L’esistenza di segreti tecnici o commerciali deve essere concretamente dimostrata per poter impedire l’accesso agli atti di gara

L’articolo 53 del Codice dei contratti pubblici ammette l’accesso alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali per la difesa in giudizio degli interessi del concorrente, nei soli limiti della necessità della documentazione richiesta ai fini dell’esercizio della tutela in sede giudiziale in termini di stretta indispensabilità.

La stazione appaltante, nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'articolo 98 del d.lgs. 30/2005, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. È quanto significativamente statuito dal TAR Lazio, numero 1872/2022. L'accesso parzialmente consentito . La Regione Lazio indiceva una procedura aperta, diretta all'affidamento dell' appalto , avente ad oggetto il «multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alla Regione Lazio», per un importo complessivo a base di gara pari ad € 11.777.008,15. La gara veniva svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'impresa seconda classificata chiede accesso, oltre che alla documentazione amministrativa ed ai verbali di gara, anche ai documenti componenti l'offerta tecnica. La Regione accoglie solo parzialmente l'accesso, in quanto gran parte della relazione tecnica ben 44 pagine su 80 viene oscurata sulla base della sussistenza di presunti segreti commerciali, non dimostrati né dall'impresa interessata, vincitrice della gara, né dalla stazione appaltante. L'impresa seconda classificata impugna il provvedimento di diniego parziale , evidenziando una infedele interpretazione dell'indicata disposizione del Codice. Il TAR Lazio, con la pronuncia in esame, annulla il provvedimento impugnato e consente la piena ed integrale visione dell'offerta tecnica. La posizione della giurisprudenza . La tematica dell'accesso alle informazioni, costituenti eventualmente segreto tecnico o commerciale , nell'ambito di una gara, è indubbiamente complessa ed è stata da tempo analizzata dalla giurisprudenza. Al riguardo, occorre principiare l'analisi dal dato normativo, già indicato, ed evidenziare che l' articolo 53 del Codice d.lgs numero 50/2016 , dopo aver previsto, al comma 5°, lettera a, l'esclusione dall'accesso delle informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, al successivo comma 6° prescrive quanto segue «in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a , è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Orbene, appare evidente, in base all'illustrata disciplina, che il Codice sancisce una tendenziale prevalenza dell'”accesso” sulla “riservatezza” dei pur sussistenti se sussistenti segreti, laddove l'accesso sia finalizzato alla difesa in giudizio dei propri interessi gli interessi dell'impresa concorrente in gara in relazione alla procedura di affidamento del contratto. La giurisprudenza è ben chiara sul punto “In materia di appalti è stabilito il principio della prevalenza dell'accesso sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati, … » TAR Campania numero 270/2020N, TAR Emilia Romagna numero 194/2015 TAR Lombardia numero 2/2015 . Ancora «Deve ritenersi, quindi, che nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza , la disciplina vigente dia prevalenza al diritto alla difesa, tant'è che la deroga al diritto di accesso risulta limitata alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali» TAR Calabria numero 1.467/2015 . Inoltre, la giurisprudenza fonda siffatta prevalenza anche su di un'altra considerazione. Precisamente, deve essere osservato che il comma 6°, dell'articolo 53 non richiede la preventiva instaurazione di un contenzioso giurisdizionale, dal momento che si limita ad esigere che l'accesso con efficacia prevalente sulla riservatezza sia funzionale alla tutela giurisdizionale, cioè sia strumentalmente servente alla medesima «in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a , è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto» . In buona sostanza, l'operatore economico, concorrente in gara, non è obbligato a presentare un preventivo ricorso, ai fini dell'accesso , dal momento che, in tal caso, sarebbe costretto a presentare una sorta di ricorso “al buio”, cioè senza aver cognizione degli atti e degli eventuali vizi esistenti. E, infatti, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ben evidenzia tale punto «Pertanto, secondo l'indicato indirizzo giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria Cons. St. numero 12/2020 , non è lecito pretendere che un operatore economico, per essere legittimato all'accesso all'offerta tecnica dell'operatore vincitore, debba proporre un cd. ricorso al buio, come invece affermato dalla sentenza appellata, ancor