Se l’articolo 9, comma 3, d.l. numero 244/2016, convertito in l. numero 19/2017 – là dove prevede nel secondo periodo che la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7- bis , comma 1, d.l. numero 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 33/2009, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017 – vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione – dall’1 marzo al 31 dicembre 2017 – dell’efficacia delle disposizioni modificative della l. numero 21/1992 introdotte dall’articolo 29, comma 1- quater , del d.l. numero 2078/2008 […].
[…] O se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2007, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dall'articolo 7- bis , comma 1, d.l. numero 5/2009 e successivamente prorogata fino al 31 marzo 2010 così creando un continuum di sospensione dall'11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del d.l. numero 5/2009, al 31 dicembre 2017 . Se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2008 debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla legge numero 21/1992 articolo 3 e 11 nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato articolo 29, d.l. numero 207/2008 o se, al contrario, tali disposizioni non possano ritenersi tornate in vigore durante la sospensione dell'efficacia dell'articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2008, in quanto abrogate e non reviviscenti, con conseguente derogazione della materia dalle stesse disciplinata. La fattispecie . Nel caso in esame un titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente era stato sanzionato per la presunta violazione dell' articolo 85, comma 4, c.d.s. avendo acquisito un servizio di trasporto senza effettuare il preventivo contratto con il cliente e per non essere partito dalla rimessa. Mentre il Giudice di Pace accoglieva il ricorso il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava lo stesso confermando la sanzione. Secondo il Tribunale gli articolo 3 e 11, l. numero 21/92 , così come modificati dal d.l. numero 207/2008 , sarebbero applicabili nel caso di specie in quanto la sospensione dell'efficacia delle citate norme disposta dall'articolo 7- bis , d.l. numero 5/2009 era stata prorogata solo fino al 31 marzo 2010. La vicenda è poi giunta in Cassazione. L'interrogativo posto dalla Corte. La Corte, in primo luogo, ha osservato che al fine di decidere il ricorso ci si deve chiedere se, all'epoca dei fatti contestati, le modifiche arrecate al testo della l. numero 21/1992 dall'articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2007 si devono ritenere vigenti o sospese. D'altronde secondo il ricorrente l' articolo 9, comma 3, d.l. numero 244/2016 prevede la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7- bis , comma 1, d.l. numero 5/2009 sino al 31 dicembre 2017. L'orientamento della Corte. La Corte ha già avuto modo di argomentare che la seconda parte dell' articolo 9, comma 3, d.l. numero 244/2016 ha inteso disporre una nuova sospensione delle disposizioni introdotte dall'articolo 29, comma 1- quater , a far tempo dall'1° marzo 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la legge di conversione, sino al 31 dicembre 2017, senza che tale novella possa attribuirsi la valenza di una norma retroattiva o di interpretazione autentica. I dubbi interpretativi. Nonostante le numerose prese di posizione il Collegio, sul punto, compie una riflessione. Difatti l' articolo 9, comma 3, d.l. numero 244/2016 statuisce «la sospensione…si intende prorogata» e tale locuzione sembra fare riferimento alla protrazione di una sospensione esistente e non alla riattivazione di una sospensione cessata anni prima. Ciò anche alla luce della decisione numero 56/2020 del Giudice delle Leggi ove, senza affrontare direttamente la questione, pare offrire una interpretazione che si discosta dal consolidato orientamento della Corte di Legittimità. Ne consegue che, sul punto, è necessario che si pronuncino le Sezioni unite al fine di statuire se il d.l. numero 244/2016 introduce una nuova sospensione dell'articolo 29, comma 1- quater , d.l. numero 207/2008 dall'1° marzo 2017 al 31 dicembre 2017 o se il Legislatore ha inteso estendere retroattivamente la sospensione sino al 31 marzo 2010. Il secondo quesito. Qualora le Sezioni Unite optino per la seconda tesi prospettata la Sezione semplice formula un ulteriore quesito in diritto ovverosia se durante il periodo di sospensione debbano ritenersi riviviscenti, o meno in quanto abrogate, le disposizioni normative di cui alla l. numero 21/1992 . Sulla questione si è già espresso il Tribunale di Roma il quale, partendo dal principio che il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate non opera in via automatica, ha asserito che nel periodo di sospensione la materia deve considerarsi totalmente deregolata. Ma anche sul punto, a dire del Collegio, è opportuno una presa di posizione delle Sezioni Unite al fine di evitare il proliferarsi di orientamenti contrastanti.
Presidente Lombardo – Relatore Bellini Fatti di causa In data 17.5.2016, veniva contestata ad V.A. titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente , la violazione dell' articolo 85 C.d.S. , comma 4, in quanto acquisiva un servizio di trasporto senza effettuare il preventivo contratto con il cliente e trasporto effettuato senza partire dalla rimessa per detto servizio rimessa sita nel Comune di omissis . Importo tramite app omissis . Con ricorso al Giudice di Pace di Milano, il V. chiedeva l'annullamento del verbale e delle sanzioni comminategli, deducendo che la contestazione fosse genericamente formulata che il trasporto fosse stato regolarmente richiesto e concordato mediante l'applicazione omissis , di modo che l'incontro delle volontà era avvenuto tramite la piattaforma web che non vi era mai stato uno stazionamento dell'auto nelle piazzole riservate ai taxi che l'efficacia delle disposizioni di cui al D.L. numero 207 del 2008 , modificative della L. numero 21 del 1992 relative all'obbligo di partenza e rientro delle corse necessariamente presso la rimessa , ritenute da più autorità illogiche, era stata sospesa da più decreti legge succedutisi nel tempo. Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto della domanda del V Con sentenza numero 12279/2016, il Giudice di pace di Milano accoglieva il ricorso, annullando il verbale impugnato. Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune di Milano, al quale resisteva il V Con sentenza numero 3291 del 2018, il Tribunale di Milano, riformando la sentenza di primo grado, rigettava il ricorso originariamente presentato dal V., condannandolo al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, la L. numero 21 del 1992, articolo 3 e 11 come modificati dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1 quater, convertito con la L. numero 14 del 2009 , sarebbero applicabili nella fattispecie, in quanto la sospensione dell'efficacia delle suddette norme - disposta dal D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7 bis inserito dalla Legge di conversione 9 aprile 2009, numero 33 - era stata prorogata solo fino al 31.3.2010 mentre sulla durata di tale sospensione non spiegava alcun effetto il termine, e le relative proroghe, fissato per l'adozione di disposizioni attuative del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal D.L. numero 40 del 2010, articolo 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. numero 73 del 2010 . Ragioni in diritto 1. Il ricorso in esame pone la questione di diritto se, all'epoca dei fatti contestati al ricorrente maggio 2016 , le modifiche recate al testo della L. numero 21 del 1992 e, per quanto specificamente interessa la vicenda in esame, agli articolo 3 e 11 di tale legge dal D.L. 30 dicembre 2007, numero 207, articolo 29, comma 1 quater, inserito dalla Legge di conversione 27 febbraio 2009, numero 14 dovessero ritenersi vigenti o sospese. 2. Secondo il ricorrente, infatti, il D.L. 30 dicembre 2016, numero 244, articolo 9, comma 3, convertito in L. 27 febbraio 2017, numero 19 , là dove prevede nel secondo periodo che la sospensione dell'efficacia disposta dal D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, numero 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017 , estenderebbe retroattivamente la sospensione di efficacia del D.L. 30 dicembre 2007, numero 207, articolo 29, comma 1 quater, dalla data del 31 marzo 2010, fino alla quale essa era già stata prorogata, alla data del 31 dicembre 2017, così creando un continuum di sospensione di efficacia dal 2009 al 2017. 3. La questione è già stata affrontata da questa Suprema Corte con le sentenze numero 12679 del 2017 e numero 28077 del 2021 , che hanno ricostruito il quadro normativo nei termini di seguito esposti. 3.1. il D.L. 30 dicembre 2008, numero 207, articolo 29, comma 1-quater, ha apportato alcune modificazioni alla L. 15 gennaio 1992, numero 21 Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea , sostituendo, tra l'altro, l'articolo 11, comma 4 di tale legge e prevedendo che Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici . 3.2. il D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis inserito dalla Legge di conversione 9 aprile 2009, numero 33 , ha sospeso l'efficacia del citato D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, - nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla L. numero 21 del 1992 , da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle Regioni e agli enti locali - fino al termine originariamente fissato al 30 giugno 2009. 3.3. Il menzionato termine del 30 giugno 2009 è stato dapprima prorogato fino al 31 dicembre 2009, dal D.L . 10 luglio 2009, numero 78, articolo 23, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, numero 102 , e successivamente al 31 marzo 2010, dal D.L. 30 dicembre 2009, numero 194, articolo 5, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, numero 25 . 3.4. il D.L. numero 40 del 2010, articolo 2, comma 3, ha poi stabilito che Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla L. 15 gennaio 1992, numero 21 , secondo quanto previsto dal D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, numero 33 , ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, numero 281 , sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi il termine del 31 dicembre 2016 scaturisce da una serie di interventi normativi di differimento adottati a cominciare dal 2010. 3.5. Mentre con il D.L. numero 5 del 2009, articolo 7-bis era stata disposta la sospensione dell'efficacia del D.L. 30 dicembre 2008, numero 207, articolo 29, comma 1 - quater, con il D.L. numero 40 del 2010, articolo 2, comma 3, non veniva presa in considerazione detta efficacia, ma si poneva unicamente un nuovo termine per l'adozione di un decreto ministeriale volto a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, pratiche non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, senza alcuna rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al D.L. numero 207 del 2008 . 