Condominio, no alla revoca dell’amministratore in prorogatio

Per la Corte d’Appello di Lecce, l'amministratore di Condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto.

La vicenda. Con l'ordinanza in esame, la Corte d'Appello di Lecce è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da alcuni condomini contro l'amministratore per chiederne la revoca e contestualmente la nomina di un altro. Nello specifico, i condomini sostenevano che da quasi due anni l'amministratore non provvedeva a convocare l'assemblea condominiale, e che, nonostante il suo mandato fosse formalmente scaduto, non si era attivato per la nomina del nuovo amministratore, né tantomeno aveva dato conto della propria gestione, in quanto aveva smesso di svolgere ogni attività utile per il condominio. Il Tribunale di Brindisi revocava l'amministratore, ma dichiarava inammissibile la domanda giudiziale di nomina di quello nuovo, in quanto non era stata chiesta precedentemente all'assemblea del condominio. Da qui, il reclamo in appello, in quanto il Tribunale non aveva correttamente valutato l'assenza di interesse ad agire nei confronti dell'amministratore in prorogatio. La decisione della Corte. Il ricorso è infondato. La Corte d'Appello, infatti, ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale l'amministratore di condominio uscente, qualunque sia il motivo della cessazione, deve rimanere in carica fino a quando non venga nominato un sostituto, essendo la prorogatio imperii finalizzata all'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore pertanto, la prorogatio opera non solo nei casi di scadenza del termine o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina Cass. civ., numero 4531/2003 . Ne consegue che alla scadenza del termine prefissato per la carica di amministratore, il mandato si estingue per legge e, per ovviare ad una mancata nomina immediata di altro amministratore, quest'ultimo assume la prorogatio imperii, continuando ad esercitare i suoi poteri provvisoriamente. Il mandato si estingue poi ipso jure alla scadenza del termine, con la conseguenza che viene a mancare il presupposto in forza del quale può essere esercitata la domanda di revoca Trib. Roma, 26 novembre 2018 il ricorso per la revoca, infatti, viola il principio della sovranità dell'assemblea, che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi all'effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini il singolo condomino può, invece, legittimamente richiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento ex articolo 1105 c.c. che disponga la nomina di un nuovo amministratore, previa dimostrazione che l'assemblea non abbia provveduto in tal senso Trib. Teramo, 29 giugno 2016 . Da qui, la conseguenza inevitabile che non si può revocare giudizialmente un amministratore non più in carica, ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore. Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Presidente Brocca La Corte esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore osserva quanto segue in fatto e in diritto. I condomini oggi resistenti , tutti proprietari di unità immobiliari site in Brindisi nel Condominio omissis con ricorso in data 11.6.2021, avevano chiesto la revoca dell'amministratore omissis e la nomina di nuovo amministratore. Avevano sostenuto che da quasi due anni l'amministratore non provvedeva a convocare l'assemblea condominiale e, inoltre, il suo mandato era formalmente scaduto il 31 dicembre 2020, senza che avesse provveduto a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore, né pareva intenzionato a rendere il conto della sua gestione, aveva smesso di svolgere ogni genere di attività utile al condominio e, anzi aveva posto in essere azioni contrarie agli interessi dei condomini in particolare nella gestione delle spese per le pulizie condominiali e vasche di accumulo acqua, nella gestione dei condomini morosi, nella gestione del contenzioso con la AE, nel mancato rispetto del regolamento condominiale . Si era costituito omissis che aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone preliminarmente la inammissibilità. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 7.7.2021, ritenute le irregolarità accertate gravi e idonee a giustificare la revoca dell'amministratore ed il suo comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede ed idoneo ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario che è alla base del mandato assunto, revocava l'amministratore omissis ma dichiarava inammissibile la domanda giudiziale di nomina del nuovo amministratore senza averne chiesto prima la nomina alla assemblea del condominio. Con reclamo depositato il 5.8.2021 e notificato il 15.9.2021 omissis , ha chiesto alla Corte di Appello di Lecce la revoca del provvedimento reso dal Tribunale di Brindisi con ogni conseguenza di legge, sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato la assenza di interesse ad agire nei confronti dell'amministratore in prorogatio, sostenendo che la domanda di revoca giudiziale doveva essere proposta dopo la riunione della assemblea condominiale, che i ricorrenti costituivano una minoranza ed erano in parte morosi, che il ricorso costituiva una ipotesi di ingolfamento della giustizia. Nel merito ribadiva la infondatezza degli assunti dei ricorrenti che trovavano smentita nella documentazione prodotta, documentazione che non era stata correttamente valutata dal giudice. Si sono costituiti i resistenti contestando ogni avverso dedotto e chiedendo la conferma del provvedimento reso dal Tribunale di Brindisi. Ritiene la Corte che valore assorbente assume la decisione sulla ammissibilità o meno della domanda giudiziale di revoca dell'amministratore del condominio in prorogatio. Si tratta di eccezione che era stata sollevata innanzi al Tribunale pag. 11 e segg della comparsa di costituzione in primo grado e sulla quale il primo giudice non si è espresso limitandosi a richiamare l'art 1129 c.c e decidendo invece sulla improponibilità della domanda di nomina di nuovo amministratore atteso che essa spetta alla assemblea e solo ove questa non vi provveda, alla autorità giudiziaria. È noto l'orientamento richiamato dai reclamati Corte App. Bari 12 giugno 2019 e ancora più recentemente Corte appello Roma sez. VIII, 25/06/2020 , secondo il quale sarebbe ammissibile la revoca giudiziale dell'amministratore in propogatio. Seconda questa tesi, sia pure in prorogatio, l'amministratore è tenuto a svolgere i propri compiti e all'osservanza dei propri doveri e deve pur sempre essere consentito un controllo giudiziale circa la sua attività. Diversamente, si aggirerebbe il divieto per l'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato giudizialmente ex articolo 1129 c.c. Del resto, secondo il ragionamento della Corte romana, a seguito delle contestazioni promosse dai condomini, l'amministratore ben avrebbe potuto ovviare a tali inconvenienti attivandosi in qualche modo, ad esempio con la nomina di esperti contabili oppure promovendo azioni nei confronti di quei condomini che fossero risultati morosi. In definitiva il comportamento inerte dell'amministratore non poteva trovare apprezzabile giustificazione, nel caso romano, nella presunta “oggettiva difficoltà contabile” ereditata dalle precedenti gestioni e dal mancato riscontro di alcuni pagamenti. Va dato atto che le pronunce sopra richiamate sono rimaste isolate e che l'orientamento precedente dei giudici di merito Tribunale Palermo sez. II, 09/11/2018 Tribunale Teramo, 29/06/2016 e anche successivo Trib. Foggia 6 novembre 2020 e che questa Corte condivide, è volto invece ad escludere la revoca giudiziale dell'amministratore in prorogatio. È pacifico che l'amministratore di condominio uscente, quale che sia il motivo della cessazione - scadenza del mandato, revoca, dimissioni - rimanga in carica fino a quando non venga nominato un sostituto. L'obbligo giuridico dell'amministratore di condominio postula quindi che, in mancanza di nomina o in presenza di conferma avvenuta con maggioranza insufficiente, l'amministratore rimanga in carica con tutti i poteri tale situazione si protrae fino ad una nuova nomina che può avvenire ad opera dell'assemblea, del giudice su ricorso anche di un solo condomino anche su ricorso dello stesso amministratore. La prorogatio imperii, in buona sostanza, è finalizzata all'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore e pertanto la stessa opera non solo nei casi di scadenza del termine o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2003, numero 4531 . I compiti dell'amministratore in regime di prorogatio, devono limitarsi a quelli che, secondo il criterio del “buon padre di famiglia”, appaiono indifferibili e tanto allo scopo di evitare il possibile, anche se non certo, nocumento Cass. civ., sez. VI/II, 19 marzo 2012, numero 4330 . A questo proposito, il punto nodale della questione in esame riguarda il coordinamento tra la disciplina della revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e quello della prorogatio imperii. Alla scadenza del termine prefissato per la carica di amministratore, il mandato si estingue per legge e, per ovviare ad una mancata nomina immediata di altro amministratore, quest'ultimo assume la prorogatio imperii, continuando ad esercitare i suoi poteri provvisoriamente. Da qui, la conseguenza inevitabile che non si può revocare giudizialmente un amministratore non più in carica, ma si può agire indirettamente solo per la nomina giudiziale di un nuovo amministratore. Il mandato si estingue ipso jure alla scadenza del termine, pertanto viene a mancare il presupposto in forza del quale può essere esercitata la domanda di revoca Trib. Roma 26 novembre 2018 il ricorso per la revoca, viola il principio della sovranità dell'assemblea che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi all'effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini. Il singolo condomino può, invece, legittimamente richiedere all'autorità giudiziaria un provvedimento ex articolo 1105 c.c. che disponga la nomina di un nuovo amministratore, previa dimostrazione che l'assemblea non abbia provveduto in tal senso Trib. Teramo 29 giugno 2016 il ricorso, insomma, è inammissibile poiché rivolto nei confronti di un amministratore per il quale l'incarico è già scaduto Trib. Catania 10 febbraio 2014 . Peraltro nel caso in esame, risulta pendente innanzi al Tribunale di Brindisi, il ricorso 1835.2021 VG per la nomina del nuovo amministratore. Non appaiono predicabili ragionevoli vuoti di tutela per le minoranze dissenzienti all'interno dei condomini in quanto, durante il regime di prorogatio imperii, il condomino che intenda farsi promotore della nomina di un nuovo amministratore potrà rendersi parte diligente, sollecitando l'assemblea alla nomina di un nuovo amministratore nel caso in cui l'assemblea rinomini il precedente amministratore in prorogatio, potrà far valere contrattualmente eventuali nuovi inadempimenti diversamente, ove, l'assemblea resti inerte dopo le sollecitazioni del condomino diligente, quest'ultimo potrà attivare la procedura di nomina giudiziale di un nuovo amministratore. ex articolo 1105 c.c. La decisione del Tribunale va quindi riformata e va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la revoca dell'amministratore omissis in prorogatio. Ogni altra argomentazione e questione di merito, resta assorbita. Non si ravvisano gli estremi della temerarietà della lite perché la questione preliminare non è di agevole soluzione, e nel merito erano state sollevate contestazioni la cui soluzione comportava l'esame del contenuto delle delibere assembleari. Nella responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, c.p.c., la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussiste solo nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza Cass. numero 9579/2000 Cass. numero 73/2003 Cass. numero 9060/2003 Cass. numero 13071/2003 Cass. numero 3993/2011 , laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex articolo 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi Cass. numero 15629/2010 . In difetto di tali situazioni – che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa. La decisione che precede comporta la rideterminazione delle spese relative al giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi e la riforma della decisione che ha statuito sulla condanna del omissis al pagamento delle spese processuali che, liquidate nella misura indicata dal Tribunale, nell'intero, vanno invece poste a carico dei ricorrenti soccombenti in solido tra loro, parzialmente compensate per 1\2 perché la questione sulla ammissibilità della revoca dell'amministratore in prorogatio è questione dibattuta nella giurisprudenza di merito. Anche le spese del presente grado del reclamo vanno per lo stesso motivo, parzialmente compensate nella misura di un mezzo, liquidate come in dispositivo e poste per il restante mezzo a carico dei condomini reclamati in solido tra loro P.T.M. - accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnato provvedimento, dichiara la inammissibilità del ricorso per la revoca dell'amministratore del condominio omissis - dichiara parzialmente compensate per 1\2 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna i condomini reclamati al pagamento del restante mezzo delle spese processuali a favore del reclamante che liquida per l'intero per la fase innanzi al Tribunale in complessivi euro 2200,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario al 15% e per la fase del reclamo in euro 2000,00 oltre spese per CU, IVA, CAP e spese forfetarie al 15% - manda al Cancelliere per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.