L’omessa valutazione positiva dell’attività svolta dal dirigente non integra ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento

«In forza della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, recepita dai d.lgs. nnumero 368/2001 e 81/2015, è stata posta sul piano contrattuale a carico del datore di lavoro l’obbligazione di riservare ai dipendenti a tempo determinato le medesime condizioni previste per quelli a tempo indeterminato comparabili di conseguenza, in caso di lamentato inadempimento, l’onere probatorio si distribuisce secondo la generale regola indicata dalle Sezioni Unite […]».

«[…] Spetta, quindi, al datore di lavoro dimostrare o di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale ed eurounitario, o di non essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale». Tanto ha affermato la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in una pronuncia che affronta compiutamente la questione della parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Una dirigente biologa dipendente , a tempo indeterminato dal 2009, di un istituto zooprofilattico del SSN ha proposto ricorso al giudice del lavoro, lamentando che il datore non abbia tenuto conto, ai fini della quantificazione dell' indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a termine succedutisi tra il 2002 ed il 2009, chiedendo la condanna alla corresponsione delle relative somme. In primo ed in secondo grado le sue tesi sono state respinte. In particolare, la Corte di Appello ha reputato che la disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato fosse giustificata dalla sussistenza di ragioni oggettive, essendo le maggiorazioni per cui è causa legate non solo all'anzianità di servizio, ma anche ad una verifica positiva da parte del Collegio Tecnico. La lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto allo scadere del quinquennio il datore di lavoro avrebbe dovuto sottoporla al giudizio condizionante la corresponsione delle maggiorazioni per cui è causa, sostenendo che il dirigente non debba subire le conseguenze di una valutazione omessa sull'erroneo presupposto della mancata maturazione del servizio quinquennale, non avendo tenuto conto del periodo di lavoro prestato in forza di contratti a termine. La Corte di Legittimità, dopo aver richiamato la copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla portata della clausola 4, anche per quanto concerne la sua applicabilità diretta, ha compiutamente analizzato gli articoli del CCNL 8.6.2000, relativo alla dirigenza non medica del Ssn e disciplinante il caso di specie. Tali norme, piuttosto articolate, prevedono, quanto all' indennità di esclusività , la considerazione dell' anzianità maturata in forza sia di contratti a termine sia di contratti a tempo indeterminato e, quanto alla retribuzione di posizione, invece, la considerazione della mera anzianità maturata in forza di contratti a tempo indeterminato. Per il riconoscimento di entrambe, inoltre, è richiesta una valutazione positiva dell'attività svolta, a cadenza periodica triennale – nel primo caso e al quinto anno di servizio, nella seconda ipotesi. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, ha errato nel ritenere ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento la circostanza che la progressione economica sia legata non alla sola anzianità, ma anche alla valutazione positiva del dirigente, posto che quest'ultima, secondo il CCNL per la dirigenza del SSN, è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro, essendo il datore tenuto ad effettuarla con cadenza periodica, anche nei confronti degli assunti a tempo determinato. Venendo al caso concreto, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi espressi nella sua precedente ordinanza numero 7440/2018 ed ha precisato come il diritto all' attribuzione dei maggiori trattamenti retributivi per cui è causa sorga al concorrere sia dell'anzianità di servizio, sia della valutazione positiva del dirigente in buona sostanza, quindi, ove la valutazione sia già intervenuta – anche ad altri fini – potrà essere disposta la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, dovendo, in assenza, il giudice limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità e il diritto del dirigente ad essere valutato. La Corte di legittimità, infine, ha affermato la discriminatorietà della norma collettiva relativa alla retribuzione di posizione articolo 11 comma 4 lettera a che valorizza solo l'anzianità prestata con rapporto a tempo indeterminato come la norma relativa alla indennità di esclusività articolo 11 comma 4 lettera b – che valuta anche i periodi prestati in forza di rapporti a termine senza soluzione di continuità - vada interpretata calcolando il servizio svolto presso gli enti del Ssn giusta contratti a termine stipulati nel rispetto degli intervalli normativamente previsti.   Per quanto precede, quindi, nella fondatezza del ricorso, la pronuncia d'appello è stata cassata con rinvio, dovendo la fattispecie concreta essere riesaminata alla luce degli enunciati principi di diritto.

