L’obbligo di dichiarazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture turistiche

Accolto il ricorso per la violazione della mancata dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza, nei termini stabiliti dalla legge, delle generalità delle persone alloggiate presso una struttura ricettiva veneziana.

Con sentenza numero 7128/2022, la Corte di Cassazione, ha esaminato il ricorso proposto dal procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia, nei confronti di F.N., che aveva dichiarato il non doversi procedere per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva di Venezia. Il ricorrente denunciava la violazione di legge, per avere ritenuto che il fatto non sussistesse, in quanto non più previsto dalla legge, per una serie di modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS , nel quale era rubricato il reato ascritto a F.N. Il ricorso è fondato. Ritiene, il Collegio, infatti, che a tutt'oggi, la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati, sia prevista dalla legge come reato, secondo la vigente formulazione dell'articolo 109, comma 3, TULPS, che impone che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo degli ospiti, vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate, attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici. Proprio per superare la confusione legislativa intorno a questa legge, la Corte di Cassazione, ha pronunciato il seguente principio ermeneutico, secondo il quale «una legge deve essere interpretata nel senso che le sue disposizioni possano avere una qualche applicazione e, dunque, la conclusione dell'attuale vigenza dell'articolo 109 TULPS, trova conferma ad opera della legge del 2011, con la quale il legislatore, modificando solamente il comma 3, ha ritenuto in vigore tutti i commi dell'articolo 109 TULPS tra quelli che individuano gli obblighi, i soggetti obbligati e le sanzioni e nel successivo articolo 19-bis di interpretazione autentica». Pertanto, il Collegio, accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Presidente Ramacci – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha dichiarato non doversi procedere, ex articolo 129 e 459 c.p.p., nei confronti di F.N.imputata, come da richiesta di emissione del decreto penale di condanna, del reato di cui all'articolo 109 TULPS, per non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva, denominata omissis , sita in omissis , il 22/02/2020, in quanto priva delle credenziali di accesso al portale telematico, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice, investito della richiesta di decreto penale formulata dal Pubblico ministero, ha ritenuto che il fatto contestato all'imputata non fosse previsto dalla legge come reato, alla luce dell'intervenuta abrogazione, ad opera della L. numero 79 del 2011, della L. numero 135 del 2011 che aveva reintrodotto la disposizione incriminatrice. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia che denuncia la violazione di legge. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il fatto non sarebbe più previsto dalla legge come reato in quanto sarebbe vigente unicamente l'articolo 109, comma 3 TULPS con conseguente irrilevanza penale del fatto stante l'assenza di indicazione normativa dei soggetti destinatari dell'obbligo di comunicazione, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 109, comma 1 TULPS, come modificato dalla L. numero 135 del 2001, ad opera della L. numero 79 del 2011. Tuttavia, l'abrogazione della L. numero 135 del 2001, ad opera del D.Lgs. numero 79 del 2011, articolo 3 lett. l, non potrebbe influire sulle modificazioni apportate dalla medesima legge all'articolo 109 TULPS che deve ritenersi tuttora vigente nella formulazione introdotta dalla L. numero 135 del 2001, con la conseguente rilevanza penale del fatto contestato all'imputata quale soggetto al quale attribuire la condotta di cui al comma 1 del citato articolo, condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 17 del medesimo Testo Unico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Sulla questione della sanzione applicabile per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109 TULPS, gli interventi normativi, che si sono succeduti, hanno determinato non poche incertezze applicative. Occorre, dunque, partire da un riepilogo degli stessi per come si sono succeduti nel tempo. Il testo originario dell'articolo 109 del TULPS recitava articolo 109. - Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità proveniente dall'amministrazione dello Stato. Per gli stranieri è sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone. Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salve le pene stabilite dal Codice penale. . Il D.Lgs. numero 480 del 1994, articolo 4 aveva modificato l'articolo 109 TULPS, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila. Salve le pene stabilite nel comma 4, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata . Con l'intervenuto del D.L. numero 97 del 1995, conv. L. 203 del 1995 riordino della materia del turismo, spettacolo e sport si disponeva la modifica dell'articolo 109 commi 1, 3 e 4, TULPS, quest'ultimo comma ancora modificato con la previsione di un'unica sanzione amministrativa, con conseguente depenalizzazione. Successivamente è intervenuta la L. numero 135 del 2001, legislazione nazionale del turismo, che ha riscritto per intero l'articolo 109 TULPS, ma non ha previsto alcuna sanzione, nè penale nè amministrativa, determinando in tal modo l'applicazione della sanzione penale ai sensi dell'articolo 17 TULPS. Così si è già pronunciata questa Corte di legittimità affermando che l'obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all'articolo 17 del TULPS, avendo la L. numero 135 del 2001 riformulato la norma eliminando la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. numero 97 del 1995 Sez. 3, numero 37145 del 07/07/2005, Parati, Rv. 232474 Sez. 1, numero 42565 del 06/11/2008, Montoro, Rv.241720 Sez. 1, numero 35573 del 17/11/2020, P.M. in proc. Bellemo, Rv. 280057 - 01 . Con il D.Lgs. numero 79 del 2011 codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo è stata espressamente abrogata la L. numero 135 del 2001. Il successivo D.L. numero 201 del 2011, conv. nella L. numero 214 del 2011 cd decreto semplificazione del governo Monti all'articolo 40, comma 1, ha previsto una semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'articolo 109 TULPS. Con il D.L. numero 113 del 2018, articolo 19 bis, conv. con la L. numero 132 del 2018, legge di interpretazione autentica si è disposto che 1. L'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, numero 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni . Infine, l'articolo 109, comma 3 del TULPS ha subito ulteriore modificazione con Il D.L. numero 53 del 2019, articolo 5, comma 1, conv. con la L. numero 77 del 2019. 3. Sotto un primo profilo deve escludersi che dall'abrogazione espressa della L. numero 153 del 2001, possa derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. numero 97 del 1995 che prevedeva la sanzione amministrativa. Dunque, non può ritenersi che il fatto sia - ora - sanzionato con la sanzione amministrativa per effetto della riviviscenza della predetta disposizione a seguito dell'abrogazione espressa della legge successiva che aveva ripenalizzato il fatto. Del resto, neppure il Giudice, con l'impugnata sentenza, lo sostiene. La conclusione assunta dal Giudice è più radicale. Secondo il Giudice l'abrogazione espressa della L. numero 135 del 2001, ad opera della L. numero 79 del 2011, tenuto conto della modifica della L. numero 214 del 2011, articolo 40, all'articolo 109, comma 3, TULPS, unica disposizione di legge che sarebbe rimasta in vigore, in assenza del comma 1, al quale si deve fare riferimento per i soggetti obbligati, rende inapplicabile la sanzione penale, con conseguente proscioglimento dell'imputata senza disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa . 4. Tale conclusione è errata. Ritiene, il Collegio, come già affermato da Sez. 1 numero 35573/2020, che, a tutt'oggi, la condotta di omessa comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati sia prevista dalla legge come reato, secondo la formulazione del vigente articolo 109, comma 3, TULPS, che impone che entro le ventiquattro ore successive all'arrivo vengano comunicate alle questure le generalità delle persone alloggiate avvalendosi di mezzi informatici e telematici o mediante fax e che la condotta di omessa comunicazione è sanzionata dall'articolo 17 del medesimo decreto. Sotto un primo profilo l'abrogazione espressa della L. numero 135 del 2001, che aveva nuovamente introdotto la sanzione penale per l'omessa comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 109 TULPS, non ha dispiegato effetti sul già modificato articolo 109 TULPS. L'effetto abrogativo della L. numero 135 del 2001 non ha inciso sul già modificato l'articolo 109 TULPS. Vale a dire l'articolo 109 TULPS, come risultante dalla modificazione ad opera della L. numero 135 del 2001 che ha riscritto per intero l'articolo 109 TULPS è rimasto in vigore nella sua formulazione senza essere toccato dal successivo effetto abrogativo ad opera della L. numero 79 del 2011 della L. numero 135 del 2001. Da cui la conclusione che l'articolo 109 TULPS come ridisegnato, nei suoi commi, ad opera della L. numero 135 del 2001, è tutt'ora in vigore. Ciò trova conferma nel fatto che il successivo D.L. numero 201 del 2011, conv. nella L. numero 214 del 2011 decreto semplificazione del governo Monti , che all'articolo 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell'articolo 109 TULPS e modifica il solo comma 3, fa riferimento al testo di detto articolo formulato dalla L. numero 135 del 2001, e, dunque, lo considera vigente anche dopo l'intervenuta abrogazione della legge del 2001. A conforto di tale interpretazione vi è la legge di interpretazione autentica del 2018 che, parimenti, dimostra che, per il legislatore, la disposizione è in vigore. Il articolo 5 comma 1, articolo 19-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. numero 132 del 2018, ha disposto che l'articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni , così ulteriormente confermando la vigenza della disposizione e del conseguente apparato sanzionatorio penale. Infine, sovviene il principio ermeneutico secondo cui una legge deve essere interpretata nel senso che le sue disposizioni possano avere una qualche applicazione e, dunque, la conclusione dell'attuale vigenza dell'articolo 109 TULPS trova conferma, in via interpretativa, proprio nella modifica dell'articolo 109, comma 3 TULPS ad opera della legge del 2011 con la quale il legislatore, modificando solamente il comma 3, ha ritenuto in vigore tutti i commi dell'articolo 109 TULPS tra cui quelli che individuano gli obblighi, i soggetti obbligati e la sanzione e nel successivo articolo 19 bis di interpretazione autentica. Alla ricorrente era contestata la condotta di non avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate nella propria struttura ricettiva, denominata omissis , sita in omissis , il 22/02/2020, fatto che conserva penale rilevanza. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia perché, nella libertà delle proprie valutazioni di merito, faccia applicazione del seguente principio di diritto costituisce reato, a norma del combinato disposto del R.D. 18 giugno 1931, numero 773, articolo 17 e 109 e successive modifiche, la condotta di omessa comunicazione all'autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia.