Vittoria per una donna, utilizzata per anni come LPU da un Comune calabrese. Respinta la tesi proposta dall’istituto previdenziale, secondo cui la copertura riguarda al massimo un arco temporale di dodici mesi.
Contribuzione figurativa piena per il lavoratore di pubblica utilità all'opera per un Comune lungo un arco temporale di quattordici anni. Respinta la tesi portata avanti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale secondo cui sarebbe impossibile coprire un periodo superiore ai dodici mesi. Concordi già i Giudici di merito sia in primo che in secondo grado, difatti, viene riconosciuto a una donna «il diritto all' accredito della contribuzione figurativa per avere svolto, dal 1999 al 2012, lavori di pubblica utilità presso un Comune» in Calabria. In appello, in particolare, viene rilevata «la sostanziale omogeneità fra la posizione dei lavoratori socialmente utili LSU e quella dei lavoratori di pubblica utilità LPU » e viene perciò sancito che «il riconoscimento ai contributi figurativi per tutta la durata del progetto risponde alla logica di garantire alla persona interessata una tutela previdenziale in assenza della quale verrebbe meno il diritto alla pensione». I Giudici sanciscono poi che «il diritto ai contributi figurativi è a carico dell'INPS» e che «sull'obbligo di accredito l'istituto previdenziale non ha nessuna discrezionalità, essendovi tenuto sulla base del solo certificato di servizio redatto dall'ente utilizzatore». Quanto, infine, alla prospettazione dell'INPS secondo cui «la contribuzione figurativa non può superare i dodici mesi», cioè «il periodo massimo di attività previsto dal legislatore nazionale per i progetti per i quali l'istituto ha erogato l'assegno», i Giudici precisano che «la disciplina originaria», risalente al 1997, «è stata modificata nel tempo» e che «i progetti sono durati tre anni circa e sono stati finanziati dal fondo per l'occupazione istituito nel 1993, rimanendo sempre, però, l'INPS il soggetto titolato ad accreditare la contribuzione figurativa, anche in considerazione del fatto che essa non comporta nessuna erogazione monetaria». Col ricorso in Cassazione i legali che rappresentano l'INPS «riconoscono il diritto all'accredito dei contributi figurativi in capo alla donna» ma «contestano tuttavia che tale diritto possa estendersi all'intero periodo durante il quale ella è stata impiegata presso il Comune calabrese in progetti di pubblica utilità». In questa ottica i legali sottolineano che «il legislatore nazionale ha previsto che tale diritto sia limitato in una durata ragionevole di mesi dodici , sia per tutelare la posizione previdenziale dei soggetti utilizzati in dette attività, sia per evitare l'uso continuativo e duraturo di tali strumenti da parte degli enti pubblici, con sovraccarico sulla spesa pubblica impegnata sul fronte del finanziamento dell'intero sistema previdenziale». Queste obiezioni non convincono però i Giudici della Cassazione, i quali confermano il diritto della donna ad ottenere la contribuzione figurativa per tutti i quattordici anni come lavoratore di pubblica utilità impiegato dal Comune. In sostanza, va fatto lo stesso ragionamento già adoperato per i lavoratori socialmente utili il riconoscimento della contribuzione figurativa, a carico dell'INPS, riguarda «tutti i periodi d'impegno , senza alcun limite temporale ». In sostanza, tenendo conto della categoria dei lavoratori pubblica utilità quale «figura speciale all'interno dell'unica tipologia di attività, finalizzata ad obiettivi di tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e di facilitazione al loro ingresso nel mercato del lavoro», si deve sancire «il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per tutta la durata della utilizzazione nelle attività di pubblica utilità e senza, pertanto, tener conto di qual si voglia limite temporale per il loro utilizzo, pur previsto dalla legge». Ciò significa che l'INPS «è tenuto a riconoscere i contributi figurativi in favore della donna per l'intera durata dell'attività di pubblica utilità resa presso l'ente territoriale utilizzatore», concludono dalla Cassazione.