Presidente Manna – Relatore Di Paolantonio Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da C.V. , dirigente biologa dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia … assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 2 marzo 2009, la quale aveva lamentato che l'Istituto non aveva tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato succedutesi nell'arco temporale 1 aprile 2002/26 febbraio 2009 ed aveva domandato, previo accertamento dell'effettiva esperienza professionale, la condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere il trattamento previsto in favore dei dirigenti in possesso di un'anzianità non inferiore a cinque anni. 2. La Corte territoriale, pur dando atto del principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza numero 7440/2018, ha ritenuto che l'asserita disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato fosse giustificata, quanto alla retribuzione di posizione unificata ed all'indennità di esclusività, da ragioni oggettive, perché la maggiorazione degli importi contrattualmente previsti è legata non alla sola anzianità di servizio, bensì anche alla previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico. 3. Per la cassazione della sentenza C.V. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese l'Istituto, rimasto intimato. 4. Con ordinanza numero 23310/2021 la Sesta Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice, ex articolo 380 bis c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 1362 e seguenti c.c. , di disposizioni contrattuali dettate dai CCNL per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale articolo 4 e 5 CCNL 2000/2001 articolo 31 e 33 CCNL 8.6.2000 articolo da 25 a 32 CCNL 2002/2005 , della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e sostiene, in sintesi, che allo scadere del quinquennio il dirigente deve essere sottoposto alla valutazione da parte del collegio tecnico, valutazione che condiziona la maggiorazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ed anche l'attribuzione di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura semplice. Il datore di lavoro, pertanto, non può fare ricadere sul dirigente le conseguenze negative dell'omessa valutazione, nella specie non avvenuta sul presupposto, erroneo, della mancata maturazione del quinquennio che, invece, era stato compiuto in quanto doveva essere computato il servizio prestato sulla base di contratti a tempo determinato. 2. La seconda censura, formulata sempre ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. numero 254 del 2000, articolo 8, al D.Lgs. numero 502 del 1992, articolo 15, comma 4. La ricorrente sostiene che all'esito della riformulazione la norma attribuisce al dirigente con cinque anni di servizio il diritto soggettivo a vedersi riconosciuti gli incarichi, le indennità e l'aumento del trattamento economico correlati all'anzianità maturata . 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che l'articolo 5 del CCNL 8.6.2000 biennio economico 2000/2001 per la dirigenza non medica del S.S.N. che ricalca l'analoga previsione del CCNL sottoscritto in pari data per l'area della dirigenza medica differenzia gli importi da corrispondere a titolo di indennità di esclusività in relazione alla natura dell'incarico ricoperto ed all'esperienza professionale maturata le quattro fasce si riferiscono a dirigente con incarico di struttura complessa dirigente con incarichi di cui alle lettere b e c dell'articolo 27 CCNL 8.6.2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni dirigente titolare dei medesimi incarichi con anzianità compresa tra cinque e quindici anni dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni e prevede, al comma 5, che il passaggio alla fascia superiore è condizionato dall'esito positivo della verifica triennale di cui all'articolo 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 nonché, al successivo comma 6, che In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dall'articolo 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità se la verifica è positiva decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta. . Quanto alla retribuzione di posizione l'articolo 4 dello stesso CCNL prevede che i dirigenti raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'articolo 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'articolo 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 34 dello stesso CCNL, l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva. . L'articolo 11, comma 4, precisa, poi, che Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere a ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all'articolo 4 ed al comma 3 del presente articolo, l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto b ai fini dell'applicazione degli articolo 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto. . In tal modo, quindi, le parti collettive hanno delineato un sistema di progressione che valorizza l'esperienza positivamente acquisita nel S.S.N. e, quindi, richiede congiuntamente la maturazione dell'anzianità e la valutazione positiva dell'attività svolta dal dirigente. 4. Nell'esaminare l'analoga disposizione dettata dall'articolo 12 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica del S.S.N. questa Corte ha evidenziato che la disciplina contrattuale deve essere interpretata alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato, e che prevede espressamente, al comma 2, I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive . È stato, quindi, affermato che laddove il servizio si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla suddetta disciplina e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una soluzione di continuità nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinuncia a far valere la prevista nullità Cass. numero 7440/2018 . 4.1. Alle richiamate conclusioni la pronuncia è pervenuta valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale, con orientamento costante, ha affermato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata ed ha precisato che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate Regojo Dans, cit., punto 55 negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi . La Corte di Giustizia ha anche aggiunto che la clausola 4 non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato, perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C 177/10 Rosado Santana punto 43 Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36 5. La Corte territoriale, nel ritenere non valutabile l'anzianità maturata dal dirigente non medico sulla base di contratti a tempo determinato, si è discostata dai principi di diritto sopra richiamati e, nel valorizzare l'omessa sottoposizione alla verifica dell'attività svolta, da un lato ha ritenuto, erroneamente, che la stessa potesse valere a giustificare la diversità di trattamento, dall'altro non ha considerato che l'obbligo di sottoporre a verifica il dirigente, sulla base delle disposizioni contrattuali sopra richiamate, grava sul datore il quale alla maturazione del quinquennio è tenuto ad effettuare la valutazione. Quanto al primo aspetto è utile ribadire che la ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento può essere ravvisata, secondo l'orientamento che la stessa Corte di Giustizia, nella recente decisione del 17 marzo 2021, in causa c-652/19, ha definito costante, solo in presenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro sentenza del 25 luglio 2018, Vernaza Ayovi, C-96/17, EU C 2018 603, punto 39 punto 60 . In quest'ottica non può certo costituire ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento la circostanza che la progressione economica sia legata non alla sola anzianità in sé ma anche alla valutazione positiva del dirigente, atteso che quest'ultima, secondo i CCNL per la dirigenza, medica e non medica, del SSN, è ritenuta una caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro articolo 25 CCNL 3.11.2005 , ed alla stessa, da effettuare con carenza periodica, sono sottoposti anche gli assunti a tempo determinato perché condizione necessaria, tra l'altro, per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Il sistema della valutazione accomuna le due tipologie di rapporto in comparazione e, pertanto, non è idoneo ad integrare una ragione oggettiva nei termini intesi dalla Corte di Giustizia. 6. In relazione agli obblighi che gravano sul datore ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE questa Corte cfr. Cass. numero 705/2021 ha anche precisato che detta clausola è stata recepita dal D.Lgs. numero 368 del 2001, articolo 6 e, successivamente, dal D.Lgs. numero 81 del 2015, articolo 25 che, nell'abrogare la previgente disciplina del contratto a tempo determinato, ha ribadito il principio di non discriminazione riferito all'intero trattamento economico e normativo , fatta sempre salva l'obiettiva incompatibilità con la natura a termine del rapporto. In tal modo sul piano contrattuale è stata posta a carico del datore di lavoro una obbligazione, ossia quella di riservare all'assunto a tempo determinato le medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sicché l'onere probatorio, in caso di denunciato inadempimento, si ripartisce fra i contraenti sulla base della regola generale indicata dalle Sezioni Unite Cass. S.U. numero 13533/2001 e, pertanto, spetterà al datore di lavoro dimostrare o di avere esattamente adempiuto la prestazione, assicurando l'uniformità imposta dal diritto nazionale e Eurounitario, o di non essere tenuto a farlo per la sussistenza di ragioni oggettive che consentono di derogare alla regola generale. Queste ultime costituiscono un fatto impeditivo all'applicabilità del regime ordinario della necessaria equiparazione del rapporto a termine a quello a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'onere della prova non può che gravare sul soggetto che lo allega, per sottrarsi all'adempimento. 7. Dall'applicazione congiunta dei principi richiamati nei punti che precedono discende che qualora la progressione stipendiale dipenda congiuntamente dalla maturazione dell'anzianità e dalla valutazione positiva dell'esperienza lavorativa, escluso che quest'ultima possa costituire una ragione oggettiva nei termini precisati dalla Corte di Giustizia, il datore di lavoro, in quanto tenuto all'adempimento dell'obbligo che discende dal diritto Eurounitario e da quello nazionale, sarà tenuto, al raggiungimento dell'anzianità, calcolata anche tenendo conto dell'esperienza maturata sulla base di contratti a termine, ad attivare la procedura richiesta ai fini della progressione stipendiale, salvo che non dimostri elementi di differenziazione inerenti alle modalità concrete di svolgimento del rapporto che rendano la posizione dell'assunto a tempo determinato non comparabile, ai fini della condizione di impiego che viene in rilievo, a quella del dipendente a tempo indeterminato. Il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorgerà al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, sicché, ove questa sia già avvenuta, sia pure ad altri fini come ad esempio ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato , potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente indicata. Altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato. 8. Tornando alle disposizioni contrattuali che vengono in rilievo, va detto che nella fattispecie, nella quale si discute sia della maggiorazione dell'indennità di esclusività sia della retribuzione di posizione minima contrattuale, il principio di diritto già affermato da Cass. numero 7440/2018 , disatteso dalla Corte territoriale, va precisato perché la contrattazione collettiva disciplina diversamente