Mutamento di rotta sul diritto di regresso del socio illimitatamente responsabile

Il socio illimitatamente responsabile di società di persone e datore di garanzia per la copertura dei debiti sociali può agire in regresso verso la società o gli altri soci?

A questo interrogativo risponde positivamente la Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione che, con la sentenza numero 7184 del 4 marzo 2022, critica il risalente orientamento di legittimità di segno opposto enunciando il principio di diritto di seguito riportato. Il caso. Il cessato socio di una società in accomandita semplice conveniva innanzi al Tribunale di Modena la ridetta società assieme all'accomandatario per ottenere la restituzione di una somma di denaro pagata al creditore sociale ed oggetto di garanzia rilasciata a favore della società. Segnatamente, l'attore deduceva di essere stato dapprima socio accomandatario, di avere assunto poi la qualità di accomandante e di avere, infine, ceduto tutte le quote di sua proprietà. In vigenza di rapporto sociale l'attore aveva personalmente prestato garanzia reale a favore di una banca, costituendo in pegno titoli, al fine di far ottenere alla società alcune linee di credito. Dopo la cessione delle quote sociali la banca aveva escusso il pegno. Il cessato socio aveva invano richiesto alla società e ai soci la restituzione della somma pagata a seguito della vendita dei beni oggetto del pegno. Il Tribunale di Modena rigettava la domanda del cessato socio il quale interponeva gravame. La Corte di Appello di Bologna si allineava al percorso motivazionale del primo Giudice il quale aveva escluso la fondatezza della pretesa restitutoria in quanto fondata su di un insussistente diritto di regresso del garante datore di pegno nei confronti della società. L'atto di rilascio di una garanzia personale o reale per un debito della società, da parte del socio illimitatamente responsabile, andava difatti qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria, non potendo il socio illimitatamente responsabile essere considerato come terzo datore di garanzia rispetto all'obbligazione sociale. A niente rilevando che il socio fosse stato liberato per le obbligazioni pregresse in quanto la perdita della qualità di socio non incide sulla responsabilità illimitata per i debiti contratti allorquando il socio era illimitatamente responsabile. Da qui il ricorso per cassazione che è stato accolto. Negazione del diritto di regresso secondo il precedente orientamento di legittimità. Ricordano, anzitutto, i Giudici che la sentenza impugnata della Corte di Appello di Bologna ha mostrato adesione alla decisione emessa dalla Cassazione numero 12310/1999, così massimata «la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore articolo 1949 e 1950 c.c. , il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune al cui svolgimento, data l'assenza di una organizzazione corporativa, partecipa direttamente articolo 2257 e 2258 c.c. , ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti articolo 2280 c.c. , onde l'impossibilità di ammettere ex articolo 1954 c.c. un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli articolo 1953,1955 e 1957 c.c. che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la  possibilità  del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri». Impostazione questa seguita poi da Cass. numero 23669/2006 ma non condivisa dalla Terza Sezione Civile. La soluzione della Cassazione che riconosce cittadinanza al diritto di regresso. La Corte di Cassazione sviluppa il proprio ragionamento dal presupposto che la situazione del socio illimitatamente responsabile è indicata dalla legge come situazione diversa da quella della società e degli altri soci illimitatamente responsabili. Non è pertanto condivisibile l'affermazione secondo cui, quando il socio paga in proprio, ovvero risponde in proprio per un'obbligazione sociale, sia con la sua garanzia patrimoniale generica, sia con un'eventuale garanzia patrimoniale specifica, come la fideiussione o il pegno, pagherebbe un debito proprio e solo proprio, come ritenuto dalla sopra richiamata giurisprudenza per negare il diritto di rivalsa. In realtà, puntualizza la Corte di legittimità, essendo il profilo soggettivo inerente all'attribuzione della posizione di debitore verso il creditore, profilo che necessariamente distingue sul piano normativo la sua obbligazione da quella della società, egli paga sul piano oggettivo un debito riferibile sia a sé medesimo, sia alla società, sia ancora agli altri soci illimitatamente responsabili. Il debito è lo stesso ma, a prescindere dalla nota questione della configurabilità delle società di persone, comunque, come soggetti di diritto sub specie di centri di imputazione di interessi distinti da soci, è indubbio che quando esso viene estinto si determina il venir meno della posizione di debitore verso il creditore sociale sia del socio che paga, sia della società, sia degli altri soci illimitatamente responsabili. A detta della Terza Sezione Civile, l'attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che sul piano soggettivo sono distinte, per il fatto stesso di essere distintamente contemplate dall'ordinamento, e lo sono indipendentemente dal fatto che la società di persone sia un soggetto non dotato di personalità  giuridica,  ma apprezzabile  solo come un centro di interessi, è sufficiente a giustificare la configurabilità dell'azione di regresso in astratto secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui, nonostante il beneficium excussionis che può essere superato nell'ipotesi