più laddove, come nella presente fattispecie, l'intera offerta tecnica sia stata sottratta all'accesso pur in assenza di una specifica e puntuale motivazione circa la presenza di un segreto tecnico o commerciale esteso ad ogni suo aspetto» Cons. St. numero 1.428/2016 . Il concetto di “segreto tecnico o commerciale”. Ora, il TAR Lazio, nella concreta fattispecie dedotta in giudizio, è ben consapevole di tale consolidato orientamento giurisprudenziale e principia la sua analisi, evidenziando che l'impresa ricorrente, partecipante alla gara, intendendo contestare i punteggi attribuiti alla propria offerta tecnica e, quindi, in un'ottica palesemente difensiva, «deve necessariamente poter conoscere gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha svolto le proprie valutazioni ritenendo di premiare l'offerta dell'aggiudicatario». Pertanto, non sembra sussistere dubbio in relazione al fatto che esiste «in modo diretto ed inequivoco quel collegamento tra l'esigenza difensiva, la situazione soggettiva finale e il documento di cui è chiesta l'ostensione, che la giurisprudenza ha individuato come necessario al fine dell'esercizio dell'accesso difensivo il quale trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'articolo 24 della carta costituzionale» Cons. numero 4/2021 . Ora, in presenza di tale indubbio collegamento, il tribunale amministrativo capitolino pone in essere un importante chiarimento la stazione appaltante non può «formulare un giudizio ex ante sulla fondatezza dell'azione giurisdizionale che potrebbe scaturire dall'ostensione degli atti richiesti e, in particolare, sulle censure con cui la ricorrente lamenta l'erroneità o la manifesta illogicità nell'attribuzione dei giudizi dei commissari, con la conseguente assegnazione non solo di un maggiore punteggio per la propria offerta, ma anche di un minor punteggio alla controinteressata». Il principio è molto chiaro ed inequivoci sono i corollari applicativi. Precisamente sia la Stazione Appaltante che il giudice dell'accesso non possono e non devono divieto! porre in essere alcuna valutazione in relazione a - ammissibilità del documento richiesto ai fini della difesa in giudizio - influenza del documento medesimo in sede di giudizio - decisività del documento medesimo in sede di giudizio. In altri termini, né la PA, né il giudice dell'accesso possono sostituirsi al giudice di merito della causa ed effettuare le predette valutazioni. Tale principio, invero, è stato consacrato anche in sede di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella già citata pronuncia, ove si è affermato che «un diverso ragionamento reintrodurrebbe nella disciplina dell'accesso difensivo e, soprattutto, nella sua pratica applicazione limiti e preclusioni che, invece, non sono contemplati dalla legge, la quale ha già previsto, come si è detto, adeguati criteri per valutare la situazione legittimante all'accesso difensivo e per effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all'ostensione del documento o alla riservatezza». Quindi, occorre attenersi ai soli limiti previsti dalla legge. Chiarito tale punto, il TAR perviene ad affrontare il “nocciolo” della questione cos'è effettivamente un segreto tecnico o commerciale, legittimamente idoneo ad impedire l'ostensione degli atti componenti l'offerta tecnica? A questa precisa domanda, il TAR risponde affermando che « la stazione appaltante, nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'articolo 98 del d.lgs numero 30/2005 , che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate». La statuizione del tribunale amministrativo è pienamente valida e corretta. Infatti, come già rilevato in precedenza ex multis Cons. St. numero 64/2020 , nel valutare l'effettiva sussistenza di un dichiarato segreto tecnico-commerciale, la Pubblica Amministrazione non può discostarsi dalla definizione contenuta nel Codice della proprietà Industriale d.lgs numero 30/2005 , che, ai fini della tutela, richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. A tal riguardo, infatti, l'articolo 98 del predetto Codice come modificato dal d.lgs numero 63/2018 è alquanto chiaro «1. costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni a siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore b abbiano valore economico in quanto segrete c siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche». Quindi, affinché si possa parlare, legittimamente e ragionevolmente, di segreto, occorre - che un “segreto” vi sia - che abbia un conseguente valore economico - che sia sottoposto a serie misure di sicurezza e tutela. Di tutto questo, occorre, ovviamente, fornire motivazione e comprovazione. In buona sostanza, come recentemente affermato dal TAR Lazio numero 9363/2021 , per poter utilmente opporre il segreto tecnico e/o commerciale, non è sufficiente apporre una “clausola di riservatezza” nell'offerta tecnica ed effettuare un generico e successivo diniego, dovendo l'impresa interessata non soltanto affermare, ma soprattutto comprovare l'esistenza di un segreto tecnico-commerciale proprio ai sensi dell'indicata normativa. Il Tribunale amministrativo ora richiamato è abbastanza chiaro al riguardo «nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. In altri termini La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico , che … sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza». Occorre, quindi, prestare particolare attenzione prima di affermare, in modo baldanzoso, che una determinata caratteristica tecnica è coperta da segreto tecnico e/o commerciale. In buona sostanza, un “segreto” oggetto di tutela non può consistere in modalità organizzative, seppur originali, in un peculiare schema di servizio. È ben evidente, infatti, che ogni imprenditore ha una “propria” organizzazione. Tutto ciò che attiene a questa “propria” organizzazione non costituisce “segreto”. Viceversa, il “segreto” si configura solo laddove si sia in presenza di “elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale, che devono essere indicati, motivati e comprovati . Infine, occorre osservare che l'analisi condotta dal TAR Lazio appare indubbiamente persuasiva, in quanto si deve tener conto del fatto che i segreti tecnici-commerciali laddove effettivamente esistenti ed il diritto d'accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità. Infatti, mentre il segreto tecnico-commerciale trova tutela in fonti di rango primario articolo 53 comma 6, d.lgs numero 50/2016 articolo 98 ss. Codice proprietà industriale , il diritto di accesso, ricollegandosi al diritto di difesa, viene riconosciuto, oltre che in norme di legge primarie articolo 22 ss. l. numero numero 241/1990 articolo 53, d.lgs numero 50/2016 , direttamente nella Carta costituzionale articolo 24 , trovando pertanto una tutela “rafforzata” «tanto precisato, occorre rilevare che il Collegio si è già espresso con riferimento al rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale con la recentissima sentenza numero 8858/2021 del 22 luglio 2021, evidenziando che, salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche, i segreti tecnici commerciali e il diritto d'accesso c.d. difensivo non sono affatto “valori di eguale dignità”, atteso che il segreto tecnico-commerciale trova infatti tutela in fonti di rango primario articolo 53 comma 6 d.lgs numero 50/2016 - articolo 98 ss. Codice della proprietà industriale , mentre il diritto di accesso c.d. “difensivo” trova riconoscimento, oltre che in norme di legge primaria o articolo 22 ss. l. numero 241/90 , direttamente nella Carta costituzionale articolo 24 Cost e trova pertanto una tutela costituzionalmente “rafforzata”».

Presidente Spagnoletti – Estensore Tascone Fatto e diritto 1. La Società ricorrente società omissis ha preso parte alla “procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti relativi agli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alla Regione Lazio” di importo complessivo a base di gara pari a € 11.777.008,15. Al termine della valutazione comparativa tra le proposte pervenute, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorrente è risultato al secondo posto della graduatoria finale, con uno scarto di soli 1,12 punti rispetto all'aggiudicatario. Una volta comunicata l'intervenuta aggiudicazione, dopo soli due giorni, il ricorrente in data 7 ottobre 2021, ha presentato un'istanza di accesso alla Regione Lazio per ottenere copia, al fine di difendere le proprie ragioni in giudizio, di tutta la documentazione amministrativa e delle relative verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, della proposta di gestione del servizio, corredata dell'offerta tecnica e di quella economica, oltre ai verbali di gara ed al provvedimento di indizione della procedura. La Regione Lazio, con nota del 19 ottobre 2021, pubblicata sulla piattaforma telematica il 20 ottobre 2021 e comunicata, nella stessa data, alla ricorrente, ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente, non consentendo la visione 1. con riferimento all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, di gran parte del contenuto della relazione tecnica 44 pagine su 80 , essendo l'ostensione limitata ai paragrafi A, C.2, C.3, E e G, sia per motivi connessi alla presenza di segreti commerciali sia per la sussistenza di elementi di discrezionalità nella valutazione della commissione che non consentono di sindacarne il merito 2. con riferimento alla documentazione amministrativa, dei modelli occorrenti per la verifica