La Corte di Cassazione accoglie la doglianza di un’automobilista, per una sanzione amministrativa per il passaggio con il semaforo rosso, in assenza della c.d. lanterna ripetitiva.
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso numero 6988/2022, proposto da C.C. contro un Comune italiano, riguardante un'infrazione del codice della strada. Nel 2013, il Giudice di Pace di Amantea, accoglieva il ricorso di C.C. e annullava la sanzione amministrativa della polizia municipale, per non avere rispettato la lanterna del semaforo che segnalava la luce rossa di fermata. Nel 2018, a seguito dell'impugnazione della sentenza da parte del Comune italiano, veniva accolto l'appello e convalidato il suddetto verbale e la relativa sanzione. Il ricorrente ha pertanto propone ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi di doglianza. L'unico motivo, accolto dal Collegio, contestava l'omesso esame del decreto del Ministero dei lavori pubblici numero 430/2000, come fatto decisivo nel giudizio, eccependo la nullità del verbale della polizia municipale, in quanto il dispositivo utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione. Il Collegio, infatti, sottolinea che, effettivamente, il Tribunale non si era pronunciato a riguardo della questione, provocando un conseguente vizio di omissione di pronuncia. Infatti, specifica la Corte di Cassazione, che la mancanza della lanterna ripetitiva, è contestabile, dal momento in cui essa è una condizione imprescindibile per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A. Pertanto, il Collegio, accoglie questo unico motivo di doglianza, respinge gli altri tre e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto.
Presidente Di Virgilio Relatore Besso Macheis Premesso che Con sentenza numero 586/2013 il Giudice di pace di Amantea accoglieva l'opposizione di C.C. e annullava la sanzione amministrativa che gli era stata irrogata dalla polizia municipale per non avere arrestato l'autovettura nonostante la lanterna del semaforo segnasse luce rossa. Il Comune di Amantea impugnava la sentenza. Il Tribunale di Paola con sentenza 9 marzo 2018, numero 196 ha accolto l'appello e, conseguentemente, ha convalidato il verbale di contestazione della polizia municipale oggetto di opposizione. Avverso la pronuncia del Tribunale C.C. ricorre per cassazione. L'intimato Comune di Amantea non ha proposto difese. Considerato che I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1 Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di omologazione del Photored F17A numero 1130/2004, nonché della L. numero 689 del 1981, articolo 23 e dell'articolo 204-bis C.d.S., in combinato disposto con il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7 il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'appello non avendo il Comune depositato la documentazione fotografica nel termine di dieci giorni prima dell'udienza davanti al Giudice di pace. Il motivo non può essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti affermato che il termine di cui al D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, comma 7, fissato in dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio v., da ultimo, Cass. numero 15887/2019 e la sua violazione rappresenta una mera irregolarità Cass. 5828/2015 , sicché la documentazione fotografica dell'infrazione tardivamente prodotta era utilizzabile come prova. 2 Il secondo motivo è rubricato violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c. ha errato il Tribunale nel dire che l'accertamento della violazione deve ritenersi provato sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi della apparecchiatura, facendo prova il verbale fino a querela di falso. Il motivo non può essere accolto. Come si è visto nel precedente motivo, il ricorrente ritiene che la documentazione fotografica, in quanto prodotta quando era decorso il termine di dieci giorni indicato dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 7, dovesse considerarsi come non prodotta. Come si è detto, tale assunto è errato, trattandosi di un termine meramente ordinatorio, così che la documentazione fotografica doveva ritenersi ritualmente acquisita al processo. Conseguentemente è priva di rilievo l'osservazione del Tribunale dell'esistenza in sé della documentazione fotografica, in quanto il verbale di accertamento attestava che l'illecito era stato documentato dalle fotografie prodotte dall'apparecchiatura. 3 Il terzo motivo fa valere omesso esame circa la idoneità della documentazione fotografica ad attestare la violazione contestata il Tribunale non avrebbe esaminato due fotogrammi, fotogrammi dai quali emergerebbe che l'autovettura non aveva superato la linea d'arresto primo fotogramma e che la targa non era ben visibile secondo fotogramma . Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, dopo avere precisato che ai sensi del D.M. numero 130 del 2004, per ogni infrazione devono essere scattati almeno due fotogrammi, ha osservato che il primo fotogramma può anche riprendere il veicolo a cavallo della linea d'arresto o immediatamente prima della stessa nè è indice di omesso esame il mancato rilievo da parte del Tribunale della non chiara visibilità della targa, trattandosi di elemento generico e non determinante al fine dell'esclusione dell'infrazione. 4 Il quarto motiva contesta omesso esame circa la eccepita violazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici numero 430/2000, come fatto decisivo per il giudizio il ricorrente, sia in primo che in secondo grado, ha eccepito la nullità del verbale in quanto il dispositivo non era stato validamente utilizzato in modalità automatica, mancando la lanterna ripetitiva dopo l'intersezione. Il motivo è fondato, anche se non, come denuncia il ricorrente, per omesso esame di un fatto storico decisivo, ma per omessa pronuncia. A fronte della riproposizione in appello della questione della mancanza della lanterna ripetitiva lanterna ripetitiva che il d.d. del Ministero dei lavori pubblici numero 430/2000 e il successivo decreto del 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pongono quale condizione per l'utilizzo della modalità automatica del dispositivo Photored F17A il Tribunale non si è pronunciato al riguardo, con conseguente vizio di omissione di pronuncia. II. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Paola, che provvederà anche in relazione del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i primi tre motivi di ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato.