«Il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.».
La Corte d'Appello confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro con la quale veniva rigettata la domanda di reintegra del possesso di una colonna fognaria proposta da P.R. nei confronti di P.L. e P.S. Il procedimento penale nei confronti di questi ultimi due soggetti per il reato di danneggiamento della colonna fognaria, infatti, si era concluso con l'assoluzione degli imputati in quanto il fatto non sussisteva e, secondo i giudici d'Appello, siccome si era in presenza dello stesso fatto accertato dal giudice penale, il giudicato penale con cui era stata accertata l'insussistenza del fatto era preclusivo della sussistenza dello spoglio, attesa l'identità delle condotte. P.R. ricorre in Cassazione, denunciando violazione dell'articolo 654 c.p.p., in quanto il giudicato penale «farebbe stato nel procedimento civile solo nell'ipotesi in cui l'assoluzione non sia stata pronunciata ex articolo 530, comma 2 c.p.c.», mentre, nel caso in esame, il «proscioglimento degli imputati sarebbe stato determinato dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova». La doglianza è fondata. Ai sensi dell'art 652 c.p.p. e dell'articolo 654 c.p.p., infatti, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile esclusivamente nel caso in cui contenga «un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato […]» Inoltre, in tema di effetti in sede civile, ex articolo 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale «il discrimen tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice» Cass. numero 27326/2018 . Siccome, nel caso di specie, l'assoluzione degli imputati è avvenuta in forma dubitativa, avendo il Tribunale affermato che sussisteva una situazione di incertezza riguardo il tubo divelto ed essendo pervenuto all'assoluzione in vista del principio del favor rei, il ricorso deve essere accolto. La Suprema Corte, quindi, cassa la sentenza impugnata e pronuncia il seguente principio di diritto «il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.».
Presidente Di Virgilio – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dal ricorso per la reintegra del possesso di una colonna fognaria proposta da Pi.Ro. , innanzi al Tribunale di Catanzaro, nei confronti di P.L. e Pe.Sa. . La domanda venne rigettata in primo grado e la sentenza venne confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello accertò che il procedimento penale nei confronti di P.L. e Pe.Sa. per il reato di danneggiamento della condotta fognaria, in cui il Pi. si era costituito parte civile, si era concluso con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste. Secondo la Corte di merito, poiché si era in presenza dello stesso fatto accertato dal giudice penale, il giudicato penale con cui era stato accertata l'insussistenza del fatto era preclusivo della sussistenza dello spoglio, attesa l'identità delle condotte. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso P.R. sulla base di cinque motivi ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell'udienza. P.L. e Pe.Sa. non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'articolo 654 c.p.p., in quanto il giudicato penale farebbe stato nel procedimento civile solo nell'ipotesi in cui l'assoluzione non sia stata pronunciata ex articolo 530 c.p.c., comma 2, mentre, nel caso di specie, il proscioglimento degli imputati sarebbe stato determinato dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova il Tribunale penale avrebbe affermato che sussisteva una situazione di incertezza in relazione al tubo divelto ed era pervenuto all'assoluzione per il principio del favor rei. Considerate le condizioni del tubo, il giudice penale avrebbe ritenuto che si trattava di una res inservibile, priva di valore, tale da configurare l'ipotesi del reato impossibile. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento costante al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che, ai sensi dell'articolo 652 c.p.p. e dell'articolo 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, Cass. sez. VI, 29/10/2018, numero 27326 Cass. Sez. 1, 29.11.2004, numero 22484 . È stato, inoltre affermato che, in tema di effetti in sede civile, ex articolo 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il discrimen tra efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall'apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall'assoluzione dalla penale responsabilità non discende in tal caso l'automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice Cass. sez. VI, 29/10/2018, numero 27326 Cass. 13818/2000 . Dall'articolo 654 c.p.p., si desume che se è doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non è, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica - vincolante per il giudizio civile - dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici. Nel caso di specie, l'assoluzione degli imputati è avvenuta in forma dubitativa, risultando dalla sentenza penale che l'antiteticità dei due racconti fa sorgere il dubbio circa la tipologia del tubo che era stato divelto e mai ripristinato , dando atto che il giudicante, immerso in una situazione di incertezza propende per la presenza del tubo monco quale oggetto della condotta degli imputati, sia per il principio del favor rei sia perché tale circostanza è avallata da elementi più pregnanti emersi in dibattimento . Infine, il giudice penale ha escluso l'elemento oggettivo del reato perché ha ritenuto che si trattasse di una res inservibile tanto da configurare un reato impossibile tale circostanza, tuttavia, non esclude la configurabilità, in astratto, dello spoglio della colonna fognaria. Il ricorso va, pertanto accolto. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'articolo 530 c.p.p., comma 2 . Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.