antimafia “in quanto presenti dati sensibili di terzi” 3. con riferimento all'esito dei controlli sui requisiti generali e di partecipazione dichiarati dall'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 , cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione, di tutte le verifiche effettuate 4. con riferimento ai verbali di gara, del verbale numero 1 del 29.9.2021 inerente la verifica dei giustificativi del costo della manodopera 5. con riferimento alla determina a contrarre numero G16411 del 29.12.2020, del relativo provvedimento. Il diniego di accesso è impugnato con un unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 29 co. 1, 76 co. 2, 53 del D.lgs. 50/2016 , la violazione e falsa applicazione degli articolo 22, 24 L. 241/1990 , l'insussistenza di valide ragioni di diniego, nonché la violazione del diritto di difesa ex articolo 24 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità dell'operato della Pubblica Amministrazione ex articolo 3 e 97 Cost. , in quanto nel caso in esame risulterebbero oscurate delle parti delle offerte non riferibili a segreti industriali o a problematiche inerenti la tutela del know how. In ogni caso, prosegue la società ricorrente, quand'anche fossero sussistenti delle esigenze di riservatezza, ai sensi dell' articolo 24, comma 7, della legge numero 241 del 1990 , e dell' articolo 53, comma 6, del d.lgs. numero 50 del 2016 , deve essere comunque garantito l'accesso necessario a difendere in giudizio i propri interessi giuridici. 2. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio chiarendo che la documentazione attestante la verifica dei requisiti ex articolo 80 ed articolo 83 non è stata fornita in quanto, alla data di evasione del primo riscontro, non era nella disponibilità della Stazione Appaltante. Nella memoria difensiva evidenzia che le risultanze delle suddette verifiche sono state accertate dal RUP solamente in data 29/11/2021 e ratificate dalla Stazione Appaltante in data 16/12/2021, con determinazione numero G15657. Chiarisce, altresì, che 1. la copia della Determina numero G05534 del 12.05.2021 di nomina della Commissione Giudicatrice non è stata nuovamente trasmessa, in quanto già pubblicata sulla piattaforma di omissis nella sezione “Avvisi” della procedura in oggetto in data 14/05/2021, in linea con le previsioni disciplinari 2. la copia della Determina a contrarre numero G16411 del 29.12.2020 non è stata nuovamente fornita in quanto già pubblicata sulla piattaforma omissis , nella sezione “Avvisi” della procedura in oggetto, in fase di pubblicazione della documentazione di gara 3. la copia integrale dei verbali di seduta pubblica e seduta riservata della Commissione di gara relativi a tutte le fasi della gara, nonché la determina di ammissione numero G04894 del 30/04/21, non sono stati nuovamente forniti in quanto già trasmessi – mediante la piattaforma omissis , – a tutti i concorrenti alla procedura, con comunicazione nota prot. di sistema PI066441-21 dell'11/05/2021 , tra questi vi è anche il “verbale di valutazione della congruità del costo della manodopera indicato dall'aggiudicatario”. Conclude richiedendo che il ricorso venga dichiarato “in parte improcedibile, avendo l'Amministrazione proceduto all'ostensione della documentazione richiesta” ed “in parte infondato, in quanto i limitati casi di non ostensione sono stati determinati da ragioni specifiche e motivate, legate alla privacy, alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali e alla presenza di dati sensibili”. 3. Si è, altresì, costituito in giudizio il controinteressato omissis eccependo la mancata prova dell'indispensabilità dei documenti per i quali è richiesto l'accesso, nonchè sostenendo che “il progetto tecnico presentato in sede di gara è costituito da elaborati originali di natura intellettuale e commerciale che contengono informazioni sul know how aziendale assolutamente riservate, la cui divulgazione potrebbe causare, verosimilmente, danni agli interessi commerciali dell'azienda stessa”. Infine, ripropone le considerazioni già rappresentate dalla Regione in ordine alla necessità dell'oscuramento di ampie parti della propria offerta. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022, in prossimità della quale sia il ricorrente che il controinteressato hanno presentato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione. 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Va in primo luogo evidenziato che la doglianza prospettata dal ricorrente, a seguito della ricezione del primo riscontro operato dalla stazione appaltante, sulla circostanza che la relazione tecnica, oggetto di ostensione, risulta in gran parte oscurata in modo tale che non è in alcun modo possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte, è condivisibile. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio dell'attività amministrativa e per la disciplina generale prevista dall' articolo 22 della legge numero 241 del 1990 , deve ritenersi sempre ammesso, a fronte dell'interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti. L' articolo 53 del D.lgs. numero 50 del 2016 , pone un criterio più stringente rispetto a quanto previsto in linea generale dalla norma sopra citata, perché ammette l'accesso alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali per la difesa in giudizio degli interessi del concorrente, nei soli limiti della necessità della documentazione richiesta ai fini dell'esercizio della tutela in sede giudiziale in termini di stretta indispensabilità. Il Collegio ritiene che tale disposizione trovi applicazione per tutte le procedure competitive ad evidenza pubblica per le quali il bilanciamento tra accesso e riservatezza viene a porsi nella fase di valutazione dell'offerta tecnica che caratterizza l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione esaminatrice, sulla base di criteri predeterminati, al fine di selezionare, tra le diverse proposte avanzate, quelle giudicate migliori. Trovano pertanto applicazione nella presente fattispecie le speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che si manifestano ed assumono rilievo ai sensi del sopra citato articolo 53 del D.lgs. numero 50 del 2016 . 5. Quanto al merito della domanda di accesso, va osservato che, contrariamente a quanto eccepito dalle controparti, nel caso in esame sussiste un nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso richiesto e la difesa in giudizio della posizione giuridica del secondo graduato. Infatti, la società ricorrente ha partecipato alla procedura competitiva e intende contestare i punteggi attribuiti alla propria offerta, e per poter svolgere tali difese deve necessariamente poter conoscere gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha svolto le proprie valutazioni ritenendo di premiare l'offerta dell'aggiudicatario. Esiste, pertanto, in modo diretto ed inequivoco quel collegamento tra l'esigenza difensiva, la situazione soggettiva finale e il documento di cui è chiesta l'ostensione, che la giurisprudenza ha individuato come necessario al fine dell'esercizio dell'accesso difensivo il quale trova il suo fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'articolo 24 della carta costituzionale cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plenumero 18 marzo 2021, numero 4 . A fronte della palesata necessità di difendere le proprie ragioni in giudizio e considerato che la richiesta di ostensione è stata formulata dopo soli due giorni dalla conoscenza della intervenuta aggiudicazione della procedura in capo alla controinteressata, tale nesso viene anche a configurarsi in termini di stretta indispensabilità idonea eventualmente a prevalere su eventuali segreti di carattere industriale o commerciale, dato che l'articolo 53, comma 6, del D.lgs. numero 50 del 2016 dispone che anche in presenza di tali esigenze di segretezza “è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 6. L'eccezione sollevata dall'Amministrazione, circa l'inammissibilità della domanda di accesso per carenza di interesse a causa dell'inammissibilità delle censure volte a contestare la sfera di discrezionalità riservata alla Commissione giudicatrice, è infondata. Infatti, all'Amministrazione è precluso di formulare un giudizio ex ante sulla fondatezza dell'azione giurisdizionale che potrebbe scaturire dalla ostensione degli atti richiesti e, in particolare, sulle censure con cui la ricorrente lamenta l'erroneità o la manifesta illogicità nell'attribuzione dei giudizi dei commissari, con la conseguente assegnazione non solo di un maggiore punteggio per la propria offerta, ma anche di un minor punteggio alla controinteressata. Peraltro, va anche evidenziato che non è questa la sede per svolgere compiutamente ed in modo approfondito tali valutazioni, posto che, come precisato in giurisprudenza “la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell' articolo 116 c.p.a . non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. numero 241 del 1990 ” in questi termini la sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenumero 18 marzo 2021, numero 4 . Alla stregua di tali premesse, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'Amministrazione ha omesso di esternare la valutazione compiuta con riferimento alla effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta, di segreti tecnici o commerciali tali da poter astrattamente paralizzare in caso di mancata dimostrazione della necessità di accedere agli stessi per finalità difensive il diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti, e neppure il controinteressato costituitisi in giudizio ha comprovato l'esistenza di ragioni che giustifichino una estesa ed indiscriminata esigenza di sottrarre all'accesso così ampie parti dell'offerta, pena altrimenti la rivelazione di segreti industriali o commerciali. A fronte di un siffatto contegno procedimentale e processuale, è possibile affermare che nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico – commerciale l'Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'articolo 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 numero 30 , che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 luglio 2021, numero 8858 Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, numero 64 . Peraltro, tale assunto era riportato pure nel disciplinare di gara, nella parte in cui afferma che “i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente la valutazione finale in merito all'effettiva sussistenza dei segreti industriali e commerciali spetta alla Stazione Appaltante”. Risulta confermato, pertanto, che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 24 febbraio 2020, numero 270 . Nel caso in esame i punteggi sono stati attribuiti con riferimento a dei criteri che di per sé non implicano la rivelazione di elementi coperti da riservatezza e che verranno comunque resi noti a chiunque nel momento in cui verrà data esecuzione al servizio. Quanto al piano di manutenzione 12 punti ed alla riqualificazione degli immobili 13 punti suddivisi in 3 sotto-criteri , si tratta di elementi destinati ad essere conosciuti quando il servizio sarà attivato. Le medesime considerazioni possono essere svolte con riguardo alle modalità di organizzazione del servizio 4 punti ed al modello di governo e controllo 8 punti . Anche in questo caso si tratta di informazioni destinate ad essere conosciute da chiunque successivamente. In definitiva, non essendo stata comprovata, da un lato, la presenza di segreti commerciali e/o industriali meritevoli di tutela e sussistendo, dall'altro, un interesse strumentale del ricorrente diretto alla conoscenza dei documenti di cui è chiesto l'accesso, il ricorso deve essere accolto nel senso sopra precisato. 7. Conseguentemente viene accertata l'illegittimità del diniego parziale con riferimento all'integrale ostensione della relazione tecnica, e il diritto del ricorrente ad accedere in modalità non oscurata, alla documentazione richiesta con istanza del 7 ottobre 2021, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di esibire la documentazione in modalità integrale. Quanto all'indicata presenza, con riferimento alla documentazione amministrativa, di esigenze di riservatezza ostative all'ostensione dei modelli occorrenti per la verifica antimafia “in quanto presenti dati sensibili di terzi”, occorre chiarire che è sufficiente oscurare e/o omettere solo le parti contenenti dati sensibili e consentire l'ostensione per la parte restante cfr. delibera ANAC numero 1309/2016 . 8. Poste tali premesse, una volta valutata la fondatezza delle censure proposte nei termini innanzi esposti ed acclarato che, per la parte concernente le determine adottate per la gestione della procedura ed i verbali di gara e di verifica dell'anomalia, in uno con i relativi allegati ed i controlli effettuati sul possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla doverosa pubblicazione sulla piattaforma omissis , secondo le prescrizioni della lex specialis e degli articolo 29 e 76 del Codice dei contratti pubblici , il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in parte qua. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto a annulla il provvedimento impugnato, b accoglie parzialmente l'istanza di accesso, ai sensi di cui all 'articolo 116, comma 1, cod. proc. amm ., con riferimento alla domanda di parte ricorrente del 7 ottobre 2021, afferente l'ostensione della relazione tecnica dell'aggiudicatario, e ordina all'amministrazione di consentirne l'accesso in modalità integrale, nonché con riferimento alle verifiche antimafia di oscurare i soli dati afferenti la riservatezza di terzi, ostendendo per la restante parte i relativi modelli, c dichiara improcedibile il ricorso, con riferimento alla richiesta di ostensione documentale delle determine gestionali, dei verbali di gara, del procedimento di verifica dell'anomalia e della documentazione sui controlli ex articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/201 6, nel senso e nei limiti precisati in motivazione. Condanna la Regione Lazio e la parte controinteressata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma di € 2.000,00, da dividere in parti uguali, a titolo di spese e competenze oltre ad iva e cpa