3.6. Non può ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ancorché previa intesa con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, numero 281 , possa avere l'effetto di impedire l'efficacia di una disciplina inserita nella legge-quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di indubbia idoneità prescrittiva. 3.7. In questo contesto, le richiamate pronunce di questa Corte sono pervenute alla conclusione che il D.L. numero 244 del 2016, articolo 9, comma 3, seconda parte aggiunta dalla Legge di conversione numero 19 del 2017 , ha inteso disporre una nuova sospensione delle disposizioni introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, a far tempo dal 1 marzo 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate con la legge di conversione pubblicata nel supplemento ordinario numero 14 della Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017 , sino al 31 dicembre 2017, senza che a tale ius superveniens possa attribuirsi il contenuto e la valenza di una legge retroattiva o di interpretazione autentica. 4. L'approdo ermeneutico cui è pervenuta questa Suprema Corte, come riportato nel precedente paragrafo 3.7., appare al Collegio meritevole di un supplemento di riflessione. La lettura che la giurisprudenza di questa Corte ha fin qui offerto del D.L. numero 244 del 2016 , aqrt. 9, comma 3, seconda parte non appare perfettamente coerente con il dato letterale della disposizione, là dove essa recita la sospensione . si intende prorogata . Il senso letterale della parola prorogata , infatti, sembra alludere alla protrazione di una sospensione ancora in essere, non alla riattivazione di una sospensione cessata anni prima. 5. Tale dubbio di carattere esegetico è rafforzato dalla ricostruzione del sistema che si legge nella sentenza della Corte costituzionale numero 56 del 2020 , la quale, pur senza affrontare espressamente il tema, sembra, tuttavia, offrire una ricostruzione dell'iter della disciplina non del tutto coincidente con quella di cui ai citati precedenti di questa Corte, là dove si espone enfasi nostra Questa disciplina non ha tuttavia avuto applicazione per molto tempo. L'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, è stata dapprima sospesa sino al 31 marzo 2010 in attesa della ridefinizione della disciplina dettata dalla L. 15 gennaio 1992, numero 21 , in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis recante Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, convertito, con modificazioni, nella L. 9 aprile 2009, numero 33 . In seguito, perdurando la mancanza di tale ridefinizione , il D.L. 25 marzo 2010, numero 40, articolo 2, comma 3, Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere , di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori , convertito, con modificazioni, nella L. 22 maggio 2010, numero 73 , ha demandato a un decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, l'adozione di urgenti disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di indirizzi generali per l'attività di programmazione e pianificazione delle regioni ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. Tali misure non sono mai state emanate nonostante che, successivamente, il legislatore abbia più volte prorogato il termine per la loro adozione. Il D.L. numero 135 del 2018, articolo 10-bis oggetto di impugnazione in questa sede, ha letteralmente e integralmente riprodotto le modifiche che, prima della scadenza dell'ultima proroga, erano state portate alla L. numero 21 del 1992 dal D.L. 29 dicembre 2018, numero 143, articolo 1 Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea , non convertito. Per meglio comprendere l'assetto normativo vigente, va precisato che l'articolo 10-bis ha a sua volta abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2019, sia il D.L. numero 40 del 2010, articolo 2, comma 3 al comma 5 , che il D.L. numero 5 del 2009, articolo 7-bis al comma 7 , che avevano sospeso l'efficacia della più stringente disciplina dettata dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater. Di conseguenza, dalla indicata data del 1 gennaio 2019 hanno acquistato efficacia le disposizioni modificative della L. numero 21 del 1992 introdotte dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, come ulteriormente modificate dal D.L. numero 135 del 2018, articolo 10-bis mentre è venuta meno la previsione di urgenti disposizioni attuative dirette a contrastare il fenomeno dell'abusivismo, da adottare con decreto ministeriale C. Cost. numero 56/2020 , p. 3.1. del Considerato in diritto . Le parole enfatizzate in grassetto lasciano il dubbio che, nella ricostruzione normativa operata dalla Corte costituzionale, le disposizioni modificative della L. numero 21 del 1992 introdotte dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, non siano mai entrate in vigore prima del 1 gennaio 2019, quando esse entrarono in vigore con le modifiche recate dal D.L. numero 135 del 2018, articolo 10-bis . 6 . Alla luce delle considerazioni fin qui esposte e delle incertezze presenti nella giurisprudenza di merito per l'interpretazione patrocinata dal ricorrente si veda Trib. Roma 25.6.2017 , il Collegio ritiene che sia opportuno rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza , onde pervenire ad un punto di chiarezza definitivo su un tema che riguarda un settore, quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente, di notevole impatto economico e sociale Se il D.L. 30 dicembre 2016, numero 244, convertito articolo 9, comma 3, in L. 27 febbraio 2017, numero 19 - là dove prevede nel secondo periodo che la sospensione dell'efficacia disposta dal D.L. 