Il sistema di calcolo contributivo in INARCASSA

La Cassa di previdenza che ha il regolamento più simile a quello di Cassa Forense è INARCASSA la quale sin dal 2012, e quindi 10 anni fa, ha esercitato l’opzione al sistema di calcolo contributivo.

Cassa Forense con enorme ritardo, come ho già scritto nel mio Per cercare la sostenibilità attuariale CIPAG ha abolito la pensione di anzianità del 25.02.2022, intende esercitare l'opzione al sistema di calcolo contributivo. Forse varrebbe la pena studiare il sistema introdotto da INARCASSA e che qui ripropongo. articolo 26 | Regolamento Generale Previdenza Il meccanismo di calcolo. Il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia unificata è il contributivo pro rata. Tale metodo di calcolo si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito. La pensione di vecchiaia unificata è costituita da due quote una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo pro-rata retributivo gli anni dal 2009 al 2012 possono essere oggetto di calcolo contributivo se il reddito e il volume di affari sono inferiori ad una soglia di riferimento . Per gli iscritti che presentano una media reddituale pensionabile inferiore al valore della pensione minima nel 2022 pari a euro 11.206,00 è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole una contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013.   1. Quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta a Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni la media reddituale pensionabile è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione . Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quattro riduzione della quota retributiva in caso di pensionamento anticipato articolo 20.3 , determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.   b Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo. La quota retributiva di pensione si ottiene moltiplicando l'anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito Tabella G del Regolamento Generale Previdenza . Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del tetto pensionabile riportato nella tabella corrispondente e rivalutati in base agli indici ISTAT. 2. Quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013 La quota contributiva di pensione tiene conto dell'ammontare dei contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale fino al momento del pensionamento. Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi il montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto pensionabile il coefficiente di trasformazione legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione.   Il montante individuale è formato da contributo soggettivo contributo facoltativo parte del contributo integrativo, retrocesso in funzione dell'anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012 contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive il montante contributivo derivante da procedimenti di ricongiunzione da altro Ente la contribuzione versata a titolo di onere di riscatto contributivo.   Il montante contributivo è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa, con un valore minimo dell'1,5%. Ai fini del calcolo della quota, al montante contributivo individuale, viene applicato il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età e all'anno di nascita, di cui alle Tabelle H e F. Per coloro che maturino i requisiti nell'anno 2022 vengono applicati i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella corrispondente H 56 per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di iscrizione e riscatto contributivo e F 56 per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di ricongiunzione contributiva . Nota bene. Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali “c.d. retrocessione” con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012 il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.   immagine   L'importo della pensione è soggetto a rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione. Nota bene. Ai fini del calcolo della pensione, le anzianità da riscatto e ricongiunzione confluiscono nella Quota retributiva se riferite a periodi ante 2013 o nella Quota contributiva se riferite a periodi post 2012. Per periodi a cavallo tra le due normative gli effetti sul calcolo della pensione sono distintamente ripartiti.