Servitù di passaggio coattivo: quando spetta l’indennità?

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla proprietaria di un fondo avverso la costituzione di una servitù di passaggio coattivo a favore dei proprietari del fondo confinante. Nello specifico, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento dell'indennità in relazione alla costituita servitù di passaggio coattivo. A riguardo, la Cassazione ha chiarito che l'indennità in questione ha natura indennitaria conseguente e rapportabile al disagio anche se minimo che il titolare del fondo servente è costretto a subire per effetto del soddisfacimento di un legittimo diritto riconosciuto a vantaggio del titolare del fondo dominante quindi in dipendenza della tutela dell'esercizio di una sua attività lecita, siccome consentita dall'ordinamento e soggetta all'accertamento in sede giudiziale ciò comporta che, «ancorché l'indennità – o, meglio, la sua liquidazione – debba essere correlata al danno cagionato dal passaggio individuato quale mero criterio di riferimento sul quale parametrare la sua quantificazione e poiché è inevitabile che, in concreto, proprio per effetto della creazione in sé del percorso idoneo a consentire l'esercizio del passaggio stesso e per la conseguente interferenza nel pieno godimento della sua proprietà da parte del titolare del fondo servente, non può mettersi in dubbio che quest'ultimo sia costretto comunque a subire una forma di disagio». Pertanto, l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, «sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli» Cass. civ., numero 10269/2016 Cass. civ., numero 21866/2020 . Per questi motivi, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Presidente Manna – Relatore Carrato Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del giugno 2013 B.I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Mondovì poi accorpato in quello di Cuneo , Br.Ma.Pa. e S.G. , deducendo di essere proprietaria, in virtù di successione, di un fondo in […] sul quale i predetti convenuti, proprietari di fondi confinanti, avevano iniziato ad esercitare, dal 2010, un illegittimo passaggio, affermando di essere titolari del relativo diritto di servitù, avevano abbattuto un muro di confine realizzandone un altro da cui era possibile esercitare un'illegittima servitù di veduta ed avevano anche costruito un manufatto che aveva determinato un illegittimo scolo di acque nel suo fondo. Pertanto, chiedeva l'accertamento dell'inesistenza delle predette servitù, con la condanna dei convenuti alla cessazione dell'illegittimo passaggio, alla demolizione del muro e del manufatto da cui derivava lo scolo, oltre al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che così si difendevano - la Br. sosteneva che sul terreno dalla stessa acquistato da oltre 50 anni, ossia ben prima dell'atto di compravendita, veniva esercitato pacificamente e pubblicamente un passaggio a piedi e con mezzi agricoli poiché non era possibile raggiungere altrimenti la pubblica via, specificando che la servitù era stata creata per necessità in esito alla divisione di un più ampio fondo per atto notaio Q. del 19 aprile 1947 - lo S. , invece, adduceva che, in effetti, egli esercitava il passaggio su un fondo non di proprietà dell'attrice e che aveva ristrutturato il portico della propria abitazione, il quale distava oltre 50 cm dal confine della proprietà della B. , riducendo la veduta posto che aveva eretto un parapetto più altro lo stesso S. dichiarava, poi, di aver rimosso già prima dell'instaurazione del giudizio - il manufatto dal quale si assumeva provenisse il denunciato illegittimo scolo sul fondo della stessa attrice. La Br. , poi, oltre ad instare - unitamente allo S. - per il rigetto delle domande attoree, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse accertata l'esistenza del suo diritto di servitù di passaggio ai sensi dell'articolo 1062 c.c. ovvero per averlo acquistato per usucapione o costituirlo in applicazione dell'articolo 1051 c.c. e ss Con sentenza numero 9/2016 l'adito Tribunale rigettava le domande dell'attrice e costituiva in accoglimento della domanda riconvenzionale della Br. - una servitù di passaggio coattivo a favore del fondo di lei mappale omissis , a piedi e con mezzi agricoli, sul fondo di proprietà della B. mappali omissis , coincidente con il percorso determinato dalle tracce del transito dei mezzi sul terreno naturale attualmente esistenti ed individuato in apposita planimetria allegata alla relazione del c.t.u., rilevando, preliminarmente, che non sussistevano gli elementi costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia, difettando, perciò, anche quello della visibilità delle opere, impeditivo per l'acquisto a titolo di usucapione della servitù stessa. Lo stesso Tribunale riteneva, inoltre, l'insussistenza della illegittimità della veduta come denunciata dalla B., dando, altresì, atto come fosse rimasto accertato - con riferimento alla prospettata illegittimità della servitù di scolo posta in essere dallo S. - che la grondaia era stata convogliata all'interno della proprietà dello stesso S., con conseguente eliminazione dello scolo dell'acqua verso la proprietà B. Per effetto delle adottate statuizioni l'adito giudice condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti. 2. Decidendo sull'appello formulato dalla B.I., cui resistevano entrambi gli appellati, la Corte di appello di Torino, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c. in data 15 novembre 2016 e comunicata il 2 dicembre 2016 , dichiarava l'inammissibilità del gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell'adottata pronuncia la Corte rilevava, innanzitutto, che - con riferimento alla domanda riconvenzionale della Br. di costituzione coattiva della reclamata servitù - la sentenza di primo grado era corretta, sussistendo le inerenti condizioni per il suo accoglimento, dal momento che - ancorché vi fosse un altro modo di accedere alla via pubblica - il relativo percorso, per come accertato al c.t.u. era particolarmente difficoltoso, comportava l'attraversamento di varie proprietà e non consentiva il passaggio di mezzi meccanici di una certa dimensione. Quanto alla posizione dello S., essendosi egli limitato a chiedere solo il rigetto della domanda attorea, la B., siccome totalmente soccombente nei suoi confronti, era stata legittimamente condannata al pagamento delle spese in suo favore. Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni prospettati dalla B. come causati dal passaggio esercitato dalla Br., rilevava che essa, oltre ad essere stata formulata genericamente, era effettivamente da ritenersi infondata, non essendo rimasto dimostrato in concreto alcun danno. In ordine, infine, al mancato riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 1053 c.c. per effetto della costituita servitù coattiva di passaggio, la Corte piemontese rilevava come la relativa domanda non era stata specificamente e tempestivamente proposta, nè tale indennità avrebbe potuto essere liquidata d'ufficio, con la conseguenza che la sua formulazione per la prima volta in appello si sarebbe dovuta considerare inammissibile, in quanto nuova ed incorrente, perciò, nel divieto previsto dall'articolo 345 c.p.c. 3. Avverso la citata sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilità della citata Corte di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a sei motivi, B.I. Hanno resistito con un congiunto controricorso gli intimati Br.Ma.Pa. e S.G. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'articolo 380-bis.1. c.p.c. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 3, - la violazione o falsa applicazione degli articolo 1051 e 1052 c.c., lamentando che il Tribunale di Cuneo aveva erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per la costituzione coattiva di servitù in favore della Br.Ma.Pa., nonostante ella potesse esercitare un accesso alternativo alla strada pubblica, non comportante un eccessivo dispendio o disagio. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - sempre in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione o falsa applicazione degli stessi articolo 1051 e 1052 c.c. ma in combinato disposto con l'articolo 2697 c.c., per aver il giudice di primo grado riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la costituzione coattiva della citata servitù di passaggio senza che la Br. avesse mai provato di aver in precedenza utilizzato mezzi meccanici per la coltivazione del suo fondo nè che gli stessi fossero necessari per tale scopo o per l'utilizzo più conveniente del medesimo fondo. 3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato - in ordine all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1051 c.p.c., comma 4, per non aver il Tribunale considerato che le esigenze poste a base della richiesta di costituzione coattiva della servitù di passaggio da parte della Br. sarebbero state realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali avrebbe dovuto attribuirsi priorità a quelli non interessanti le aree menzionate nella suddetta norma. 4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., sul presupposto che il giudice di prime cure l'aveva illegittimamente condannata al pagamento integrale delle spese giudiziali, malgrado il rigetto delle altre domande riconvenzionali formulate dalla Br. e, quindi, quantomeno la sua soccombenza parziale e totalmente della domanda avanzata dallo S. essendo rimasto accertato che il suo passaggio sul terreno di essa ricorrente era risultato del tutto illegittimo . 5. Con il quinto mezzo la ricorrente ha dedotto - con riguardo all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5 - la violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 132 c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione per non aver il Tribunale minimamente preso in considerazione nello svolgimento motivazionale della sentenza la domanda di risarcimento danni proposta da essa B. 6. Con la sesta ed ultima censura la ricorrente ha denunciato - in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 - la violazione o falsa applicazione degli articolo 1032 e 1053 c.c., perché, nonostante il giudice di primo grado avesse nella sua sentenza riconosciuto il diritto di essa ricorrente all'ottenimento di una indennità per la costituita servitù a carico del suo fondo, per poi illegittimamente negarle la relativa attribuzione economica e malgrado tale capo non fosse stato impugnato, la Corte di appello, con la sua ordinanza di inammissibilità, aveva ritenuto insussistente la spettanza di tale diritto sul presupposto che ella non aveva formulato specifica domanda al riguardo in primo grado nè, perciò, avrebbe potuto formularla per la prima volta in appello. 7. Rileva il collegio che, in primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione preliminare - avanzata nell'interesse dei controricorrenti - di asserita inammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 , sul presupposto che la ricorrente non avrebbe indicato i documenti e gli atti processuali posti a fondamento del ricorso stesso. L'eccezione è da respingere dal momento che la difesa della B. ha espressamente richiamato i documenti acquisiti ai fascicoli di parte di primo e secondo grado, ponendo riferimento, nello svolgimento dei motivi, alla produzione del suo titolo di proprietà nel fascicolo di primo grado e, per il resto, alle risultanze della relazione del c.t.u., ritualmente acquisite in giudizio nel fascicolo d'ufficio, costituente il mezzo probatorio sul quale sono state fondate le due pronunce impugnate, attendendo le altre doglianze a squisite questioni giuridiche. Del resto, è pacifico, in generale, che la prescrizione di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 , da correlarsi all'ulteriore requisito di procedibilità di cui al successivo articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, deve intendersi soddisfatta qualora i documenti siano stati prodotti nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovino nel relativo fascicolo, mediante la sua allegazione, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile. 8. Ciò premesso, il collegio ritiene che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, attenendo tutti alla contestazione della sentenza di prima grado sulla ravvisata sussistenza delle condizioni per la costituzione coattiva della servitù di passaggio a carico del suo fondo, in ordine alla quale la Corte di appello di Torino ha emesso l'ordinanza di inammissibilità prevista dall'articolo 348-bis c.p.c., avendo ritenuto che l'appello sul punto non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto. Essi sono infondati per le ragioni che seguono. Va osservato che questi motivi si risolvono, in effetti, nella prospettazione di una confutazione delle risultanze probatorie e delle correlate valutazioni di merito compiute conformemente da entrambi i giudici, i quali hanno idoneamente ed adeguatamente, fondato il loro decisum sulla sussistenza delle condizioni per la costituzione coattiva della servitù in favore del fondo della Br. sulla base delle univoche emergenze della c.t.u. e, quindi, del riscontro in concreto dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 1051 c.c., sul presupposto, non contestato come ritenuto dal primo giudice e senza che su tale circostanza la B. abbia frapposto un'idonea contestazione con il formulato gravame, per come si desume anche dai relativi motivi riportati nell'ordinanza di inammissibilità della Corte piemontese , che l'esercizio del passaggio da parte della Br. era necessario per provvedere alla coltivazione del suo fondo. È, infatti, rilevante dare atto che, con l'atto di appello i cui relativi motivi sono compiutamente richiamati nello stesso ricorso cfr. pagg. 5-6 , la B. si era limitata - in particolare con la prima