di concessione di garanzia patrimoniale specifica da parte del socio , è riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile. Pagamento del debito e passività le modalità di esercizio del diritto di regresso. Precisa, inoltre, la Corte Suprema che nella società di persone, guardando alla solidarietà fra socio e società, il fatto stesso che il debito pagato sia in via diretta della società implica, a norma dell'articolo 1298 c.c., che esso sia soltanto ad essa riferibile. Il regresso non potrà che riguardare in linea teorica l'intero importo pagato, ma, evidentemente, concretandosi la pretesa di pagamento in una passività, il socio che ha pagato non potrà pretendere la quota della passività che, secondo la disciplina dell'articolo 2263 c.c. è proporzionale al valore del suo conferimento. È su questo piano che assume rilevanza la considerazione da parte dell'ordinamento della posizione di obbligato solidale del socio e la sua correlazione causale alla posizione assunta nella compagine sociale e, dunque, rispetto alla società. Ma la rilevanza, ben avverte la Corte, gioca nella prospettiva funzionale di soddisfazione del regresso e non riguardo alla sua ammissibilità. Se il patrimonio sociale è difatti inesistente quella prospettiva sarà priva di effetti concreti e non resterà che domandare agli altri soci quanto da essi dovuto sempre secondo il criterio indicato dall'articolo 2263 c.c. Se pertanto il socio ha stipulato una fideiussione o costituito un pegno o una ipoteca, ciò incide nel senso che egli non fruisce del beneficium excussionis, ma non è di ostacolo all'applicazione dei principi generali emergenti dalla disciplina delle obbligazioni solidali. Lungo questa direttrice, a detta dei Giudici di legittimità, l'articolo 1299 c.c. si sovrappone - quando il socio ha prestato fideiussione – all'articolo 1950 c.c. in tema di regresso del fideiussore contro il debitore principale. Nei casi di garanzia reale sempre l'articolo 1299 c.c. viene in rilievo sia nel regime dell'articolo 2871 c.c. sia nel regime del pegno. Conclude la Corte evidenziando che il regresso del socio che ha estinto l'obbligazione è ammissibile ai sensi degli articolo 1298 e 1299 c.c. pro quota verso gli altri soci illimitatamente responsabili oppure secondo quanto stabilito in eventuali patti parasociali fra tutti o alcuni di essi. Analoghe considerazioni valgono nell'ipotesi in cui il socio sia uscito dalla società rimanendo, tuttavia, ai sensi dell'articolo   2290 c.c. illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse allo scioglimento del vincolo nei suoi riguardi ed eventualmente, se abbia prestato garanzia personale o reale, anche quale garante. Anche in tal caso egli, pagando il creditore, direttamente dopo l'escussione della società o a seguito dell'escussione della garanzia prestata, paga un debito che soggettivamente è riferibile sia a lui che alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili. Il regresso verso la società è ammissibile nei medesimi termini di cui sopra, cioè salvo per la quota che sarebbe stata di sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che in sede di uscita dalla società la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamente regolata. A riprova della validità dell'approdo raggiunto viene menzionata la pronuncia di legittimità numero 26012/2007 secondo cui il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone piuttosto la fideiussione prestata dalla persona fisica del socio aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fideiussore sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione. Questo il principio di diritto che suggella il ragionamento sopra illustrato e che rappresenta un overrulling «il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale nella specie pegno a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex articolo 2304 c.c. , a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia, ha diritto di regresso verso la società con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell'articolo 2263 c.c. o gli altri soci».

Presidente Frasca – Relatore Fiecconi Fatti di causa 1. Con ricorso notificato il 13/12/2018, avverso la sentenza numero 1263 del 10/4/2018, comunicata il 14/5/2018, C.T. propone ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria e affidato a due motivi, di cui il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo. Con controricorso, notificato il 18/1/2019, resiste la Phone Limited International s.a.s. di M.G. & C., nonché il sig. M.G. quale socio accomandatario. 2. Per quanto qui d'interesse, il sig. C.T. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Modena, la Phone Limited International s.a.s. di M.G. & C., nonché il sig. M.G., per sentirli condannare al pagamento in via tra loro solidale della somma di Euro 84.917,87. L'attore deduceva di essere stato socio accomandatario della Phone Limited International fino al omissis , data in cui aveva assunto la qualità di socio accomandante fino alla cessione di tutte le quote di sua proprietà avvenuta in data omissis . Affermava che, nella vigenza del rapporto di socio con la predetta società, aveva personalmente prestato garanzia reale a favore della Banca Commerciale Italiana e della Rolo Banca 1473, costituendo in pegno titoli ed altri valori per la concessione di linee di credito in favore della società. Deduceva che dopo la cessione delle quote sociali, gli istituti di credito avevano provveduto alla realizzazione del pegno e che, invano, egli aveva chiesto alla società e ai soci la restituzione della somma pagata a seguito della vendita dei beni dati in pegno. Costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ex articolo 96 c.p.c Con sentenza numero 6026/2009, il Tribunale di Modena rigettava sia la domanda attorea che la domanda ex articolo 96 c.p.c., spiegata dai convenuti. 