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis , comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, numero 33 , si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017 - vada interpretato nel senso che con tale disposizione il legislatore ha imposto un nuovo periodo di sospensione - dal 1 Marzo al 31 dicembre del 2017 dell'efficacia delle disposizioni modificative della L. numero 21 del 1992 introdotte dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater o se invece esso vada inteso nel senso che con tale disposizione il legislatore ha voluto estendere retroattivamente, coprendo l'intero periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2017, la sospensione dell'efficacia del D.L. 30 dicembre 2007, numero 207, articolo 29, comma 1 quater, originariamente disposta fino al 30 giugno 2009 dal D.L . 10 febbraio 2009, numero 5, articolo 7-bis , comma 1, e successivamente prorogata fino al 31 Marzo 2010 così creando un continuum di sospensione dall'11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del D.L. numero 5 del 2009, al 31 dicembre 2017 . 7. Il Collegio remittente reputa altresì opportuno evidenziare che, qualora le Sezioni Unite dovessero optare per la seconda delle due soluzioni interpretative sopra prospettate, sarebbe altresì necessario chiarire se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla L. numero 21 del 1992 articolo 3 e 11 nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato D.L. numero 207 del 2008, articolo 29 ovvero se, al contrario, neanche tali disposizioni possano ritenersi in vigore, in quanto abrogate e non reviviscenti. 8. In senso contrario a questa prospettiva ermeneutica e, quindi, a favore della tesi che per l'intero periodo dal 1 marzo 2010 al 31 dicembre 2017 la materia disciplinata, prima, dal testo originario della L. 21 del 1992 e, poi, dal testo di tale legge come modificato dal D.L. numero 207 del 2008 resterebbe totalmente deregolata - si è espresso il Tribunale di Roma con l'ordinanza 25.6.2017, cit. In tale ordinanza si e', in primo luogo, rilevato come il D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, prevedendo la sostituzione integrale di commi e articoli di legge preesistenti, implichi il duplice effetto dell'abrogazione di tali disposizioni e, al tempo stesso, dell'introduzione nell'ordinamento giuridico di nuove disposizioni, inserite in luogo di quelle soppresse e nella medesima sede originariamente destinata a queste ultime in secondo luogo si è poi sottolineato come la sostituzione comporti l'eliminazione della sequenza testuale da un testo normativo e l'inserimento di una nuova sequenza al posto di quella, con conseguente unificazione dei momenti dell'abrogazione e dell'inserimento. Sulla scorta dei tali premesse, il Tribunale capitolino ha quindi richiamato Corte Cost. numero 13/2014 il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate e Cass. SSUU numero 25551/2007 a questo proposito va in generale affermato che, nel regime di successione delle leggi, mentre l'abrogazione della disposizione che modifica o sostituisce quella precedente non comporta la sua reviviscenza, tale effetto può invece predicarsi in caso di abrogazione di una disposizione che abbia come contenuto quello di abrogare una disposizione precedente sicché ciò che viene meno è proprio l'effetto abrogativi per concludere, come sopra accennato, nel senso della non reviviscenza, per il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dal decreto L. 207 del 2008, delle disposizioni contenute nel testo previgente della L. numero 21 del 1992 . 9. Si reputa quindi opportuno sottoporre al vaglio delle Sezioni Unite, per l'ipotesi in cui le stesse aderiscano alla seconda delle due opzioni ermeneutiche prospettate nel precedente paragrafo 6 potendosi peraltro rilevare che la questione, pur non rilevante nella presente causa, sarebbe astrattamente prospettabile anche in relazione al periodo di sospensione dall'11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del D.L. numero 5 del 2009, al 31 marzo 2010 , l'ulteriore, seguente, questione di massima di particolare importanza accessoria a quella enunciata nel paragrafo 6 che precede Se, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni recate dal D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, debbano ritenersi reviviscenti le disposizioni dettate dalla L. numero 21 del 1992 articolo 3 e 11 nel testo precedente alle modifiche recate dal menzionato D.L. numero 207 del 2008, articolo 29 o se, al contrario, tali disposizioni non possano ritenersi tornate in vigore durante la sospensione dell'efficacia del D.L. numero 207 del 2008, articolo 29, comma 1-quater, in quanto abrogate e non reviviscenti, con conseguente deregolazione della materia dalle stesse disciplinata . 10. La soluzione delle due questioni di massima di particolare importanza consentirà di dare certezza di regime giuridico ad un settore - quello del trasporto privato a mezzo veicoli noleggiati con conducente - di notevole impatto economico-sociale e fornirà ai giudici di merito un sicuro indirizzo nella decisione delle numerose controversie sub iudice. P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell 'articolo 374 c.p.c ., comma 2.