Presidente Mancino – Relatore De Felice Fatti di causa La Corte d'appello di Reggio Calabria, a conferma della pronuncia del Tribunale di Caulonia, ha riconosciuto in capo a C.T. il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per aver svolto dal 1999 al 2012 data del ricorso introduttivo del giudizio lavori di pubblica utilità presso il Comune di […]. La Corte territoriale, rilevata la sostanziale omogeneità fra la posizione dei lavoratori socialmente utili LSU e quella dei lavoratori di pubblica utilità LPU ha dichiarato che il riconoscimento ai contributi figurativi per tutta la durata del progetto risponde alla logica di garantire all'interessato una tutela previdenziale in assenza della quale verrebbe meno il diritto alla pensione, in violazione degli articolo 3 e 38 Cost. Ha inoltre affermato che il diritto ai contributi figurativi è a carico dell'Inps, e che sull'obbligo di accredito l'istituto previdenziale non ha nessuna discrezionalità, essendovi tenuto sulla base del solo certificato di servizio redatto dall'ente utilizzatore. Quanto alla prospettazione dell'istituto ricorrente, secondo cui la contribuzione figurativa non potrebbe superare i dodici mesi periodo massimo di attività previsto dal legislatore nazionale per i progetti per i quali l'Inps ha erogato l'assegno , la sentenza argomenta che la disciplina originaria contenuta nel D.Lgs. numero 468 del 1997 , è stata modificata nel tempo che i progetti sono durati tre anni circa e sono stati finanziati dal fondo per l'occupazione istituito dal D.L. numero 148 del 1993, articolo 1, comma 7, conv. in L. numero 236 del 1993 , rimanendo sempre, però, l'Inps il soggetto titolato ad accreditare la contribuzione figurativa, anche in considerazione del fatto che quest'ultima non comporta nessuna erogazione monetaria. La cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo. C.T. ha depositato tempestivo controricorso. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, l'istituto ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 agosto 1997, numero 280, articolo 1, 3, e del D.Lgs. 1 dicembre 1997, numero 468 , articolo 8, comma 19 . Pur riconoscendo il diritto all'accredito dei contributi figurativi in capo alla C., contesta tuttavia che tale diritto possa estendersi all'intero periodo durante il quale la stessa è stata impiegata presso il Comune di […] in progetti di pubblica utilità. Il legislatore nazionale ha previsto, infatti, che tale diritto sia limitato in una durata ragionevole di mesi dodici, sia per tutelare la posizione previdenziale dei soggetti utilizzati in dette attività, sia per evitare l'uso continuativo e duraturo di tali strumenti da parte degli enti pubblici, con sovraccarico sulla spesa pubblica impegnata sul fronte del finanziamento dell'intero sistema previdenziale. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, resa a proposito della corrispondente fattispecie, relativa alla diversa attività degli LSU, In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto del D.Lgs. numero 81 del 2000, articolo 10, comma 3, e del D.Lgs. numero 468 del 1997, articolo 8, comma 19, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale. Cass. numero 5744 del 2019 . Il principio di diritto affermato dalla pronuncia richiamata può ben essere esteso ai lavoratori di pubblica utilità LPU , atteso che, sempre questa Corte, a proposito del riconoscimento agli LPU dell'assegno al nucleo familiare già attribuito dalla legge agli LSU, ha affermato il principio di diritto secondo cui Il rapporto tra il disposto di cui al D.Lgs. numero 468 del 1997, articolo 2, che delinea i settori di attività per i progetti di lavoro di pubblica utilità , e quello di cui al D.Lgs. numero 280 del 1997, articolo 3, diretto ad individuare i lavori di pubblica utilità , si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nel D.Lgs. numero 468 del 1997, articolo 8, comma 3, alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto alla L. numero 223 del 1991, articolo 7, comma 10. In nome della ricostruzione operata da questa Corte della categoria degli LPU quale figura speciale all'interno dell'unica tipologia di attività, finalizzata ad obiettivi di tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e di facilitazione al loro ingresso nel mercato del lavoro, deve conseguentemente affermarsi che ricorrono i presupposti affinché tale principio si applichi anche a proposito del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per tutta la durata della loro utilizzazione nelle attività di pubblica utilità e senza, pertanto, tener conto di qual si voglia limite temporale per il loro utilizzo, pur previsto dalla legge. La sentenza impugnata si è mantenuta aderente a tale orientamento e, conseguentemente, ha legittimamente statuito che l'Inps è tenuto a riconoscere i contributi figurativi in favore di C.T. per l'intera durata dell'attività di pubblica utilità resa presso l'ente territoriale utilizzatore. In definitiva, il ricorso va rigettato le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi anticipatario. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, da distrarre in favore del difensore della stessa, dichiaratosi anticipatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.