, in ambito condominiale, il fatto che parti comuni di un edificio, formano oggetto di un compossesso, che si esercita diversamente a seconda delle cose. Infatti, la Corte di Cassazione sottolinea che «qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore “pro indiviso” sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella “utilitas” alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione». Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso.

  Presidente Orilia - Relatore Casadonte Rilevato che - il Condominio omissis chiedeva con ricorso depositato nel 2002 la reintegra nel possesso della porzione di terrazzo condominiale assumendo che C.A., proprietario di un appartamento sito all'ultimo piano, aveva arbitrariamente murato l'originario accesso al soprastante terrazzo condominiale esistente sul pianerottolo pure di pertinenza condominiale realizzandone un altro al quale aveva apposto una porta blindata di cui solo lui aveva le chiavi - aggiungeva, inoltre, il Condominio che il C. aveva posizionato sulla parte di lastrico soprastante l'appartamento di sua proprietà, delle apparecchiature elettromeccaniche per il funzionamento dell'impianto di climatizzazione, e il Condominio lamentava che nello svolgimento di dette opere egli aveva danneggiato la struttura del solaio, lesionando l'integrità della guaina d'impermeabilizzazione e determinando, a seguito dell'eliminazione della originaria porta metallica a confine con la parte adibita a stenditoio, un ristagno di acque meteoriche - il Condominio chiedeva il ripristino della porta metallica originariamente situata fra il terrazzo condominiale e l'area adibita a stenditoio ed alla consegna di copia delle chiavi sia di detta porta che di quella posta a chiusura del nuovo accesso al terrazzo dal medesimo C. realizzato - costituendosi nel giudizio il C. contestava la fondatezza del ricorso e l'adito tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica, emetteva il provvedimento interinale limitatamente al ristagno delle acque meteoriche depositate sul terrazzo a causa dei lavori e seguiti dal C. - nel successivo giudizio di merito il giudice di primo grado confermava l'ordinanza interdittale e dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione degli inconvenienti causati dal mancato deflusso delle acque meteoriche, rigettando nel resto le domande del Condominio, ritenendo non provato il possesso della terrazza condominiale interessava dai lavori eseguiti dal C. - avverso la sentenza il Condominio proponeva gravame contestando la mancata considerazione della natura condominiale del bene oggetto di spoglio e l'errata valutazione delle prove e delle risultanze della ctu - la corte d'appello, nella contumacia dell'appellato C., ha accolto il gravame riformando parzialmente la sentenza impugnata relativamente alla natura condominiale del lastrico solare con condanna dell'appellato al ricollocamento della porta metallica originariamente sistemata tra il terrazzo e l'area adibita a stenditoio, nonché alla consegna delle chiavi sia della porta ripristinata che di quella blindata posta a chiusura del nuovo accesso al soprastante terrazzo realizzato dal C. sul pianerottolo condominiale - la corte territoriale precisava da ultimo che ogni altra questione concernente l'esatta consistenza della proprietà del C., costituiva oggetto di giudizio petitorio - la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dal C. con ricorso notificato il 30/4/2019 e ricevuto dal Condominio il 3/5/2019 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria - il Condominio ha depositato in data 24/9/2020 atto di costituzione - con ordinanza interlocutoria numero 19077/21 il Collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di appello - le parti hanno presentato memorie. Considerato che - va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità ex articolo 370 c.p.c. dell'atto di costituzione tardivamente depositato dal Condominio il 24/9/2020 a fronte della notifica del ricorso ricevuta il 3/5/2019 - passando all'esame del ricorso, con il primo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, la nullità del giudizio di appello per violazione degli articolo 24 e 111 Cost. nonché degli articolo 160 e 101 c.p.c. - secondo il ricorrente, C. è rimasto involontariamente contumace a causa della nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello in quanto il gravame non è stato notificato nè presso la residenza nè presso il domicilio eletto, ma presso il domicilio eletto ma successivamente revocato all'atto del deposito della comparsa conclusionale - la censura è infondata poiché secondo la costante giurisprudenza della Corte la notificazione degli atti del processo, qualora la parte sia rappresentata da più di un difensore, può essere utilmente effettuata ad uno di essi, anche nel caso in cui sia stato eletto domicilio presso l'altro cfr. Cass. 12963/2006 id.5691/2000 10129/2021 - ebbene, poiché nel caso di specie, come espressamente riconosciuto dal ricorrente, la citazione in appello è stata notificata dal Condominio al omissis presso lo studio del codifensore avv. omissis , che lo difendeva in primo grado insieme all'avv.to omissis , ed ai quali è stato aggiunto con procura ad litem contenuta nella comparsa conclusionale depositata il 24 novembre 2009, l'avv.to omissis , deve ritenersi, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, che la notifica colà effettuata sia stata validamente eseguita - con il secondo motivo si deduce, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la violazione e falsa applicazione degli articolo 1117,1140,1168 e 2697 c.c., nonché dell'articolo 115 c.p.c. per avere il giudice dell'appello omesso di considerare che l'onere probatorio del possesso del bene che si assume spogliato incombe sulla parte che ha invocato la tutela possessoria, nel caso di specie, sul condominio - la censura è infondata - costituisce principio consolidato che con riguardo al condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica , oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall'attività dei rispettivi proprietari come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o per aria condizionata pertanto, nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano - e soltanto per traslato il proprietario - trae da tali utilità, nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario - tanto premesso, qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato, lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione - in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l'edificio si articola e l'eccezione feci sed iure feci è opponibile solo quando l'attività materiale del condomino non sia in contrasto con l'esercizio attuale o potenziale di analoga attività da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali cfr. Cass. 16496/2005 id. 7748/2011 - la corte territoriale si è attenuta a tali principi interpretativi mentre non colgono nel segno i riferimenti giurisprudenziali indicati cfr. pag. 10 e 11 del ricorso dal ricorrente e riferiti ad azioni di reintegra nel possesso non fondate sulla natura condominiale del bene posseduto - in conclusione, il ricorso è rigettato e nulla va disposto sulle spese di lite attesa la mancanza di rituale attività difensiva da parte del Condominio - sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.