censura - a contestare la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto sussistente l'interclusione relativa del fondo della Br. nell'asserita assenza di un eccessivo dispendio nel raggiungere il proprio fondo attraverso la via pubblica, nonché in difetto della prova del più ampio sfruttamento e di una migliore utilizzazione del fondo, con ciò, quindi, non confutando la statuizione del giudice di primo grado sulla pacificità della circostanza che la Br. effettivamente coltivasse il suo fondo o che, in ogni, caso lo sfruttasse. Quanto alle condizioni imposte dal citato articolo 1051 c.c. commi 1 e 2 in correlazione al successivo articolo e specificamente al suo comma 1, versandosi in una ipotesi di interclusione relativa , il Tribunale di Cuneo ha, sulla scorta delle inequivoche risultanze della c.t.u., univocamente accertato con valutazione condivisa anche dall'ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c. dal giudice di appello che - ancorché vi fosse un altro modo di accedere alla via pubblica - il relativo percorso si presentava particolarmente difficoltoso con conseguente eccessivo dispendio o disagio , in quanto comportava l'attraversamento di varie proprietà e non consentiva il passaggio di mezzi meccanici di una certa dimensione. In tal senso, quindi, il citato Tribunale - sulla scorta dell'idoneo riscontro, adeguatamente motivato cfr. Cass. numero 6184/1994 Cass. numero 5765/2013 e Cass. numero 14778/2017 , delle inerenti circostanze fattuali - si è legittimamente conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la costituzione di una servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso, ma dotato di un accesso diretto sulla via pubblica risultante, però, inadatto, insufficiente oltre che insuscettibile di ampliamento configurandosi, perciò, come maggiormente difficoltoso e dispendioso, così come rimasto accertato nel caso concreto in base a quanto precedentemente esposto - è realizzabile nella sussistenza di bisogni del fondo dominante non suscettibili di essere soddisfatti dall'accesso esistente ed al fine di rispondere alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, requisito, quest'ultimo, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi ed alle concrete possibilità di un più intenso loro sfruttamento e di una loro migliore utilizzazione, così come è emerso nella esaminata fattispecie cfr., tra le tante, Cass. numero 281/1997 e Cass. numero 5489/2006 . 9. Il quarto motivo è manifestamente infondato perché, per un verso, S.G. - come correttamente ritenuto dalla Corte di appello - si era limitato, in primo grado, ad invocare il rigetto delle domande attoree e poiché esse erano state respinte anche nei suoi confronti che non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale autonoma , la B. è stata legittimamente condannata al pagamento delle spese giudiziali in suo favore, stante la sua totale soccombenza nei suoi riguardi, in applicazione del principio generale previsto dall'articolo 91 c.p.c. Per altro verso, va confermata la legittimità della condanna totale dell'attuale ricorrente al pagamento delle spese di primo grado anche nei riguardi della Br., sia perché tutte le domande formulate dalla B. nei suoi confronti erano state respinte, sia perché la domanda riconvenzionale avanzata dalla Br. di costituzione della servitù in suo favore - formulata sulla base di tre possibili modi tra loro alternativi - era stata comunque accolta con riferimento alla sua costituzione in via giudiziale ai sensi degli articolo 1051-1053 c.c., con conseguente totale soddisfacimento della sua pretesa, donde la soccombenza totale della B. anche nei suoi riguardi. 10. Ritiene, invece, il collegio che siano fondati - nei sensi che seguono - gli ultimi due motivi il quinto e sesto , esaminabili unitariamente siccome concernenti la medesima questione sulla contestazione del mancato riconoscimento, in favore della B., dell'indennità da correlare alla costituita servitù di passaggio coattivo in via giudiziale. Premesso che dallo svolgimento del percorso motivazionale adottato dal Tribunale di Cuneo è rimasta implicitamente esclusa la produzione di qualsiasi danno pregresso a carico del fondo della B., occorre evidenziare che pur non apparendo sulla base del ragionamento operato dallo stesso Tribunale essere stata formulata apposita istanza di riconoscimento dell'indennità da parte dell'attuale ricorrente, quale proprietaria del fondo servente pur necessaria cfr. Cass. numero 5680/2004 e Cass. numero 14922/2010 , per l'appunto gravato dall'imposizione della servitù costituita in via giudiziale in favore della Br. , il giudice di primo grado - oltre a valorizzare il dato normativo di cui all'articolo 1053 c.c., comma 1, secondo cui tale indennità è dovuta - ha ritenuto che la stessa fosse stata implicitamente avanzata anche sul presupposto della prescrizione della sua determinazione per come, in via generale, emergente dal disposto dell'articolo 1032 c.c., comma 2 , non essendo stata espressamente rinunciata dalla B. , ragion per cui l'esplicitazione di detta richiesta con l'atto di appello non avrebbe potuto affatto considerarsi come domanda nuova ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. Ciò chiarito, deve ritenersi errata in diritto l'impugnata sentenza del citato Tribunale che ha escluso la spettanza in concreto di detta indennità sul presupposto che non fosse emerso alcun danno cui rendere proporzionale la stessa indennità dovuta per la costituzione della servitù di passaggio. Senonché, osserva il collegio, proprio dalle indicate formulazioni prescrittive di cui all'articolo 1032 c.c., comma 2, e all'articolo 1053 c.c., comma 1, si desume che l'indennità in discorso ha natura indennitaria conseguente e rapportabile al disagio anche se minimo che il titolare del fondo servente è costretto a subire per effetto del soddisfacimento di un legittimo diritto riconosciuto a vantaggio del titolare del fondo dominante quindi in dipendenza della tutela dell'esercizio di una sua attività lecita, siccome consentita dall'ordinamento e soggetta all'accertamento in sede giudiziale . Ciò comporta che, ancorché l'indennità - o, meglio, la sua liquidazione - debba essere correlata al danno cagionato dal passaggio individuato quale mero criterio di riferimento sul quale parametrare la sua quantificazione e poiché è inevitabile che, in concreto, proprio per effetto della creazione in sé del percorso idoneo a consentire l'esercizio del passaggio stesso e per la conseguente interferenza nel pieno godimento della sua proprietà da parte del titolare del fondo servente, non può mettersi in dubbio che quest'ultimo sia costretto comunque a subire una forma di disagio. Orbene, il giudice di prime cure ha del tutto trascurato questa imprescindibile considerazione e si è limitato ad affermare che, solo perché l'unico bene immobile di proprietà della B. insistente in zona prossima al passaggio consisteva in una baracca adibita a deposito di legname in mediocre stato di manutenzione, non fosse liquidabile alcuna indennità in suo favore. Al di là della non dirimente rilevanza della presenza di detto immobile nelle accertate condizioni di precarietà, poiché non avrebbe potuto escludersi la sua successiva ristrutturazione tanto è vero che un procedimento amministrativo in tal senso era stato avviato dalla B. e la sua futura piena sfruttabilità, la considerazione che il percorso del passaggio coattivamente determinato sarebbe stato posizionato in una zona vicina alla citata baracca non avrebbe potuto avere alcuna esclusiva decisività per negare la liquidazione dell'indennità, posto che - come giustamente messo in evidenza dalla ricorrente - in ogni caso la delineazione materiale del tratto interessato dal passaggio avrebbe comportato una parziale, pur se in ipotesi minima, trasformazione del fondo servente nella sua piena estensione, tagliandolo in due, incidendo potenzialmente – in senso peggiorativo - sul suo valore di mercato e impedendo di sfruttarlo al massimo nella sua piena superficie, anche con l'eventuale costruzione di manufatti in loco . In altri termini e a tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio l'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, pur non rappresentando il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, costituisce un indennizzo dovuto da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio come nei sensi prima esemplificativamente precisati subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli cfr. Cass. numero 10269/2016 e, da ultimo, Cass. numero 21866/2020 . 11. In definitiva, sulla scorta delle precedenti complessive argomentazioni, vanno accolti il quinto e il sesto motivo, mentre devono essere respinti i restanti. L'impugnata sentenza del Tribunale di Cuneo va, quindi, cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio della causa - ai sensi dell'articolo 383 c.p.c., comma 4, su cui v. da ultimo, Cass. numero 6326/2019 e Cass. numero 4570/2021 - alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto prima enunciato, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa l'impugnata sentenza del Tribunale di Cuneo in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.