Respinta la linea difensiva, mirata a ridimensionare l’addebito a carico dell’uomo sotto processo e a sostenere la tesi del reato impossibile. Irrilevante, spiegano i giudici, il fatto che il prelievo di denaro non sia riuscito.
Condanna sacrosanta anche se la carta di credito posseduta illegittimamente è stata bloccata dal proprietario e quindi l'utilizzo per prelevare denaro da un bancomat si è rivelato assolutamente inutile. Carta. A finire sotto processo è un uomo, beccato a utilizzare una carta di credito di proprietà di un'altra persona . I dettagli dell'episodio sono inequivocabili, secondo i giudici di merito, poiché si è accertato che l'uomo ha utilizzato la carta per prelevare denaro da un bancomat, azione risultata comunque infruttuosa perché la carta era stata prontamente bloccata dal legittimo proprietario. Sacrosanta, quindi, la condanna dell'uomo, ritenuto colpevole di « indebita utilizzazione di una carta di credito », condanna su cui concordano i giudici di primo e di secondo grado. Col ricorso in Cassazione, però, l'uomo prova, tramite il proprio difensore, a ridimensionare l'episodio oggetto del processo. In questa ottica il legale porta avanti la tesi del cosiddetto « reato impossibile », poiché, annota, «il tentativo di prelievo avvenne quando la carta di credito era già stata bloccata dalla persona offesa, e una carta bloccata è uno strumento inefficiente per la realizzazione di un profitto mediante il suo inserimento in uno sportello bancomat». Chiara la linea difensiva «se il profitto non è realizzabile», a causa del blocco della carta di credito, allora ci si trova di fronte a un reato impossibile e, quindi, non punibile. Utilizzo. Per i giudici della Cassazione, però, la chiave di lettura proposta dal legale non ha alcun fondamento. Ciò perché «il reato di indebita utilizzazione , a fini di profitto, di una carta si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta bancomat, di provenienza furtiva, da parte di chi non è in possesso del ‘codice PIN' sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di contanti». In sostanza, l'azione criminosa si concretizza «indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno» per il legittimo proprietario della carta, «non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine». Illogico, quindi, parlare di reato impossibile «nel caso in cui la carta di credito venga bloccata dal titolare».
Presidente Sabeone – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 06/02/2020, il Tribunale di Modena, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato, all'esito del giudizio abbreviato, D.D. responsabile del reato di indebita utilizzazione di due carte di credito capo a , del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose capo b e del reato di porto ingiustificato di chiavi e grimaldelli capo c e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'indicata circostanza aggravante e alla recidiva reiterata, con la continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 300 di multa. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 17 novembre 2020, ha assolto l'imputato dal reato sub a , limitatamente a una delle due carte di credito oggetto di contestazione, ha ritenuto assorbita la contestazione sub c nel reato di furto, ha rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 233 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione D.D. , attraverso il difensore Avv. Giuseppe Campagnoli, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli articolo 49 e 493-bis c.p. , in quanto il tentativo di prelievo avvenne quando la carta di credito era già stata bloccata dalla persona offesa e una carta bloccata è uno strumento inefficiente per la realizzazione di un profitto mediante il suo inserimento in uno sportello bancomat come si ricava dall'utilizzo del verbo utilizzare e non della locuzione usare con il fine di profitto , il profitto non è una finalità al quale deve tendere la condotta, ma un carattere della stessa condotta, sicché se il profitto non è realizzabile per il blocco della carta di credito si verte nell'ipotesi del reato impossibile ex articolo 49 c.p. . 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli articolo 56 e 493-bis c.p. , in quanto sono diverse le condotte di chi utilizzi la carta di credito sottratta e bloccata per effettuare acquisti rispetto a quella di chi usi la carta di credito sottratta e bloccata per cercare di prelevare della somme da un bancomat, in quanto solo la prima condotta pone in pericolo il bene protetto, ma non la seconda, rispetto alla quale, come ritenuto in passato dalla giurisprudenza, è configurabile solo il tentativo. 3. Con requisitoria scritta ex D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176 , il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Perla Lori ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre per il ricorrente, l'Avv. Giuseppe Campagnoli ha trasmesso conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto A. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondati entrambi i motivi, che, per l'affinità dei temi trattati, devono essere trattati congiuntamente. Z Il primo motivo non merita accoglimento, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito già previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, numero 231, articolo 55, comma 9, oggi riproposto dall' articolo 493-bis c.p. cfr. Sez. 4, numero 13492 del 21/01/2020, Anselmo, Rv. 279002 - 02 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta bancomat, di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello di prelievo automatico di denaro, senza ottenere alcun prelievo di denaro Sez. 5, numero 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033 e, dunque, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine Sez. 5, numero 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275109 Sez. 2, numero 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358 , sicché non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa in esame, nel caso in cui la carta di credito venga bloccata dal titolare Sez. 2, numero 37016 del 05/10/2011, Zolli, Rv. 251155 Sez. 5, numero 34019 del 14/05/2021, Santori . 3.Anche il secondo motivo non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare come non sia ravvisabile l'ipotesi tentata per l'utilizzo della carta non abilitata , in quanto l'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato consumato di cui alla L. numero 143 del 1991, articolo 12 ed ora quello di cui al D.Lgs. numero 231 del 2007, articolo 55, comma 9 indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine Sez. 2, numero 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004 conclusione, questa, in linea con il tenore letterale della norma e corroborata dal rilievo che la fattispecie in esame ha natura di reato di pericolo, in quanto non prevede la verificazione di un evento in senso naturalistico, nè il concreto raggiungimento del fine di profitto perseguito Sez. 2, numero 37016 del 2011, Zolli, cit. Sez. 5, numero 34019 del 2021, Santori, cit. . Del resto, anche le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di puntualizzare che la fattispecie in esame punisce l'indebita utilizzazione, ossia il concreto uso illegittimo della carta da parte del non titolare al fine di realizzare un profitto per sé o per altri, con un'anticipazione della soglia di punibilità alla mera condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento del profitto indipendentemente dalla verificazione di esso e del danno Sez. U, numero 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218873 . ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.