Notifica all'indirizzo errato: è onere del notificante verificare che il procuratore domiciliatario dell'appellato non abbia cambiato indirizzo

La notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito, non ha effetto giuridico dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore quale risultante dall'albo ovvero dagli atti processuali anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. È infatti onere del notificante effettuare apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa, né lesione del canone di ragionevolezza.

Il caso. La vicenda prende le mosse dalla pronuncia della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione svolta dall'appellante poiché fuori termine . Nello specifico si era verificato un vizio di notifica dato che il difensore della parte costituita verso la quale era diretto l'appello, aveva cambiato indirizzo, ma l'appellante non se ne era avveduto. La decisione della Corte. Il ricorrente contestava il fatto che la Corte d'Appello avesse giudicato inammissibile l'appello per notifica tardiva dell'impugnazione oltre i termini previsti dall' articolo 325 c.p.c. Secondo l'interessato il gravame era stato introdotto tempestivamente, perché l'atto era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario in tempo utile e quindi il procedimento notificatorio si era perfezionato, per il notificante, entro i limiti temporali previsti dal codice. Nello specifico però la notifica non era andata a buon fine perché era stata eseguita al domicilio eletto presso il difensore nel giudizio primo grado, ma, nel corso del giudizio stesso, il legale aveva cambiato indirizzo. Tuttavia, secondo il ricorrente la mancata notifica era imputabile all'Ufficiale Giudiziario poiché questi, pur dando atto del mutamento di indirizzo, era rimasto inerte in contrasto con quanto stabilirebbe l' articolo 138 c.p.c. La Corte di Cassazione afferma e ribadisce che la notifica al domicilio vecchio , perché ormai sostituito da altro recapito, è priva di effetti anche nel caso in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte. È infatti onere del notificante verificare la correttezza dell'indirizzo tanto più che un semplice controllo sull'albo degli avvocati avrebbe consentito di accertare la modifica in tal senso si richiama Cass. numero 8287/2002 e numero 14083/2017 . Sotto altro profilo risulta che il cambio dell'indirizzo fosse stato indicato nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado. Insomma, il notificante non poteva accampare scuse aveva sbagliato indirizzo per la notifica e poteva maledire solo se stesso per tale svista . Il ricorrente inoltre lamentava che la notifica del ricorso in riassunzione era avvenuta erroneamente alle parti personalmente invece che ai rispettivi difensori e ciò avrebbe determinato l'estinzione del procedimento. Anche questo motivo è giudicato non fondato dalla Corte. Nel caso di specie infatti il ricorso per riassunzione era stato depositato tempestivamente nella cancelleria del giudice competente. Una volta adempiuto correttamente tale passaggio nel termine di cui all' articolo 305 c.p.c. non si verifica alcuna estinzione del giudizio. A seguito di ciò il Giudice concede un ulteriore termine per effettuare la notifica alla controparte e ripristinare il contraddittorio per il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius . Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi o vizi in tale fase il giudice dispone la rinnovazione della notifica medesima entro un termine perentorio applicando analogicamente l' articolo 291 c.p.c. Se tale onere non viene adempito, allora si verifica l'estinzione del giudizio ex articolo 307, comma 3 c.p.c. Nel giudizio di merito la parte aveva provveduto alla rinotifica come stabilito dal Giudice e pertanto il ricorrente non poteva dolersi di nulla. Sotto altro profilo la Cassazione ricorda che l'estinzione del giudizio deve essere eccepita nella prima difesa utile nel giudizio stesso, non può essere dedotta solo successivamente come motivo di impugnazione in tal senso Cass. numero 7323/1994 e numero 18248/2010 . Al contrario il ricorrente aveva rilevato il problema dell'asserita estinzione solo in sede di gravame e quindi, anche da questo punto di vista, la censura non poteva essere accolta.

Presidente Sestini - Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 5/6/2019 la Corte d'Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile il gravame in via principale interposto dai sigg. L.R. ed altri, nonché rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. T.F. e dal Fallimento omissis e del sig. P.G., in relazione alla pronunzia - in riuniti giudizi - Trib. Salerno 28/8/2015, di a improcedibilità - a seguito del fallimento della omissis s.numero c. e di P.G. - della domanda di restituzione del prestito di Lire 45.000.000 proposta da T.F. nei confronti dei predetti e di Pi.Ge. b accoglimento dell' azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore e proseguita dalla curatela nei confronti del L.R. ed altri, i quali si erano resi acquirenti di immobili dalla società convenuta in bonis , con declaratoria di inefficacia nei confronti della curatela degli atti di compravendita indicati nella parte motiva . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. L.R. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Fallimento, che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 138 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. Si dolgono che la corte di merito abbia dichiarato inammissibile l'appello sulla base dell'erroneo presupposto della relativa notifica eseguita oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma di cui all' articolo 325 c.p.c. , laddove l' atto di appello veniva consegnato all'Ufficiale Giudiziario in data 10.12.2015 e cioè prima che spirasse per alcuni degli appellanti il termine breve di cui all' articolo 325 c.p.c. , e nella relata di notifica veniva indicato il domicilio eletto dalle controparti all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado ovvero presso lo studio del procuratore costituito in omissis , che, nelle more del giudizio, aveva trasferito lo studio in altro domicilio . Lamentano che stranamente, l'Ufficiale Giudiziario addetto alla notifica cui era stata richiesta la notifica a mani del destinatario a mente dell' articolo 138 c.p.c. , pur indicando nel corpo della relazione di notifica il nuovo indirizzo del procuratore costituito in omissis , non provvedeva alla rituale notificazione dell'atto , sicché la mancata notifica dell'atto di appello all'atto della prima richiesta di notifica deve nel caso attribuirsi ad inerzia dell'Ufficiale Giudiziario, che, pur conoscendo il nuovo domicilio del procuratore delle parti appellate ed in dispregio della norma di cui all' articolo 138 c.p.c. , non provvedeva alla rituale notifica dell'appello a mani di esso . Si dolgono non essersi considerato che ad ogni buon conto il procedimento notificatorio si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario , sicché nella specie l'atto di appello è da ritenersi ritualmente proposto entro il termine di cui all' articolo 325 c.p.c. , a nulla rilevando che il relativo atte pur consegnato agli Ufficiali Giudiziari in data 10.11.2015 quando il termine citato non era ancora spirato , sia stato notificato in data successiva alla scadenza di detto termine . Lamentano non essere altresì condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte territoriale nel dichiarare la inammissibilità dell'appello dei richiamati ricorrenti sul presupposto che il nuovo indirizzo del difensore degli appellati risultava indicato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, in quanto tutti gli attuali ricorrenti nel procedimento principale promosso dal T.F. e successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto erano rimasti contumaci e negli atti a conoscenza di questi ultimi il domicilio indicato dal procuratore era quello indicato nella richiesta di notificazione dell'appello . Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, non sussistendo diversamente dall'ipotesi di domicilio eletto autonomamente alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, giacché l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante effettuare apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione, tale attività di ricerca non integrando lesione del canone della ragionevolezza né alcuna limitazione del diritto di difesa, giacché può essere agevolmente posta in essere v. Cass., 7/6/2002, numero 8287 , e conformemente, da ultimo, Cass., 7/6/2017, numero 14083 . Si è al riguardo altresì precisato che allorquando la parte elegge domicilio presso il procuratore costituito o domiciliatario la notifica dell'impugnazione va ivi effettuata ove quest'ultimo eserciti l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro da parte del notificante delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica -attuabile anche per via informatica o telematica-arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione v. Cass., Sez. Unumero , 18/02/2009, numero 3818 , e, conformemente, da ultimo, Cass., 4/1/2022, numero 115 . Ne consegue che qualora come nella specie la notifica presso l'indirizzo dello studio professionale risultante dagli atti del giudizio nel caso, di primo grado non sia andata a buon fine per non essere il medesimo più attuale, il relativo mancato perfezionamento non può ritenersi non imputabile alla condotta colposa del notificante che abbia omesso di effettuare le suindicate previe verifiche cfr. Cass., 4/1/2022, numero 115 . Orbene, di tali principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. In particolare là dove, osservato che il nuovo indirizzo è indicato anche in comparsa conclusionale e nella memoria di replica in primo grado, poiché è inserito nel timbro apposto su tali atti , non avendo d'altro canto gli appellanti principali contestato la circostanza affermata dalla controparte, secondo cui il trasferimento dello studio professionale dell'avvocato Giuseppe Andreotta era stato regolarmente comunicato al competente Consiglio dell'Ordine , ha sottolineato come nella specie il mancato perfezionamento della prima notifica non possa essere ricondotto a causa non imputabile al notificante, poiché questi aveva l'onere di verificare quale fosse il domicilio del difensore destinatario della notifica ed aveva la possibilità di farlo mediante la consultazione dell'albo degli Avvocati di Salerno, trattandosi di difensore esercente nella medesima circoscrizione di Tribunale , non essendo conseguentemente consentito conservare gli effetti collegati alla originaria richiesta di notifica , sicché l'appello proposto da V.G., L.R., D.G.A., M.G., L.E. e L.S. è tardivo e dunque inammissibile . Orbene, a fronte dei suindicati accertamenti e rilievi dalla corte di merito posti a base della raggiunta conclusione, gli odierni ricorrenti si limitano invero ad apoditticamente riproporre - inammissibilmente in termini di mera contrapposizione - la tesi difensiva già sottoposta all'attenzione del giudice dell'appello e da questo non accolta, senza invero dedurre idonei argomenti a sostegno della mossa doglianza, e senza in particolare censurare l'affermazione secondo cui nella specie il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di gravame non può essere ricondotto a causa non imputabile al notificante , al riguardo non potendo invero riconoscersi rilievo alcuno al dedotto assunto secondo cui tutti gli attuali ricorrenti nel procedimento principale promosso dal T.F. e successivamente alla riassunzione del giudizio interrotto erano rimasti contumaci e negli atti a conoscenza di questi ultimi il domicilio indicato dal procuratore era quello indicato nella richiesta di notificazione dell'appello. Tra l'altro nel provvedere alla notifica della sentenza di primo grado, alcun timbro era stato apposto dal procuratore richiedente la notifica, in modo da portare a conoscenza delle parti destinatarie il cambio di domicilio dello studio , oltretutto formulato in violazione del requisito a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6. Con il 2 motivo denunziano violazione/falsa applicazione dell' articolo 307 c.p.c. nella previgente formulazione ratione temporis applicabile , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. Lamentano che la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si fosse costituito, verificandosi in tal caso la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo , sicché erroneamente non è stata nella specie dalla corte di merito dichiarata l'estinzione del giudizio ex articolo 307 c.p.c. . Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata editio actionis da quello della vocatio in ius il termine perentorio previsto dall' articolo 305 c.p.c. , è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius v. Cass., Sez. Unumero , 28/6/2006, numero 14854 , e, conformemente, Cass., 20/3/2008, numero 7611 Cass., 24/9/2013, numero 21869 , e, da ultimo, Cass., 11/3/2019, numero 6921 . Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione ormai perfezionatasi , ma impone al giudice che rilevi la nullità di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell' articolo 291 c.p.c. , entro un termine necessariamente perentorio. A tale stregua, solo il mancato rispetto di quest'ultimo determina l'eventuale estinzione del giudizio, in forza del combinato disposto di cui all' articolo 291 c.p.c. , u.c. e articolo 307 c.p.c. , comma 3 v. Cass., Sez. Unumero , 28/6/2006, numero 14854 , e, conformemente, Cass., 31/7/2012, numero 13683 , Cass., 20/4/2018, numero 9819 , e, da ultimo, Cass., 3/2/2021, numero 2526 . Si è al riguardo ulteriormente precisato che l'estinzione del processo per tardiva riassunzione ai sensi dell' articolo 307 c.p.c. , per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza e difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, pertanto, ove non sia stata così tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non può essere dedotta e rilevata in sede d'impugnazione, neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace v. Cass., 8/8/1994, numero 7323 , e, conformemente, Cass., 7/7/1997, numero 6111 Cass., 1/10/2002, numero 14087 , e, da ultimo, Cass., 5/8/2010, numero 18248 . Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione nell'osservare, da un canto, che nella specie, depositato tempestivamente il ricorso per la riassunzione del processo interrotto, il processo è stato riassunto nel termine perentorio prescritto dall' articolo 305 c.p.c. e correttamente poi il Tribunale, preso atto della nullità della notifica, eseguita personalmente ai convenuti che invece erano costituiti a mezzo del difensore, ha disposto a norma dell' articolo 291 c.p.c. , la stessa ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio per altro verso, che, essendo l'eccezione di estinzione stata proposta per la prima volta nella presente sede di gravame , anche sotto questo profilo il motivo in esame va rigettato . A fronte di siffatti rilievi gli odierni ricorrenti in via principale si limitano invero a meramente riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la non accolta tesi difensiva, sicché i medesimi risultano non idoneamente censurati, come del pari l'affermazione secondo cui ove la notifica sia viziata o inesistente o comunque non sia stata correttamente compiuta, una volta ordinata non potendo il giudice dichiarare l'estinzione del processo v. Cass., 20/3/2018, numero 7611 Cass., 4/2/2016, numero 2174 la rinnovazione della notifica medesima solo il mancato rispetto del nuovo termine necessariamente perentorio all'uopo assegnato determina l'eventuale estinzione del giudizio. Con il 3 motivo denunziano violazione o falsa applicazione degli articolo 2901,2696 c.c., in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. Si dolgono che, stante il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore , questi soggiace agli stessi obblighi ed oneri, con particolare riferimento in tema di onere della prova , e nella specie le controparti non hanno fornito minimamente la prova del credito nei confronti della società in bonis, poi dichiarata fallita , atteso che da un esame degli atti la parte istante ha fatto valere una fantomatica scrittura privata ovvero una scrittura di ricognizione di debito sottoscritta da alcuni dei soci, senza altro dimostrare in ordine alla riconducibilità del preteso credito alla società, poi dichiarata fallita . Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile. Atteso che là dove viene fatto riferimento all'asserita mancanza di prova del credito originariamente vantato da controparte la doglianza - come dai controricorrenti eccepito - prospetta inammissibili profili di novità, va sottolineato come la declaratoria d'inammissibilità per genericità della censura mossa in sede di gravame in ordine alla dedotta inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria non risulti invero dagli odierni ricorrenti e allora appellanti nemmeno quantomeno idoneamente censurata. Senza sottacersi che il motivo risulta formulato in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6 v. Cass., Sez. Unumero , 27/12/2019, numero 34469 Cass., Sez. Unumero , 19/4/2016, numero 7701 là dove vengono posti a base della mossa doglianza atti e documenti del giudizio di merito esame degli atti non debitamente indicati e riportati - per la parte strettamente d'interesse - nel ricorso, a tale stregua la censura risultando connotata da apoditticità deponente per la relativa inammissibilità, il vaglio della relativa fondatezza nel merito rimanendo pertanto imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, numero 13827 Cass., 18/3/2015, numero 5424 Cass., 12/11/2014, numero 24135 . E già Cass., 23/1/2006, numero 1221 . Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 66 , D.M. numero 55 del 2014, articolo 5 ,articolo 10,99,324 c.p.c., in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nel caso di una curatela fallimentare che agisce in revocatoria , la domanda non può che essere valutata in misura pari al passivo fallimentare , in quanto, poiché in base a principio giurisprudenziale giova alla massa fallimentare l'interruzione della prescrizione prevista dall' articolo 2903 c.c. , non vi è dubbio che nella specie la domanda fatta propria dalla curatela fallimentare si sia espansa oltre i limiti del valore rinveniente dalla domanda del creditore individuale che aveva agito solo a propria tutela, e dunque, solo nel proprio interesse . Con il 2 motivo denunzia violazione o falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. , in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , numero 3. Si duole essersi dalla corte di merito operata ai fini delle spese di lite una inammissibile equiparazione tra il rigetto dell'appello incidentale ed il rigetto dell'appello, rectius degli appelli proposti dai sigg.ri V.G., L.R., D.G.A., M.G., L.E. e L.S., I.A., Mo.Anumero e S.D. . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 6 v. Cass., Sez. Unumero , 27/12/2019, numero 34469 Cass., Sez. Unumero , 19/4/2016, numero 7701 là dove a base delle doglianze risultano posti atti e documenti del giudizio di merito in particolare, l' appello incidentale , le tutte le spese borsuali cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello - pag. 23 - del 01.04.2016 - doc. produzione di parte di II grado , il passivo fallimentare accertato nella misura di Euro 1.431,264,00 senza invero debitamente indicarli e riportarli - per la parte strettamente d'interesse - nel ricorso, a tale stregua la censura risultando apoditticamente prospettata e il vaglio della relativa fondatezza nel merito rimanendo invero imprescindibilmente precluso cfr. Cass., 6/7/2015, numero 13827 Cass., 18/3/2015, numero 5424 Cass., 12/11/2014, numero 24135 . E già Cass., 23/1/2006, numero 1221 . Quanto alla disposta integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di gravame , va d'altro canto osservato che nell'esercizio dei propri poteri la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione del criterio della soccombenza reciproca ex articolo 92 c.p.c. , comma 2. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsi assorbito il ricorso incidentale condizionato, stante il mancato accoglimento del ricorso principale consegue il rigetto dei medesimi. Attesa la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale, nei sensi di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, numero 22 8, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.