3. Avverso la pronuncia, il sig. C. ha proposto gravame, mentre gli appellati hanno interposto appello incidentale reiterando la domanda di condanna ai sensi del già invocato articolo 96 c.p.c Con la sentenza oggi impugnata, la Corte d'Appello di Bologna, integralmente confermando la pronuncia di prime cure, ha rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale, compensando le spese di lite tra le parti nella misura di un quarto e ponendole, per il resto, in capo all'appellante C 4. In particolare, la Corte adita ha rilevato che, al momento della costituzione del pegno, il sig. C. era socio accomandatario illimitatamente responsabile per le obbligazioni assunte dalla società nel periodo. A motivo di ciò, ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso la pretesa restitutoria dell'attore in quanto fondata su di un insussistente diritto di regresso del garante datore di pegno nei confronti della società, posto che l'atto di rilascio di una garanzia personale o reale per un debito della società, da parte del socio illimitatamente responsabile, va qualificato quale atto di costituzione di garanzia per una obbligazione propria, non potendo il socio illimitatamente responsabile essere considerato come terzo datore di garanzia rispetto all'obbligazione sociale. Ha ritenuto, inoltre, irrilevante l'argomentazione dell'appellante principale secondo cui l'escussione del pegno era avvenuta nel mese di ottobre-novembre 2003, vale a dire successivamente alla cessazione del rapporto sociale, in ragione del fatto che le obbligazioni garantite dal pegno erano sorte in data anteriore a quella in cui il C. aveva cessato di essere socio accomandatario, non rilevando che il socio fosse stato liberato per le obbligazioni pregresse, in quanto la perdita della qualità di socio non incide sulla responsabilità illimitata per i debiti contratti allorquando il socio era illimitatamente responsabile. 5. Il Collegio, chiamato a pronunciarsi il 22 settembre 2021 in adunanza camerale fissata ex articolo 380 bis.1 c.p.c., ritenendo che la questione avesse rilievo nomofilattico e che, pertanto, meritasse la trattazione in pubblica udienza, rinviava la causa a nuovo ruolo dopodiché la causa veniva aggiornata alla odierna udienza pubblica, ove il PM concludeva per l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, degli articolo 2290, 2291, 2313, 2315, 2318 c.c., articolo 1203c.c., numero 3, articolo 1936,1949 e 1950 c.c., per avere l'impugnata sentenza, muovendo dall'assunto che i debiti delle società di persone devono essere qualificati come debiti propri dei soci illimitatamente responsabili, escluso che un socio illimitatamente responsabile, le cui garanzie personali o reali per debiti della società vengano escusse, possa esercitare il diritto di regresso verso quest'ultima . L'assunto è che la Corte d'Appello abbia erroneamente recepito un risalente e superato orientamento giurisprudenziale per cui il socio-garante, una volta escussa la garanzia e integralmente soddisfatto il terzo creditore, non avrebbe diritto di regresso nei confronti della società debitrice principale , in quanto le obbligazioni delle società di persona sono da qualificarsi debito proprio del socio illimitatamente responsabile Cass. 12310/99 . Deduce il ricorrente che sia la più recente dottrina che la giurisprudenza di legittimità hanno oramai superato tale risalente indirizzo e riconosciuto la piena ed assoluta autonomia patrimoniale delle società di persone rispetto ai propri soci e, di riflesso, la loro autonoma soggettività giuridica, con conseguente separatezza tra le situazioni giuridiche riferibili all'ente o ai singoli soci. Richiama, in particolare una pronuncia in cui la Suprema Corte ha espressamente sancito la validità ed efficacia delle garanzie accordate dal socio illimitatamente responsabile nell'interesse della società partecipata e a favore di terzi creditori di quest'ultima, talché non potrebbe revocarsi più in dubbio che il diritto di regresso e di surroga debba accordarsi al socio garante per ripetere quanto pagato in virtù di una garanzia rimasta in vita dopo la cessazione del rapporto sociale Cass. sez. 1, sentenza, numero 7139 del 22 marzo 2018 , e che riguardo al pegno si debba applicare in via analogica quanto disposto dall'articolo 2871 c.c., in tema di regresso del terzo ipotecario contro il debitore. Il ricorrente richiama altresì la statuizione di Cass. 3 settembre 2007 numero 18522 ove si è riconosciuto il diritto di regresso al terzo datore di pegno che abbia soddisfatto il creditore, nei confronti del fideiussore, sempre in applicazione analogica dell'articolo 2871 c.c., non avente carattere eccezionale. 2. Con il secondo motivo denuncia in via gradata, violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, degli articolo 2263, 2269, 2289, 2290, 2291, 2313, 2315, 2318 c.c., articolo 1203c.c., numero 3, articolo 1936,1949 e 1950 c.c., per avere l'impugnata sentenza affermato che i debiti delle società di persone devono essere qualificati come debiti propri dei soci illimitatamente responsabili - con la conseguente applicazione della regola di diritto relativamente alle garanzie dagli stessi prestate, alla quale rimanda la censura sollevata con il precedente motivo di impugnazione - anche quando l'escussione della garanzia avviene dopo che il socio ha cessato sia di essere socio della società stessa sia, ancor prima, di essere socio illimitatamente responsabile e questo, in entrambi i casi, per atti inter vivos, posti in essere con il consenso dell'intera compagine sociale e senza riserva alcuna . Sotto questo profilo, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto rilevanti le argomentazioni inerenti all'avvenuta cessione delle quote a seguito della quale il socio ricorrente dapprima avrebbe perso la qualità di socio accomandatario omissis e, poi, la qualità di socio accomandante omissis , prima dell'escussione del pegno, assumendo invece che la perdita della qualità di socio non incide sulla responsabilità illimitata per debiti contratti dalla società allorquando l'appellante era socio accomandatario . Il ricorrente adduce che lo scioglimento del rapporto societario era avvenuto mediante cessione della quota accettata da tutti i soci senza alcuna riserva e con l'assenso dell'intera compagine sociale , talché così come il socio receduto non avrebbe più titolo per partecipare alla distribuzione degli utili o alla divisione del patrimonio, analogamente non potrebbe essere chiamato dalla società o dai cessionari a rispondere dei debiti sociali, ma solo dai creditori sociali ex articolo 2269 e 2290 c.c Ne conseguirebbe che, non avendo egli garantito gli acquirenti delle quote subentrati nella sua posizione di socio accomandatario prima, e accomandante poi, dell'inesistenza dei debiti sociali, non potrebbe essere ritenuto obbligato a tenere indenni né la società né i suoi soci, compresi i cessionari della quota, per le obbligazioni sociali, anche se sorte prima della cessione o della cessazione del suo status di socio illimitatamente responsabile, in ciò richiamando il generale principio di cui all'articolo 2290 c.c., riferito alla società in nome collettivo Cass. civ. sez III, 13.12.2010, numero 25123 Cass. sez. III, 12.1.201L. numero 525 . Per tale ulteriore ragione, avrebbe dovuto essergli riconosciuto il diritto di regresso verso la società, una volta escussa la garanzia prestata dal creditore sociale. 3. Il primo motivo pone la questione se il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, quale datore di garanzia reale pegno per la copertura dei debiti sociali, abbia l'azione di regresso verso la società. 3.1. Il motivo è fondato, determinando l'assorbimento del secondo motivo posto in via gradata. 3.2. In via preliminare è opportuno formulare un rilievo la sentenza ha ritenuto che non sia configurabile l'azione di regresso del socio illimitatamente responsabile di società di persone verso la società ed in tal modo ha enunciato una ratio decidendi che risulterebbe pertinente, salvo controllarne l'esattezza, solo per il regresso verso la società e non anche per quello esercitato verso il socio. Parte ricorrente non se ne è lamentata e, dunque, si deve sindacare la motivazione con riferimento all'azione esercitata sia verso la società sia verso il socio, prescindendo dal profilo di pertinenza appena rilevato. 3.3. Tanto premesso, si deve innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata, nel negare l'azione di regresso al socio datore di pegno, una volta escusso dal creditore, ha abbracciato un'affermazione fatta dalla lontana Cass. numero 12310 del 1999 nel senso della negazione della stessa configurabilità in iure dell'azione di regresso del socio che ha pagato contro la società in un caso nel quale l'oggetto della decisione concerneva non già una fattispecie in cui tale esercizio era avvenuto, bensì una fattispecie nella quale si discuteva della pretesa del socio di sottrarsi a un'azione esecutiva contro di lui esercitata in forza della responsabilità illimitata adducendosi che il creditore non agendo tempestivamente nei confronti della debitrice né coltivando con la necessaria diligenza l'azione esperita contro la società che aveva rilevato l'azienda della debitrice, nella quale era ricompreso il bene ipotecato - aveva vanificato il beneficio, a lui concesso dall'articolo 2304 c.c., di essere escusso solo in via sussidiaria, venendo meno al dovere di correttezza posto in via generale a carico del creditore, non meno che del debitore articolo 1175 c.c. . 4. La citata sentenza venne così massimata dall'allora Ufficio del Ruolo e del Massimario La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege , poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore articolo 1949 e 1950 c.c. , il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, partecipa direttamente articolo 2257 e 2258 c.c. , ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti articolo 2280 c.c. , onde l'impossibilità di ammettere ex articolo 1954 c.c. un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli articolo 1953,1955 e 1957 c.c., che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri . 5. La lettura della sentenza evidenzia che le affermazioni con cui risulta articolato il ricordato principio di diritto, ivi compresa quella sulla non configurabilità dell'azione di regresso, trovano effettivamente riscontro nel tessuto motivazionale della decisione. 6. Al fine di giustificare l'abbandono dei principi da essa espressi, cui si intende procedere, conviene riprodurlo. Esso risulta enunciato nei seguenti termini Giova premettere, ai fini di un corretto inquadramento delle questioni prospettate, che la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non può essere assimilata a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Quest'ultimo, infatti, garantisce un debito altrui, e appunto per questo la legge prevede che, una volta effettuato il pagamento, egli abbia azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e sia inoltre surrogato nei diritti del creditore articolo 1949 e 1950 c.c. . Invece, il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, poiché derivano dall'esercizio dell'attività comune al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, essi partecipano direttamente articolo 2257 e 2258 c.c. e al loro soddisfacimento egli è tenuto a provvedere, se i fondi sociali risultano insufficienti, anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in esecuzione dei conferimenti articolo 2280 c.c., comma 2 . Il che dà ragione della impossibilità di ammettere, sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 1950 c.c., un'azione di regresso nei confronti della società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e della conseguente inapplicabilità, del resto concordemente riconosciuta, degli articolo 1953,1955 e 1957 c.c., che trovano il loro presupposto proprio nell'esigenza di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore. L'accoglimento di tali conclusioni non trova ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche, distinti dalle persone dei soci Cass. 20 aprile 1994, numero 3773 7 agosto 1996, numero 7228 , dal momento che la soggettività dei gruppi organizzati ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi imputati destinati a tradursi e questa volta definitivamente in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri Cass. 26 ottobre 1995, numero 11151 12 dicembre 1995, numero 12733 . 5.1 - Il ricorrente assume, in buona sostanza, che la società creditrice - non agendo tempestivamente nei confronti della debitrice né coltivando con la necessaria diligenza l'azione esperita contro la società che aveva rilevato l'azienda della debitrice, nella quale era ricompreso il bene ipotecato - aveva vanificato il beneficio, a lui concesso dall'articolo 2304 c.c., di essere escusso solo in via sussidiaria, venendo meno al dovere di correttezza posto in via generale a carico del creditore, non meno che del debitore articolo 1175 c.c. . 5.2 - Come si legge nella Relazione al codice civile, il principio di correttezza e di buona fede richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore ivi, p. 558 . Esso opera, quindi, come un criterio di reciprocità che, nel nuovo quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, costituisce specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall'articolo 2 Cost. Cass. 13 gennaio 1993, numero 343 la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. 5.2.1 - A tali principi questa Corte si è richiamata, in particolare, quando si è trattato di valutare la legittimità del comportamento del creditore nei confronti del fideiussore, ponendo in evidenza che la posizione di quest'ultimo pur essendo strettamente collegata a quella del debitore principale, si pone su un piano diverso, trattandosi di un soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui e che, proprio per questo, dopo aver provveduto al pagamento del debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale ed ha il diritto di ripetere . tutto quanto è stato da lui versato con gli interessi e le spese Cass. 28 gennaio 1998, numero 831 . Al fine di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore il legislatore ha imposto al creditore l'obbligo di agire nei confronti del debitore entro un breve termine di decadenza, pena la liberazione del fideiussore articolo 1957 c.c. . Tale disposizione, come si legge nella Relazione al codice, costituisce specificazione del dovere di correttezza, che è norma di condotta anche nell'esercizio dei diritti ivi, p. 765 . Non diversamente dall'articolo 1956 c.c., che, proprio in considerazione dell'interesse del fideiussore alla salvaguardia delle proprie possibilità di regresso, trasforma la facoltà di non dare esecuzione all'obbligazione assunta di far credito qualora sia sopravvenuta insolvibilità del debitore articolo 1461 c.c. in obbligo di condotta , la cui violazione è sanzionata con la liberazione del fideiussore dall'obbligazione di garanzia ivi, p. 766 . Ma, come si è appena detto retro, p. 5 , tali norme non sono applicabili al socio illimitatamente responsabile. Non solo perché i debiti sociali sono pur sempre a lui riferibili, ma anche perché egli ha il potere di concorrere in modo diretto ed immediato alla determinazione dell'attività sociale. 5.3 - Risulta dalla sentenza impugnata, ed è incontroverso tra le parti, che il fondo sociale della s.numero c. Top Hand era divenuto incapiente perché l'intera azienda sociale, comprensiva del bene ipotecato, era stata ceduta, dopo il sorgere del credito, ad altra società. L'inadeguatezza dei beni sociali a soddisfare le ragioni del creditore procedente era stata quindi determinata da una precisa iniziativa della società, che per quanto si è detto, non può ritenersi estranea a coloro che come il ricorrente ad essa partecipavano quali soci illimitatamente responsabili. Ma è allora evidente che, proprio in applicazione dei principi di correttezza e buona fede invocati con il ricorso, che, in una situazione siffatta, tali soggetti non possono pretendere di sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori sociali addebitando ad essi di non aver agito tempestivamente sul patrimonio della società. 5.4 - Il ricorrente, per la verità, addebita alla società creditrice di non aver agito tempestivamente nemmeno sui beni della società cessionaria, da ritenersi obbligata in solido con la cedente nei confronti dei creditori sociali a norma dell'articolo 2560 c.c., comma 2. Il vincolo di solidarietà tra cessionario e cedente si rifletterebbe, secondo il ricorrente, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, il quale assumerebbe per tale motivo una posizione sussidiaria nei confronti di entrambi i coobbligati, che gli consentirebbe di essere escusso solo dopo l'infruttuosa esecuzione del loro patrimonio. Tale tesi non ha però alcun fondamento, posto che - il beneficio di escussione accordato ai soci illimitatamente responsabili articolo 2268 e 2304 c.c. riguarda i rapporti tra tali soggetti e la società cui essi partecipano, rispetto ai quali gli eventuali coobbligati sono del tutto estranei - il vincolo di solidarietà non implica assoluta identità della posizione dei singoli condebitori o concreditori articolo 1297 c.c. . 6 - Il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte. . 6.1. Il principio di diritto enunciato dalla decisione ora ricordata venne poi ripreso da Cass. numero 23669 del 2006, che a sua volta richiama decisioni precedenti pure conformi a quella del 1999. In motivazione la decisione del 2006 così si espresse Più in generale, si è rilevato in giurisprudenza che la posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non può essere assimilata a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Quest'ultimo, infatti, garantisce un debito altrui, e appunto per questo la legge prevede che, una volta effettuato il pagamento, egli abbia azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e sia inoltre surrogato nei diritti del creditore articolo 1949 e 1950 c.c. . Invece, il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei - poiché derivano dall'esercizio dell'attività comune, al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, i soci partecipano direttamente articolo 2257 e 2258 c.c. - ed è tenuto a provvedere al loro soddisfacimento, se i fondi sociali risultano insufficienti, anche mediante contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle effettuate in esecuzione dei conferimenti articolo 2280 c.c., comma 2 . Ne conseguono l'inammissibilità, sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 1950 c.c., di un'azione di regresso nei confronti della società da parte del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità, del resto concordemente riconosciuta, degli articolo 1953,1955 e 1957 c.c., che trovano il loro presupposto proprio nell'esigenza di salvaguardare le possibilità di regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscono centri di imputazione di situazioni giuridiche, distinti dalle persone dei soci la soggettività dei gruppi organizzati ha, infatti, carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi imputati destinati a tradursi e questa volta definitivamente in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri cfr. Cass. nnumero 12310/1999, 7228/1996, 12733/1995, 11151/1995, 3773/1994 . 6.2. Il Collegio ritiene che l'orientamento qui riferito circa la non configurabilità dell'azione di regresso del socio di società illimitatamente responsabile verso la società non sia condivisibile e ciò tanto nel caso, che occupa, in cui sia stata prestata una garanzia dal socio, tanto nel caso in cui tale garanzia non vi sia. 6.3. Va rilevato, in primo luogo, che la situazione del socio illimitatamente responsabile è indicata dalla legge stessa come situazione diversa da quella della società e degli altri soci illimitatamente responsabili. 6.4. Già tale rilievo in punto di principi generali rende priva di pregio l'affermazione che, quando il socio paga in proprio, ovvero risponde in proprio per un'obbligazione sociale, sia con la sua garanzia patrimoniale generica, sia con un'eventuale garanzia patrimoniale specifica, come la fideiussione o - nel caso che ci occupa - il pegno, pagherebbe un debito proprio e solo proprio , come ritenuto dalla ricordata giurisprudenza e condiviso dalla Corte di merito per negare il diritto di rivalsa in iure. 6.5. In realtà, essendo il profilo soggettivo inerente all'attribuzione della posizione di debitore verso il creditore, profilo che necessariamente distingue sul piano normativo la sua obbligazione da quella della società, egli paga sul piano oggettivo un debito riferibile sia a sé medesimo, sia alla società, sia ancora agli altri soci illimitatamente responsabili. Il debito è lo stesso ma, a prescindere dalla nota questione della configurabilità delle società di persone, comunque, come soggetti di diritto sub specie di centri di imputazione di interessi distinti da soci, è indubbio che quando esso viene estinto si determina il venir meno della posizione di debitore verso il creditore sociale sia del socio che paga, sia della società, sia degli altri soci illimitatamente responsabili. Il dire - come fece il precedente del 1999 - che la soggettività dei gruppi organizzati ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad essi imputati destinati a tradursi e questa volta definitivamente in situazioni giuridiche individuali in capo ai singoli membri , per il fatto stesso di fotografare il profilo, per così dire, interno afferente al gruppo organizzato, non può fare aggio su questa circostanza quando il socio illimitatamente responsabile, sia esso o meno anche garante, paga, estingue un debito che oggettivamente è lo stesso della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, ma, se non si preferisce evocare la categoria della soggettività senza personalità giuridica, come pure si potrebbe e dovrebbe fare, sul piano normativo corrispondente all'immagine della solidarietà emergente dall'articolo 1299 c.c., compie un atto satisfattivo che è riferibile anche alle posizioni della società e dei soci e ciò agli effetti dello stesso articolo 1299. Il quale usa la categoria normativa del debitore . Tanto si rileva ed è dirimente, pur essendo il Collego convinto che a giustificare le svolte considerazioni basterebbe proprio la considerazione come soggetto della società personale e ciò al di là della considerazione assorbente della stessa come debitore . 7. Ebbene, questa attitudine del pagamento ad estinguere situazioni giuridiche verso il creditore che sul piano soggettivo sono distinte, per il fatto stesso di essere distintamente contemplate dall'ordinamento, e lo sono indipendentemente dal fatto che la società di persone sia un soggetto non dotato di personalità giuridica, ma apprezzabile solo come un centro di interessi, è sufficiente a giustificare la configurabilità dell'azione di regresso in astratto secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui, nonostante il beneficium excussionis che, peraltro, può essere superato nell'ipotesi di concessione di garanzia patrimoniale specifica da parte del socio, appunto un pegno o una fideiussione o un'ipoteca , è comunque riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile. 7.1. Va, poi, ricordato, che la stessa disciplina di cui all'articolo 1299 c.c., comma 1, attribuisce, in via fisiologica, al debitore solidale che ha pagato l'intero debito il diritto di regresso verso gli altri condebitori, con la sola limitazione che il debitore che agisce in regresso può ripetere da ciascuno degli altri la parte cui è tenuto ciascuno di essi. Nel caso della società di persone, se si guarda alla solidarietà fra socio e società tanto ove operi il beneficium excussionis, quanto se vi sia garanzia reale , il fatto stesso che il debito pagato sia in via diretta della società implica, poi, a norma dell'articolo 1298 c.c., che esso sia solo ad essa riferibile. Il regresso non potrà che riguardare in linea teorica l'intero importo pagato, ma, evidentemente, concretandosi la pretesa di pagamento in una passività, il socio che ha pagato non potrà pretendere la quota della passività che, secondo la disciplina dell'articolo 2263 c.c., è proporzionale al valore del suo conferimento. E' su questo piano che la considerazione da parte dell'ordinamento della posizione di obbligato solidale di regola, cioè se non vi è assunzione di garanzia, previa escussione del socio e la sua correlazione causale alla posizione assunta nella compagine sociale e, dunque, rispetto alla società, viene in rilievo. Ma la rilevanza giuoca con riguardo alla prospettiva funzionale di soddisfazione del regresso e non riguardo alla sua ammissibilità. Se il patrimonio sociale è inesistente quella prospettiva sarà priva di effetti concreti e resterà la prospettiva di domandare agli altri soci quanto da essi dovuto sempre secondo il criterio indicato dall'articolo 2263 c.c 7.2. Se il socio ha stipulato una fideiussione o costituito un pegno o un'ipoteca, ciò incide solo nel senso che egli non fruisce del beneficium excussionis, ma non è di ostacolo all'applicazione dei principi generali emergenti dalla disciplina delle obbligazioni solidali. In pratica, l'articolo 1299 c.c., si sovrappone - quando il socio ha dato fideiussione - all'articolo 1950 c.c., in tema di regresso del fideiussore contro il debitore principale. Nei casi di garanzia reale sempre l'articolo 1299 c.c., viene in rilievo sia nel regime dell'articolo 2871 c.c., sia nel regime del pegno. 7.3. Il regresso del socio che ha estinto l'obbligazione - come s'e' già adombrato - è ammissibile, naturalmente, ai sensi degli articolo 1298 e 1299 c.c., pro quota verso gli altri soci illimitatamente responsabili oppure secondo quanto stabilito in eventuali patti parasociali fra tutti o alcuni di essi. 7.4. Lo stesso discorso vale per quanto attiene all'ipotesi in cui il socio - come nel caso de quo - sia uscito dalla società e, tuttavia, ai sensi dell'articolo 2290 c.c., sia rimasto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali pregresse allo scioglimento del vincolo nei suoi riguardi ed eventualmente, se abbia prestato garanzia personale o reale, anche quale garante. 7.5. Anche in tal caso egli, pagando il creditore, direttamente dopo l'escussione della società o a seguito dell'escussione della garanzia prestata, paga oggettivamente un debito che soggettivamente è riferibile sia a lui che alla società e agli altri soci illimitatamente responsabili. Il regresso verso la società è ammissibile nei medesimi termini di cui sopra, cioè salvo per la quota che sarebbe stata di sua pertinenza se fosse rimasto socio, a meno che in sede di uscita dalla società la sua perdurante responsabilità non sia stata diversamente regolata. 7.6. A conferma della validità delle svolte considerazioni non è inopportuno ricordare che questa Corte ha di recente ribadito il principio, segnatamente espresso da Cass. numero 26012 del 2007 e confermato da altre decisioni cfr. Cass., 5 maggio 2016, numero 8944 Cass., 26 febbraio 2014, numero 4528 , secondo cui il rilascio della garanzia fideiussoria da parte del socio illimitatamente responsabile non è in grado di alterare lo schema legale delle società di persone il quale resta immutato piuttosto la fideiussione prestata dalla persona fisica del socio aggiunge un titolo diverso in base al quale il creditore è in grado di agire in executivis senza che al fideiussore - in quanto tale - sia consentito di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Cass. numero 7139/18, infatti, si è così espressa Non si vuole qui porre in discussione principi consolidati, in ragione dei quali, nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci e l'autonomia patrimoniale costituiscono uno strumento giuridico volto a consentite alla pluralità dei soci medesimi unitarietà di forme di azione, senza che tale pluralità venga a dissolversi nella unicità esclusiva di un autonomo soggetto di diritto cui consegue, quale precipitato logico, l'affermazione che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone, in quanto prevista direttamente dalla legge, riguarda debiti che non possono dirsi a lui estranei. Piuttosto si intende ribadire - alla stregua dell'orientamento altrettanto consolidato - che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, rappresenta un distinto centro di interessi e di imputazioni di situazioni sostanziali e processuali, che è comunque dotato di una propria autonomia in virtù della quale così come è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società è sicuramente postulabile un'alterità tra socio e società e correlativamente è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici distinti, non solo tra la società e i terzi, ma anche tra la prima e gli stessi soci. Ed è proprio per effetto della rilevata autonomia patrimoniale e della distinzione di sfere giuridiche che la fideiussione prestata dal socio a favore della società, rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui, secondo lo schema delineato dall'articolo 1936 c.c In altri termini, per dirla con le parole della già cit. Cass. numero 26012 del 2007, da un lato, la responsabilità solidale ed illimitata ex lege costituisce circostanza atta ad escludere l'estraneità dei debiti sociali nei confronti del socio e, dall'altro, giusta la distinzione sostanziale e processuale fra soggetto societario e socio, la fideiussione prestata da quest'ultimo in favore del primo è riconducibile fra le garanzie per obbligazione altrui ex articolo 1936 c.c. . 7.7. E' poi appena il caso di notare che la fideiussione rilasciata dal socio, già illimitatamente responsabile ex lege per le obbligazioni sociali, sia priva di causa, sotto il profilo che essa non aggiungerebbe nulla di più alla garanzia patrimoniale già offerta al creditore per effetto della disciplina legislativa. Come, infatti, è stato osservato nei precedenti sopra richiamati, nonostante la garanzia già fornita ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, possono esservi altri interessi che muovono il creditore sociale a voler pretendere una ulteriore garanzia l'interesse, ad esempio, a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'articolo 2304 c.c 7.8. All'approccio seguito da Cass. numero 7139 del 2018 e dalle decisioni da essa richiamate si intende qui, con le considerazioni in precedenza svolte sovrapporre quello basato sull'applicazione diretta dei profili normativi della responsabilità dei soci e della società, collocati nella disciplina generale delle obbligazioni solidali e segnatamente dell'articolo 1299 c.c., là dove, come s'e' sottolineato evoca la figura del debitore. 7.9. Conclusivamente, in relazione al caso di specie, ove la rivalsa riguarda l'escussione di un pegno rilasciato dal socio illimitatamente responsabile a favore della società, si deve affermare il seguente principio di diritto Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale nella specie pegno a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali, pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio ed aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge con l'effetto di neutralizzare il beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex articolo 2304 c.c. , a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia venga escussa, ha diritto di regresso verso la società con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell'articolo 2263 c.c. o gli altri soci . 8. Giusta le considerazioni svolte la sentenza dev'essere cassata in accoglimento del primo motivo. 8.1. Il secondo motivo pone in via gradata la seguente questione se il socio illimitatamente responsabile e datore di pegno, escusso dopo la cessione della sua quota sociale, risponda per le obbligazioni pregresse nei confronti della società e dei soci subentrati in base alla responsabilità illimitata ovvero in forza della garanzia reale rilasciata ed escussa. Se di conseguenza abbia diritto al regresso nei confronti della società debitrice in quanto terzo datore di pegno . La norma di riferimento è l'articolo 2290 c.c., che riguarda la responsabilità del socio uscente per i debiti sociali pregressi, il quale rimarrebbe responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e non oltre. 8.2. Il motivo è evidentemente assorbito dall'accoglimento del primo, il cui principio di diritto copre anche la situazione del socio che sia uscito dalla società e debba rispondere in forza di una garanzia reale per debiti pregressi. 9. La sentenza di rinvio farà applicazione dei principi indicati e considererà ammissibile l'azione di regresso verso la società applicando gli articolo 1298 e 1299 c.c Valuterà ogni altra questione inerente alla materia del contendere, ivi comprese le eccezioni di compensazione di cui si dice nell'esposizione del fatto di cui al controricorso. Valuterà altresì l'azione di regresso verso l'altro socio. 10. Conclusivamente il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo per l'effetto, la Corte cassa e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso relativamente al primo motivo, assorbito il secondo per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.