le due componenti del trattamento retributivo ed inoltre contempla sia l'ipotesi del servizio prestato per la medesima azienda, sia quella dell'anzianità maturata presso altre aziende o enti del servizio sanitario nazionale. L'articolo 11, comma 4, lett. a , ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione valorizza solo l'anzianità di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed opera un'oggettiva discriminazione in danno del dirigente assunto a tempo determinato, la cui anzianità non riceve valorizzazione alcuna. La disposizione contrattuale, pertanto, deve essere in parte qua disapplicata, perché, come più volte affermato da questa Corte, la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno Corte Giustizia 15.4.2008, causa C 268/06 , Impact 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana . L'assenza di soluzione di continuità che le parti collettive hanno richiesto ai fini dell'attribuzione della maggiorazione va intesa per l'assunto a tempo determinato nei termini indicati da Cass. numero 7440/2018 secondo cui non costituisce soluzione di continuità la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina tempo per tempo vigente, nè tale soluzione di continuità è ravvisabile laddove gli intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità in relazione al servizio prestato presso il medesimo ente del S.S.N. mentre, qualora vengano in rilievo anzianità maturate presso aziende diverse, fermo il riconoscimento dell'anzianità, la continuità va esclusa in caso di intervalli non lavorati, sia pure minimi, perché, altrimenti, ciò determinerebbe una discriminazione alla rovescia in danno del dirigente assunto a tempo indeterminato. Va ricordato, infatti, che la clausola 4, di diretta applicazione, può essere invocata per ottenere il medesimo trattamento riservato al lavoratore a tempo indeterminato comparabile e la disapplicazione non può mai avere l'effetto di assicurare al dipendente a termine un regime di miglior favore rispetto a quello che vale per il primo. 8.1. Analoga precisazione deve essere fatta quanto all'interpretazione dell'articolo 11, comma 4, lett. b , che ai fini dell'indennità di esclusività, accomuna il rapporto a tempo indeterminato a quello a tempo determinato e richiede per entrambi che il servizio sia prestato senza soluzione di continuità. Anche in tal caso le parti collettive hanno fatto riferimento a due diverse situazioni, ossia al servizio prestato presso il medesimo datore di lavoro, ed a quello reso in favore di enti diversi del S.S.N Mentre in relazione alla prima ipotesi va escluso che gli intervalli non lavorati il cui rispetto sia imposto dalla legge possano costituire soluzione di continuità , non altrettanto può dirsi con riferimento ai rapporti instaurati con enti diversi del S.S.N., posto che, altrimenti, si determinerebbe una non consentita discriminazione alla rovescia rispetto al dirigente a tempo indeterminato. 9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché concerne una questione, quella del diritto all'attribuzione di un incarico dirigenziale, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata e che non era oggetto dell'originaria domanda il cui contenuto è riportato a pag. 3 del ricorso , volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione. 10. In via conclusiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano a la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa all'anzianità di servizio ed alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, alla maturazione del periodo così calcolato, ad attivare la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato b la ragione oggettiva che giustifica la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato deve rispondere ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia Corte di Giustizia 17 marzo 2021, in causa c-652/19, punto 60 e, quindi, non costituisce ragione oggettiva idonea ad escludere il diritto alla progressione stipendiale la sola circostanza che questa presupponga anche la valutazione positiva, se alla maturazione dell'anzianità il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato c in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva sia già avvenuta, anche se ad altri fini altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dirigente ad essere valutato d l'articolo 11, comma 4, lettera a del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del SSN deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 del richiamato Accordo quadro, nella parte in cui non valorizza ai fini dell'anzianità di servizio anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di contratti a tempo determinato, e, pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad includere nel calcolo le prestazioni a termine rese nel rispetto degli intervalli temporali conformi a quelli richiesti dalla disciplina vigente ratione temporis. L'assenza di soluzione di continuità resta limitata, per l'assunto a tempo determinato così come per il dirigente a tempo indeterminato, alle anzianità maturate presso aziende o enti diversi del S.S.N. e l'articolo 11, comma 4, lettera b del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del S.S.N. si interpreta nel senso che, ai fini della maggiorazione dell'indennità di esclusività, va calcolato anche il servizio prestato presso lo stesso ente sulla base di rapporti a termine stipulati nel rispetto degli intervalli di legge. L'assenza di soluzione di continuità è richiesta, ai medesimi fini, per l'assunto a tempo determinato e per il dirigente a tempo indeterminato in caso di rapporti intercorsi con aziende o enti diversi del S.S.N 11. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni processuali richiesta dal D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228 , per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.